Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 2758/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2758 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da nato in [...] il [...], residente in località Villafranca (FC), Parte_1 via Tredici Novembre n° 54/C, c.f. , rappresentato e difeso giusta C.F._1 procura ad litem in atti dall'avv. Enrico Cantarella del foro di Roma e dall'abogado stabilito presso il foro di Roma Milena Assirelli, elettivamente domiciliato in Forlì, via Cignani n° 48, presso lo studio di detto ultimo difensore, - attore nei confronti della in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 [...]
con sede legale in Porcia (PN), corso Lino Zanussi n° 24, c.f. , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. Daniele Cattaneo del foro di
Milano, elettivamente domiciliata in Milano, viale Restelli n° 3, presso lo studio del suddetto difensore, - convenuta nonché di nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Rimembranze n° 1/c, c.f. , e di nato a [...] il 4 C.F._2 CP_4 novembre 1972, residente in [...], c.f.
, entrambi rappresentati e difesi giusta procure alle liti in atti dall'avv. C.F._3
Chiara Vittani Carissimo del foro di Milano, domiciliati con l'indirizzo pec del suddetto difensore Email_1
- convenuti
CONCLUSIONI: Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
9 ottobre 2024 l'attore ha concluso “insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 domande attoree nonché per il rigetto delle domande rassegnate dalle controparti”, domandando pertanto “che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini per note e repliche”.
1
2024 la convenuta ha concluso chiedendo a questo Tribunale di, “NEL Controparte_1
MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'assenza di prova del nesso di causalità tra il danno di natura psichica lamentato da e l'infortunio sul lavoro Parte_1 del 27.09.2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare le sole conseguenze dannose della amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra occorso a in detta Pt_1 occasione e, ancora, per l'effetto, accertato e dichiarato l'effettivo, inferiore danno biologico ponibile in nesso di causalità con l'evento di sinistro del 27.09.2018, occorso a , anche Pt_1 all'esito di CTU medico-legale, ex adverso non assolto, dichiarare tenuta Controparte_1
a rifondere a le sole ben minori somme, a titolo di danno non
[...] Parte_1 patrimoniale, al netto di quanto abbia percepito o debba percepire dall' , radicalmente CP_5 inferiori al preteso, proprie di una minima micropermanente, per le sole lesioni personali che siano conseguenza diretta dell'evento di sinistro, con liquidazione secondo tabelle di riferimento, ministeriali o giurisprudenziali, ritenute applicabili alla fattispecie, del danno non patrimoniale, inteso e valutato come unicum, esclusa ogni personalizzazione, siccome non provata e, comunque, non dovuta, per quanto sia stato oggettivamente provato dall'attore, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme liquidate secondo criteri che le considerano già tali, esclusa, per quanto attiene alle spese mediche, qualsiasi liquidazione equitativa o non basata su valida documentazione scritta. Spese vinte o, in subordine, quanto meno compensate, stante l'abnorme richiesta in atti”; la società convenuta ha inoltre insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate nella propria memoria ex art. 183, co.
6° n° 2), c.p.c. Con “note di precisazione delle conclusioni” ex art. 127-ter c.p.c. depositate anch'esse in data 7 ottobre 2024 i convenuti e hanno concluso chiedendo Controparte_3 CP_4 al Tribunale di Forlì di, “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'assenza di prova del nesso di causalità tra il danno di natura psichica lamentato da
[...]
e l'infortunio sul lavoro del 27.09.2018 e, per l'effetto, accertare e dichiarare le sole Pt_1 conseguenze dannose della amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra occorso a in detta occasione e, ancora, per l'effetto, accertato e dichiarato l'effettivo, Pt_1 inferiore danno biologico ponibile in nesso di causalità con l'evento di sinistro del 27.09.2018, occorso a , anche all'esito della CTU medico-legale, dichiarare tenuta Pt_1 [...]
