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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 985/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMAZZA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO, 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LAMAZZA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LAMAZZA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO, 4 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. LAMAZZA FRANCESCA
ATTORI opponenti contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II N. 33
00193 ROMA presso il difensore avv. LUDINI ELIO
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
pagina 1 di 15 “Voglia l'adito Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione:
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei contratti di mutuo e di conto corrente e relativi contratti di affidamento, sottoscritti dalla per Parte_3
i motivi tutti di cui in narrativa e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 12/2021 dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì in quanto infondato in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri Parte_1
e dalla TA Immobiliare S.n.c. a garanzia dei debiti assunti dalla
[...] Parte_3
per i motivi tutti di cui in narrativa e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo
[...] opposto n. 12/2021 dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì in quanto infondato in fatto
e diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare non tenuti al pagamento di quanto ingiunto per i titoli ut supra, i sig.ri ed anche personalmente il primo ed Parte_1 Parte_2
entrambi in qualità di soci illimitatamente responsabili della Immobiliare Controparte_2
e e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 12/2021
[...] Parte_2
dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì in quanto infondato in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e/o illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto
n. 12/2021 dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì nei confronti della Immobiliare TA
S.n.c. e conseguentemente dei soci illimitatamente responsabili e per Pt_3 Pt_2 illegittimità dell'importo ingiunto in via solidale tra loro per i motivi tutti di cui in narrativa
e/o in ogni caso rideterminare l'importo dovuto dai soci della Immobiliare TA S.n.c. in ragione delle fideiussione da quest'ultima prestata. in via istruttoria
Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito di ulteriormente produrre, dedurre ed argomentare si chiede venga
- Disposta l'esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. da parte della società opposta di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali de quibus di cui si ritenga necessaria
l'acquisizione al procedimento instaurando e segnatamente l'esibizione dell'estratto conto
pagina 2 di 15 integrale del rapporto di conto corrente di cui è causa, a partire dal saldo iniziale c.d. “zero” alla data di revoca degli affidamenti, corredato e integrato di tutta la documentazione inerente
e collegata.
- Disposta CTU tecnico-contabile
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali
15%, CPA, ed IVA, come per legge”
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previo rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
- In via principale, rigettare l'opposizione promossa avverso il DECRETO INGIUNTIVO NRG
3408/2020 NR. 12/2021 in quanto infondata in diritto ed in fatto e destituita di Pt_4 qualsivoglia supporto probatorio, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto suddetto
- in via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla
[...]
nei confronti degli odierni opponenti in relazione ai rapporti contrattuali Controparte_1 dedotti in giudizio e, per l'effetto, condannarli, in via solidale, al pagamento in suo favore del consequenziale importo oltre interessi così come richiesti in via monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da (C.F. e P. IVA , e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria la (C.F. e P. IVA , in qualità di Parte_5 P.IVA_3
procuratrice speciale della il Tribunale di Forlì ha emesso Parte_6
decreto ingiuntivo n. 12/2021, con cui ha intimato (fra gli altri) a Parte_3
personalmente ed in qualità di socio della Parte_7
ed alla Sig.ra in qualità di socio solidalmente ed
[...] Parte_2
illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali assunte dalla Parte_7
il pagamento della somma di € 499.761,40 oltre
[...] Parte_2
interessi convenzionali, nonché spese legali occorse ed occorrende, in virtù dell'esposizione debitoria maturata dalla di cui gli Parte_3
odierni opponenti sono garanti direttamente ( o in quanto socia illimitatamente Parte_1
responsabile della società garante Immobiliare TA ( . Parte_2
pagina 3 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ed proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2021, dolendosi:
a) del mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
b) della nullità dei contratti di mutuo stipulati fra la banca e Parte_3
(poi fallita), in quanto prevedevano come garanzia ipotecaria il
[...]
medesimo immobile (poi) venduto in sede fallimentare all'irrisoria cifra di € 64.900,00 con evidente violazione dell'art. 38 TUB, in ragione del mancato rispetto del limite dell'80% fra l'importo finanziato e il valore dell'immobile posto a garanzia del finanziamento;
c) del fatto che la società fallita, aveva sottoscritto Parte_3 con l'istituto di credito un contratto di conto corrente sul quale erano stati concessi dei fidi (in data 30.05.2006 affidamento in conto corrente sino ad 40.000,00 rinnovato ed aumentato in data 01.12.2008 sino ad € 200.000,00), ampiamente utilizzati;
i mutui fondiari erano stati richiesti successivamente, in un momento in cui la società si trovava già in difficoltà finanziarie, nonché in assenza di liquidità; come emergeva anche dal verbale di assemblea della società in data 01.09.2009, i mutui richiesti avevano l'unica finalità di consolidamento delle passività, di talchè i contratti devono considerarsi nulli in quanto volti ad estinguere le pregresse esposizioni debitorie della società fallita, pressoché per la totalità proprio con il predetto istituto di credito, così come nulla sarebbe l'ipoteca iscritta sull'immobile della terza datrice di ipoteca in quanto costituita a garanzia di un credito diverso da quello che si voleva invece garantire realmente;
d) dell'inefficacia probatoria, nel giudizio di merito conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto ex art. 50 tub;
e) quanto alle garanzie fideiussorie, della nullità delle stesse in quanto redatte su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, comma
2, lett. a) della L. n. 287/1990;
f) della decadenza ex art. 1957 c.c., non avendo il creditore promosso sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito in modo che la posizione del garante non restasse sospesa sine die, essendo il termine di decadenza di 6 mesi decorso al momento dell'insinuazione al passivo da parte dell'istituto di credito, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria azionata in sede monitoria;
pagina 4 di 15 g) del fatto che era stato ingiunto solidalmente alla Immobiliare TA S.n.c. ed ai sig.ri e Pt_3
in qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte da detta Pt_2
società, ed al Sig. anche personalmente, quale fideiussore della il Pt_3 Parte_3
pagamento dell'importo onnicomprensivo di € 499.761,40, laddove la pretesa avanzata dalla opposta per l'intero importo asseritamente garantito dalla Immobiliare TA S.n.c., e conseguentemente dovuto anche dai soci illimitatamente responsabili e era Pt_3 Pt_2
oltremodo illegittima ed infondata, in quanto riferita all'intera posizione debitoria della
[...]
