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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4781 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1950/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1950/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via Agrigento n. 2/A, presso lo studio dell'avv.
PERDICARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliata in Adrano (CT), Via Agrigento n. 2/A, C.F._2
presso lo studio dell'avv. PERDICARO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Dreieich (Germania) in data
23/06/1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT)
dell'anno 1990, al n. 75, parte II, serie C.
Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli il 18/09/1990, il 09/06/1995 e Persona_1
Per
il 05/06/2004.
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 794/2023 reso da questo Tribunale il 03/04/2023, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, tenuto conto che tutti e tre i figli della coppia sono maggiorenni e che le figlie
[...]
Per_ e hanno costituito autonomi nuclei familiari. Per_1
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, debba Parte_1
Per provvedere al mantenimento diretto del figlio , il quale abita con lui e che, pur essendo maggiorenne, non è ancora economicamente autonomo in quanto studente universitario.
Le parti hanno concordato che la casa coniugale vada assegnata a per Parte_1
Per continuare ad abitarla unitamente al figlio , economicamente non autonomo.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che le spese
Per straordinarie per il figlio sono ripartite al 50% a carico di ciascuno dei genitori.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Dreieich (Germania) in data
23/06/1988 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Adrano (CT) dell'anno 1990, al N. 75, della Parte
II, Serie C, alle condizioni specificate in motivazione;
assegna la casa coniugale a;
Parte_1
dispone che e contribuiscano al pagamento delle Parte_1 Parte_2
Per spese straordinarie in favore del figlio in misura del 50% ciascuno;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adrano (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1950/2024 R.G.V.G., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Adrano (CT), Via Agrigento n. 2/A, presso lo studio dell'avv.
PERDICARO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
[...]
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliata in Adrano (CT), Via Agrigento n. 2/A, C.F._2
presso lo studio dell'avv. PERDICARO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Dreieich (Germania) in data
23/06/1988, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Adrano (CT)
dell'anno 1990, al n. 75, parte II, serie C.
Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli il 18/09/1990, il 09/06/1995 e Persona_1
Per
il 05/06/2004.
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 794/2023 reso da questo Tribunale il 03/04/2023, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
2 Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto, tenuto conto che tutti e tre i figli della coppia sono maggiorenni e che le figlie
[...]
Per_ e hanno costituito autonomi nuclei familiari. Per_1
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, debba Parte_1
Per provvedere al mantenimento diretto del figlio , il quale abita con lui e che, pur essendo maggiorenne, non è ancora economicamente autonomo in quanto studente universitario.
Le parti hanno concordato che la casa coniugale vada assegnata a per Parte_1
Per continuare ad abitarla unitamente al figlio , economicamente non autonomo.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che le spese
Per straordinarie per il figlio sono ripartite al 50% a carico di ciascuno dei genitori.
La natura congiunta della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Dreieich (Germania) in data
23/06/1988 tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Adrano (CT) dell'anno 1990, al N. 75, della Parte
II, Serie C, alle condizioni specificate in motivazione;
assegna la casa coniugale a;
Parte_1
dispone che e contribuiscano al pagamento delle Parte_1 Parte_2
Per spese straordinarie in favore del figlio in misura del 50% ciascuno;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Adrano (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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