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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SFORZA PARIDE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Largo Edilizia n.
4, 67057 Pescina (AQ), in virtù di giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del presente giudizio, l'attore , con atto di citazione del Parte_1
14.01.2021, dopo aver esposto di possedere uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto il seguente bene:
a) terreno agricolo sito nel Comune di Avezzano, identificato in Catasto Terreni del
Comune di Avezzano al foglio 53, particella 360, seminativo classe 4, superficie are 0,490;
ha convenuto in giudizio tutti gli eredi di nato il [...] a [...] Controparte_1
(RI) e deceduto in Avezzano, erroneamente indicato nelle visure catastali in ER [
, come accertato a mezzo di certificazione rilasciata dal Comune di Borgorose che
[...]
trattavasi della stessa persona, al fine di sentir dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione;
rilevata una oggettiva impossibilità di reperire dati anagrafici degli eventuali eredi in quanto non inseriti nell'archivio telematico della Agenzia delle Entrate e negli archivi telematici del Comune di Avezzano e di Borgorose, chiedeva al Tribunale adito l'autorizzazione ad effettuare la notifica della citazione a mezzo pubblici proclami, concessa con decreto del 22.11.2020.
Alla prima udienza del 20.05.2021, il sottoscritto GOP, stante il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. assegnava all' attore il termine di 15 giorni per tale incombente.
All'udienza del 04.11.2021, il predetto GOP, rilevato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione detto (verbale negativo) concedeva, su richiesta dell' attore, i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa, svoltasi nella contumacia delle parti convenute, veniva quindi istruita mediante acquisizioni documentali e prove testimoniali;
infine, veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 16.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il solo deposito della comparsa conclusionale, con decorrenza dal
03.02.2025.
***
Scaduto il termine di 60 giorni dalla decorrenza del termine ex art. 190 c.p.c. la causa può essere decisa.
Chi ha promosso il giudizio chiede testualmente di accertarsi l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione ordinaria.
Come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni- si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del Codice Civile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario
(Cassazione, 4436/96). L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 2 di 6
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cassazione, 9903/06;
Cassazione, 16841/05; Cassazione, 5226/02);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare:
a) l'altruità della cosa;
b) di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è fondata.
La proprietà del bene per cui è causa è formalmente della parte convenuta: tanto almeno risulta dalle certificazioni catastali ed ipotecarie allegate e non smentite da altri più idonei elementi.
Anzi, a tal proposito, va evidenziato che l'attore ha comprovato che il terreno in questione, da visura catastale depositata in atti, risulta intestato a , nato a [...] Persona_1
il 26.04.1908. Ma da accertamenti effettuati presso i Comuni di Avezzano e Borgorose, è emerso che il Sig. , intestatario formale del terreno, è in realtà Persona_1 CP_1
nato il [...] a [...] e deceduto in Avezzano. Il Sig.
[...] CP_1
è risultato coniugato in prime nozze con la Sig.ra nata ad
[...] Persona_2
Avezzano il 28.02.1911 ed ivi deceduta in data 25.07.1974 e la coppia non ha avuto figli.
Successivamente, in data 26.05.1976, il Sig. ha sposato in seconde nozze la Sig.ra ER
, anch'essa vedova, senza avere prole. L'identità tra il Sig. Parte_2 ER
(intestatario catastale) ed il Sig. , risulta per tabulas, provata
[...] Controparte_1
attraverso il certificato di discordanza anagrafica emesso dal Comune di Borgorose in data
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 3 di 6
05.10.2022 e depositato in atti unitamente al certificato di nascita e morte, emesso dallo stesso comune.
Inoltre, nel corso del procedimento ed in particolare dalle prove ammesse ed espletate, sono emersi, tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1158 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare è risultato di indiscussa evidenza che , e prima di lui suo Parte_1 padre , hanno esercitato per oltre quarant'anni, il possesso continuo, Persona_3
pacifico, esclusivo, pubblico, indisturbato, senza interruzione, del bene oggetto di discussione.
L'istruttoria ha, infatti, comprovato all'unisono che l' attore ha posseduto in maniera esclusiva ed incompatibile con la possibilità di godimento altrui, il terreno di cui innanzi.
Dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi è emerso che l' istante, sin dagli anni 70 ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, cioè alla coltivazione, alla semina, al raccolto e alla bonifica, senza mai aver subito azioni di reintegrazione nel possesso ovvero richieste di pagamento di affitto, occupandosi sin da allora, del suo mantenimento in modo esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste Sig.ra che Testimone_1
ha inquadrato temporalmente le vicende che hanno portato alla richiesta di usucapione, confermando come le attività uti dominus di parte ricorrente, risultano risalenti nel tempo ed esplicitatesi per oltre 50 anni in maniera continuativa senza interruzioni e che dichiara: “
Si è vero, io sono sposata da 50 anni e ho sempre aiutato mio marito in campagna e precisamente a coltivare il terreno che confina con quello di proprietà del Signor PT
, in località Cerreto ed ho sempre visto sul terreno e prima di lui il padre
[...] PT
, deceduto più di venti anni fa. Preciso che sia il padre prima che Persona_3 PT poi hanno sempre provveduto a seminare il terreno con il grano, l'erba medica ed a coltivarlo con il motocoltivatore e prima ancora con l'impiego di un cavallo”; inoltre : “si
è vero tutt'ora provvede a tenere pulito il terreno ed a potare le piante di Parte_1 noce e da frutto ivi vegetanti;
“ la recinzione è sempre esistita e l' accesso alle particelle di terreno di mia proprietà e di proprietà del Signor è sempre avvenuto Parte_1 attraverso un unico cancello in rete metallica chiuso da una catena;
l'accesso era consentito solo ai proprietari ed ho sempre saputo essere i proprietari e Persona_3 poi;
non ho visto mai altre persone sui terreni oggetto di causa”. Parte_1
Stessa cosa dicasi per altro teste escusso, , che ha sostanzialmente Testimone_2 confermato le circostanze dedotte dall' attore a fondamento dell'azione proposta, precisando
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 4 di 6
le modalità delle quali era a conoscenza e soddisfacendo ampiamente il requisito temporale necessario per il perfezionamento dell'usucapione ed anzi retrodatando l'attività compiuta dai sul terreno in commento sino addirittura a 60 anni prima. PT
Più precisamente il teste , alla udienza del 18.05.2023, sulle circostanze di Testimone_2 cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. rispondeva: “ E' vero quanto al capitolo;
più di
60 anni fa io andavo ad aiutare il padre di ovvero a coltivare il PT Persona_3
terreno oggetto di causa sito in Avezzano. Mio padre ed erano amici e per questo fin Per_3
da ragazzo aiutavo nella coltivazione del terreno che veniva seminato con patate, Per_3 mais, grano ed erba medica. Il terreno misura all'incirca 500 mq. Alla morte di ho Per_3 aiutato e tutt'ora aiuto il figlio nella coltivazione del terreno;
“ Il terreno oggetto PT
di causa è stato recintato da e prima, circa 60 anni fa, il terreno era Parte_1
delimitato da pali di legno verticali sui quali erano posizionati dei ferri in orizzontale;
preciso che è già proprietario di altra particella identificata con il n. 361; Parte_1
a tali terreni si accede da una stradina di circa 4 metri di larghezza dove è collocato anche un cancello e sono delimitati dalla recinzione di cui ho detto posta a confine con altra proprietà; si è sempre occupato della coltivazione del terreno e della Parte_1
potatura delle piante ivi esistenti i cui rami venivano utilizzati come paletti nella coltivazione di pomodori, fagioli, fagiolini ecc.”; ADR “non ho mai saputo di rivendicazioni della proprietà da parte di altre persone ed ho sempre considerato Parte_1 proprietario del terreno”.
E' evidente, quindi, che il possesso si è perciò esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà e non nel mero godimento della cosa. In sintesi, provata l'altruità della cosa, in assenza di prove dell'acquisto del possesso con atti fraudolenti o clandestini, la continuità della detenzione con esercizio di diritti corrispondenti a quelli del proprietario, conforta la domanda proposta.
Sull'attendibilità dei testi escussi non v'è apparente motivo di dubitare.
Inoltre, dalla certificazione ipotecaria prodotta in atti si evince che l' immobile oggetto della domanda di usucapione è libero da formalità, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
Peraltro, l'omessa costituzione delle parti ritualmente evocate in giudizio costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea e, quindi, della fondatezza della stessa.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti ed, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 5 di 6
di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà in favore di parte attrice.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1- accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta usucapione Parte_1
in suo favore, della proprietà del terreno sito in tenimento del Comune di Avezzano (AQ) e censito al NCT del predetto Comune al foglio 53, particella 360, seminativo classe 4, superficie are 0,490;
2- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio,
Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture;
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Avezzano 13.05.2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di
Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 70/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SFORZA PARIDE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Largo Edilizia n.
4, 67057 Pescina (AQ), in virtù di giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I CONTUMACE/I
Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del presente giudizio, l'attore , con atto di citazione del Parte_1
14.01.2021, dopo aver esposto di possedere uti dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo autonomo, pacifico ed ininterrotto il seguente bene:
a) terreno agricolo sito nel Comune di Avezzano, identificato in Catasto Terreni del
Comune di Avezzano al foglio 53, particella 360, seminativo classe 4, superficie are 0,490;
ha convenuto in giudizio tutti gli eredi di nato il [...] a [...] Controparte_1
(RI) e deceduto in Avezzano, erroneamente indicato nelle visure catastali in ER [
, come accertato a mezzo di certificazione rilasciata dal Comune di Borgorose che
[...]
trattavasi della stessa persona, al fine di sentir dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione;
rilevata una oggettiva impossibilità di reperire dati anagrafici degli eventuali eredi in quanto non inseriti nell'archivio telematico della Agenzia delle Entrate e negli archivi telematici del Comune di Avezzano e di Borgorose, chiedeva al Tribunale adito l'autorizzazione ad effettuare la notifica della citazione a mezzo pubblici proclami, concessa con decreto del 22.11.2020.
Alla prima udienza del 20.05.2021, il sottoscritto GOP, stante il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs 28/2010 e ss.mm.ii. assegnava all' attore il termine di 15 giorni per tale incombente.
All'udienza del 04.11.2021, il predetto GOP, rilevato l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione detto (verbale negativo) concedeva, su richiesta dell' attore, i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa, svoltasi nella contumacia delle parti convenute, veniva quindi istruita mediante acquisizioni documentali e prove testimoniali;
infine, veniva trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell' 16.01.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c per il solo deposito della comparsa conclusionale, con decorrenza dal
03.02.2025.
***
Scaduto il termine di 60 giorni dalla decorrenza del termine ex art. 190 c.p.c. la causa può essere decisa.
Chi ha promosso il giudizio chiede testualmente di accertarsi l'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione ordinaria.
Come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni- si acquistano, ai sensi dell'articolo 1158 del Codice Civile, in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario
(Cassazione, 4436/96). L'esigenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 2 di 6
1) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
2) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cassazione, 9903/06;
Cassazione, 16841/05; Cassazione, 5226/02);
3) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
4) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare:
a) l'altruità della cosa;
b) di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è fondata.
La proprietà del bene per cui è causa è formalmente della parte convenuta: tanto almeno risulta dalle certificazioni catastali ed ipotecarie allegate e non smentite da altri più idonei elementi.
Anzi, a tal proposito, va evidenziato che l'attore ha comprovato che il terreno in questione, da visura catastale depositata in atti, risulta intestato a , nato a [...] Persona_1
il 26.04.1908. Ma da accertamenti effettuati presso i Comuni di Avezzano e Borgorose, è emerso che il Sig. , intestatario formale del terreno, è in realtà Persona_1 CP_1
nato il [...] a [...] e deceduto in Avezzano. Il Sig.
[...] CP_1
è risultato coniugato in prime nozze con la Sig.ra nata ad
[...] Persona_2
Avezzano il 28.02.1911 ed ivi deceduta in data 25.07.1974 e la coppia non ha avuto figli.
Successivamente, in data 26.05.1976, il Sig. ha sposato in seconde nozze la Sig.ra ER
, anch'essa vedova, senza avere prole. L'identità tra il Sig. Parte_2 ER
(intestatario catastale) ed il Sig. , risulta per tabulas, provata
[...] Controparte_1
attraverso il certificato di discordanza anagrafica emesso dal Comune di Borgorose in data
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 3 di 6
05.10.2022 e depositato in atti unitamente al certificato di nascita e morte, emesso dallo stesso comune.
Inoltre, nel corso del procedimento ed in particolare dalle prove ammesse ed espletate, sono emersi, tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1158 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare è risultato di indiscussa evidenza che , e prima di lui suo Parte_1 padre , hanno esercitato per oltre quarant'anni, il possesso continuo, Persona_3
pacifico, esclusivo, pubblico, indisturbato, senza interruzione, del bene oggetto di discussione.
L'istruttoria ha, infatti, comprovato all'unisono che l' attore ha posseduto in maniera esclusiva ed incompatibile con la possibilità di godimento altrui, il terreno di cui innanzi.