per la quale la società immobiliare aveva prestato fideiussione limitatamente ai Parte_3
soli rapporti di conto corrente, per un debito pari ad € 126.732,30 relativo al saldo debitore del conto corrente anticipi e del conto corrente SBF.
Concludeva, pertanto, chiedendo, preliminarmente, che venisse disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per nullità dei contratti di mutuo e di conto corrente e per nullità delle fideiussioni rilasciate;
che, previo accertamento del decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., venissero dichiarati gli odierni opponenti non tenuti al pagamento di quanto ingiunto.
Con comparsa depositata in data 10.06.2021, si costituiva e per essa Controparte_1
contestando le doglianze avversarie ed evidenziando: Parte_5
a) che, quanto alla pretesa violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, dallo stesso verbale di assemblea della società Parte_3
può evincersi che i beni ipotecati avevano valore di gran lunga superiore rispetto agli importi mutuati, essendo peraltro molteplici i beni oggetto di garanzia reale;
b) ad ogni buon conto, che la percentuale di finanziabilità può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, come avvenuto nel caso di specie, posto che i mutui per cui è causa risultavano assistiti da molteplici garanzie fideiussorie specifiche prestate dal Sig. nella medesima data in cui erano stati sottoscritti Parte_1
entrambi i contratti di mutuo;
c) la sussistenza del credito in capo a avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia dei contratti di affidamento, la copia dei contratti autonomi di garanzia e la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B., non avendo per pagina 5 di 15 converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè, da ciò discendendo che la richiesta di ctu contabile avanzata sin dall'atto introduttivo del giudizio era da ritenersi esplorativa;
d) che, con riferimento alle doglianze svolte avverso i contratti di garanzia, i garanti non potevano validamente sollevare alcun tipo di contestazione, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, in relazione ai quali la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, ripetutamente, che non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
e) la validità delle fideiussioni prestate, non essendovi alcuna prova della violazione della normativa antitrust, in mancanza peraltro di qualsivoglia allegazione circa il fatto che i garanti, laddove consapevoli della illegittimità di alcune clausole negoziali, non avrebbero concesso la garanzia;
f) la correttezza dell'importo ingiunto nei confronti di
[...]
(e dunque anche nei confronti della socia Parte_7
illimitatamente responsabile in quanto la predetta società si era costituita Parte_2
fideiussore della sino alla concorrenza Parte_3
dell'importo di €650.000,00, essendo previsto nel corpo delle garanzie che “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito [e ancora] La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione, sempre nel limite del suddetto importo, che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”.
Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse rigettata l'istanza avanzata da controparte ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'esatto ammontare del credito maturato dalla banca nei confronti degli odierni opponenti e, conseguentemente, la condanna di questi ultimi al pagamento, in solido, di quanto dovuto.
pagina 6 di 15 All'esito dell'udienza del 14.07.2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria con aggiornamento dell'udienza al 30.03.2022.
A tale udienza venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.
Con provvedimento riservato del 25.05.2023 (da confermarsi in questa sede) venivano rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dagli opponenti.
Con comparsa depositata il 22.06.2023 si costituiva la nella sua Controparte_1
qualità di nuova mandataria della . Controparte_1
All'udienza del 25.10.2023 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che è stata esperita la mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo depositato in data 21.03.2022 da parte opposta), dovendo quanto ai vari motivi di opposizione osservarsi quanto segue.
1. Sussistenza del credito in capo alla parte opposta.
La ha provato la sussistenza del credito, avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia dei contratti di affidamento, la copia dei contratti autonomi di garanzia, la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc.
7,8,9,10,11,12,13,14,15 del fascicolo monitorio) e degli estratti conto (cfr. doc. depositati in data 25.05.2022 da parte opposta) ed infine i contratti di mutuo (contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio di del 24/09/2009 REP. 42497 RACC. 15722, di Persona_1 Pt_4 originari € 500.000,00 – mutuo assistito dalla AUTONOMA A PRIMA CP_3
RICHIESTA contestualmente rilasciata dal Sig. e contratto di mutuo Parte_1
ipotecario fondiario a rogito Notaio di del 24/09/2009 REP. 42494 RACC. Persona_1 Pt_4
15721, di originari € 190.000,00 assistito dalla AUTONOMA A PRIMA CP_3
RICHIESTA contestualmente rilasciata dal Sig. - cfr. docc. 2,3,5 e 6 del Parte_1
fascicolo monitorio), non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica pagina 7 di 15 alcunchè, ciò che rende del tutto superflue e inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla parte.
