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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 24/02/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1621/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica: RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2024 depositato il 28/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027921000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027921000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045045564000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009686038000 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.01.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239027921000000, notificatale il 14.12.2023 con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 492,62 oltre accessori, per Bollo Auto anni 2011 e 20212 già richiesto con due cartelle esattoriali ivi richiamate, asseritamente notificate il 18.02.2017 ed il 03.08.2017.
Eccepiva quindi la nullità/illegittimità della pretesa per omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e l'intervenuta prescrizione del tributo nonché l'intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/1973. Rilevava infine vizi propri dell'atto impugnato inerenti il difetto di sottoscrizione e di adeguata motivazione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato e accertarsi la non debenza di quanto ivi richiesto
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, dando atto della regolarità del proprio operato, e, segnatamente, della regolare notifica delle cartelle esattoriali prodromiche eccependo quindi l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92 prodromico, e chiedendone per il resto il rigetto.
Indi, all'esito dell'udienza del 15.12.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
In primo luogo va quindi rilevato come l'Agente della Riscossione, costituendosi, abbia debitamente documentato l'avvenuta rituale notifica alla ricorrente delle due cartelle esattoriali prodromiche avvenuta a mezzo posta e perfezionatasi la prima in data 18.12.2017 a mani della ricorrente che ha rifiutato l'atto e la seconda in data 03.08.2017 ai sensi dell'art. 140 cpc. Deve quindi rilevarsi come successivamente l'agente della riscossione abbia documentato di aver notificato un'intimazione di pagamento che risulta ricevuta dalla ricorrente in data 12.12.201. In ragione di quanto sopra non può che rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Agente della Riscossione in relazione al disposto di cui agli artt.
19 comma e 21 del Dlgs n. 546/1992 relativamente alle eccezioni spiegate non inerenti vizi propri dell'atto impugnato.
Va quindi evidenziato che ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 "gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
E infatti costituisce ius receptum il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui "qualsivoglia eccezione inerente un atto autonomamente impugnabile di cui si assume la non conoscenza debba essere fatta valere unitamente al primo atto successivo che lo richiami”. (Cass, n. 3005 del 7 febbraio 2020; Cassazione sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013). Pertanto, al contribuente è in questa sede assolutamente precluso di sollevare in questa sede ulteriori eccezioni riguardo vizi di legittimità della cartella esattoriale prodromiche nonché questioni sul merito della pretesa.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione avente durata triennale della pretesa tributaria di cui in atti, rilevandosi come dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento ricevuta il 12.12.2019 alla notifica dell'intimazione notificata il 14.12.2023 il suddetto termine di prescrizione non risulti ulteriormente maturato, tenuto conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza da Covid 2019.
E invero, in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori" (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3,
D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 è stato previsto che, "in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [...] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi". L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa
(erariale o locale, tributaria o patrimoniale).
Infine, si osserva come generico e infondato risulti il motivo di censura afferente il vizio dell'atto inerente il difetto di motivazione dell'atto, il quale risulta adeguatamente soddisfatto "per relationem” dal richiamo delle cartelle esattoriali prodromiche, già ricevute dalla ricorrente.
Infine, si osserva come generico e infondato risulti il motivo di censura afferente il difetto di sottoscrizione dell'atto, essendo detto atto redatto in piena conformità alle specifiche indicate dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 50 del DPR 603/92 e rilevandosi come in ogni caso tale vizio non comporti, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'invalidità dell'atto. .
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a favore dell'Agente della Riscossione mentre, avuto riguardo ai motivi della decisione, si reputa di compensare le spese con l'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Agente della Riscossione, che si liquidano in euro 300,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
Spese compensate con l'ente impositore.
Catania, 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Resta
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 14:30 in composizione monocratica: RESTA ANTONELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2024 depositato il 28/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027921000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239027921000000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160045045564000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170009686038000 TASSA AUTOMOBIL 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.01.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239027921000000, notificatale il 14.12.2023 con cui si ingiungeva il pagamento dell'importo di euro 492,62 oltre accessori, per Bollo Auto anni 2011 e 20212 già richiesto con due cartelle esattoriali ivi richiamate, asseritamente notificate il 18.02.2017 ed il 03.08.2017.
