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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 16.12.2025, nella causa civile iscritta al n.7148/2019 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Fracasso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
-opponente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito (già in persona del Controparte_2 Controparte_3 suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi
Coluccino, giusta procura conferita per atto a rogito Notar del 13.6.2018, Persona_1
Rep.n.298495 e Racc. n. 31764, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi avv.ti in
Roma, giusta procura generale alle liti per atto Notaio dott.ssa Rep. n.26270, Persona_2
Racc. n. 16172 del 30 maggio 2022 in atti.
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2,
1 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'opponente , Pt_1 comparsa di costituzione e risposta di nuovi difensori depositata dalla società opposta CP_1 nella sua qualità), sia i verbali di causa, le memorie istruttorie, le note di trattazione scritta e le
[...] note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 6.2.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge. Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo, la causa veniva rinviata perché l'opponente aveva avviato la procedura di liquidazione del patrimonio secondo la normativa del sovraindebitamento all'udienza del 16.7.2020. Seguivano diversi rinvii sempre per il medesimo motivo. Tuttavia, poiché la procedura tardava a definirsi, ritenuto che parte opponente nelle memorie istruttorie aveva richiesto una consulenza contabile per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, ritenuta la stessa utile per la decisione, questo giudice ammetteva c.t.u. contabile con il dott. Persona_3
Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 13.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa si rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.2025, poi rinviata d'ufficio al 16.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
2 Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria Controparte_1 per la gestione del credito in persona del suo legale rappresentante, sollevata Controparte_2 dall'opponente sia fondata e meriti accoglimento.
Si rileva che l'eccezione di legittimazione attiva può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio dal giudice : “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa“. (Vedi Cass., Sez. Un., 16 febbraio
2016, n. 2951).
L'opposta in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2 non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta e per essa quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito che ha agito affermandosi successore a Controparte_2 titolo particolare della creditrice originaria NI NC S.p.A. , avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè “ la società cessionaria di crediti blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ;
Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, in atti è presente un contratto di cessione dalla società NI NC S.p.A. alla società ma in allegato al contratto non esiste un elenco dei crediti ceduti dal Controparte_1 quale si possa evincere chiaramente che il debito del sia compreso in quella cessione. Pt_1
Pertanto non vi è certezza che il debito di sia stato effettivamente ceduto da Parte_1
NI a . CP_1
3 Rileva il giudice che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente il contratto di cessione tra
NI NC S.p.A. e ma non vi è allegato alcun elenco dei crediti ceduti e, Controparte_1 quindi non è dato sapere se la posizione debitoria di sia stata effettivamente Parte_1 ceduta.
L'opposta , dunque, se pur ha provato un acquisto di crediti in blocco da Controparte_1
NI NC S.p.A., certamente non ha provato che nel contratto di cessione fosse ricompreso l'originario debito di nei confronti dell'originaria creditrice NI NC Parte_1
S.p.A., non avendo prodotto alcun allegato al contratto contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
In assenza di un elenco di crediti ceduti non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente sia presente tra quelli oggetto della cessione. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1174/2019 del 13.5.2019, ritualmente notificato all'opponente in data 28.5.2019, con il quale il Tribunale di Lecce su richiesta di ingiungeva a il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
€.7.113,69 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria per la gestione del credito in persona del suo legale rappresentante, disattesa ogni altra azione, Controparte_2 istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.
1174/2019 del 13.5.2019, ritualmente notificato all'opponente in data 28.5.2019, con il quale il Tribunale di Lecce su richiesta di ingiungeva a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di €.7.113,69 oltre interessi come da domanda e spese
[...] della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per Controparte_1 essa quale mandataria per la gestione del credito in persona del suo Controparte_2
4 legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente e che si liquidano in €.4.000,00, oltre ad €.150,00 per spese ed oltre alle Parte_1 spese generali, IVA e CAP come per legge.
3. Le spese della consulenza sono definitivamente poste a carico della società opposta.
Lecce, 16.12.2025 ore 16.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 16.12.2025, nella causa civile iscritta al n.7148/2019 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Daniela Fracasso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
-opponente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito (già in persona del Controparte_2 Controparte_3 suo legale rappresentante pro-tempore
Rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi
Coluccino, giusta procura conferita per atto a rogito Notar del 13.6.2018, Persona_1
Rep.n.298495 e Racc. n. 31764, elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi avv.ti in
Roma, giusta procura generale alle liti per atto Notaio dott.ssa Rep. n.26270, Persona_2
Racc. n. 16172 del 30 maggio 2022 in atti.