in solido, eventualmente, con e a rifondere a CP_1 Controparte_3 CP_4
le sole ben minori somme, a titolo di danno non patrimoniale, al netto di quanto Parte_1
abbia percepito o debba percepire dall' , radicalmente inferiori al Parte_1 CP_5 preteso, proprie di una minima micropermanente, per le sole lesioni personali che siano conseguenza diretta dell'evento di sinistro, con liquidazione secondo tabelle di riferimento, ministeriali o giurisprudenziali, ritenute applicabili alla fattispecie, del danno non patrimoniale, inteso e valutato come unicum, esclusa ogni personalizzazione, siccome non provata e, comunque, non dovuta, per quanto sia stato oggettivamente provato dall'attore, senza duplicazione di rivalutazione monetaria su somme liquidate secondo criteri che le considerano già tali, esclusa, per quanto attiene alle spese mediche, qualsiasi liquidazione equitativa o non basata su valida documentazione scritta. Spese vinte o, in subordine, quanto meno compensate, stante l'abnorme richiesta risarcitoria formulata da ”; i suddetti Pt_1
2 convenuti hanno inoltre insistito nelle istanze istruttorie già formulate nella propria memoria ex art. 183, co. 6° n° 2), c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 6 agosto 2019 conveniva in Parte_1 giudizio la e al fine di ottenere – alla luce Controparte_1 Controparte_3 CP_4 del decreto penale di condanna emesso in data 5 febbraio 2019 per il delitto di cui agli artt. 113
e 590 co. 3° c.p. anche in relazione all'art. 71, co. 4° lett. a), d.lgs. n° 81/2008 – il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte di reato poste in essere in data 27 settembre 2017.
A sostegno della propria domanda l'attore esponeva di essere dipendente della società odierna convenuta dal mese di gennaio del 1995 e di svolgere la mansione di operaio specializzato;
in particolare, in data 26 settembre 2017, alle ore 22:00, si recava presso lo stabilimento e iniziava il turno di notte, posizionandosi in direzione della pressa 271, ubicata nel reparto lamiera. Aggiungeva altresì che tale macchinario presentava alcune problematiche
(già da tempo segnalate), che lo costringevano ad intervenire più volte manualmente;
invero, nello svolgimento di tale attività subiva, alle ore 04:00 circa, un infortunio;
recatosi immediatamente al Pronto Soccorso presso l'Ospedale “G.B. Morgagni-Pierantoni” di Forlì, gli veniva diagnosticata un'«amputazione apice del III° dito mano sx con prognosi di 15 giorni». Successivamente a tale episodio, l'attore veniva dichiarato nuovamente idoneo a lavoro soltanto in data 15 gennaio 2018; nel mentre, il “Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro” svolgeva le opportune indagini, accertando la responsabilità di e di in qualità rispettivamente di CP_4 Controparte_3 responsabile del reparto tecnologico e di responsabile della manutenzione e della sicurezza degli impianti e dei macchinari;
ai medesimi veniva pertanto notificato decreto penale di condanna per il delitto di cui agli artt. 113 e 590 co. 3° c.p., anche in relazione all'art. 71, co.
4° lett. a), d.lgs. n° 81 del 2008, sul presupposto che, “in cooperazione colposa tra loro, cagionavano anche con colpa generica (negligenza) e con colpa specifica (violazione del dovere di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo i requisiti di sicurezza) una lesione grave al lavoratore , dal quale è derivata allo stesso una malattia Parte_1 consistente nell'amputazione dell'apice del terzo dito della mano sinistra con compromissione funzionale ed inabilità lavorativa della durata di 110 giorni”. In seguito, l'attore si sottoponeva a visita presso il dott. , specialista in Persona_1
Medicina Legale e delle Assicurazioni, il quale gli diagnosticava un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti (con sintomi fobico-ossessivi e screzio dismorfofobico) di livello di gravità medio-grave”; in particolare, lo specialista accertava un danno biologico permanente nella misura del 25% (percentuale da intendersi relativa non solo alla menomazione organica ma anche a quella psichica) oltre ad una I.T.T. di giorni 39 e successiva
I.T.P. al 50% per i rimanenti 70 giorni, quantificando i danni in complessivi € 116.494,00.
