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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4765 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3689 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 31 gennaio 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in [...]Parte_1 C.F._1 con Bornago, rappresentato e difeso dall'Avv. PILLON GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. e residente in CP_1 C.F._2
Pioltello
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 GIUGNO 2025
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 gennaio 2025, , premesso di aver celebrato matrimonio Parte_1 con rito concordatario in data 10 luglio 1988 nel Comune di Vimodrone (MI) (trascritto presso i registri dello
Stato Civile del predetto Comune, Anno 1988; atto n. 26; parte II, serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Liscate, Anno 1988; atto n. 2; parte II, serie B) con dalla cui unione nascevano due figlie, nata il [...] e nata il [...], CP_1 Per_1 Per_2 oggi maggiorenni e autonome, e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del giorno
11.10.2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 4.11.2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 giugno 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. e procedeva all'audizione di parte attrice.
La stessa, in particolare, così dichiarava: “sento mia moglie ogni tanto. Mia moglie ha un'attività di macelleria che svolge in uno dei due locali in comproprietà con me. Le figlie vivono per conto loro, una ha anche una bimba, lavorano regolarmente. Io lavoro come dipendente di un e guadagno € 1500. Vivo nella Parte_2 casa in comproprietà con la mia compagna. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
10 luglio 1988 nel Comune di Vimodrone (MI) (trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto
Comune, Anno 1988; atto n. 26; parte II, serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Liscate, Anno 1988; atto n. 2; parte II, serie B).
pagina 2 di 3 Dalla loro unione nascevano due figlie: , nata il [...], e , nata il [...], oggi maggiorenni e Per_1 Per_2 autonome.
Le parti si sono, in seguito, consensualmente separate con verbale del giorno 11 ottobre 2016, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 4 novembre 2016.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto da Parte_1
e in data 10 luglio 1988 nel Comune di Vimodrone (MI) (trascritto presso i registri dello Stato CP_1
Civile del predetto Comune, Anno 1988; atto n. 26; parte II, serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Liscate, Anno 1988; atto n. 2; parte II, serie B).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Liscate, dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 31 gennaio 2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , residente in [...]Parte_1 C.F._1 con Bornago, rappresentato e difeso dall'Avv. PILLON GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. e residente in CP_1 C.F._2
Pioltello
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 5 GIUGNO 2025
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 31 gennaio 2025, , premesso di aver celebrato matrimonio Parte_1 con rito concordatario in data 10 luglio 1988 nel Comune di Vimodrone (MI) (trascritto presso i registri dello
Stato Civile del predetto Comune, Anno 1988; atto n. 26; parte II, serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Liscate, Anno 1988; atto n. 2; parte II, serie B) con dalla cui unione nascevano due figlie, nata il [...] e nata il [...], CP_1 Per_1 Per_2 oggi maggiorenni e autonome, e dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del giorno
11.10.2016 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 4.11.2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 5 giugno 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c. e procedeva all'audizione di parte attrice.
La stessa, in particolare, così dichiarava: “sento mia moglie ogni tanto. Mia moglie ha un'attività di macelleria che svolge in uno dei due locali in comproprietà con me. Le figlie vivono per conto loro, una ha anche una bimba, lavorano regolarmente. Io lavoro come dipendente di un e guadagno € 1500. Vivo nella Parte_2 casa in comproprietà con la mia compagna. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande. Il difensore di parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie.
Il Giudice Delegato, dato atto, viste le richieste della parte, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze. Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data Parte_1 CP_1
10 luglio 1988 nel Comune di Vimodrone (MI) (trascritto presso i registri dello Stato Civile del predetto
Comune, Anno 1988; atto n. 26; parte II, serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato
Civile del Comune di Liscate, Anno 1988; atto n. 2; parte II, serie B).
pagina 2 di 3 Dalla loro unione nascevano due figlie: , nata il [...], e , nata il [...], oggi maggiorenni e Per_1 Per_2 autonome.
Le parti si sono, in seguito, consensualmente separate con verbale del giorno 11 ottobre 2016, omologato con decreto del Tribunale di Milano del 4 novembre 2016.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto da Parte_1
e in data 10 luglio 1988 nel Comune di Vimodrone (MI) (trascritto presso i registri dello Stato CP_1
Civile del predetto Comune, Anno 1988; atto n. 26; parte II, serie A nonché successivamente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Liscate, Anno 1988; atto n. 2; parte II, serie B).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Liscate, dove l'atto è stato parimenti trascritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 11 giugno 2025.
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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