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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1895/2023
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Marco Paramucchi appellante E
Controparte_1
Avv. Marco Di Mauro
Controparte_2
Avv. Giampiero Falasca
Controparte_3
Avv. Claudio Magnanti appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2698/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Roma, Parte_1 in funzione del giudice del lavoro e, premesso di essere stata assunta il 10.6.2015 dalla (somministrante), con contratto di somministrazione di Controparte_2 lavoro a tempo determinato ex art. 22 d. lgs. 276/03 e art. 1 l. 78/14, con inquadramento nel livello D2 del CCNL Pubblici Esercizi – Confindustria, e di essere stata assegnata a svolgere mansioni di addetta alla pulizia delle camere presso l'utilizzatrice dapprima nell'hotel NH Midas e poi, dal Controparte_4
16.6.2015, nell'hotel NH Giustiniano di Roma, deduceva di essere scivolata in una pozza d'acqua il giorno 17.6.15, nel locale deposito dell'albergo NH Giustiniano, nello svolgimento delle proprie mansioni, mentre era intenta a portare verso il carrello di servizio collocato vicino all'ascensore i prodotti di utilità per le stanze (bagnoschiuma, shampoo, tovaglioli, ecc.), riportando la frattura del III prossimale di omero dx, oltre a contusione alla regione troncanterica sinistra. La ricorrente deduceva di essere stata trasportata in ospedale e di esser stata sottoposta ad intervento chirurgico;
di aver ottenuto dall' una rendita vitalizia, con CP_5 riconoscimento di un grado di invalidità del 18%; che la ditta utilizzatrice era responsabile del sinistro occorsole, non avendo adempiuto agli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro, ed essendo la ricorrente caduta a causa di un'insidia, in quanto il pavimento del locale era inaspettatamente viscido;
che sussisteva altresì una responsabilità sussidiaria dell'impresa somministrante. Per tali ragioni, concludeva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nella tipologia della somministrazione inter partes tra la sig.ra e la (impresa Parte_1 Controparte_2 somministratrice) a favore della (utilizzatrice) Controparte_4 presso l'Hotel NH Giustiniano di Roma, intercorso nel periodo dal 10.06.2015 al 21.06.2015 e che la ricorrente, per le mansioni in concreto svolte ed in narrativa indicate, aveva diritto ad essere inquadrata nella qualifica del livello D2 quale addetta alle pulizie camere secondo la classificazione del CCNL pubblici esercizi CONFINDUSTRIA ed a percepire il trattamento economico corrispondente alla quantità e ed alla qualità dell'attività svolta;
2) accertare e dichiarare la responsabilità della ditta utilizzatrice e, dunque, della Controparte_1
(già in persona del l.r.p.t, in ordine alla
[...] Controparte_4 determinazione dell'infortunio subito dalla sig.ra in data 17.06.2015, a Pt_1 fronte dell'omissione delle misure di sicurezza previste dalla legge e/o, comunque, idonee secondo lo stato dell'esperienza e della tecnica a tutelare l'integrità psico- fisica e l'incolumità del lavoratore;
3) accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o, comunque, annullare qualunque atto e/o patto di rinunzia e/o transazione eventualmente intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di infortunio sul lavoro e, dunque, di diritto alla salute, si configura un'ipotesi di diritti assolutamente indisponibili (definiti diritti primari o strettamente personali) e/o per il fatto che il sottoscrittore non ha compreso il contenuto dell'atto e, quindi, la volontà non è stata espressa in maniera libera ed autonoma;
4) di conseguenza e per l'effetto, condannare la (già Controparte_1 Controparte_4
in persona del l.r.p.t, al pagamento a favore della sig.ra della
[...] Parte_1 somma di Euro €.94.187,87 (euro novantaquattromilacentottantasette/87) dovuta a titolo di risarcimento integrale differenziale del danno biologico subito e
2 quantificata in base alla perizia medica depositata in atti (doc. all. n.21 e 22), secondo i parametri sopra specificati. Oltre il danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata;
5) In via subordinata, condannare la
[...]