Si costituivano in giudizio con comparse depositate rispettivamente in data 8 e 10 gennaio
2020 la ed i convenuti e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_3 CP_4 della domanda attorea in punto di nesso di causalità e di quantum debeatur; in particolare, i convenuti non contestavano l'evento lesivo in sé, ma l'assenza di prova del nesso causale tra il danno di natura psichica e l'infortunio in esame e, conseguentemente, chiedevano riconoscersi
3 il solo danno biologico derivante dalla menomazione fisica ed il risarcimento del danno non patrimoniale per le sole lesioni personali che siano conseguenza diretta del sinistro.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante C.T.U. medico-legale e con ordinanza del 23 maggio 2022 veniva reputata matura per la decisione, con successivo rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024, della quale veniva disposta la trattazione in modalità “cartolare”, con sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c. con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva quindi assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande avanzate da parte attrice, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da di risarcimento dei danni subiti a seguito della Parte_1 violazione degli artt. 113 e 590 co. 3° c.p. da parte dei convenuti Controparte_1 CP_3
e la cui responsabilità risulta essere stata accertata all'esito del
[...] CP_4 relativo giudizio penale (cfr. doc. n° 3 di parte attrice del Tribunale di Forlì, R.D.P. n° 150/2019 depositato in data 5 febbraio 2019).
Tanto premesso, nella presente sede è necessario stabilire, in base alle regole processuali e probatorie proprie del processo civile, se sia stata fornita adeguata prova dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, vale a dire della condotta lesiva attribuita dal Pt_1 ai convenuti. Orbene, deve evidenziarsi che la fattispecie di cui all'art. 590 c.p. prevede che
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno
a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro;
se è gravissima, della reclusione da tre mesi
a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, dunque, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro.
Per quanto attiene il coefficiente psicologico è richiesto quello della colpa;
orbene, in sede di legittimità, la giurisprudenza ha precisato come, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 590 co. 3° c.p., debbano ricorrere i seguenti presupposti: “la violazione di una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori;
l'evento sia concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata era volta ad eliminare, non essendo all'uopo sufficiente che l'evento si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa” (Cass. Pen. sez. IV, 8 gennaio 2021 n° 32899).
4 Tanto chiarito in termini generali, ai fini della corretta soluzione della controversia occorre evidenziare – come affermato dalla giurisprudenza di legittimità – che per “fatto accertato dal giudice penale” deve intendersi «il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio. Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di “illiceità penale” di cui all'art. 651 cod. proc. pen.» (cfr. Cass.
Civ. sez. III, 13 giugno 2018 n° 15392).
Alla stregua del sopra richiamato principio ne consegue che solo gli elementi di fatto, nella loro oggettività, se ed in quanto accertati nel giudizio penale in funzione dell'accertamento demandato in quella sede, non possono essere stravolti o diversamente ricostruiti da parte del Giudice civile adito con l'azione risarcitoria, il cui accertamento invece non appare precluso rispetto ad altre modalità o aspetti del fatto non specificamente considerati in sede penale, ovvero a mere valutazioni dei fatti accertati, rispetto alle quali rimane integra la piena autonomia e separatezza dei due ambiti di giurisdizione.
Dunque, ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla liquidazione del pregiudizio deve ritenersi di esclusiva spettanza del Giudice civile (cfr. Cass. nn. 8360/2010, 14648/2011, 20786/2018, 8468/2019 e
30311/2019, secondo cui “ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile”).
Orbene, nel caso di specie, essendo stata dimostrata la responsabilità dei convenuti nella causazione delle lesioni all'attore, ben possono essere applicate le norme in materia di illecito aquiliano e, in particolare, l'art. 2059 c.c., che ammette il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi determinati dalla legge e, dunque, anche nell'ipotesi di cui all'art. 185 c.p. In merito all'entità del danno patito dal , dalla documentazione in atti risulta che lo Pt_1 stesso ha subito l'«amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra»; la diagnosi è stata confermata dapprima dal dott. e dalla dott.ssa Persona_1 Persona_2
(quest'ultima da un punto di vista psicologico), in qualità di consulenti di parte (cfr. doc. n° 4 parte attrice) e successivamente dal dott. in qualità di c.t.u., la cui relazione Persona_3 contiene una precisa descrizione non solo delle lesioni patite ma anche del danno complessivamente patito dall'attore.
