CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18168/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200167487632501 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12911/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costitutiva in giudizio l'Ufficio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 15.12.2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava il ricorso inammissibile per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente impugnava la cartella sopra detta, derivante dal mancato pagamento dell'avviso di liquidazione notificato al sig. Nominativo_1 marito dell'odierna ricorrente, in data 31.12.2012 relativo all'imposta di registro dovuta a seguito di provvedimento di liquidazione compensi n. 1535/2009 del Tribunale
Civile di Roma.
La Corte osserva che l'atto presupposto dell'odierna cartella, è l'avviso di liquidazione non impugnato dal Sig. Nominativo_1 e notificato prima del decesso dello stesso avvenuto in data 23.11.2013.
La mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione ne ha causato la sua definitività che non permette più la contestazione dello stesso, se non per vizi propri.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 200,00 in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara io ricorso inammissibile, condanna la contribuente alle spese di giudizio nella misura di euro 200.00 in favore dell'Ufficio costituito.
Il Giudice
ID NE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18168/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200167487632501 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12911/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso la sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costitutiva in giudizio l'Ufficio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 15.12.2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava il ricorso inammissibile per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente impugnava la cartella sopra detta, derivante dal mancato pagamento dell'avviso di liquidazione notificato al sig. Nominativo_1 marito dell'odierna ricorrente, in data 31.12.2012 relativo all'imposta di registro dovuta a seguito di provvedimento di liquidazione compensi n. 1535/2009 del Tribunale
Civile di Roma.
La Corte osserva che l'atto presupposto dell'odierna cartella, è l'avviso di liquidazione non impugnato dal Sig. Nominativo_1 e notificato prima del decesso dello stesso avvenuto in data 23.11.2013.
La mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione ne ha causato la sua definitività che non permette più la contestazione dello stesso, se non per vizi propri.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 200,00 in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara io ricorso inammissibile, condanna la contribuente alle spese di giudizio nella misura di euro 200.00 in favore dell'Ufficio costituito.
Il Giudice
ID NE