(già in persona del l.r.p.t, Controparte_1 Controparte_4 al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa e che sarà liquidata, anche con valutazione equitativa, sempre oltre rivalutazione ed interessi;
6) In via autonoma, di conseguenza e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità sussidiaria della ditta somministratrice e, dunque, della in persona del l.r.p.t, in ordine alla Controparte_2 determinazione dell'infortunio subito dalla sig.ra in data 17.06.2015, a Pt_1 fronte dell'omissione delle misure di sicurezza previste dalla legge e/o, comunque, idonee secondo lo stato dell'esperienza e della tecnica a tutelare l'integrità psico- fisica e l'incolumità del lavoratore e pertanto condannare in via sussidiaria la in persona del l.r.p.t, al pagamento a favore della sig.ra Controparte_2 della somma di Euro €.94.187,87 (euro Parte_1 novantaquattromilacentottantasette/87) dovuta a titolo di risarcimento integrale differenziale del danno biologico subito e quantificata in base alla perizia medica depositata in atti (doc. all. n.21 e 22), secondo i parametri sopra specificati. Oltre il danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata;
7) In via ulteriormente subordinata, condannare in via sussidiaria la Controparte_2
, in persona del l.r.p.t, al pagamento della diversa somma, maggiore o minore,
[...] che risulterà accertata in corso di causa e che sarà liquidata, anche con valutazione equitativa, sempre oltre rivalutazione ed interessi;
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre I.V.A. ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
2. Ritualmente evocata in giudizio, la contestando le Controparte_1 avversarie deduzioni e concludendone per l'integrale rigetto, chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della
[...]
e l'accertamento dell'obbligo di manleva a suo carico. Controparte_6
3. Costituitasi la contestando le domande della Controparte_2 ricorrente, concludeva altresì per il rigetto del ricorso.
4. Nelle more del giudizio, all'esito dell'udienza del 28.01.2021, il Tribunale autorizzava la chiamata in giudizio di la quale Controparte_6
– successivamente evocata in giudizio – contestava la fondatezza delle pretese della lavoratrice, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Controparte_7
5. Al termine dell'istruttoria, espletata mediante l'escussione di testimoni, con
[...] la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando la al pagamento delle spese processuali in favore delle società resistenti. Infatti, il Pt_1
Giudice di prime cure in tal modo statuiva: “[…] parte ricorrente allega l'esistenza di una pozza d'acqua o altro liquido, che avrebbero reso viscida la pavimentazione del locale dove è avvenuta la caduta e dove la stessa stava prestando attività
3 lavorativa. Già tale prospettazione dei fatti appare in verità insufficiente ad affermare una responsabilità della società utilizzatrice su Controparte_1 cui gravava l'obbligo di garantire la sicurezza della lavoratrice, secondo quanto convenuto nel contratto di somministrazione intervenuto tra la suddetta società e la (doc. 2 prod. Randstad). Ed infatti la lavoratrice nemmeno ha Controparte_2 lamentato, in ricorso, di non aver ricevuto dalla suddetta società i dispositivi di protezione, quali calzature antiscivolo, ascrivendo la presunta responsabilità datoriale (o della utilizzatrice) esclusivamente alla presenza di una pozza d'acqua nel locale garage. Peraltro i testi , e hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 concordemente confermato che tali calzature erano state fornite dalla . CP_1
Dunque anche la le aveva sicuramente ricevute in dotazione, ed era proprio Pt_1 onere indossarle durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Alcuna responsabilità può poi essere ascritta alla società per l'esistenza di una pozza d'acqua in un locale esposto ad agenti atmosferici, quale era il garage in cui è avvenuta la caduta che, sebbene coperto, comunicava con l'esterno attraverso una rampa di accesso da cui ben poteva scendere acqua in caso di pioggia, come riferito dalla teste . Ne consegue che alcun ulteriore accorgimento, oltre Tes_2 fornire scarpe antiscivolo, poteva essere richiesto alla per prevenire cadute CP_1 dei lavoratori. Alcuna responsabilità è pertanto imputabile alla Controparte_1
e tantomeno alla su cui non gravava alcun obbligo di
[...] Controparte_2 garantire la sicurezza della per l'infortunio occorso alla ricorrente.” Pt_1
6. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello e, Parte_1 insistendone per l'integrale riforma, articola i seguenti motivi di gravame:
1- omessa, erronea, carente, contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'impresa utilizzatrice non avesse alcuna responsabilità per la pericolosità del luogo di lavoro;
2- omessa, erronea, carente, contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che: i) il garage fosse esposto agli agenti atmosferici;
ii) l'impresa utilizzatrice avesse fornito alla sig.ra le calzature di sicurezza e iii) Pt_1 che l'utilizzo delle citate calzature avrebbe comunque impedito l'evento dannoso.