5 Sulla base delle risultanze del procedimento penale risulta quindi pacificamente accertata la responsabilità dei convenuti anche ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché dell'art. 185 c.p., per i fatti che sono stati oggetto di accertamento nell'ambito di tale giudizio.
Orbene, ai fini della delibazione dell'istanza risarcitoria avanzata nella presente sede dall'attore occorre senz'altro fare riferimento alle conclusioni cui è giunto il c.t.u. medico legale dott. con l'assistenza del dott. in qualità di medico Persona_3 Persona_4 psichiatra nonché ausiliario;
le suddette conclusioni sono state compendiate nella relazione peritale depositata in data 18 novembre 2021, cui viene fatto integrale rinvio in questa sede
(sulla possibilità di motivazione per relationem rispetto alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio cfr. Cass. Civ. sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222, Cass. Civ. sez. I, 10 febbraio 2021 n° 3272, Cass. Civ. sez. trib., 6 maggio 2021 n° 11917, e Corte d'Appello di Ancona sez.
II, 24 agosto 2021 n° 984).
Pertanto, considerato che “nella fattispecie le lesioni rilevate appaiono direttamente ascrivibili con rapporto di causa-effetto all'evento lesivo in oggetto, essendo soddisfatti tutti i criteri medico-legali (cronologico, topografico, della efficienza lesiva, di esclusione, della continuità fenomenica) che finalizzano il rapporto di causalità materiale” e chiarito inoltre che “non si è verificata alcuna influenza di stati patologici preesistenti sul decorso e sulla evoluzione della lesione” e che “La perdita anatomica costituisce una lesione visivamente, obiettivamente e strutturalmente accertata”, occorre analizzare più nel dettaglio la componente psicologica. In particolare, per quanto maggiormente rileva nella presente sede, all'esito dei colloqui con l'attore, lo studio e l'esame degli atti processuali nonché la valutazione dell'anamnesi del periziando, il c.t.u. ha formulato una motivata diagnosi di “stress psichico continuativo (lavora alla stessa macchina che gli ha procurato il danno), che alimenta il disturbo del proprio stato psichico, che riverbera sulla propria esistenza in modo patologico, pur di grado lieve- moderato” ed ancora – chiarisce il dott. – “in base all'esame obiettivo psichico, è Per_4 possibile diagnosticare nel Sig. un disturbo dell'adattamento con umore Parte_1 depresso. I fattori stressanti sono da identificare nelle lesioni riportate in seguito all'incidente sul lavoro e l'esposizione alle situazioni simili o simbolizzanti l'evento traumatico. Il disturbo
è da considerarsi cronico e di intensità medio-lieve”; alla luce di tali precisazioni effettuate nella C.T.U. devono pertanto reputarsi prive di pregio le osservazioni critiche sollevate sul punto dai convenuti, secondo i quali non sarebbe “l'evento a cagionare il disturbo, ma il fatto di continuare con lo stesso lavoro”, difettando “un effettivo nesso di causalità con l'evento amputazione” (circostanza invece come visto specificamente confutata dal perito d'ufficio).
Dunque, in applicazione di tale principio, attesa la libera valutazione delle prove acquisite nella fase penale e l'applicazione del principio civilistico del “più probabile che non” nella valutazione complessiva del materiale probatorio, la domanda di deve essere Parte_1 accolta, ritenendosi accertata la commissione e la rilevanza penale della condotta lesiva ascritta a e , oltre che alla ai sensi dell'art. 2049 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
c.c.
Sulla base di tali premesse, l'individuazione del danno va dunque effettuata utilizzando i risultati emergenti dalle relazioni medico-legali prodotte in giudizio, mentre la patrimonializzazione deve essere valutata secondo i criteri indicati dalle tabelle del Tribunale
6 di Milano poiché, come rileva la Suprema Corte, queste ultime rappresentano un valido criterio di riferimento in quanto tengono conto di tutte le componenti del danno non patrimoniale, compresa quella definita quale “danno morale” (Cass. sent. del 30 giugno 2011 n° 14402, Cass. sent. del 6 marzo 2014 n° 5243, Cass. sent. del 15 ottobre 2015 n° 20895).
