Art. 2.
Il Governo e' delegato a determinare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge l'organico del personale del tribunale di Rimini, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Bologna ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.
Il Governo e' delegato a determinare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge l'organico del personale del tribunale di Rimini, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Bologna ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.