Eccepiva quindi la nullità/illegittimità della pretesa per omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche e l'intervenuta prescrizione del tributo nonché l'intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/1973. Rilevava infine vizi propri dell'atto impugnato inerenti il difetto di sottoscrizione e di adeguata motivazione.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato e accertarsi la non debenza di quanto ivi richiesto
Si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione, dando atto della regolarità del proprio operato, e, segnatamente, della regolare notifica delle cartelle esattoriali prodromiche eccependo quindi l'inammissibilità del ricorso in relazione al disposto di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/92 prodromico, e chiedendone per il resto il rigetto.
Indi, all'esito dell'udienza del 15.12.2025, la controversia veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato per le ragioni di seguito specificate.
In primo luogo va quindi rilevato come l'Agente della Riscossione, costituendosi, abbia debitamente documentato l'avvenuta rituale notifica alla ricorrente delle due cartelle esattoriali prodromiche avvenuta a mezzo posta e perfezionatasi la prima in data 18.12.2017 a mani della ricorrente che ha rifiutato l'atto e la seconda in data 03.08.2017 ai sensi dell'art. 140 cpc. Deve quindi rilevarsi come successivamente l'agente della riscossione abbia documentato di aver notificato un'intimazione di pagamento che risulta ricevuta dalla ricorrente in data 12.12.201. In ragione di quanto sopra non può che rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'Agente della Riscossione in relazione al disposto di cui agli artt.
19 comma e 21 del Dlgs n. 546/1992 relativamente alle eccezioni spiegate non inerenti vizi propri dell'atto impugnato.
Va quindi evidenziato che ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992 "gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".
E infatti costituisce ius receptum il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui "qualsivoglia eccezione inerente un atto autonomamente impugnabile di cui si assume la non conoscenza debba essere fatta valere unitamente al primo atto successivo che lo richiami”. (Cass, n. 3005 del 7 febbraio 2020; Cassazione sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013). Pertanto, al contribuente è in questa sede assolutamente precluso di sollevare in questa sede ulteriori eccezioni riguardo vizi di legittimità della cartella esattoriale prodromiche nonché questioni sul merito della pretesa.
Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione avente durata triennale della pretesa tributaria di cui in atti, rilevandosi come dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento ricevuta il 12.12.2019 alla notifica dell'intimazione notificata il 14.12.2023 il suddetto termine di prescrizione non risulti ulteriormente maturato, tenuto conto delle disposizioni emergenziali introdotte a seguito dell'emergenza da Covid 2019.
E invero, in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori" (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3,
D.Lgs. n. 159/2015 (comma 4).
Con l'art. 157, comma 1, D.L. n. 34/2020 è stato previsto che, "in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [...] scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre
2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità
e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi". L'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha poi previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione. Essa si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dal tipo di imposta o sanzione riscossa
(erariale o locale, tributaria o patrimoniale).
Infine, si osserva come generico e infondato risulti il motivo di censura afferente il vizio dell'atto inerente il difetto di motivazione dell'atto, il quale risulta adeguatamente soddisfatto "per relationem” dal richiamo delle cartelle esattoriali prodromiche, già ricevute dalla ricorrente.
Infine, si osserva come generico e infondato risulti il motivo di censura afferente il difetto di sottoscrizione dell'atto, essendo detto atto redatto in piena conformità alle specifiche indicate dal Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 50 del DPR 603/92 e rilevandosi come in ogni caso tale vizio non comporti, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'invalidità dell'atto. .
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza a favore dell'Agente della Riscossione mentre, avuto riguardo ai motivi della decisione, si reputa di compensare le spese con l'ente impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dall'Agente della Riscossione, che si liquidano in euro 300,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA.
Spese compensate con l'ente impositore.
Catania, 15 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Resta