7. La ritualmente evocata in giudizio, contesta le Controparte_8 avversarie pretese, concludendo per l'integrale conferma della gravata sentenza.
8. Altresì costituitasi la contestando le avversarie Controparte_2 deduzioni ed insistendone per il rigetto, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della e l'infondatezza Controparte_8 delle asserzioni della lavoratrice circa il preteso danno differenziale.
9. Evocata in giudizio, la eccependo l'infondatezza del Controparte_6 gravame e l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Controparte_1
reitera le conclusioni precedentemente rassegnate innanzi al Tribunale e
[...] conclude per la conferma della gravata sentenza.
10. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
11. L'appello è infondato.
4 12. Questa Corte, invero, non ritiene meritevole di accoglimento il presente ricorso, sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli contenuti nella sentenza impugnata.
13. Nel ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha dedotto di essersi infortunata, nello svolgimento delle mansioni assegnatele, nell'autorimessa sotterranea dell'Hotel NH Giustiniano “per ivi svuotare il contenitore della biancheria da letto e delle spugne usate e/o sporche ed ivi prendere rifornimenti per il carrello di servizio (bagnoschiuma, shampoo e tovaglioli) presso il locale deposito di tale attrezzatura” (cap. 7), precisando come “per raggiungere i locali in cui si trovavano il contenitore della biancheria/spugne sporca ed il deposito delle utilità per le stanze (bagnoschiuma, shampoo, tovaglioli, etc.) presso l'Hotel NH Giustiniano occorresse attraversare il garage/autorimessa” (cap. 8) e come “la culla/carrello di servizio dovesse essere lasciata – per disposizioni e ragioni tecniche/operative – nei pressi all'ascensore al livello del garage/autorimessa e quindi occorreva raggiungere il deposito senza il citato carrello” (cap. 9). Ha affermato inoltre che mentre “tornava verso l'ascensore, portando con sé, tenendoli nelle proprie mani, i citati prodotti (bagnoschiuma, saponi, shampoo e tovaglioli) per ricaricare il carrello di servizio (che, come detto, era stato lasciato vicino all'ascensore) è scivolata su una pozza d'acqua (od altro liquido) formatasi e presente sul pavimento;
pozza d'acqua che risultava assolutamente invisibile e che aveva reso il pavimento fortemente viscido e scivoloso” (cap. 10) e che “Nel momento della caduta i citati prodotti (bagnoschiuma, shampoo e tovaglioli) che avrebbero dovuto servire per ricaricare il carrello di servizio sono volati in aria dalle mani della ricorrente, spargendosi tutto intorno e sono precipitati ovunque, anche sulla ricorrente” (cap. 11). Tale ricostruzione fattuale, tuttavia, non ha trovato riscontro con quanto rinvenuto all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado. Infatti, come diversamente rappresentato dalla teste presente al momento Testimone_4 dell'infortunio, l'odierna appellante sarebbe caduta al momento della pausa, mentre stava recandosi al distributore del caffè, collocato al piano -1, nei locali adiacenti all'autorimessa: “[…] Ci trovavamo nel garage e ci stavamo recando verso la macchinetta in cui prendevamo le cose da mangiare per noi. Era l'orario di pausa.
