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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2042/2024 del R.G. Trib. in data 12.11.2024, promossa d a
- (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
RI e dall'avv. Luisa Vianello
a t t o r e
c o n t r o
- (C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Fiumicino (RM) in via delle Scuole n. 23/B int. 7;
- (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
Fiumicino (RM) in via delle Scuole n. 23/B int. 4;
- (C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 residente a [...];
- (C.F. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._5
14/08/1955 e residente a [...];
- (C.F. ) nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
23/4/1950 e residente a [...];
- (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Controparte_5 C.F._7
Portobuffolé in via Settimo n. 6;
1 - (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._8 residente a [...].
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione, trattenuta in decisione all'udienza del 19/9/25, nella quale l'attore ha così concluso, richiamando le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, in favore del signor (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...]
Margherita n. 6/E l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale del diritto di proprietà del terreno agricolo sito in Comune di Brugnera, fraz. San Cassiano, distinto al C.T. di quel Comune al
F. 35, mapp. 151, seminativo arbor., sup. are 33 e ca 40, reddito dominicale 37,95, reddito agrario
24,15;
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza e di ogni ulteriore adempimento previsto con esonero di responsabilità al riguardo.
Spese e compensi di causa e di mediazione rifusi in caso di opposizione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da terreno agricolo di una superficie catastale di mq 3340, coltivato ad erba, periodicamente sfalciato da terzi incaricati dall'attore, per mantenere l'area pulita e in ordine.
Nella contumacia dei convenuti, eredi, assieme all'attore, dell'intestatario catastale dei beni, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale si è proceduto alla discussione orale, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c..
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni,
2 univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
L'attore ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e , di avere Tes_1 Tes_2 posseduto continuativamente per oltre vent'anni uti dominus e in modo esclusivo il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione. Entrambi i testimoni hanno concordemente riferito di aver provveduto in modo continuativo sin dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, su incarico di alla manutenzione e pulizia del fondo, procedendo allo sfalcio Parte_1 dell'erba. Inoltre, per quanto chiarito dai testimoni, nessuno ha mai avanzato pretese incompatibili col possesso così pacificamente e pubblicamente esercitato dall'attore.
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte dell'attore per Parte_1 tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sul bene immobile, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata.
Ne deriva l'accoglimento della domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2042/24 R.G., così decide:
1. accerta che (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/10/1973 e residente a [...], è titolare esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà sul bene immobile così censito al Catasto
3 Terreni del Comune di Brugnera (PN):
- F. 35, mapp. 151, seminativo arbor., sup. are 33 e ca 40, reddito dominicale 37,95, reddito agrario
24,15
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, il 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
4
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2042/2024 del R.G. Trib. in data 12.11.2024, promossa d a
- (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
RI e dall'avv. Luisa Vianello
a t t o r e
c o n t r o
- (C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Fiumicino (RM) in via delle Scuole n. 23/B int. 7;
- (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._3
Fiumicino (RM) in via delle Scuole n. 23/B int. 4;
- (C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._4 residente a [...];
- (C.F. ) nata a [...] il Controparte_3 C.F._5
14/08/1955 e residente a [...];
- (C.F. ) nata a [...] il Controparte_4 C.F._6
23/4/1950 e residente a [...];
- (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a Controparte_5 C.F._7
Portobuffolé in via Settimo n. 6;
1 - (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_3 C.F._8 residente a [...].
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione, trattenuta in decisione all'udienza del 19/9/25, nella quale l'attore ha così concluso, richiamando le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, in favore del signor (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e residente a [...]
Margherita n. 6/E l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale del diritto di proprietà del terreno agricolo sito in Comune di Brugnera, fraz. San Cassiano, distinto al C.T. di quel Comune al
F. 35, mapp. 151, seminativo arbor., sup. are 33 e ca 40, reddito dominicale 37,95, reddito agrario
24,15;
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza e di ogni ulteriore adempimento previsto con esonero di responsabilità al riguardo.
Spese e compensi di causa e di mediazione rifusi in caso di opposizione, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre a IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da terreno agricolo di una superficie catastale di mq 3340, coltivato ad erba, periodicamente sfalciato da terzi incaricati dall'attore, per mantenere l'area pulita e in ordine.
Nella contumacia dei convenuti, eredi, assieme all'attore, dell'intestatario catastale dei beni, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale si è proceduto alla discussione orale, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c..
Come noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni,
2 univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
L'attore ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e , di avere Tes_1 Tes_2 posseduto continuativamente per oltre vent'anni uti dominus e in modo esclusivo il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione. Entrambi i testimoni hanno concordemente riferito di aver provveduto in modo continuativo sin dalla fine degli anni '90 del secolo scorso, su incarico di alla manutenzione e pulizia del fondo, procedendo allo sfalcio Parte_1 dell'erba. Inoltre, per quanto chiarito dai testimoni, nessuno ha mai avanzato pretese incompatibili col possesso così pacificamente e pubblicamente esercitato dall'attore.
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte dell'attore per Parte_1 tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sul bene immobile, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata.
Ne deriva l'accoglimento della domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2042/24 R.G., così decide:
1. accerta che (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2/10/1973 e residente a [...], è titolare esclusivo, per intervenuta usucapione ventennale, della piena proprietà sul bene immobile così censito al Catasto
3 Terreni del Comune di Brugnera (PN):
- F. 35, mapp. 151, seminativo arbor., sup. are 33 e ca 40, reddito dominicale 37,95, reddito agrario
24,15
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore dell'attore;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Pordenone, il 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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