2. Sulla nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite di finanziabilità dell'80%.
L'eccezione è infondata, essendo sufficiente richiamare in proposito il recente ed autorevole arresto delle sezioni unite della Cassazione n° 33719 del 16 novembre 2022 secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito», con la precisazione che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
3. Sulla nullità dei contratti di finanziamento per consolidamento di debiti pregressi.
Parte opponente ha eccepito la nullità dei mutui, in quanto volti a ripianare un debito pregresso.
L'eccezione è infondata: è agli atti la prova circa l'avvenuta traditio della somma data a mutuo, essendo sufficiente a tal fine prendere visione dei contratti di mutuo e dei relativi piani di pagina 8 di 15 ammortamento (cfr. docc. 2, 5, 23 e 25 del fascicolo monitorio).
Deve, in proposito, sottolinearsi che la somma è stata consegnata alla mutuataria (come non è neppure in contestazione fra le parti) e che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il finanziamento volto a ridurre pregresse passività non è illegittimo, in quanto la causa concreta perseguita dalle parti non è affatto illecita (tra molte, Tribunale Napoli, sent. del 23.09.14;
Cass. Civ. sent. n. 19282/2014).
Ben può infatti un soggetto già debitore avere interesse ad ottenere un finanziamento (con scadenza posticipata) per ripianare un debito pregresso, per esempio già scaduto ed esigibile.
Da ciò discende dunque la sussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, i rapporti contrattuali devono considerarsi validi e sussistenti all'esito del giudizio, essendo il contratto in questione pacificamente un mutuo fondiario ex art. 38 TUB: tale articolo afferma che esso "ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio
e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'TA, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. Dalla lettura della norma, emergono i suoi elementi essenziali: la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine da parte di banche, la garanzia ipotecaria di primo grado su immobili e il rapporto fra finanziamento e valore del bene ipotecato o delle opere da eseguirsi;
non figura la necessità di uno scopo ulteriore dell'erogazione che sia causalmente rilevante.
Il mutuo fondiario, dunque, non è un mutuo di scopo e, pertanto, non può applicarsi la rigida disciplina causale che avvince la fattispecie del mutuo di scopo: non sussiste, dunque, nell'ambito del “credito fondiario”, una pattuizione finalistica che assuma rilievo eziologico:
“il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. d.lgs. 1 settembre
1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili” (Cass. 4792/2012); “il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma
pagina 9 di 15 erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria.
(Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la ricorrenza di un mutuo di scopo con riferimento a contratto di mutuo fondiario cui era intervenuto un terzo datore di ipoteca)”
(Cass. 9511/2007).
La causa del negozio di credito fondiario, quale suo scopo pratico, è la concessione di liquidità parametrata alla garanzia ipotecaria fornita e da restituire non in breve termine;
non altro.
In definitiva, è da condividersi l'orientamento secondo cui deve escludersi che “il mutuo fondiario sia mutuo di scopo. Già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905, art.
18, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c.” (così Cass. n. 317/01). L'affermazione va qui ribadita con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 38 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, nel senso che, come già affermato in altri precedenti, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, ne'
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n. 4792/12). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data pagina 10 di 15 dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12). Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n.
28663/13).
Neppure è stata fondatamente contestata l'omessa erogazione delle somme, che, confluite come da pattuizione sul conto corrente del mutuatario, sono state oggetto di utilizzazione da parte di quest'ultimo ed a suo beneficio, anche in compensazione, come è fisiologico nella natura del conto corrente di corrispondenza.
Non sono fondate, pertanto, le censure di nullità dei mutui fondiari per cui è causa, posta l'irrilevanza dell'asserita eterodestinazione delle somme erogate.
4. Sulla insussistenza dei presupposti onde poter erogare il mutuo.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, posto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi (cfr. in termini Cass.18610/2021): nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione prodotta dagli attori opponenti, il preteso stato di dissesto all'epoca del finanziamento non risulta da alcun atto, essendo stato evidenziato in sede di verbale di assemblea del 01.09.2009 (allegato ai contratti di mutuo) che i mutui sarebbero stati richiesti per consolidare i debiti pregressi, ciò non potendo, di per sé soltanto, dimostrare (in mancanza di ulteriori elementi) che all'epoca della richiesta di mutuo la società versasse già in stato di insolvenza.
pagina 11 di 15
5. Sulla nullità delle fideiussioni.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti per conformità al modello ABI, deve osservarsi quanto segue.
La doglianza poggia sul principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 29810/17), che ha ritenuto le fideiussioni bancarie predisposte sul modulo A.B.I. violative di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) l. 287/90.
Anzitutto la pronuncia della Suprema Corte fa riferimento al provvedimento della Banca
d'TA del 2 maggio 2005, riconoscendo allo stesso effetti solo relativamente ai contratti stipulati prima di detta data.
Quanto invece ai contratti stipulati successivamente, come nel caso di specie (le fideiussioni sono state prestate nel 2009, nel 2010 e nel 2013 - docc. 12,13,14 e 15 del fascicolo monitorio), non può prescindersi dalla necessaria prova della permanenza di un intento collusivo tra istituti di credito;
infatti, come ritenuto della giurisprudenza cui si intende aderire “in tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che una banca (......) abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi elemento di per sè stesso sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un'intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust" (così, Tribunale di Milano, sez. Imprese, sent. n.
