Articolo 2 della Legge 2 febbraio 1962, n. 36
Articolo 1Articolo 3
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6 marzo 1962
Art. 2.
Il Governo e' delegato a determinare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge l'organico del personale del tribunale di Rimini, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Bologna ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.
Entrata in vigore il 6 marzo 1962