Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1030/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 1030/2025 promosso da:
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. MARINA MAGISTRELLI;
e nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CINZIA MOLINARO;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il Per_1 regime dell'affido condiviso, con collocamento presso l'abitazione materna.
2. Stante l'età della minore e considerato che la bambina deve abituarsi ad andare a dormire dal padre i genitori concordano che fino all'11 marzo 2025 il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina a week end alternati, dalle ore 16 del sabato sino alle ore 21:00 e dalle ore 9 della domenica fino alle
Dal 12 marzo 2025 il padre potrà vedere e tenere con se la figlia a week end alternati dalle ore 10 del sabato fino alle ore 20 della domenica.
Inoltre, nella settimana in cui il padre terrà con sé la bambina per il week end, potrà vederla per un pomeriggio il mercoledì dalle ore 16 alle ore 21:00. Nella settimana in cui il padre non terrà la bambina con sé per il week end potrà vederla il mercoledì ed il VENERDI' dalle ore 16.00 alle ore 21:00.
Dal 12 marzo 2026, nella settimana in cui il padre non terrà la bambina con sé per il week end potrà vederla il mercoledì dalle ore 16 fino al mattino successivo quando la porterà a scuola ed il VENERDI' dalle ore 16.00 alle ore 21:00.
I genitori di comune accordo sono liberi in ogni caso di accordarsi diversamente tenuto conto delle proprie esigenze lavorative e di quelle della minore da concordare almeno 48 ore prima.
I genitori di comune accordo concordano che, nel corso del tempo, gli orari del week end potranno gradualmente subire modifiche in base al comportamento e alle esigenze del minore.
Nel periodo delle vacanze natalizie, la bambina trascorrerà la cena della
Vigilia ed il pranzo di Natale con un genitore e la cena di Natale e il giorno di Santo Stefano con l'altro, da alternare negli anni.
Inoltre, la bambina trascorrerà la cena del 31 dicembre con un genitore con pernottamento ed il 1 gennaio dalle ore 10 con l'altro sino alle ore 21 alternativamente negli anni. Il 6 gennaio verrà trascorso con il genitore che effettuerà la cena di Natale ed il Santo Stefano. Comunque tali accordi verranno presi entro il 7 dicembre di ogni anno.
Durante le vacanze di Pasqua i genitori staranno con la figlia 2 giorni per ciascuno alternando tra loro ogni anno il sabato dalle ore 9.30 e la domenica di Pasqua sino alle ore 21 con pernottamento con il lunedì dell'angelo alle 9.30 sino al martedì alle ore 21.
Durante le vacanze estive (periodo non scolastico da Giugno a Settembre) il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina per 2 settimane non continuative fino a quando la bambina non avrà compiuto 8 anni. I periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, ferme restando altresì le altre condizioni di visita ordinarie. Salvo diverso accordo tra i genitori.
Le restanti festività annuali verranno concordate ed alternate tra i genitori di anno in anno.
I genitori si impegnano a mantenere viva la comunicazione tra loro circa le abitudini e le attività della minore.
3. Il sig. tenuto conto che attualmente non svolge attività lavorativa, verserà alla sig.ra CP_1
, mediante bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Detto importo verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione degli Indici ISTAT.
Entrambi i genitori informeranno l'altro quando porteranno la bambina fuori dal comune di residenza. Entrambi i genitori quando non avranno la bambina presso l'abitazione potranno telefonare dalle 19 alle ore 20
4. Le spese straordinarie in favore del figlio saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% a carico del sig. e del 50% a carico della sig.ra . CP_1 Pt_1 Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona. Sottoscritte in data 10.7.2024 In particolare:
a) spese mediche si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
-visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche- con eventuale acquisto di apparecchi-oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
-interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
-farmaci o parafarmici prescritti dal medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.)
-farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
-acquisto di occhiali, o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
-supporti ortopedici come prescritti da specialisti
-cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli se prescritti dal medico curante
-ticket sanitari
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
-cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
-acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
-cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
b) Spese scolastiche
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
-retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
-tasse universitarie perla frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per frequenza di istituti privati, se già frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di rimo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
-libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
-alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
-gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
-trasporto pubblico casa/scuola;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto)
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
-retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare
-tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto di strumenti e materiale), se non frequentanti anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero
-gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-corsi di recupero e lezioni private;
-pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familaire;
-preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
-corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni c) Spese extrascolastiche, per attività ludico-ricreative e personali
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per
-attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
-bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
-frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
-baby-sitter, ove già esistenti nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento) -acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori:
- conseguimento della patenti di guida (esami, tasse, visita medica e corsi)
-acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
-organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma feste di laurea, ecc.)
-attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva)
-baby sitter ove no già esistenti nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
-frequenza di centri estivi.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta, le ha di fatto sostenute;
5. L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno.
7. La sig.ra e il sig. con la sottoscrizione del presente accordo, Parte_1 CP_1 dichiarano di non a prete ltra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e premesso Parte_1 CP_1 che dalla relazione sentimentale intercorsa tra gli stessi è nata la figlia l'11/03/2021, e Per_1 che, in seguito al venir meno del rapporto affettivo e sentimentale, è cessata la loro convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata fuori dal matrimonio. Per_1
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate dalle parti sono conformi alla loro situazione economica e corrispondenti agli interessi della figlia - di cui non viene disposto l'ascolto anche in ragione della sua tenerissima età -, in favore della quale è stato previsto un contributo economico a carico del padre adeguato alle necessità della minore e corrispondente alle condizioni dell'onerato (il ricorrente è, allo stato, disoccupato).
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo sottoscritto il 10/07/2024 e vigente presso il Tribunale di Ancona.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La regolamentazione del diritto di visita padre (genitore non collocatario) e figlia minore è tale da garantire il rispetto dei canoni della bi-genitorialità.
5. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 18/VI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi