Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5729 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/2000, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Filippo Pirisi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Filippo Pirisi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/11/2020, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villaputzu.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/11/2020 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] Parte_2
Villaputzu, anno 2020, numero 11, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto, fermi i reciproci obblighi di legge, autorizzandosi fin d'ora all'espatrio, anche in compagnia della figlia che, in ogni caso, dovrà poi sempre fare rientro al domicilio materno.
2. La madre, presso cui verrà collocata la figlia minore, vivrà, salvo modifiche che si impegna prontamente a comunicare, in Villaputzu (SU), via G. Pascoli
5, mentre il padre, oggi residente a [...], dovendo per motivi di lavoro modificarla più volte, si impegna a darne, di volta in volta, comunicazione alla moglie entro giorni 10 da ogni modifica.
3. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno, sempre congiuntamente, la responsabilità genitoriale ed ovvero confrontandosi sempre, insieme, per ogni decisione significativa riguardante la minore ed avendo come primario interesse il benessere di quest'ultima, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che potranno, invece, essere prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione medesima, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, ovvero con la famiglia materna, che vive in Sardegna, e con quella paterna, che vive in Gambia.
Pag. 2 di 3 La figlia, come detto, resta collocata prevalentemente presso la madre, ed il padre, alla luce della distanza dovuta ai motivi di lavoro, potrà esercitare il diritto di visita, durante l'anno, ogniqualvolta potrà far rientro in Italia e, in ogni caso, in maniera esclusiva, durante le sue ferie lavorative (che, di norma, rebus sic stantibus, i calciatori professionisti rumeni ottengono da fine marzo a fine maggio) durante le quali il padre starà con la minore, nel rispetto dei di
Lei impegni scolastici, essendo autorizzato fin da ora anche a portare con sé la minore fuori dal territorio italiano e comunitario per le vacanze.
Le feste comandate ed i compleanni verranno, di regola, trascorsi con la madre, salvo che, occasionalmente, il padre si trovi in Italia che, in questo caso, godrà di preferenza.
Detta organizzazione potrà, in futuro, modificarsi laddove il padre dovesse, per motivi di lavoro, riuscire a fare rientro in Sardegna o in Italia.
4. Il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 della figlioletta, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'importo di €
500,00, salvo modifiche da richiedersi nei termini e modalità di Legge, e da aggiornarsi automaticamente ogni anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
Le spese straordinarie, nell'interesse della figlia, sono assunte (previa sua autorizzazione, ma fermi gli obblighi di legge) dal sig. nella misura del Pt_1
100%, secondo il seguente criterio e solo se non coperte da sussidi o contributi di vario genere e specie: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal e quelle dentistiche, quelle per l'iscrizione CP_1 all'università, per le visite specialistiche non coperte dal per attività CP_1 ludiche e ricreative.
5. Nessun contributo sarà erogato nel diretto interesse della sig.ra e/o del Pt_2 sig. Pt_1
6. Null'altro hanno i coniugi da regolamentare, oggi dichiarando di aver, già, fra di loro, effettuato ogni accordo e divisione.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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