[…] Ad un certo punto ho visto che la ricorrente scivolava, cadeva a terra sbattendo forte con il gomito. Se non ricordo male a terra era bagnato. Il fatto si è verificato nel garage, al coperto. Non so come mai per terra fosse bagnato, forse aveva piovuto e l'acqua era scesa dalla rampa di accesso al garage. Prima di andare a prendere il caffè avevamo portato giù la cesta con la biancheria sporca, che ha le ruote. Avevamo lasciato la cesta nel garage, e poi stavamo dirigendoci verso il distributore del caffè.”. La Corte, pertanto, a motivo dell'evidente discordanza emersa in ordine alla concreta dinamica dell'infortunio, ritiene di non poter pervenire ad alcuna coerente ricostruzione del fatto storico, dotata del necessario grado di affidabilità e certezza;
in difetto di tale imprescindibile premessa, infatti, l'organo giudicante non può fondare il proprio convincimento su mere ipotesi o ricostruzioni prive di adeguato riscontro probatorio, né procedere, conseguentemente, all'accertamento di eventuali profili di responsabilità datoriale.
5 14. La Corte, sul punto, evidenzia infatti come la responsabilità datoriale in relazione all'infortunio in esame, non possa esser oggetto di accertamento, attesa la mancata allegazione, da parte dell'appellante, di ulteriori e significativi elementi probatori idonei a sostenere le pretese azionate. All'uopo, è opportuno menzionare l'orientamento espresso della Suprema Corte in tema di responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore in luogo di lavoro (Cass. ord. 21714/2025 del 06.06.2025): “[…] In particolare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire detto infortunio e, tra queste, di avere vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento (Cass., Sez. L, n. 2209 del 4 febbraio 2016). […] “In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve: a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro;
b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia: 1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione;
2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali;
3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente””. Alla luce del richiamato orientamento di legittimità, dunque, la Corte rileva l'insufficienza delle allegazioni svolte dall'odierna appellante ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale. Non risultano provate le circostanze relative alle modalità spazio-temporali in cui si è verificato l'infortunio (dal momento che le risultanze testimoniali hanno fatto emergere circostanze fattuali differenti da quelle dedotte in ricorso) e pertanto non è possibile individuare le eventuali omissioni datoriali rispetto agli obblighi di protezione previsti dalla legge né, conseguentemente, alcuna responsabilità del datore di lavoro. 15. Questa Corte, infine, ritiene all'uopo rammentare come l'insufficienza delle allegazioni probatorie fornite dall'appellante, unitamente alla discordanza tra le deduzioni della lavoratrice e le dichiarazioni rese dal teste, non possa essere colmata nel presente grado di appello, stante il divieto di ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c. Tale divieto impedisce, infatti, che possano essere prospettate nel giudizio
6 di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha in particolare affermato che “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. n. 22357/19, Cass. n. 2529/18, Cass. n. 4854/14). Devono pertanto considerarsi inammissibili le circostanze dedotte, per la prima volta, ai capitoli D) e E) alle pagine 16 e 17 dell'atto di gravame.
16. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
17. La condanna dell'appellante, in favore delle parti appellate, al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
18. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, per ciascuna parte appellata, in €1.984,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
7
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1895/2023
all'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Marco Paramucchi appellante E
Controparte_1
Avv. Marco Di Mauro
Controparte_2
Avv. Giampiero Falasca
Controparte_3
Avv. Claudio Magnanti appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2698/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da rispettivi atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, adiva il Tribunale di Roma, Parte_1 in funzione del giudice del lavoro e, premesso di essere stata assunta il 10.6.2015 dalla (somministrante), con contratto di somministrazione di Controparte_2 lavoro a tempo determinato ex art. 22 d. lgs. 276/03 e art. 1 l. 78/14, con inquadramento nel livello D2 del CCNL Pubblici Esercizi – Confindustria, e di essere stata assegnata a svolgere mansioni di addetta alla pulizia delle camere presso l'utilizzatrice dapprima nell'hotel NH Midas e poi, dal Controparte_4
16.6.2015, nell'hotel NH Giustiniano di Roma, deduceva di essere scivolata in una pozza d'acqua il giorno 17.6.15, nel locale deposito dell'albergo NH Giustiniano, nello svolgimento delle proprie mansioni, mentre era intenta a portare verso il carrello di servizio collocato vicino all'ascensore i prodotti di utilità per le stanze (bagnoschiuma, shampoo, tovaglioli, ecc.), riportando la frattura del III prossimale di omero dx, oltre a contusione alla regione troncanterica sinistra. La ricorrente deduceva di essere stata trasportata in ospedale e di esser stata sottoposta ad intervento chirurgico;
di aver ottenuto dall' una rendita vitalizia, con CP_5 riconoscimento di un grado di invalidità del 18%; che la ditta utilizzatrice era responsabile del sinistro occorsole, non avendo adempiuto agli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro, ed essendo la ricorrente caduta a causa di un'insidia, in quanto il pavimento del locale era inaspettatamente viscido;
che sussisteva altresì una responsabilità sussidiaria dell'impresa somministrante. Per tali ragioni, concludeva, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nella tipologia della somministrazione inter partes tra la sig.ra e la (impresa Parte_1 Controparte_2 somministratrice) a favore della (utilizzatrice) Controparte_4 presso l'Hotel NH Giustiniano di Roma, intercorso nel periodo dal 10.06.2015 al 21.06.2015 e che la ricorrente, per le mansioni in concreto svolte ed in narrativa indicate, aveva diritto ad essere inquadrata nella qualifica del livello D2 quale addetta alle pulizie camere secondo la classificazione del CCNL pubblici esercizi CONFINDUSTRIA ed a percepire il trattamento economico corrispondente alla quantità e ed alla qualità dell'attività svolta;
2) accertare e dichiarare la responsabilità della ditta utilizzatrice e, dunque, della Controparte_1
(già in persona del l.r.p.t, in ordine alla
[...] Controparte_4 determinazione dell'infortunio subito dalla sig.ra in data 17.06.2015, a Pt_1 fronte dell'omissione delle misure di sicurezza previste dalla legge e/o, comunque, idonee secondo lo stato dell'esperienza e della tecnica a tutelare l'integrità psico- fisica e l'incolumità del lavoratore;
3) accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o, comunque, annullare qualunque atto e/o patto di rinunzia e/o transazione eventualmente intervenuto tra le parti ed avente ad oggetto i diritti del prestatore di lavoro, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di infortunio sul lavoro e, dunque, di diritto alla salute, si configura un'ipotesi di diritti assolutamente indisponibili (definiti diritti primari o strettamente personali) e/o per il fatto che il sottoscrittore non ha compreso il contenuto dell'atto e, quindi, la volontà non è stata espressa in maniera libera ed autonoma;
4) di conseguenza e per l'effetto, condannare la (già Controparte_1 Controparte_4
in persona del l.r.p.t, al pagamento a favore della sig.ra della
[...] Parte_1 somma di Euro €.94.187,87 (euro novantaquattromilacentottantasette/87) dovuta a titolo di risarcimento integrale differenziale del danno biologico subito e
2 quantificata in base alla perizia medica depositata in atti (doc. all. n.21 e 22), secondo i parametri sopra specificati. Oltre il danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata;
5) In via subordinata, condannare la
[...]