Occorre precisare che, nel caso di specie, trattasi di lesioni micro-permanenti ovvero lesioni di lieve entità; in particolare, se è vero che l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni prevede il risarcimento del danno nel caso di lesioni lievi subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di un evento di diversa natura e che comportano un'invalidità permanente tra 1 e 9 punti percentuali, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia più volte chiarito che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dalla suddetta disposizione si applicano esclusivamente ai danni derivanti da sinistri stradali;
in particolare, “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma” (in questi termini si veda Cass. Civ. sez. III, 5 settembre 2023 n° 25922).
Ciò posto, giova svolgere alcune considerazioni in punto di danno non patrimoniale in termini generali. Ai fini del risarcimento “il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni
e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (in questi termini si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n° 356/1991). Inoltre, la Cassazione a Sezioni
Unite, con le note sentenze nn. 26972-3-4-5/2008, ha ritenuto che nell'ambito del danno non patrimoniale il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
pertanto “spetta al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”
(Cass. Civ. sez. III, n° 11609/2011).
Il Giudice, anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione del danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Va ulteriormente osservato che, come recentemente precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n° 7513 del 2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali); il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico- relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale;
ne consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora
7 quindi consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale;
tuttavia, tale danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dalla parte (cfr. Tribunale Spoleto del 7 marzo 2020 n° 197).
Ciò premesso, nel caso di specie si ritiene opportuno adottare, quale criterio per la liquidazione equitativa, le “tabelle 2024” recanti la “liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” da ultimo elaborate dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano. L'adozione delle tabelle milanesi risponde infatti anche ad importanti esigenze di uniformità, in ambito nazionale, nel risarcimento del danno alla persona. Occorre peraltro evidenziare come le predette tabelle prevedano la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “sofferenza soggettiva”, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard” e di c.d. “danno morale”, apparendo dunque conformi ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota sentenza n° 26972/2008 già sopra richiamata.
Si osserva a tale proposito che, come di recente osservato dalla S.C. di legittimità, “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (così Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n° 7892). Orbene, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n° 26972 alla n° 26975), trova come detto soddisfazione nella scelta di adottare le Tabelle 2024 del Tribunale di Milano.
Alla luce della C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa, sono state dimostrate sia l'esistenza del danno [consistente nell'accertata “perdita anatomica dell'apice della falange ungueale, con frammento di lamina ungueale, moncone disestesico, discretamente stoffato, con mobilità flessoria attiva dell'Inter-Falangea Distale limitata (passivamente in minor misura), prensione lievemente incompleta per il III dito, pinza I-III dito ipovalida” oltre che in esiti psicopatologici definiti come “disturbo di adattamento di grado lieve”] che la sua derivazione dalle condotte di reato, delle quali risulta quindi appurata la lesività in concreto
8 nei confronti della persona offesa. Orbene, il Tribunale condivide pienamente le argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. in punto di danno biologico, in quanto rese seguendo un metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura in punto di danno biologico;
si osserva a tale proposito che, stante la peculiarità degli approfondimenti clinici da effettuare con riferimento al danno psichico lamentato dall'attore, gli stessi non potevano che avvenire mediante “lunghi colloqui clinici” con il periziato, dai quali trarre gli ulteriori dati e le informazioni utili al fine di fornire idonea risposta al relativo quesito peritale, dovendosi pertanto reputare esente da censure l'operato del c.t.u.
