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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 676/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 676 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Laura C.F._1
Caltagirone, sito in Trabia (PA), Corso La Masa n. 130, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Laura Caltagirone, sito in Trabia (PA),
Corso La Masa n. 130, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale).
Conclusioni delle parti: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
16.04.2025.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata ai punti nn. 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) – 7) , non sono contrarie all'ordine pubblico né
a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto altro previsto, pattuito e dichiarato dai coniugi ai punti nn. 8) – 9) – 10) – 11).
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Termini Imerese il 11.10.1976 (C.F. ) e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), i quali hanno CP_1 C.F._2 contratto matrimonio concordatario a LL CI ( PA) il 03.12.2007, trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo comune al n. 53, parte 2, serie A, anno 2007;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 02.12.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 676 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Laura C.F._1
Caltagirone, sito in Trabia (PA), Corso La Masa n. 130, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Laura Caltagirone, sito in Trabia (PA),
Corso La Masa n. 130, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale).
Conclusioni delle parti: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
16.04.2025.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata ai punti nn. 1) – 2) – 3) – 4) – 5) – 6) – 7) , non sono contrarie all'ordine pubblico né
a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto altro previsto, pattuito e dichiarato dai coniugi ai punti nn. 8) – 9) – 10) – 11).
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Termini Imerese il 11.10.1976 (C.F. ) e C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F. ), i quali hanno CP_1 C.F._2 contratto matrimonio concordatario a LL CI ( PA) il 03.12.2007, trascritto nel registro dello Stato civile del medesimo comune al n. 53, parte 2, serie A, anno 2007;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 02.12.2025
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle