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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 917/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
(C.F.: quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' (P.IVA: ) Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZUCCALÀ LIVIO
PARTE ATTRICE
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CASTELLANA Controparte_1 C.F._2
WALTER
PARTE CONVENUTA
Nonché
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
AS LO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
PREMESSO CHE
Con atto ritualmente notificato alla controparte, n.q di Parte_1 rappresentante legale dell' Parte_2 Parte_2 ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale per violazione della diligenza professionale del consulente del lavoro per le ragioni tutte di cui al Controparte_1 presente atto nei confronti del sig. nato a [...] il Parte_1
1 21.06.1979 (C.F. ), quale legale rappresentante dell' C.F._1 [...]
, per i danni subiti quale conseguenza immediata Parte_2
e diretta del suo inadempimento;
2) per l'effetto condannare il dott. al risarcimento dei danni patiti dall'attore quale Controparte_1 conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in Euro 11.591,89, oltre interessi ovvero in via subordinata condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno con gli interessi come sopra richiesti.
3) condannare, infine, il convenuto alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
In particolare L'LI ha riferito di aver incaricato il consulente del lavoro, dott. CP_1
di fornirgli esatte indicazioni in ordine alla possibilità di assumere una lavoratrice, nella persona
[...] della sig.ra , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione, Controparte_3 però, di poter usufruire, in relazione a tale assunzione dell'esonero contributivo a carico del datore di lavoro previsto dalla legge di stabilità 2015 quale forma di incentivo alle assunzioni di giovani con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Prospetta parte attrice che il consulente lo avrebbe rassicurato circa il fatto che il beneficio era fruibile e dunque in data 6.11.2015 ha assunto la lavoratrice.
Tuttavia, a seguito di verifiche effettuate dall' è risultato che il beneficio non poteva essere CP_4 erogato in quanto la lavoratrice era stata assunta precedentemente presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, tale da qualificarsi il contratto di apprendistato per espressa disposizione di legge (cfr. corrispondenza avvenuta tra il e l' , allegati 4 e 5 della CP_1 CP_4 citazione).
È stata dunque confermata la comunicazione prot. .2800.01/09/2017.0077178, avente ad oggetto CP_4
“Restituzione somme per fruizione indebita esonero contributivo assunzioni 2015” (doc. 2 citazione) per l'importo complessivo di euro 7.278,44 di cui 5.162,64 per contributi e 2.115,80 per sanzioni.
L' di Enna in data 09.12.2017, atto n. 59420170000657652000 (all. 8) ha poi precisato che CP_4
l'importo ammontava ad euro 8.007,42 (di cui 5.162,64 per contributi e restanti 2.884,78 per sanzioni e oneri di riscossione)
L'odierno attore ha ottenuto da parte dell'Agente della Riscossione per la Provincia di Enna (che nel frattempo aveva preso in carico il ruolo per la riscossione delle somme di cui trattasi) di poter rateizzare in n. 72 rate mensili l'importo pari ad euro 8.591,89 di cui euro 7.774,32 per somme iscritte
2 a ruolo, Euro 331,43 per interessi di mora ed Euro 486,14 per compensi di riscossione, (docc. nn. 9,
10 e 11).
Tali fatti di causa sono incontestati, mentre il convenuto contesta che abbia mai rassicurato parte attrice circa la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni.
Anzi, secondo la prospettazione difensiva sarebbe stato , socio accomandante della Controparte_5 impresa a chiedere a di “forzare la mano” al fine di ottenere l'assunzione a tempo CP_1 indeterminato della , fidanzata del , tanto che il consulente decise di avanzare CP_3 CP_5 richiesta formale al Centro per l'impiego per il rilascio di una attestazione sui requisiti per una nuova assunzione avente i requisiti richiesti dalla L . 190/2014 ( Cfr. all. n. 2 richiesta al centro per l'impiego del 3.11.2015 e risposta di pari data), ma allo stesso tempo, nonostante il riscontro del Centro dell'impiego, convinto della impossibilità di godere dei benefici, si fece sottoscrivere una dichiarazione in cui la stessa dichiarava espressamente “di non aver intrattenuto rapporti di lavoro
a tempo indeterminato a tutele crescenti negli ultimi sei mesi antecedenti la data della nuova assunzione il cui datore di lavoro non ha usufruito dell'esonero contributivo previsto dall'art. CP_4
1 – comma 118 della legge 23/12/2014…”, assumendosi contestualmente ogni responsabilità in caso di licenziamento o perdita del lavoro nel caso di accertamenti degli Organi di Vigilanza.