Si aggiunge inoltre che appare senza dubbio condivisibile la valutazione effettuata dal perito d'ufficio che ha portato ad escludere che l'ipotizzata sintomatologia psichica fosse già sviluppata prima dell'evento in esame (“per quanto concerne il problema psichico, si ritiene che sussista il rapporto di causalità materiale tra la lesione anatomica riportata, con le conseguenze fisico/lavorative e il disturbo della sfera psichica che l'Ausiliario Psichiatra ha etichettato come disturbo dell'adattamento cronico”), tenuto conto sia dei dati clinici in atti (i quali non danno conto di una siffatta patologia insorta in epoca antecedente) che del principio di preponderanza dell'evidenza da applicare nella presente sede civile, il quale induce senz'altro a ritenere che il fatto-reato per cui è causa sia risultato ampiamente idoneo a determinare l'insorgenza dei sintomi della patologia psichica accertata in sede peritale.
Tenuto conto che le Tabelle di Milano in questa sede applicate contemplano, nella determinazione del punto di invalidità, in aggiunta alla componente consistente nella lesione alla salute strettamente intesa, una componente di danno da sofferenza soggettiva mediamente conseguente alla lesione alla salute, una invalidità del 6% in un soggetto di 49 anni al momento in cui è cessata l'invalidità temporanea1 comporterà una liquidazione del danno biologico di €
10.920,00 valutato all'attualità; appare utile precisare che detta somma contempla sia il danno biologico permanente c.d. “puro” subìto dall'attore (per € 8.736,00) che la componente relativa alla “sofferenza soggettiva interiore” (pari ad € 2.184,00).
Non si ritiene invece di dover riconoscere in favore del un'ulteriore Pt_1 personalizzazione del danno, non emergendo nel caso di specie l'esistenza di conseguenze eccezionali, anomale o del tutto peculiari rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età; infatti, com'è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento» (così da ultimo Tribunale di Forlì sez. I, 7 ottobre 2021 n° 996; si vedano altresì in senso conforme Corte d'Appello di Torino sez. III, 5 ottobre 2021 n° 1087, e Tribunale di 1 Si veda in questo senso Cass. Civ. sez. III, 21 giugno 2012 n° 10303, secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza”; cfr. altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 7 febbraio 2017 n° 3121, e Cass. Civ. sez. III, 12 marzo 2021 n° 7126. 9 Ancona sez. II, 19 luglio 2021 n° 933); né peraltro a diversa conclusione può condurre la mera circostanza che il fatto dannoso oggetto di causa consegua nel caso di specie ad una fattispecie di reato, essendo già stato appositamente liquidato il danno psichico occorso in capo all'attore e rappresentando per vero quest'ultimo lo specifico e peculiare effetto dell'evento delittuoso verificatosi nell'occorso. Si osserva peraltro a tale proposito che anche il nominato c.t.u. ha avuto modo di evidenziare nel proprio elaborato che “Nella circostanza non vengono in luce circostanze di rilievo ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, che non appare superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità”, aggiungendo altresì opportunamente che “Il danno permanente non incide negativamente sulle mansioni di operaio metalmeccanico né sulle occupazioni confacenti alle proprie attitudini (attività lavorative di tipo manuale), quindi non si configura il danno alla capacità lavorativa specifica”.
All'importo di € 10.920,00 come sopra quantificato dovrà poi aggiungersi la somma di €
6.210,00 spettante a titolo di invalidità temporanea (laddove per ogni giorno di invalidità, in difetto di allegazione e prova in ordine alla ricorrenza di particolari e straordinarie circostanze inerenti nello specifico alla fase dell'invalidità temporanea, deve tenersi in considerazione l'importo minimo di € 115,00 per ogni giorno di invalidità al 100%, ridotto proporzionalmente per ogni giorno di invalidità temporanea parziale, e pertanto: € 230,00 per gg. 2 di I.T.T., €
2.846,25 per gg. 33 di I.T.P. al 75%, € 2.012,50 per gg. 35 di I.T.P. al 50% ed € 1.121,25 per gg. 39 di I.T.P. al 25%), per un totale di € 17.130,00 a titolo di danno non patrimoniale. La liquidazione del suddetto danno non patrimoniale è da intendersi effettuata all'attualità, per cui non è dovuta alcuna rivalutazione.
