Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 24/02/2026, n. 1621
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle esattoriali prodromiche

    L'Agente della Riscossione ha documentato la rituale notifica delle cartelle prodromiche, una a mani della ricorrente con rifiuto e l'altra ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La Corte ritiene che le eccezioni relative a vizi delle cartelle prodromiche debbano essere sollevate unitamente al primo atto successivo che le richiama, rendendo inammissibile il ricorso per tali motivi.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte rileva che, considerando la sospensione dei termini dovuta all'emergenza COVID-19 (art. 67 D.L. 18/2020, art. 157 D.L. 34/2020 e art. 4 D.L. 41/2021), il termine di prescrizione triennale non è maturato tra la notifica dell'intimazione di pagamento ricevuta nel 2019 e quella del 2023.

  • Inammissibile
    Decadenza ex art. 25 DPR 602/1973

    La Corte ritiene inammissibile tale eccezione in quanto non inerente vizi propri dell'atto impugnato e soggetta alle stesse regole di impugnazione delle cartelle prodromiche.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto impugnato (difetto di sottoscrizione e motivazione)

    Il difetto di motivazione è ritenuto superato dal richiamo alle cartelle esattoriali prodromiche. Il difetto di sottoscrizione è considerato irrilevante ai fini dell'invalidità dell'atto secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 24/02/2026, n. 1621
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1621
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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