(già in persona del l.r.p.t, Controparte_1 Controparte_4 al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa e che sarà liquidata, anche con valutazione equitativa, sempre oltre rivalutazione ed interessi;
6) In via autonoma, di conseguenza e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità sussidiaria della ditta somministratrice e, dunque, della in persona del l.r.p.t, in ordine alla Controparte_2 determinazione dell'infortunio subito dalla sig.ra in data 17.06.2015, a Pt_1 fronte dell'omissione delle misure di sicurezza previste dalla legge e/o, comunque, idonee secondo lo stato dell'esperienza e della tecnica a tutelare l'integrità psico- fisica e l'incolumità del lavoratore e pertanto condannare in via sussidiaria la in persona del l.r.p.t, al pagamento a favore della sig.ra Controparte_2 della somma di Euro €.94.187,87 (euro Parte_1 novantaquattromilacentottantasette/87) dovuta a titolo di risarcimento integrale differenziale del danno biologico subito e quantificata in base alla perizia medica depositata in atti (doc. all. n.21 e 22), secondo i parametri sopra specificati. Oltre il danno derivante dalla intervenuta diminuzione di valore del credito ex art.429 c.p.c., ed oltre gli interessi legali calcolati sulla somma così rivalutata;
7) In via ulteriormente subordinata, condannare in via sussidiaria la Controparte_2
, in persona del l.r.p.t, al pagamento della diversa somma, maggiore o minore,
[...] che risulterà accertata in corso di causa e che sarà liquidata, anche con valutazione equitativa, sempre oltre rivalutazione ed interessi;
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre I.V.A. ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.”.
2. Ritualmente evocata in giudizio, la contestando le Controparte_1 avversarie deduzioni e concludendone per l'integrale rigetto, chiedeva preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della
[...]
e l'accertamento dell'obbligo di manleva a suo carico. Controparte_6
3. Costituitasi la contestando le domande della Controparte_2 ricorrente, concludeva altresì per il rigetto del ricorso.
4. Nelle more del giudizio, all'esito dell'udienza del 28.01.2021, il Tribunale autorizzava la chiamata in giudizio di la quale Controparte_6
– successivamente evocata in giudizio – contestava la fondatezza delle pretese della lavoratrice, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Controparte_7
5. Al termine dell'istruttoria, espletata mediante l'escussione di testimoni, con
[...] la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale rigettava il ricorso, condannando la al pagamento delle spese processuali in favore delle società resistenti. Infatti, il Pt_1
Giudice di prime cure in tal modo statuiva: “[…] parte ricorrente allega l'esistenza di una pozza d'acqua o altro liquido, che avrebbero reso viscida la pavimentazione del locale dove è avvenuta la caduta e dove la stessa stava prestando attività
3 lavorativa. Già tale prospettazione dei fatti appare in verità insufficiente ad affermare una responsabilità della società utilizzatrice su Controparte_1 cui gravava l'obbligo di garantire la sicurezza della lavoratrice, secondo quanto convenuto nel contratto di somministrazione intervenuto tra la suddetta società e la (doc. 2 prod. Randstad). Ed infatti la lavoratrice nemmeno ha Controparte_2 lamentato, in ricorso, di non aver ricevuto dalla suddetta società i dispositivi di protezione, quali calzature antiscivolo, ascrivendo la presunta responsabilità datoriale (o della utilizzatrice) esclusivamente alla presenza di una pozza d'acqua nel locale garage. Peraltro i testi , e hanno Tes_1 Tes_2 Tes_3 concordemente confermato che tali calzature erano state fornite dalla . CP_1
Dunque anche la le aveva sicuramente ricevute in dotazione, ed era proprio Pt_1 onere indossarle durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Alcuna responsabilità può poi essere ascritta alla società per l'esistenza di una pozza d'acqua in un locale esposto ad agenti atmosferici, quale era il garage in cui è avvenuta la caduta che, sebbene coperto, comunicava con l'esterno attraverso una rampa di accesso da cui ben poteva scendere acqua in caso di pioggia, come riferito dalla teste . Ne consegue che alcun ulteriore accorgimento, oltre Tes_2 fornire scarpe antiscivolo, poteva essere richiesto alla per prevenire cadute CP_1 dei lavoratori. Alcuna responsabilità è pertanto imputabile alla Controparte_1
e tantomeno alla su cui non gravava alcun obbligo di
[...] Controparte_2 garantire la sicurezza della per l'infortunio occorso alla ricorrente.” Pt_1
6. Avverso la suindicata pronuncia, propone appello e, Parte_1 insistendone per l'integrale riforma, articola i seguenti motivi di gravame:
1- omessa, erronea, carente, contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'impresa utilizzatrice non avesse alcuna responsabilità per la pericolosità del luogo di lavoro;
2- omessa, erronea, carente, contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che: i) il garage fosse esposto agli agenti atmosferici;
ii) l'impresa utilizzatrice avesse fornito alla sig.ra le calzature di sicurezza e iii) Pt_1 che l'utilizzo delle citate calzature avrebbe comunque impedito l'evento dannoso.
