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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5386/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/12/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- Ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Pietrasanta (LU) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
- Dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. I ricorrenti concordano di mantenere temporaneamente la loro residenza anagrafica presso la casa familiare in Camaiore (LU) – Frazione Lido – Via della Gronda n. 176 ove continueranno ad alternarsi con le modalità di permanenza con i figli previste ai successivi punti 3) e 4); la ricorrente nei giorni di permanenza del padre con i figli nella casa Parte_2 familiare si trasferirà in Massarosa (LU) – Via degli Sterpeti n. 393 nell'appartamento di proprietà
1 del compagno;
il ricorrente nei giorni di permanenza della madre con i figli nella Parte_1 casa familiare permarrà nell'appartamento condotto in locazione sito nel Comune di Mira – Frazione Oriago (VE), ove permane durante i giorni in cui presta attività lavorativa presso la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate.
2) I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori e attualmente Per_1 Per_2 Per_3 manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in Camaiore (LU) – Frazione Lido – Via della Gronda n. 176. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con i figli.
3) La casa familiare sita in Camaiore (LU) – Frazione Lido – Via della Gronda n. 176, in comproprietà tra i ricorrenti e per i diritti di un mezzo Parte_1 Parte_2 ciascuno, ove i ricorrenti si alterneranno secondo il calendario dei tempi di permanenza con i figli come articolato al successivo punto 4), resta nella loro disponibilità durante i rispettivi periodi di permanenza con i minori. Entrambi i ricorrenti si impegnano a lasciare la casa familiare pulita e in ordine al momento del rientro dell'altro genitore nel regime di alternanza concordato. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare, tutti in comproprietà tra i ricorrenti per diritti di un mezzo ciascuno, restano all'interno della stessa per mantenere l'habitat domestico ai figli durante i tempi di permanenza con ciascun genitore. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e risanamento che dovessero rendersi necessarie per la casa familiare e per gli annessi arredi e accessori saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
4) I tempi di permanenza dei figli minori , e con ciascun genitore nella casa Per_1 Per_2 Per_3 familiare sono regolati nel modo seguente: i figli minori trascorreranno con la madre, che continuerà ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni, i giorni dal lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola al venerdì al rientro del padre da Venezia e con il padre dal venerdì al suo rientro da Venezia al lunedì mattina quando accompagnerà i figli ai rispettivi Istituti scolastici. I figli trascorreranno con il padre anche i giorni di smart working a lui concessi che il padre comunicherà alla madre con congruo preavviso. I genitori concordano che per eventuali modifiche degli impegni di lavoro del padre, che lo stesso comunicherà alla madre con preavviso di una settimana, i suddetti giorni di loro alternanza nella casa familiare potranno subire variazioni. I genitori concordano altresì che i figli potranno trascorrere con la madre presso il predetto appartamento un sabato o una domenica al mese secondo i loro desideri da individuare concordemente di volta in volta. Il figlio continuerà a frequentare il primo anno della scuola secondaria di secondo grado Per_1 presso L'Istituto di Istruzione Superiore “Galilei–Artiglio” di Viareggio (LU), e come attività extrascolastica continuerà a frequentare la palestra;
la figlia continuerà a frequentare la Per_2 classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto comprensivo “Giorgio Gaber” di Lido di Camaiore e come attività extrascolastica continuerà a praticare nuoto sincronizzato;
il figlio Per_3 continuerà a frequentare la classe seconda della scuola primaria presso l'Istituto comprensivo
“Giorgio Gaber” di Lido di Camaiore e come attività extrascolastica continuerà a praticare il calcio. Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al rientro a scuola. Durante le festività Pasquali i figli alterneranno presso ciascun genitore il periodo dall'ultimo giorno di scuola al giorno di
2 Pasqua compreso al periodo dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Qualora durante le festività Pasquali un genitore intenda effettuare un viaggio con i figli potrà tenerli con sé per l'intera settimana di vacanza scolastica e l'anno successivo i figli trascorreranno l'intera settimana con l'altro genitore. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo che gli stessi si comunicheranno con un preavviso di almeno 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi anche relativi alle Festività e alle vacanze che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, delle esigenze e dei desideri dei figli stessi. 5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 attingendo al conto corrente bancario cointestato ad entrambi presso FINECO BANK n. 000005676523 e dunque provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana dei figli ivi compreso il pagamento delle spese della casa familiare, ove si alterneranno, per le utenze relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e alla telefonia e Internet, per la tassa sui rifiuti (TARI), per il contributo Consorzio Bonifica, della spesa alimentare dei prodotti di consumo nel tempo (olio, sale, spezie etc…), della spesa alimentare quotidiana nei giorni di rispettiva permanenza dei genitori con i figli, delle spese relative all'acquisto dei prodotti per l'igiene della casa, nonché delle spese relative all'abbigliamento e alle scarpe dei figli, che concorderanno espressamente di volta in volta. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 bonificando sul predetto conto corrente bancario n. 000005676523 cointestato ad entrambi i genitori presso FINECO BANK la somma mensile di Euro 900,00 (Euro novecento/00), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat Foi, entro il giorno 10 di ogni mese. La madre Parte_2
contribuirà al mantenimento dei figli , e bonificando sul predetto
[...] Per_1 Per_2 Per_3 conto corrente bancario n. 000005676523 cointestato ad entrambi i genitori presso FINECO BANK la somma mensile di Euro 300,00 (Euro trecento/00) rivalutabili annualmente in base agli indici Istat Foi, entro il giorno 10 di ogni mese. Entrambi i genitori attingeranno a detto conto mediante il bancomat di cui ciascuno è dotato e mediante la carta di credito intestata a e si Parte_1 impegnano ai rispettivi prelievi da tale conto esclusivamente finalizzati alle spese dei figli e della casa. I genitori concordano che la giacenza media trimestrale del predetto conto corrente non debba indicare un ammontare inferiore ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) e qualora dall'estratto conto trimestrale risulti che la giacenza sia scesa al di sotto del predetto minimo, ciascuno di loro entro i trenta giorni successivi dalla trasmissione dell'estratto conto, si impegna a ripristinare tale giacenza minima con bonifici nella medesima percentuale stabilita per il mantenimento dei figli ( Parte_1
75% - 25%).