6271/16). Diversamente argomentando, infatti, il provvedimento della Banca d'TA avrebbe effetti perpetui, con la conseguenza di espungere dall'ordinamento le clausole esaminate e dunque si determinerebbe un effetto abrogativo che certamente può essere adottato solo dalla legge (conforme, Tribunale di Bologna, sent. n. 20818/19).
A ciò si aggiunge la natura della normativa Antitrust che ha il precipuo fine di tutelare la libera concorrenza sul mercato e si rivolge ai soli consumatori, in quanto soggetti potenzialmente lesi dalle intese limitative della concorrenza;
per il che la sua applicazione può e deve fare sempre riferimento appunto a detto fine.
Coerentemente, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che “…Un'intesa vietata ai sensi dell'art.
2 L. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33 comma 2 L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio
pagina 12 di 15 diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti atteso che le Sezioni
Unite nella pronuncia n. 2207/2005 hanno affermato che "unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un'intesa anticoncorrenziale” (in tal senso Tribunale di
Verona, ordinanza 1.10.2018): nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato di avere subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre la violazione dell'art. 2 L. 287/1990 da parte dei contratti di fideiussione stipulati fra il 2009 e il 2013 con conseguente nullità degli stessi;
in mancanza di specifiche allegazioni, non può che rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dalla parte opponente (anche come modificata in sede di comparsa conclusionale), non avendo l'opponente neppure evidenziato la possibilità di poter sottoscrivere differenti fideiussioni a condizioni migliori, o comunque più vantaggiose presso altri istituti di credito o che il contratto di cui si deduce la nullità sia frutto di un accordo volto a eludere la pronuncia ABI e non una autonoma scelta dell'istituto odierno opposto.
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che, secondo il maggioritario orientamento, il provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2005 fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non
è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche (quali sono quelle sub docc. n. 12 e
13 oggetto della presente controversia), attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future.
D'altra parte, la stessa Banca d'TA nel provvedimento citato ha dato atto che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la
pagina 13 di 15 pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr. in termini Corte di Appello di Milano, sentenza del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Infine, deve osservarsi che, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così
Cass. S.U. 41994/2021): facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte, non può trovare accoglimento anche per tale ragione la doglianza di nullità assoluta delle fideiussioni rilasciate dall'opponente.
6. Sulla violazione dell'art. 1957 c.c. Correttezza dell'importo ingiunto nei confronti di
Immobiliare TA NC e dei soci illimitatamente responsabili.
In relazione alla asserita violazione dell'art. 1957 c.c., deve rilevarsi, da un lato, che tale norma
è derogabile (e le parti vi hanno derogato – cfr. art. 6 doc. 14 e art. 6 doc. 15 allegati al fascicolo monitorio) e, dall'altro lato, che la norma richiamata non è applicabile in quanto, nel caso di fallimento del debitore principale, il termine semestrale per promuovere le proprie istanze contro il debitore decorre dalla data della dichiarazione di fallimento (la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata in data 11.09.2015, mentre l'insinuazione al passivo risulta trasmessa al Curatore fallimentare in data 05.11.2015- cfr. docc. 17 e 18 del fascicolo monitorio).
Infine, deve rilevarsi che è stato correttamente ingiunto l'importo dell'intero credito vantato nei confronti della società garantita, avendo assunto posizione di garanzia l'immobiliare TA NC fino all'importo di € 650.000,00 (laddove l'importo ingiunto è pari ad € 499.741, ) essendo previsto nella fideiussione omnibus rilasciata il 05.03.2013 che “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di
pagina 14 di 15 credito [e ancora] La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione, sempre nel limite del suddetto importo, che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi” (doc. n. 15 del fascicolo monitorio).
*****
In conclusione, le domande degli attori opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da d Parte_1 Parte_2
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta
[...]
quale mandataria della somma Controparte_1 Controparte_1
di Euro 9.500,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 30.01.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabio Santoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 985/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMAZZA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO, 4 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LAMAZZA FRANCESCA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LAMAZZA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO, 4 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. LAMAZZA FRANCESCA
ATTORI opponenti contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO, elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II N. 33
00193 ROMA presso il difensore avv. LUDINI ELIO
CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
pagina 1 di 15 “Voglia l'adito Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione:
- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei contratti di mutuo e di conto corrente e relativi contratti di affidamento, sottoscritti dalla per Parte_3
i motivi tutti di cui in narrativa e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 12/2021 dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì in quanto infondato in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso la nullità delle fideiussioni rilasciate dai sig.ri Parte_1
e dalla TA Immobiliare S.n.c. a garanzia dei debiti assunti dalla
[...] Parte_3
per i motivi tutti di cui in narrativa e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo
[...] opposto n. 12/2021 dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì in quanto infondato in fatto
e diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'illegittimità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto per decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. per i motivi tutti di cui in narrativa e conseguentemente dichiarare non tenuti al pagamento di quanto ingiunto per i titoli ut supra, i sig.ri ed anche personalmente il primo ed Parte_1 Parte_2
entrambi in qualità di soci illimitatamente responsabili della Immobiliare Controparte_2
e e quindi revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 12/2021
[...] Parte_2
dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì in quanto infondato in fatto e diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e/o illegittimità del Decreto Ingiuntivo opposto
n. 12/2021 dell'11.01.2021 emesso dal Tribunale di Forlì nei confronti della Immobiliare TA
S.n.c. e conseguentemente dei soci illimitatamente responsabili e per Pt_3 Pt_2 illegittimità dell'importo ingiunto in via solidale tra loro per i motivi tutti di cui in narrativa
e/o in ogni caso rideterminare l'importo dovuto dai soci della Immobiliare TA S.n.c. in ragione delle fideiussione da quest'ultima prestata. in via istruttoria
Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito di ulteriormente produrre, dedurre ed argomentare si chiede venga
- Disposta l'esibizione ex art. 210 e ss. c.p.c. da parte della società opposta di tutta la documentazione inerente ai rapporti contrattuali de quibus di cui si ritenga necessaria
l'acquisizione al procedimento instaurando e segnatamente l'esibizione dell'estratto conto
pagina 2 di 15 integrale del rapporto di conto corrente di cui è causa, a partire dal saldo iniziale c.d. “zero” alla data di revoca degli affidamenti, corredato e integrato di tutta la documentazione inerente
e collegata.
- Disposta CTU tecnico-contabile
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali
15%, CPA, ed IVA, come per legge”
Per parte opposta:
“Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis rejectis e previo rigetto della richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
- In via principale, rigettare l'opposizione promossa avverso il DECRETO INGIUNTIVO NRG
3408/2020 NR. 12/2021 in quanto infondata in diritto ed in fatto e destituita di Pt_4 qualsivoglia supporto probatorio, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto suddetto
- in via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla
[...]
nei confronti degli odierni opponenti in relazione ai rapporti contrattuali Controparte_1 dedotti in giudizio e, per l'effetto, condannarli, in via solidale, al pagamento in suo favore del consequenziale importo oltre interessi così come richiesti in via monitoria”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato da (C.F. e P. IVA , e per essa quale Controparte_1 P.IVA_2
mandataria la (C.F. e P. IVA , in qualità di Parte_5 P.IVA_3
procuratrice speciale della il Tribunale di Forlì ha emesso Parte_6
decreto ingiuntivo n. 12/2021, con cui ha intimato (fra gli altri) a Parte_3
personalmente ed in qualità di socio della Parte_7
ed alla Sig.ra in qualità di socio solidalmente ed
[...] Parte_2
illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali assunte dalla Parte_7
il pagamento della somma di € 499.761,40 oltre
[...] Parte_2
interessi convenzionali, nonché spese legali occorse ed occorrende, in virtù dell'esposizione debitoria maturata dalla di cui gli Parte_3
odierni opponenti sono garanti direttamente ( o in quanto socia illimitatamente Parte_1
responsabile della società garante Immobiliare TA ( . Parte_2
pagina 3 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, ed proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12/2021, dolendosi:
a) del mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
b) della nullità dei contratti di mutuo stipulati fra la banca e Parte_3
(poi fallita), in quanto prevedevano come garanzia ipotecaria il
[...]
medesimo immobile (poi) venduto in sede fallimentare all'irrisoria cifra di € 64.900,00 con evidente violazione dell'art. 38 TUB, in ragione del mancato rispetto del limite dell'80% fra l'importo finanziato e il valore dell'immobile posto a garanzia del finanziamento;
c) del fatto che la società fallita, aveva sottoscritto Parte_3 con l'istituto di credito un contratto di conto corrente sul quale erano stati concessi dei fidi (in data 30.05.2006 affidamento in conto corrente sino ad 40.000,00 rinnovato ed aumentato in data 01.12.2008 sino ad € 200.000,00), ampiamente utilizzati;
i mutui fondiari erano stati richiesti successivamente, in un momento in cui la società si trovava già in difficoltà finanziarie, nonché in assenza di liquidità; come emergeva anche dal verbale di assemblea della società in data 01.09.2009, i mutui richiesti avevano l'unica finalità di consolidamento delle passività, di talchè i contratti devono considerarsi nulli in quanto volti ad estinguere le pregresse esposizioni debitorie della società fallita, pressoché per la totalità proprio con il predetto istituto di credito, così come nulla sarebbe l'ipoteca iscritta sull'immobile della terza datrice di ipoteca in quanto costituita a garanzia di un credito diverso da quello che si voleva invece garantire realmente;
d) dell'inefficacia probatoria, nel giudizio di merito conseguente all'opposizione a decreto ingiuntivo, degli estratti conto ex art. 50 tub;
e) quanto alle garanzie fideiussorie, della nullità delle stesse in quanto redatte su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art.2, comma
2, lett. a) della L. n. 287/1990;
f) della decadenza ex art. 1957 c.c., non avendo il creditore promosso sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito in modo che la posizione del garante non restasse sospesa sine die, essendo il termine di decadenza di 6 mesi decorso al momento dell'insinuazione al passivo da parte dell'istituto di credito, con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria azionata in sede monitoria;
pagina 4 di 15 g) del fatto che era stato ingiunto solidalmente alla Immobiliare TA S.n.c. ed ai sig.ri e Pt_3
in qualità di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte da detta Pt_2
società, ed al Sig. anche personalmente, quale fideiussore della il Pt_3 Parte_3
pagamento dell'importo onnicomprensivo di € 499.761,40, laddove la pretesa avanzata dalla opposta per l'intero importo asseritamente garantito dalla Immobiliare TA S.n.c., e conseguentemente dovuto anche dai soci illimitatamente responsabili e era Pt_3 Pt_2
oltremodo illegittima ed infondata, in quanto riferita all'intera posizione debitoria della
[...]
per la quale la società immobiliare aveva prestato fideiussione limitatamente ai Parte_3
soli rapporti di conto corrente, per un debito pari ad € 126.732,30 relativo al saldo debitore del conto corrente anticipi e del conto corrente SBF.
