Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Francesco Cozzupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montebello Ionico, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Zarrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data-OMISSIS-, con la quale il Comune di Montebello Jonico ha irrogato al ricorrente la sanzione pecuniaria per opere abusive ai sensi dell’art. 31 comma 4/bis d.P.R n. 380 /2001 e ss.mm.ii per l’importo di € 20.000.00, a seguito dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-
- ove occorresse della relazione di sopralluogo effettuata dall’UTC del Comune di Montebello Jonico, prot. n. -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, allegati, preliminari e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montebello Ionico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. CO GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso ritualmente notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS-, -OMISSIS- ha impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale gli veniva irrogata la sanzione pecuniaria per opere abusive ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis del D.P.R n. 380 /2001 e ss.mm.ii per l’importo di € 20.000.00, a seguito dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- notificata in data -OMISSIS-.
1.1- Il ricorrente espone che:
-) il 17.6.1994 il Comune di Montebello Jonico rilasciava concessione edilizia n. -OMISSIS- relativamente alla costruzione di un edificio (a due piani f.t.) ubicato sulla -OMISSIS- insistente sulla particella n.-OMISSIS- sub 2 e 3 del foglio di mappa 65, avente destinazione d’uso agricola tranne per il secondo piano f.t che ospitava tre appartamenti per la residenza;
-) con successiva nota prot. n. -OMISSIS- veniva rilasciata la concessione edilizia in variante n. -OMISSIS- al fine di consentire la realizzazione di modifiche interne ed esterne al corpo di fabbrica per cui è causa;
-) in data 20.11.2019 la Regione Carabinieri Forestali Calabria, a seguito di un sopralluogo sul posto, elevava verbale di sequestro preventivo ai sensi dell’art 321 comma 3- bis c.p.p. a carico di M.S., persona diversa dal ricorrente, relativamente ad un manufatto in struttura metallica tamponato con blocchi di calcestruzzo e coperto con tetti in lamiera a servizio di attività commerciale sita nel medesimo Comune località -OMISSIS-;
-) in pari data il Responsabile del Settore V del Comune di Montebello Jonico redigeva relazione di sopralluogo prot. n.-OMISSIS- nella quale evidenziava, relativamente alla costruzione di un fabbricato a 3 piani f.t. compreso seminterrato da destinare ad attività agricola ed abitazione, in variante al titolo abilitativo n.-OMISSIS-, l’esistenza di difformità;
-) l’11.11.2020 il Comune di Montebello Jonico emetteva ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS- al ricorrente e in data -OMISSIS-all’esecutore delle opere M.S., ingiungendo al ricorrente, quale proprietario, e al predetto esecutore la demolizione dei manufatti identificati catastalmente con la particella -OMISSIS- foglio n. -OMISSIS-, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento;
-) in data -OMISSIS- il ricorrente inviava mediante la Piattaforma S.U.E. richiesta di permesso di costruire n. -OMISSIS- in base all’art 36 del D.P.R. 380/2001, nella quale, oltre a chiedere la sanatoria di alcune opere, tramite relazione tecnica ed elaborati grafici, proponeva l’esecuzione di interventi di ripristino sulle opere oggetto di demolizione, indicando la ditta all’uopo incaricata;
-) il successivo 24.9.2021, il Comune di Montebello Jonico emetteva l’ordinanza n.-OMISSIS- nei confronti del ricorrente, irrogandogli la sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ex art 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 per l’importo di € 20.000,00.
1.2- Avverso tale provvedimento viene presentato ricorso affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE CON RIFERIMENTO ALL’ART 31, COMMA 4 BIS DPR 380/2001 RIGUARDO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO.
L’Amministrazione avrebbe illegittimamente applicato la sanzione ex art 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 nonostante il ricorrente non avesse la disponibilità dell’immobile e non fosse autore dell’abuso. Ciò in distonia rispetto a quanto previsto dall’art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 quanto alla responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, non essendo il proprietario responsabile dell’abuso fin quando non ne riacquisti la disponibilità.
2) ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE ALLA ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO INVALIDO E/O INEFFICACE.
Viene osservato che il Comune di Montebello Jonico avrebbe invalidamente illo tempore adottato il provvedimento sanzionatorio propedeutico all’atto impugnato (ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-), nonostante l’immobile fosse stato già colpito dal sequestro preventivo penale disposto con decreto emesso in data -OMISSIS- dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Da ciò deriverebbe anche assenza di responsabilità nella condotta inerte del proprietario al quale resta preclusa l’esecuzione del comando da un altro provvedimento giudiziario che gli avrebbe sottratto la disponibilità giuridica e fattuale del bene, con conseguente illegittimità del provvedimento quivi gravato.
3) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’. ASSENZA DI ADEGUATA ISTRUTTORIA FINALIZZATA A VERIFICARE L’EVENTUALE SUSSISTENZA DI TITOLI AUTORIZZATIVI ORIGINARI O IN SANATORIA. INEFFICACIA DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E ATTI CONSEGUENTI. RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA.
Il ricorrente osserva di aver presentato l’istanza di sanatoria il -OMISSIS-, con indicazione della ditta esecutrice dei lavori: da ciò deriverebbe l’illegittimità della sanzione applicata, in quanto basata su un ordine di demolizione inefficace a seguito di presentazione dell’istanza di sanatoria.
4) VIOLAZIONE IN CAPO ALLA P.A. DELL’ART. 31 comma 4 bis DPR 380/2001- ECCESSO DI POTERE - RIGUARDO ALLA QUANTIFICAZIONE DELL’IMPORTO DELLA SANZIONE IRROGATA - PER MANCATO RISPETTO DELL’INDICAZIONE DEI CRITERI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA RIFERITI ALLA TIPOLOGIA E ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA ABUSIVA.
Viene contestata la legittimità dell’entità della sanzione applicata, non essendo stato valutato dall’amministrazione se l’abuso sia stato realizzato o meno sulle aree e sugli edifici di cui all’art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e tenuto conto che, in caso contrario, la sanzione avrebbe dovuto essere determinata in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza riferiti alla tipologia e alle caratteristiche dell’opera abusiva, di cui dare conto con adeguata motivazione.
5) VIOLAZIONE IN CAPO ALLA P.A. COMPETENTE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Viene dedotta violazione dell’affidamento ingenerato a motivo del decorso di circa 24 anni dall’esecuzione delle opere.
2- Nella resistenza dell’amministrazione, alla camera di consiglio del 13.1.2022, con ordinanza n.-OMISSIS-è stata rigettata l’istanza cautelare.
3- All’udienza straordinaria di smaltimento del 15.1.2026, in vista della quale le parti hanno depositato note ed il ricorrente ha, altresì, chiesto l’espletamento di sopralluogo istruttorio teso a verificare l’effettiva ottemperanza all’ordine demolitorio, il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
4- Il Collegio preliminarmente ritiene di disattendere la richiesta di sopralluogo istruttorio dedotta da ultimo da parte ricorrente, in quanto irrilevante al fine della decisione della controversia, stante che la legittimità del provvedimento impugnato deve essere apprezzata alla luce dello stato dei fatti all’epoca della sua emanazione con irrilevanza, a tal fine, di eventuali sopravvenienze fattuali.
5- Tanto premesso, il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto connesse, è infondato.
6- Il Collegio ritiene non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
7- Si premette che:
-) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso e, dunque, l'inerzia di chi non si è adoperato per ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio violato; si tratta, in particolare, di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti a rimuovere l'abuso di cui abbiano la disponibilità materiale e giuridica, anche laddove potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dello stesso (Ad. Plen. 11 ottobre 2023, n. 15; Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2022, n. 10358); presupposto per l'irrogazione della sanzione, di conseguenza, è l'accertamento della colpevole inottemperanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10785);
-) “ Una volta che l'ingiunzione demolitoria è stata adottata e divenuta definitiva e inoppugnabile a seguito del rigetto dell'impugnativa proposta dall'interessata, il relativo destinatario, in quanto soggetto attinto da un ordine demolitorio pienamente efficace ed esecutivo, resta comunque soggetto alla sanzione pecuniaria da irrogarsi per il caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, non potendo far valere, solo in un secondo momento, la circostanza fattuale di non essere proprietario dell'area su cui insiste l'abuso né responsabile di esso; ciò tenuto conto della specifica natura giuridica afflittiva della sanzione pecuniaria, quale misura tesa a punire/sanzionare il mancato adempimento dell'ordine demolitorio (ossia un illecito di tipo omissivo imputabile al soggetto cui tale ingiunzione è stata indirizzata), e della connessa funzione di deterrenza che essa persegue ” (T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 7.1.2025, n. 204).