Deve poi essere riconosciuto in favore dell'attore il danno patrimoniale, quale danno emergente, consistente negli esborsi di denaro effettuati per gli accertamenti medico diagnostici nonché per l'elaborazione in sede stragiudiziale delle relazioni medico-legali necessarie a supportare le proprie istanze risarcitorie, spese ritualmente dimostrate con la produzione dei relativi documenti contabili e che vanno reputate congrue nel complessivo ammontare di € 250,00 (secondo quanto condivisibilmente rilevato in C.T.U.) oltre interessi decorrenti dall'esborso concernente la “Valutazione clinica psichiatrica” del 5 febbraio 2018, con l'opportuna precisazione – effettuata dal c.t.u.– che “Non sono prevedibili spese future”. Orbene, considerato che a fronte dell'originaria domanda risarcitoria per € 116.494,00 – formalmente confermata anche in sede di precisazione delle conclusioni (“la scrivente difesa con le presenti note di trattazione rassegna le proprie conclusioni insistendo per
l'accoglimento delle domande attoree”) – il ha successivamente ridotto le proprie Pt_1 pretese economiche quantificando in seno alla comparsa conclusionale del 6 dicembre 2024 il complessivo danno reclamato nella minor somma di complessivi € 13.745,74 [condotta processuale senz'altro ammissibile alla luce del recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova. Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche
10 capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n.
8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già
Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni”: in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. un., 7 febbraio 2024 n° 3453, in parte motiva)] e tenuto conto che detto importo risulta a sua volta inferiore rispetto al complessivo danno risarcibile come sopra quantificato (in € 17.380,00, di cui € 17.130,00 per danno non patrimoniale ed € 250,00 per danno patrimoniale), ne consegue che la presente pronuncia di condanna va contenuta nei limiti del chiesto importo complessivo di € 13.745,74, da porre in solido a carico dei convenuti, tenuti ciascuno per il suo titolo come rispettivamente indicati in citazione.
Va altresì ribadito in questa sede il rigetto delle istanze istruttorie reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni dai convenuti e Controparte_1 Controparte_3 CP_4 in quanto concernenti circostanze il cui eventuale accertamento non risulterebbe
[...] comunque idoneo a condurre ad una differente definizione della presente controversia (peraltro già ampiamente istruita, anche in considerazione della corposa documentazione già in atti, inerente al procedimento penale scaturito dal fatto-reato oggetto di causa), dovendosi altresì ribadire in questa sede la connotazione all'evidenza generica ed esplorativa dell'istanza ex artt.
210-213 c.p.c. più volte reiterata dai suddetti convenuti, avente ad oggetto documentazione che gli stessi non hanno in alcun modo dimostrato – e neppure ab imis dedotto – di non essere riusciti “diversamente ad acquisire” (cfr. Cass. Civ. sez. lav., 24 gennaio 2014 n° 1484, e Cass.
Civ. sez. II, 7 settembre 2012 n° 14989) mediante rituale richiesta stragiudiziale rivolta alla competente sede dell' CP_5
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza dei convenuti e – esaminata la notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore dell'attore sulla Parte_1 base dei congrui valori medi di cui al D.M. n° 55/2014 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022) applicabili in ragione del decisum (lo scaglione di riferimento è quello relativo alle cause di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), con esclusione del chiesto aumento del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 2° d.m. n° 55/2014 stante la pressoché integrale sovrapponibilità delle difese svolte nel corso del giudizio da tutti i convenuti;
giova osservare in tale sede – alla luce della richiesta di compensazione delle spese processuali formulata dai convenuti in ragione della significativa differenza tra l'originaria domanda risarcitoria del
[...]
e quanto da ultimo domandato in sede di comparsa conclusionale – che secondo il noto Pt_1
e recente arresto delle Sezioni Unite civili n° 32061 del 31 ottobre 2022 “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le
11 stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (nello stesso senso da ultimo Cass. Civ. sez. II, 17 maggio 2024 n° 13827).
Le spese di C.T.U. – che vengono liquidate con separato e coevo decreto – vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ragione della soccombenza.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4 Controparte_3 Parte_1 della complessiva somma € 13.745,74 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attore , spese che liquida nel complessivo importo di € Parte_1
5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate da questo G.I. con separato e coevo decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. Danilo Maffa
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