Concludeva, pertanto, chiedendo, preliminarmente, che venisse disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto per nullità dei contratti di mutuo e di conto corrente e per nullità delle fideiussioni rilasciate;
che, previo accertamento del decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., venissero dichiarati gli odierni opponenti non tenuti al pagamento di quanto ingiunto.
Con comparsa depositata in data 10.06.2021, si costituiva e per essa Controparte_1
contestando le doglianze avversarie ed evidenziando: Parte_5
a) che, quanto alla pretesa violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, dallo stesso verbale di assemblea della società Parte_3
può evincersi che i beni ipotecati avevano valore di gran lunga superiore rispetto agli importi mutuati, essendo peraltro molteplici i beni oggetto di garanzia reale;
b) ad ogni buon conto, che la percentuale di finanziabilità può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate garanzie integrative, come avvenuto nel caso di specie, posto che i mutui per cui è causa risultavano assistiti da molteplici garanzie fideiussorie specifiche prestate dal Sig. nella medesima data in cui erano stati sottoscritti Parte_1
entrambi i contratti di mutuo;
c) la sussistenza del credito in capo a avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia dei contratti di affidamento, la copia dei contratti autonomi di garanzia e la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B., non avendo per pagina 5 di 15 converso gli opponenti contestato in maniera specifica alcunchè, da ciò discendendo che la richiesta di ctu contabile avanzata sin dall'atto introduttivo del giudizio era da ritenersi esplorativa;
d) che, con riferimento alle doglianze svolte avverso i contratti di garanzia, i garanti non potevano validamente sollevare alcun tipo di contestazione, trattandosi di contratti autonomi di garanzia, in relazione ai quali la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, ripetutamente, che non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
e) la validità delle fideiussioni prestate, non essendovi alcuna prova della violazione della normativa antitrust, in mancanza peraltro di qualsivoglia allegazione circa il fatto che i garanti, laddove consapevoli della illegittimità di alcune clausole negoziali, non avrebbero concesso la garanzia;
f) la correttezza dell'importo ingiunto nei confronti di
[...]
(e dunque anche nei confronti della socia Parte_7
illimitatamente responsabile in quanto la predetta società si era costituita Parte_2
fideiussore della sino alla concorrenza Parte_3
dell'importo di €650.000,00, essendo previsto nel corpo delle garanzie che “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito [e ancora] La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione, sempre nel limite del suddetto importo, che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”.
Pertanto, parte opposta preliminarmente domandava che venisse rigettata l'istanza avanzata da controparte ex art. 649 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria dell'esatto ammontare del credito maturato dalla banca nei confronti degli odierni opponenti e, conseguentemente, la condanna di questi ultimi al pagamento, in solido, di quanto dovuto.
pagina 6 di 15 All'esito dell'udienza del 14.07.2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
veniva, inoltre, concesso termine per l'instaurazione della mediazione obbligatoria con aggiornamento dell'udienza al 30.03.2022.
A tale udienza venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie.
Con provvedimento riservato del 25.05.2023 (da confermarsi in questa sede) venivano rigettate tutte le istanze istruttorie avanzate dagli opponenti.
Con comparsa depositata il 22.06.2023 si costituiva la nella sua Controparte_1
qualità di nuova mandataria della . Controparte_1
All'udienza del 25.10.2023 le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione dei termini per gli scritti conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
L'opposizione proposta è infondata e non può trovare, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, deve darsi atto che è stata esperita la mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo depositato in data 21.03.2022 da parte opposta), dovendo quanto ai vari motivi di opposizione osservarsi quanto segue.
1. Sussistenza del credito in capo alla parte opposta.
La ha provato la sussistenza del credito, avendo la parte già prodotto in Controparte_1
sede monitoria la copia del contratto di c/c, la copia dei contratti di affidamento, la copia dei contratti autonomi di garanzia, la copia della certificazione ex art. 50 T.U.B. (cfr. docc.
7,8,9,10,11,12,13,14,15 del fascicolo monitorio) e degli estratti conto (cfr. doc. depositati in data 25.05.2022 da parte opposta) ed infine i contratti di mutuo (contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio di del 24/09/2009 REP. 42497 RACC. 15722, di Persona_1 Pt_4 originari € 500.000,00 – mutuo assistito dalla AUTONOMA A PRIMA CP_3
RICHIESTA contestualmente rilasciata dal Sig. e contratto di mutuo Parte_1
ipotecario fondiario a rogito Notaio di del 24/09/2009 REP. 42494 RACC. Persona_1 Pt_4
15721, di originari € 190.000,00 assistito dalla AUTONOMA A PRIMA CP_3
RICHIESTA contestualmente rilasciata dal Sig. - cfr. docc. 2,3,5 e 6 del Parte_1
fascicolo monitorio), non avendo per converso gli opponenti contestato in maniera specifica pagina 7 di 15 alcunchè, ciò che rende del tutto superflue e inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla parte.
2. Sulla nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite di finanziabilità dell'80%.
L'eccezione è infondata, essendo sufficiente richiamare in proposito il recente ed autorevole arresto delle sezioni unite della Cassazione n° 33719 del 16 novembre 2022 secondo cui “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito», con la precisazione che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario”.
3. Sulla nullità dei contratti di finanziamento per consolidamento di debiti pregressi.
Parte opponente ha eccepito la nullità dei mutui, in quanto volti a ripianare un debito pregresso.