[...] Parte_2
6) Entrambi i genitori attingeranno al conto corrente cointestato di cui al precedente punto 5) anche per il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli da intendersi in via di principio quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite
3 scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. I figli resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 75% il padre e nella misura del 25% la madre così come tutte le spese per il mantenimento dei figli saranno detraibili/deducibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 75% il padre e nella misura del 25% la madre.
7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli minori continuerà ad essere percepito dai genitori sul conto corrente bancario n. 000005676523 cointestato ad entrambi presso FINECO BANK.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 26/9/2009, dal quale sono nati i tre figli (nato Per_1
l'8/5/2011), (nata il [...]) e (nato l'[...]), tutti ancora minorenni - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
4 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 26/9/2009, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 86, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 1/12/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA GIGLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale G. Carducci n. 139, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- Ordinare al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Pietrasanta (LU) di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile;
- Dichiarare compensate le spese legali. OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza. I ricorrenti concordano di mantenere temporaneamente la loro residenza anagrafica presso la casa familiare in Camaiore (LU) – Frazione Lido – Via della Gronda n. 176 ove continueranno ad alternarsi con le modalità di permanenza con i figli previste ai successivi punti 3) e 4); la ricorrente nei giorni di permanenza del padre con i figli nella casa Parte_2 familiare si trasferirà in Massarosa (LU) – Via degli Sterpeti n. 393 nell'appartamento di proprietà
1 del compagno;
il ricorrente nei giorni di permanenza della madre con i figli nella Parte_1 casa familiare permarrà nell'appartamento condotto in locazione sito nel Comune di Mira – Frazione Oriago (VE), ove permane durante i giorni in cui presta attività lavorativa presso la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate.
2) I figli minori , e restano affidati ad entrambi i genitori e attualmente Per_1 Per_2 Per_3 manterranno la residenza anagrafica presso la casa familiare in Camaiore (LU) – Frazione Lido – Via della Gronda n. 176. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i periodi di permanenza con i figli.
3) La casa familiare sita in Camaiore (LU) – Frazione Lido – Via della Gronda n. 176, in comproprietà tra i ricorrenti e per i diritti di un mezzo Parte_1 Parte_2 ciascuno, ove i ricorrenti si alterneranno secondo il calendario dei tempi di permanenza con i figli come articolato al successivo punto 4), resta nella loro disponibilità durante i rispettivi periodi di permanenza con i minori. Entrambi i ricorrenti si impegnano a lasciare la casa familiare pulita e in ordine al momento del rientro dell'altro genitore nel regime di alternanza concordato. I beni mobili, gli arredi e corredi della casa familiare, tutti in comproprietà tra i ricorrenti per diritti di un mezzo ciascuno, restano all'interno della stessa per mantenere l'habitat domestico ai figli durante i tempi di permanenza con ciascun genitore. Tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e risanamento che dovessero rendersi necessarie per la casa familiare e per gli annessi arredi e accessori saranno sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
4) I tempi di permanenza dei figli minori , e con ciascun genitore nella casa Per_1 Per_2 Per_3 familiare sono regolati nel modo seguente: i figli minori trascorreranno con la madre, che continuerà ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni, i giorni dal lunedì pomeriggio dall'uscita della scuola al venerdì al rientro del padre da Venezia e con il padre dal venerdì al suo rientro da Venezia al lunedì mattina quando accompagnerà i figli ai rispettivi Istituti scolastici. I figli trascorreranno con il padre anche i giorni di smart working a lui concessi che il padre comunicherà alla madre con congruo preavviso. I genitori concordano che per eventuali modifiche degli impegni di lavoro del padre, che lo stesso comunicherà alla madre con preavviso di una settimana, i suddetti giorni di loro alternanza nella casa familiare potranno subire variazioni. I genitori concordano altresì che i figli potranno trascorrere con la madre presso il predetto appartamento un sabato o una domenica al mese secondo i loro desideri da individuare concordemente di volta in volta. Il figlio continuerà a frequentare il primo anno della scuola secondaria di secondo grado Per_1 presso L'Istituto di Istruzione Superiore “Galilei–Artiglio” di Viareggio (LU), e come attività extrascolastica continuerà a frequentare la palestra;
la figlia continuerà a frequentare la Per_2 classe quinta della scuola primaria presso l'Istituto comprensivo “Giorgio Gaber” di Lido di Camaiore e come attività extrascolastica continuerà a praticare nuoto sincronizzato;
