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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3072/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4808/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 08/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4808/6/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso il diniego di rimborso IRPEF dell'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma relativo agli anni di imposta dal 2020 al 2021.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 è un ricercatore, rientrato in Italia dall'estero nell'anno 2016, ed in base all'articolo 44 del decreto-legge numero 78 del 2010 ha usufruito dell'agevolazione fiscale per l'imposta EF per gli anni dal 2017 al 2019.
Resistente_1 ha usufruito della riduzione di imposta anche per gli anni 2022 e 2023, ma non per gli anni 2020 2021, per i quali l'Agenzia delle entrate ha opposto il diniego al rimborso dell'IRPEF, che è stato impugnato nel presente giudizio.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che tali benefici dovevano essere prorogati anche per gli anni in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio finanziario lamentando violazione e falsa applicazione di legge. Nella fattispecie trova applicazione il comma 5 ter, dell'articolo 5 del decreto-legge numero 34 del 2019, che è entrato in vigore il 1° gennaio del 2022, e pertanto i docenti ed i ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all'anno 2019, possono usufruire del predetto regime solo a decorrere dall'anno di imposta 2022, data di entrata in vigore della norma.
Può essere discussa la logicità della disposizione, ma si tratta di una espressa previsione del legislatore.
D'altra parte, è noto che, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni, sono di stretta interpretazione e quindi non è possibile ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi espressamente considerati.
Pertanto, il diniego del rimborso EF per gli anni 2020 e 2021 è perfettamente legittimo.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI NI, Relatore
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3072/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4808/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 6 e pubblicata il 08/04/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 584/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4808/6/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso presentato da Resistente_1, avverso il diniego di rimborso IRPEF dell'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale Roma relativo agli anni di imposta dal 2020 al 2021.
In primo grado, il ricorrente aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando fondate le eccezioni proposte dal ricorrente, accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito in giudizio Resistente_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che Resistente_1 è un ricercatore, rientrato in Italia dall'estero nell'anno 2016, ed in base all'articolo 44 del decreto-legge numero 78 del 2010 ha usufruito dell'agevolazione fiscale per l'imposta EF per gli anni dal 2017 al 2019.
Resistente_1 ha usufruito della riduzione di imposta anche per gli anni 2022 e 2023, ma non per gli anni 2020 2021, per i quali l'Agenzia delle entrate ha opposto il diniego al rimborso dell'IRPEF, che è stato impugnato nel presente giudizio.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che tali benefici dovevano essere prorogati anche per gli anni in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Ufficio finanziario lamentando violazione e falsa applicazione di legge. Nella fattispecie trova applicazione il comma 5 ter, dell'articolo 5 del decreto-legge numero 34 del 2019, che è entrato in vigore il 1° gennaio del 2022, e pertanto i docenti ed i ricercatori che hanno beneficiato del regime agevolato fino all'anno 2019, possono usufruire del predetto regime solo a decorrere dall'anno di imposta 2022, data di entrata in vigore della norma.
Può essere discussa la logicità della disposizione, ma si tratta di una espressa previsione del legislatore.
D'altra parte, è noto che, ai sensi dell'articolo 14 delle preleggi, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni, sono di stretta interpretazione e quindi non è possibile ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi espressamente considerati.
Pertanto, il diniego del rimborso EF per gli anni 2020 e 2021 è perfettamente legittimo.
Conseguentemente l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del grado.