L'eccezione è infondata: è agli atti la prova circa l'avvenuta traditio della somma data a mutuo, essendo sufficiente a tal fine prendere visione dei contratti di mutuo e dei relativi piani di pagina 8 di 15 ammortamento (cfr. docc. 2, 5, 23 e 25 del fascicolo monitorio).
Deve, in proposito, sottolinearsi che la somma è stata consegnata alla mutuataria (come non è neppure in contestazione fra le parti) e che la giurisprudenza ha più volte chiarito che il finanziamento volto a ridurre pregresse passività non è illegittimo, in quanto la causa concreta perseguita dalle parti non è affatto illecita (tra molte, Tribunale Napoli, sent. del 23.09.14;
Cass. Civ. sent. n. 19282/2014).
Ben può infatti un soggetto già debitore avere interesse ad ottenere un finanziamento (con scadenza posticipata) per ripianare un debito pregresso, per esempio già scaduto ed esigibile.
Da ciò discende dunque la sussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, i rapporti contrattuali devono considerarsi validi e sussistenti all'esito del giudizio, essendo il contratto in questione pacificamente un mutuo fondiario ex art. 38 TUB: tale articolo afferma che esso "ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio
e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'TA, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”. Dalla lettura della norma, emergono i suoi elementi essenziali: la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine da parte di banche, la garanzia ipotecaria di primo grado su immobili e il rapporto fra finanziamento e valore del bene ipotecato o delle opere da eseguirsi;
non figura la necessità di uno scopo ulteriore dell'erogazione che sia causalmente rilevante.
Il mutuo fondiario, dunque, non è un mutuo di scopo e, pertanto, non può applicarsi la rigida disciplina causale che avvince la fattispecie del mutuo di scopo: non sussiste, dunque, nell'ambito del “credito fondiario”, una pattuizione finalistica che assuma rilievo eziologico:
“il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. d.lgs. 1 settembre
1993, n.385, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità; non può, pertanto, essere negata tale qualificazione, sul rilievo della previsione contrattuale che nega la destinazione della somma mutuata all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili” (Cass. 4792/2012); “il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma
pagina 9 di 15 erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) a garanzia ipotecaria.
(Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la ricorrenza di un mutuo di scopo con riferimento a contratto di mutuo fondiario cui era intervenuto un terzo datore di ipoteca)”
(Cass. 9511/2007).
La causa del negozio di credito fondiario, quale suo scopo pratico, è la concessione di liquidità parametrata alla garanzia ipotecaria fornita e da restituire non in breve termine;
non altro.
In definitiva, è da condividersi l'orientamento secondo cui deve escludersi che “il mutuo fondiario sia mutuo di scopo. Già nel vigore della norma di cui al R.D. n. 646 del 1905, art.
18, si è affermato che questa non postulasse affatto che, per la concessione e la validità di un contratto di mutuo fondiario, della somma erogata dall'istituto mutuante dovesse venir necessariamente pattuita la destinazione a scopo di miglioramento dei fondi sui quali era costituita l'ipoteca, con la conseguenza che, non essendo il contratto intercorso tra il proprietario del fondo e la banca legittimamente qualificabile in termini di "mutuo di scopo", la mancata utilizzazione del finanziamento a scopo di miglioramento fondiario non autorizzava, di per sé, il giudice di merito, in assenza di ulteriori pattuizioni di tipo convenzionale idonee a modificare la natura del negozio, a dichiararne ipso facto la nullità ex art. 1418 c.c.” (così Cass. n. 317/01). L'affermazione va qui ribadita con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 38 del T.U.B. di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, nel senso che, come già affermato in altri precedenti, il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, ne'
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n. 4792/12). Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data pagina 10 di 15 dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto (cfr. Cass. n. 943/12). Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, art. 38, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n.
28663/13).
Neppure è stata fondatamente contestata l'omessa erogazione delle somme, che, confluite come da pattuizione sul conto corrente del mutuatario, sono state oggetto di utilizzazione da parte di quest'ultimo ed a suo beneficio, anche in compensazione, come è fisiologico nella natura del conto corrente di corrispondenza.
Non sono fondate, pertanto, le censure di nullità dei mutui fondiari per cui è causa, posta l'irrilevanza dell'asserita eterodestinazione delle somme erogate.
4. Sulla insussistenza dei presupposti onde poter erogare il mutuo.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento, posto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi (cfr. in termini Cass.18610/2021): nella fattispecie in esame, dalla stessa documentazione prodotta dagli attori opponenti, il preteso stato di dissesto all'epoca del finanziamento non risulta da alcun atto, essendo stato evidenziato in sede di verbale di assemblea del 01.09.2009 (allegato ai contratti di mutuo) che i mutui sarebbero stati richiesti per consolidare i debiti pregressi, ciò non potendo, di per sé soltanto, dimostrare (in mancanza di ulteriori elementi) che all'epoca della richiesta di mutuo la società versasse già in stato di insolvenza.
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5. Sulla nullità delle fideiussioni.
Quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti per conformità al modello ABI, deve osservarsi quanto segue.
La doglianza poggia sul principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. n. 29810/17), che ha ritenuto le fideiussioni bancarie predisposte sul modulo A.B.I. violative di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. A) l. 287/90.
Anzitutto la pronuncia della Suprema Corte fa riferimento al provvedimento della Banca
d'TA del 2 maggio 2005, riconoscendo allo stesso effetti solo relativamente ai contratti stipulati prima di detta data.