Dalle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi è emerso che l' istante, sin dagli anni 70 ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, cioè alla coltivazione, alla semina, al raccolto e alla bonifica, senza mai aver subito azioni di reintegrazione nel possesso ovvero richieste di pagamento di affitto, occupandosi sin da allora, del suo mantenimento in modo esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste Sig.ra che Testimone_1
ha inquadrato temporalmente le vicende che hanno portato alla richiesta di usucapione, confermando come le attività uti dominus di parte ricorrente, risultano risalenti nel tempo ed esplicitatesi per oltre 50 anni in maniera continuativa senza interruzioni e che dichiara: “
Si è vero, io sono sposata da 50 anni e ho sempre aiutato mio marito in campagna e precisamente a coltivare il terreno che confina con quello di proprietà del Signor PT
, in località Cerreto ed ho sempre visto sul terreno e prima di lui il padre
[...] PT
, deceduto più di venti anni fa. Preciso che sia il padre prima che Persona_3 PT poi hanno sempre provveduto a seminare il terreno con il grano, l'erba medica ed a coltivarlo con il motocoltivatore e prima ancora con l'impiego di un cavallo”; inoltre : “si
è vero tutt'ora provvede a tenere pulito il terreno ed a potare le piante di Parte_1 noce e da frutto ivi vegetanti;
“ la recinzione è sempre esistita e l' accesso alle particelle di terreno di mia proprietà e di proprietà del Signor è sempre avvenuto Parte_1 attraverso un unico cancello in rete metallica chiuso da una catena;
l'accesso era consentito solo ai proprietari ed ho sempre saputo essere i proprietari e Persona_3 poi;
non ho visto mai altre persone sui terreni oggetto di causa”. Parte_1
Stessa cosa dicasi per altro teste escusso, , che ha sostanzialmente Testimone_2 confermato le circostanze dedotte dall' attore a fondamento dell'azione proposta, precisando
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 4 di 6
le modalità delle quali era a conoscenza e soddisfacendo ampiamente il requisito temporale necessario per il perfezionamento dell'usucapione ed anzi retrodatando l'attività compiuta dai sul terreno in commento sino addirittura a 60 anni prima. PT
Più precisamente il teste , alla udienza del 18.05.2023, sulle circostanze di Testimone_2 cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. rispondeva: “ E' vero quanto al capitolo;
più di
60 anni fa io andavo ad aiutare il padre di ovvero a coltivare il PT Persona_3
terreno oggetto di causa sito in Avezzano. Mio padre ed erano amici e per questo fin Per_3
da ragazzo aiutavo nella coltivazione del terreno che veniva seminato con patate, Per_3 mais, grano ed erba medica. Il terreno misura all'incirca 500 mq. Alla morte di ho Per_3 aiutato e tutt'ora aiuto il figlio nella coltivazione del terreno;
“ Il terreno oggetto PT
di causa è stato recintato da e prima, circa 60 anni fa, il terreno era Parte_1
delimitato da pali di legno verticali sui quali erano posizionati dei ferri in orizzontale;
preciso che è già proprietario di altra particella identificata con il n. 361; Parte_1
a tali terreni si accede da una stradina di circa 4 metri di larghezza dove è collocato anche un cancello e sono delimitati dalla recinzione di cui ho detto posta a confine con altra proprietà; si è sempre occupato della coltivazione del terreno e della Parte_1
potatura delle piante ivi esistenti i cui rami venivano utilizzati come paletti nella coltivazione di pomodori, fagioli, fagiolini ecc.”; ADR “non ho mai saputo di rivendicazioni della proprietà da parte di altre persone ed ho sempre considerato Parte_1 proprietario del terreno”.
E' evidente, quindi, che il possesso si è perciò esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà e non nel mero godimento della cosa. In sintesi, provata l'altruità della cosa, in assenza di prove dell'acquisto del possesso con atti fraudolenti o clandestini, la continuità della detenzione con esercizio di diritti corrispondenti a quelli del proprietario, conforta la domanda proposta.
Sull'attendibilità dei testi escussi non v'è apparente motivo di dubitare.
Inoltre, dalla certificazione ipotecaria prodotta in atti si evince che l' immobile oggetto della domanda di usucapione è libero da formalità, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
Peraltro, l'omessa costituzione delle parti ritualmente evocate in giudizio costituisce riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea e, quindi, della fondatezza della stessa.
Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti ed, in particolare, delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 5 di 6
di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà in favore di parte attrice.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1- accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta usucapione Parte_1
in suo favore, della proprietà del terreno sito in tenimento del Comune di Avezzano (AQ) e censito al NCT del predetto Comune al foglio 53, particella 360, seminativo classe 4, superficie are 0,490;
2- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio,
Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture;
con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Avezzano 13.05.2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. 70 / 2021 - pagina 6 di 6