7. La ritualmente evocata in giudizio, contesta le Controparte_8 avversarie pretese, concludendo per l'integrale conferma della gravata sentenza.
8. Altresì costituitasi la contestando le avversarie Controparte_2 deduzioni ed insistendone per il rigetto, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della e l'infondatezza Controparte_8 delle asserzioni della lavoratrice circa il preteso danno differenziale.
9. Evocata in giudizio, la eccependo l'infondatezza del Controparte_6 gravame e l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla Controparte_1
reitera le conclusioni precedentemente rassegnate innanzi al Tribunale e
[...] conclude per la conferma della gravata sentenza.
10. All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
11. L'appello è infondato.
4 12. Questa Corte, invero, non ritiene meritevole di accoglimento il presente ricorso, sia pure per motivi parzialmente diversi da quelli contenuti nella sentenza impugnata.
13. Nel ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha dedotto di essersi infortunata, nello svolgimento delle mansioni assegnatele, nell'autorimessa sotterranea dell'Hotel NH Giustiniano “per ivi svuotare il contenitore della biancheria da letto e delle spugne usate e/o sporche ed ivi prendere rifornimenti per il carrello di servizio (bagnoschiuma, shampoo e tovaglioli) presso il locale deposito di tale attrezzatura” (cap. 7), precisando come “per raggiungere i locali in cui si trovavano il contenitore della biancheria/spugne sporca ed il deposito delle utilità per le stanze (bagnoschiuma, shampoo, tovaglioli, etc.) presso l'Hotel NH Giustiniano occorresse attraversare il garage/autorimessa” (cap. 8) e come “la culla/carrello di servizio dovesse essere lasciata – per disposizioni e ragioni tecniche/operative – nei pressi all'ascensore al livello del garage/autorimessa e quindi occorreva raggiungere il deposito senza il citato carrello” (cap. 9). Ha affermato inoltre che mentre “tornava verso l'ascensore, portando con sé, tenendoli nelle proprie mani, i citati prodotti (bagnoschiuma, saponi, shampoo e tovaglioli) per ricaricare il carrello di servizio (che, come detto, era stato lasciato vicino all'ascensore) è scivolata su una pozza d'acqua (od altro liquido) formatasi e presente sul pavimento;
pozza d'acqua che risultava assolutamente invisibile e che aveva reso il pavimento fortemente viscido e scivoloso” (cap. 10) e che “Nel momento della caduta i citati prodotti (bagnoschiuma, shampoo e tovaglioli) che avrebbero dovuto servire per ricaricare il carrello di servizio sono volati in aria dalle mani della ricorrente, spargendosi tutto intorno e sono precipitati ovunque, anche sulla ricorrente” (cap. 11). Tale ricostruzione fattuale, tuttavia, non ha trovato riscontro con quanto rinvenuto all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado. Infatti, come diversamente rappresentato dalla teste presente al momento Testimone_4 dell'infortunio, l'odierna appellante sarebbe caduta al momento della pausa, mentre stava recandosi al distributore del caffè, collocato al piano -1, nei locali adiacenti all'autorimessa: “[…] Ci trovavamo nel garage e ci stavamo recando verso la macchinetta in cui prendevamo le cose da mangiare per noi. Era l'orario di pausa.
