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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 768/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
TE difeso dall'avv. POLISTENA ROSALBA Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2019, proponeva Parte_2
opposizione avverso la comunicazione di un avviso di addebito notificato in data 11 dicembre 2017, con il quale l' gli richiedeva la restituzione della somma di € CP_1
8.500,56, in quanto – secondo quanto indicato dall' – indebitamente percepita a CP_2
titolo di prestazione di disoccupazione, identificata con il numero P.IVA_1
1 L' motivava la richiesta sostenendo che la prestazione erogata sarebbe risultata CP_1
non spettante, senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni, salvo la generica indicazione che l'indennità sarebbe stata successivamente ritenuta non dovuta.
A seguito della notifica, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito, e quindi ricorreva in via giudiziale, deducendo il carattere generico e immotivato del provvedimento opposto, nonché la mancanza di elementi istruttori idonei a comprovare la sussistenza dell'indebito.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, affermando che il CP_1
ricorrente non avrebbe fornito la prova dei requisiti legittimanti il diritto alla prestazione percepita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. La controversia ha ad oggetto la pretesa dell' di ripetere dalla parte ricorrente la CP_1 somma di € 8.500,56, percepita a titolo di indennità di disoccupazione, per asserita non spettanza della stessa.
2. Tuttavia, dagli atti di causa non emergono elementi istruttori sufficienti a fondare la legittimità della pretesa creditoria dell' . Il provvedimento di addebito risulta del CP_2
tutto generico, privo di indicazione specifica delle ragioni per cui la prestazione sarebbe risultata indebita, né risulta allegata alcuna documentazione idonea a dimostrare l'assenza dei requisiti in capo al beneficiario.
3. Parimenti, parte ricorrente si è limitata a contestare il provvedimento sotto il profilo della genericità, senza tuttavia produrre elementi documentali in grado di comprovare in positivo il diritto alla prestazione fruita.
4. Tuttavia, in base al principio generale secondo cui l'onere della prova della legittimità della pretesa restitutoria incombe sull'ente che agisce per la ripetizione dell'indebito, si deve ritenere che, in mancanza di prova della non spettanza della prestazione, la richiesta dell' risulti infondata e va disattesa. CP_1
5. considerata la reciproca carenza di prova e la complessità della vicenda si ritiene di dover compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3 contro l' : CP_1
2 1. Accoglie il ricorso;
2. Annulla l'avviso di addebito notificato in data 11 dicembre 2017;
3. Dichiara non dovuta la somma di € 8.500,56 richiesta dall' ; CP_1
4. Compensa le spese di lite, considerata la reciproca carenza di prova e la complessità della vicenda.
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 768/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
TE difeso dall'avv. POLISTENA ROSALBA Pt_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2019, proponeva Parte_2
opposizione avverso la comunicazione di un avviso di addebito notificato in data 11 dicembre 2017, con il quale l' gli richiedeva la restituzione della somma di € CP_1
8.500,56, in quanto – secondo quanto indicato dall' – indebitamente percepita a CP_2
titolo di prestazione di disoccupazione, identificata con il numero P.IVA_1
1 L' motivava la richiesta sostenendo che la prestazione erogata sarebbe risultata CP_1
non spettante, senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni, salvo la generica indicazione che l'indennità sarebbe stata successivamente ritenuta non dovuta.
A seguito della notifica, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo, rimasto privo di esito, e quindi ricorreva in via giudiziale, deducendo il carattere generico e immotivato del provvedimento opposto, nonché la mancanza di elementi istruttori idonei a comprovare la sussistenza dell'indebito.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, affermando che il CP_1
ricorrente non avrebbe fornito la prova dei requisiti legittimanti il diritto alla prestazione percepita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. La controversia ha ad oggetto la pretesa dell' di ripetere dalla parte ricorrente la CP_1 somma di € 8.500,56, percepita a titolo di indennità di disoccupazione, per asserita non spettanza della stessa.
2. Tuttavia, dagli atti di causa non emergono elementi istruttori sufficienti a fondare la legittimità della pretesa creditoria dell' . Il provvedimento di addebito risulta del CP_2
tutto generico, privo di indicazione specifica delle ragioni per cui la prestazione sarebbe risultata indebita, né risulta allegata alcuna documentazione idonea a dimostrare l'assenza dei requisiti in capo al beneficiario.
3. Parimenti, parte ricorrente si è limitata a contestare il provvedimento sotto il profilo della genericità, senza tuttavia produrre elementi documentali in grado di comprovare in positivo il diritto alla prestazione fruita.
4. Tuttavia, in base al principio generale secondo cui l'onere della prova della legittimità della pretesa restitutoria incombe sull'ente che agisce per la ripetizione dell'indebito, si deve ritenere che, in mancanza di prova della non spettanza della prestazione, la richiesta dell' risulti infondata e va disattesa. CP_1
5. considerata la reciproca carenza di prova e la complessità della vicenda si ritiene di dover compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_3 contro l' : CP_1
2 1. Accoglie il ricorso;
2. Annulla l'avviso di addebito notificato in data 11 dicembre 2017;
3. Dichiara non dovuta la somma di € 8.500,56 richiesta dall' ; CP_1
4. Compensa le spese di lite, considerata la reciproca carenza di prova e la complessità della vicenda.
Così deciso, 29/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3