-opposta-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2,
1 di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione notificato dall'opponente , Pt_1 comparsa di costituzione e risposta di nuovi difensori depositata dalla società opposta CP_1 nella sua qualità), sia i verbali di causa, le memorie istruttorie, le note di trattazione scritta e le
[...] note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 6.2.2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti di legge. Esperito il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo, la causa veniva rinviata perché l'opponente aveva avviato la procedura di liquidazione del patrimonio secondo la normativa del sovraindebitamento all'udienza del 16.7.2020. Seguivano diversi rinvii sempre per il medesimo motivo. Tuttavia, poiché la procedura tardava a definirsi, ritenuto che parte opponente nelle memorie istruttorie aveva richiesto una consulenza contabile per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, ritenuta la stessa utile per la decisione, questo giudice ammetteva c.t.u. contabile con il dott. Persona_3
Dopo il deposito della consulenza, all'udienza del 13.1.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa si rinviava per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.7.2025, poi rinviata d'ufficio al 16.12.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
2 Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale mandataria Controparte_1 per la gestione del credito in persona del suo legale rappresentante, sollevata Controparte_2 dall'opponente sia fondata e meriti accoglimento.
Si rileva che l'eccezione di legittimazione attiva può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio ed anche d'ufficio dal giudice : “La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa“. (Vedi Cass., Sez. Un., 16 febbraio
2016, n. 2951).
L'opposta in persona del suo legale rappresentante, e per essa quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito in persona del suo legale rappresentante, Controparte_2 non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta e per essa quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito che ha agito affermandosi successore a Controparte_2 titolo particolare della creditrice originaria NI NC S.p.A. , avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè “ la società cessionaria di crediti blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ;
Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, in atti è presente un contratto di cessione dalla società NI NC S.p.A. alla società ma in allegato al contratto non esiste un elenco dei crediti ceduti dal Controparte_1 quale si possa evincere chiaramente che il debito del sia compreso in quella cessione. Pt_1
Pertanto non vi è certezza che il debito di sia stato effettivamente ceduto da Parte_1
NI a . CP_1
3 Rileva il giudice che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente il contratto di cessione tra
NI NC S.p.A. e ma non vi è allegato alcun elenco dei crediti ceduti e, Controparte_1 quindi non è dato sapere se la posizione debitoria di sia stata effettivamente Parte_1 ceduta.
L'opposta , dunque, se pur ha provato un acquisto di crediti in blocco da Controparte_1
NI NC S.p.A., certamente non ha provato che nel contratto di cessione fosse ricompreso l'originario debito di nei confronti dell'originaria creditrice NI NC Parte_1
S.p.A., non avendo prodotto alcun allegato al contratto contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti.
In assenza di un elenco di crediti ceduti non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente sia presente tra quelli oggetto della cessione. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1174/2019 del 13.5.2019, ritualmente notificato all'opponente in data 28.5.2019, con il quale il Tribunale di Lecce su richiesta di ingiungeva a il pagamento della somma di Controparte_1 Parte_1
€.7.113,69 oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, unitamente a quelle della consulenza, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per essa quale mandataria per la gestione del credito in persona del suo legale rappresentante, disattesa ogni altra azione, Controparte_2 istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.
1174/2019 del 13.5.2019, ritualmente notificato all'opponente in data 28.5.2019, con il quale il Tribunale di Lecce su richiesta di ingiungeva a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di €.7.113,69 oltre interessi come da domanda e spese
[...] della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e per Controparte_1 essa quale mandataria per la gestione del credito in persona del suo Controparte_2
4 legale rappresentante, al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente e che si liquidano in €.4.000,00, oltre ad €.150,00 per spese ed oltre alle Parte_1 spese generali, IVA e CAP come per legge.
3. Le spese della consulenza sono definitivamente poste a carico della società opposta.
Lecce, 16.12.2025 ore 16.30
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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