il figlio Per_3 continuerà a frequentare la classe seconda della scuola primaria presso l'Istituto comprensivo
“Giorgio Gaber” di Lido di Camaiore e come attività extrascolastica continuerà a praticare il calcio. Durante le festività Natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 dicembre ed il periodo dal 31 dicembre al rientro a scuola. Durante le festività Pasquali i figli alterneranno presso ciascun genitore il periodo dall'ultimo giorno di scuola al giorno di
2 Pasqua compreso al periodo dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola. Qualora durante le festività Pasquali un genitore intenda effettuare un viaggio con i figli potrà tenerli con sé per l'intera settimana di vacanza scolastica e l'anno successivo i figli trascorreranno l'intera settimana con l'altro genitore. Per le ulteriori principali Festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane di vacanza anche non consecutive nel periodo che gli stessi si comunicheranno con un preavviso di almeno 30 giorni. Sono salvi ulteriori e diversi accordi anche relativi alle Festività e alle vacanze che i genitori potranno prendere nell'interesse dei figli minori, nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, delle esigenze e dei desideri dei figli stessi. 5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 attingendo al conto corrente bancario cointestato ad entrambi presso FINECO BANK n. 000005676523 e dunque provvederanno direttamente alla corresponsione di tutte le voci di spesa che soddisfano le esigenze della vita quotidiana dei figli ivi compreso il pagamento delle spese della casa familiare, ove si alterneranno, per le utenze relative all'energia elettrica, al gas, all'acqua e alla telefonia e Internet, per la tassa sui rifiuti (TARI), per il contributo Consorzio Bonifica, della spesa alimentare dei prodotti di consumo nel tempo (olio, sale, spezie etc…), della spesa alimentare quotidiana nei giorni di rispettiva permanenza dei genitori con i figli, delle spese relative all'acquisto dei prodotti per l'igiene della casa, nonché delle spese relative all'abbigliamento e alle scarpe dei figli, che concorderanno espressamente di volta in volta. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli , e Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 bonificando sul predetto conto corrente bancario n. 000005676523 cointestato ad entrambi i genitori presso FINECO BANK la somma mensile di Euro 900,00 (Euro novecento/00), rivalutabili annualmente in base agli indici Istat Foi, entro il giorno 10 di ogni mese. La madre Parte_2
contribuirà al mantenimento dei figli , e bonificando sul predetto
[...] Per_1 Per_2 Per_3 conto corrente bancario n. 000005676523 cointestato ad entrambi i genitori presso FINECO BANK la somma mensile di Euro 300,00 (Euro trecento/00) rivalutabili annualmente in base agli indici Istat Foi, entro il giorno 10 di ogni mese. Entrambi i genitori attingeranno a detto conto mediante il bancomat di cui ciascuno è dotato e mediante la carta di credito intestata a e si Parte_1 impegnano ai rispettivi prelievi da tale conto esclusivamente finalizzati alle spese dei figli e della casa. I genitori concordano che la giacenza media trimestrale del predetto conto corrente non debba indicare un ammontare inferiore ad Euro 1.000,00 (Euro mille/00) e qualora dall'estratto conto trimestrale risulti che la giacenza sia scesa al di sotto del predetto minimo, ciascuno di loro entro i trenta giorni successivi dalla trasmissione dell'estratto conto, si impegna a ripristinare tale giacenza minima con bonifici nella medesima percentuale stabilita per il mantenimento dei figli ( Parte_1
75% - 25%).
[...] Parte_2
6) Entrambi i genitori attingeranno al conto corrente cointestato di cui al precedente punto 5) anche per il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli da intendersi in via di principio quelle di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite
3 scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola;
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, whatsapp, e-mail, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. I figli resteranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 75% il padre e nella misura del 25% la madre così come tutte le spese per il mantenimento dei figli saranno detraibili/deducibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 75% il padre e nella misura del 25% la madre.
7) I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo ai figli minori continuerà ad essere percepito dai genitori sul conto corrente bancario n. 000005676523 cointestato ad entrambi presso FINECO BANK.
8) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi disponendo ciascuno di un proprio reddito e di non avere pretese da vantare reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 26/9/2009, dal quale sono nati i tre figli (nato Per_1
l'8/5/2011), (nata il [...]) e (nato l'[...]), tutti ancora minorenni - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
4 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 26/9/2009, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 86, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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