8- Tanto premesso, in primo luogo si osserva che il provvedimento qui gravato discende in via diretta dalla mancata spontanea ottemperanza del ricorrente alla precedente ordinanza di ripristino n. -OMISSIS-, atto immediatamente lesivo ed estranea all’odierno giudizio, mai impugnata da quest’ultimo che ne aveva l’onere pena la sua consolidazione. Tale ordinanza, quindi, costituisce valido presupposto di ulteriori e successivi atti quali quello oggetto di gravame.
9- La circostanza –dedotta al secondo motivo di ricorso- per cui sulle opere in questione sussisteva un sequestro penale, con la conseguente impossibilità per il ricorrente di provvedere alla demolizione –da cui l’assunto dell’illegittimità della sanzione impugnata– è contraddetta dalle allegazioni dello stesso ricorrente. Quest’ultimo, infatti, in epoca successiva al sequestro preventivo penale, disposto il 23.11.2009, e all’ordine di demolizione, notificato a distanza di circa un anno, (-OMISSIS-), il successivo -OMISSIS- presentava una richiesta di permesso nella quale, oltre a chiedere la sanatoria, indicava tramite relazione tecnica e elaborati grafici taluni interventi di ripristino sulle opere oggetto di demolizione (cfr. all. 7).
Tale circostanza comprova come il ricorrente, quantomeno a decorrere dal 18.03.2021, fosse nella concreta disponibilità del bene immobile di cui è pieno proprietario e, per ciò solo, in condizione di ottemperare all’ordine di demolizione, in precedenza notificato. Quanto sopra si evince, inoltre, dal tenore della comunicazione di adempimento alle statuizioni ripristinatorie di cui all’ordinanza n. -OMISSIS- del 09.08.2021, ricevuta dal Comune il 17.8.2021, rimasta ineseguita (doc. n. 6 di parte ricorrente, nel quale comunica che, alla data 9.8.2021, egli avrebbe iniziato le operazioni di rimessione in pristino), circostanza che all’evidenza neutralizza l’asserito riferimento ad un risalente sequestro penale.
10- Quanto poi all’entità della sanzione irrogata, nel provvedimento impugnato si specifica che le opere abusive rientrano tra la tipologia di interventi realizzati in assenza di permesso a costruire di cui al punto “D” della proposta del Responsabile di Settore approvata con delibera della Giunta Comunale n. 52/2015 e cioè di “interventi realizzati in zone o su edifici di cui all’art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ivi comprese aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato”.
Orbene -in disparte che ove il ricorrente avesse voluto contestare la sussumibilità della fattispecie concreta nel suddetto comma 2 dell’art. 27 egli avrebbe dovuto fornire adeguato principio di prova in proposito– la conclusione per cui gli abusi edilizi oggetto di controversia sono stati commessi sulle aree di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 –così giustificando l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31 comma 4 bis del medesimo decreto nella misura massima- è corroborata dalla stessa relazione tecnica allegata dal ricorrente all’istanza di sanatoria (all. 7, pag. 15) laddove si afferma che l’area oggetto dell’intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
11- Parimenti è non centrata la doglianza in ordine al decorso del tempo –con asserito legittimo affidamento- dall’esecuzione delle opere, stante la dirimente considerazione che la sanzione quivi gravata non è conseguenza della (più risalente) realizzazione di opere abusive, bensì dell’omessa esecuzione spontanea del (più recente) ordine di demolizione disposto il -OMISSIS-, ragion per cui non è dato sussistere né alcuna prescrizione (che peraltro il ricorrente neanche eccepisce) né alcun affidamento.
12- Per completezza, l’argomentazione – pur irricevibile per tardività, stante la mancata formulazione, all’uopo, di un tempestivo motivo di gravame - di cui alla memoria del 10.1.2022, laddove si osserva che il sopralluogo effettuato in data 15.3.2021 dagli Agenti della Polizia Municipale sarebbe avvenuto prima del decorso dei 90 giorni previsti dalla legge (decorsi il 04.04.2021) rispetto all’ultima notifica dell’ordinanza n.-OMISSIS- nei confronti dell’esecutore dei lavori, avvenuta il -OMISSIS-, è del tutto irrilevante. Ciò in quanto il decorso del tempo si sarebbe dovuto apprezzare in riferimento alla tempistica della notifica dell’ordinanza avvenuta nei confronti del ricorrente, quale soggetto al quale si oppone l’inadempimento delle relative prescrizioni, e non già nei confronti del co-obbligato.
13- In conclusione, il ricorso va rigettato.
14- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Montebello Ionico, della complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT UL, Presidente
CO GL, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO GL | RT UL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.