Quanto invece ai contratti stipulati successivamente, come nel caso di specie (le fideiussioni sono state prestate nel 2009, nel 2010 e nel 2013 - docc. 12,13,14 e 15 del fascicolo monitorio), non può prescindersi dalla necessaria prova della permanenza di un intento collusivo tra istituti di credito;
infatti, come ritenuto della giurisprudenza cui si intende aderire “in tale contesto appare dunque evidente che il solo fatto che una banca (......) abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole non può ritenersi elemento di per sè stesso sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un'intesa rilevante nella sua estensione e pervasività sul piano antitrust" (così, Tribunale di Milano, sez. Imprese, sent. n.
6271/16). Diversamente argomentando, infatti, il provvedimento della Banca d'TA avrebbe effetti perpetui, con la conseguenza di espungere dall'ordinamento le clausole esaminate e dunque si determinerebbe un effetto abrogativo che certamente può essere adottato solo dalla legge (conforme, Tribunale di Bologna, sent. n. 20818/19).
A ciò si aggiunge la natura della normativa Antitrust che ha il precipuo fine di tutelare la libera concorrenza sul mercato e si rivolge ai soli consumatori, in quanto soggetti potenzialmente lesi dalle intese limitative della concorrenza;
per il che la sua applicazione può e deve fare sempre riferimento appunto a detto fine.
Coerentemente, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che “…Un'intesa vietata ai sensi dell'art.
2 L. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33 comma 2 L. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità dell'intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio
pagina 12 di 15 diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti atteso che le Sezioni
Unite nella pronuncia n. 2207/2005 hanno affermato che "unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria non essendo prevista alcuna tutela reale per il soggetto che si assume danneggiato da un'intesa anticoncorrenziale” (in tal senso Tribunale di
Verona, ordinanza 1.10.2018): nel caso di specie, parte opponente non ha in alcun modo allegato di avere subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata, essendosi limitata a dedurre la violazione dell'art. 2 L. 287/1990 da parte dei contratti di fideiussione stipulati fra il 2009 e il 2013 con conseguente nullità degli stessi;
in mancanza di specifiche allegazioni, non può che rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dalla parte opponente (anche come modificata in sede di comparsa conclusionale), non avendo l'opponente neppure evidenziato la possibilità di poter sottoscrivere differenti fideiussioni a condizioni migliori, o comunque più vantaggiose presso altri istituti di credito o che il contratto di cui si deduce la nullità sia frutto di un accordo volto a eludere la pronuncia ABI e non una autonoma scelta dell'istituto odierno opposto.
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che, secondo il maggioritario orientamento, il provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2005 fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, e non
è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche (quali sono quelle sub docc. n. 12 e
13 oggetto della presente controversia), attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia e stante la necessità di tutelare il cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive cd. omnibus volte a garantire a tutte le obbligazioni contratte dal debitore, presenti ed anche quelle future.
D'altra parte, la stessa Banca d'TA nel provvedimento citato ha dato atto che le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità di singole clausole né la possibilità o meno per le banche di utilizzare la contrattualistica, specificando che “Ai fini della tutela della concorrenza occorre accertare che l'inserimento nello schema contrattuale uniforme predisposto dall'Associazione di categoria di talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria, non ostacoli la
pagina 13 di 15 pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (cfr. in termini Corte di Appello di Milano, sentenza del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Infine, deve osservarsi che, alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (così
Cass. S.U. 41994/2021): facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte, non può trovare accoglimento anche per tale ragione la doglianza di nullità assoluta delle fideiussioni rilasciate dall'opponente.
6. Sulla violazione dell'art. 1957 c.c. Correttezza dell'importo ingiunto nei confronti di
Immobiliare TA NC e dei soci illimitatamente responsabili.
In relazione alla asserita violazione dell'art. 1957 c.c., deve rilevarsi, da un lato, che tale norma
è derogabile (e le parti vi hanno derogato – cfr. art. 6 doc. 14 e art. 6 doc. 15 allegati al fascicolo monitorio) e, dall'altro lato, che la norma richiamata non è applicabile in quanto, nel caso di fallimento del debitore principale, il termine semestrale per promuovere le proprie istanze contro il debitore decorre dalla data della dichiarazione di fallimento (la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata in data 11.09.2015, mentre l'insinuazione al passivo risulta trasmessa al Curatore fallimentare in data 05.11.2015- cfr. docc. 17 e 18 del fascicolo monitorio).
Infine, deve rilevarsi che è stato correttamente ingiunto l'importo dell'intero credito vantato nei confronti della società garantita, avendo assunto posizione di garanzia l'immobiliare TA NC fino all'importo di € 650.000,00 (laddove l'importo ingiunto è pari ad € 499.741, ) essendo previsto nella fideiussione omnibus rilasciata il 05.03.2013 che “per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di
pagina 14 di 15 credito [e ancora] La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione, sempre nel limite del suddetto importo, che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi” (doc. n. 15 del fascicolo monitorio).
*****
In conclusione, le domande degli attori opponenti non possono trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati, con applicazione di parametri soltanto prossimi ai medi in ragione della attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da d Parte_1 Parte_2
• per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12/2021, che dichiara definitivamente esecutivo;
• dichiara tenuti e condanna gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta
[...]
quale mandataria della somma Controparte_1 Controparte_1
di Euro 9.500,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Forlì, 30.01.2025
Il Giudice
dott. Fabio Santoro
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