[…] Ad un certo punto ho visto che la ricorrente scivolava, cadeva a terra sbattendo forte con il gomito. Se non ricordo male a terra era bagnato. Il fatto si è verificato nel garage, al coperto. Non so come mai per terra fosse bagnato, forse aveva piovuto e l'acqua era scesa dalla rampa di accesso al garage. Prima di andare a prendere il caffè avevamo portato giù la cesta con la biancheria sporca, che ha le ruote. Avevamo lasciato la cesta nel garage, e poi stavamo dirigendoci verso il distributore del caffè.”. La Corte, pertanto, a motivo dell'evidente discordanza emersa in ordine alla concreta dinamica dell'infortunio, ritiene di non poter pervenire ad alcuna coerente ricostruzione del fatto storico, dotata del necessario grado di affidabilità e certezza;
in difetto di tale imprescindibile premessa, infatti, l'organo giudicante non può fondare il proprio convincimento su mere ipotesi o ricostruzioni prive di adeguato riscontro probatorio, né procedere, conseguentemente, all'accertamento di eventuali profili di responsabilità datoriale.
5 14. La Corte, sul punto, evidenzia infatti come la responsabilità datoriale in relazione all'infortunio in esame, non possa esser oggetto di accertamento, attesa la mancata allegazione, da parte dell'appellante, di ulteriori e significativi elementi probatori idonei a sostenere le pretese azionate. All'uopo, è opportuno menzionare l'orientamento espresso della Suprema Corte in tema di responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore in luogo di lavoro (Cass. ord. 21714/2025 del 06.06.2025): “[…] In particolare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire detto infortunio e, tra queste, di avere vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l'eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell'evento (Cass., Sez. L, n. 2209 del 4 febbraio 2016). […] “In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve: a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro;
b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia: 1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione;
2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali;
3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente””. Alla luce del richiamato orientamento di legittimità, dunque, la Corte rileva l'insufficienza delle allegazioni svolte dall'odierna appellante ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale. Non risultano provate le circostanze relative alle modalità spazio-temporali in cui si è verificato l'infortunio (dal momento che le risultanze testimoniali hanno fatto emergere circostanze fattuali differenti da quelle dedotte in ricorso) e pertanto non è possibile individuare le eventuali omissioni datoriali rispetto agli obblighi di protezione previsti dalla legge né, conseguentemente, alcuna responsabilità del datore di lavoro. 15. Questa Corte, infine, ritiene all'uopo rammentare come l'insufficienza delle allegazioni probatorie fornite dall'appellante, unitamente alla discordanza tra le deduzioni della lavoratrice e le dichiarazioni rese dal teste, non possa essere colmata nel presente grado di appello, stante il divieto di ius novorum sancito dagli artt. 345 e 437 c.p.c. Tale divieto impedisce, infatti, che possano essere prospettate nel giudizio
6 di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti. Sul punto il giudice di legittimità ha in particolare affermato che “Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario” (cfr. Cass. n. 22357/19, Cass. n. 2529/18, Cass. n. 4854/14). Devono pertanto considerarsi inammissibili le circostanze dedotte, per la prima volta, ai capitoli D) e E) alle pagine 16 e 17 dell'atto di gravame.
16. Alla luce delle suindicate argomentazioni, l'appello deve, dunque, essere respinto.
17. La condanna dell'appellante, in favore delle parti appellate, al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
18. Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida, per ciascuna parte appellata, in €1.984,00, oltre 15% per spese forfettarie. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 13 novembre 2025 La Presidente est. Giovanna Ciardi
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