Proprio in forza di tale dichiarazione ha chiesto alla di essere manlevato da ogni eventuale CP_3 responsabilità eventualmente accertata a suo carico e ha chiesto l'autorizzazione a chiamarla in giudizio.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata e si è costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti in assenza di qualsiasi rapporto di tipo contrattuale e/o di forma di garanzia propria o impropria con . Controparte_1
Così sintetizzati i fatti di causa incontestati e le prospettazioni delle parti si ritiene che la domanda di parte attrice possa essere solo in parte accolta.
È indiscusso che parte attrice non potesse beneficiare delle agevolazioni richieste essendo ostativa la circostanza che la aveva già prestato attività lavorativa in favore della CP_3 Parte_2 nei tre mesi antecedenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale è quello di apprendistato.
Si evidenzia come l'incarico specifico dell'attore al consulente non risulti da atto scritto, ma il convenuto non ha contestato l'esistenza e l'oggetto dell'incarico e comunque vi era già un rapporto in corso tra l'Azienda e lo Studio associato (cfr. all. 1) per la tenuta del Libro Unico del lavoro (art. 5 comma 1 l. 12/1979 – art. 40 comma 1 Dl n. 112/2008).
La decisione della controversia passa dunque attraverso la verifica del comportamento del consulente parametrato alla diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico (art. 1176 c.c.)
3 evidenziandosi come non venga in rilievo – e peraltro neanche sia stata invocata – la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. per l'ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso la responsabilità opera solo per colpa grave o dolo.
Nel caso in esame, avuto riguardo alla qualifica di consulente del lavoro del professionista, ai pregressi rapporti già intercorsi con l'azienda dal 24.1.2012 e all'esistenza di una specifica norma che sancisce che “L'Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani” ( art. 1 del Testo Unico sull'Apprendistato modificato dal
D.lgs. del 15.09.2011 n. 167 entrato in vigore il 25.10.2011), il consulente non poteva non sapere o comunque avrebbe dovuto sapere che il pregresso - e verosimilmente ancora in corso - rapporto di lavoro della con la era ostativo alla concessione dei benefici. CP_3 Parte_2
Parte convenuta afferma di aver avvertito (reale amministratore) e la Controparte_5 CP_3 dell'impossibilità di godere del beneficio, e che anzi avrebbe richiesto ed ottenuto dalla stessa la sottoscrizione di una liberatoria da ogni responsabilità prima di proseguire. Ciò parrebbe confermato dalle dichiarazioni rese da (cfr. verbale del 13.2.2024), tuttavia tali Testimone_1 dichiarazioni vanno attentamente valutate sia sotto il profilo dell'attendibilità sia avuto riguardo ai comportamenti successivi del . CP_1
Quanto alle dichiarazioni del teste si evidenzia che ha confermato di aver visto Tes_1 principalmente il in ufficio, e solo da ciò si dovrebbe desumere che fosse lo stesso ad CP_5 occuparsi dell'intera gestione dell'azienda. Tuttavia, la teste ha riferito che era appena entrata in studio per la pratica professionale e comunque non ha chiarito se ha assistito direttamente alle conversazioni tra il , e . Dunque, non vi sono sufficienti elementi per ritenere CP_1 CP_5 CP_3 che il reale amministratore fosse e che l' fosse stato portato a debita conoscenza CP_5 Pt_1 della vicenda, anche perché è ragionevole che la , fidanzata di , si fosse recata dal CP_3 CP_5 consulente per chiedere informazioni insieme al compagno.
Quanto alla circostanza che effettivamente il sapeva che non era possibile ottenere lo CP_1 sgravio contributivo (e che conseguentemente aveva adeguatamente informato il legale rappresentante della società) vi sono una serie di circostanze che depongono in senso opposto:
1) anzitutto la dichiarazione resa dalla non si può definire una liberatoria a favore di CP_3 [...] né si comprende come possa avere rilievo decisivo nel caso in esame dato che: a) è CP_1 verosimile che in ragione dei rapporti di consulenza dello Studio sin dal 2012 il consulente sapesse che la era stata assunta con contratta di apprendistato presso l'azienda; b) la CP_3 dichiarazione è resa da soggetto estraneo al rapporto tra e sicché la stessa non Pt_3 Pt_2 può avere l'effetto di esonerare da responsabilità il consulente nei confronti dell'impresa; c) nella scrittura la parte dichiara semplicemente che non vi sono stati rapporti di lavoro a tempo 4 indeterminato con il datore di lavoro ma nulla viene riferito in ordine alla presunta attività del consulente o a consigli da questi resi né si fa riferimento alla eventuale responsabilità del consulente, premurandosi la di accettare la risoluzione del rapporto nel caso di CP_3 emersioni di irregolarità a seguito di controlli;
2) è lo stesso consulente, a fronte della richiesta di restituzione somme da parte dell' , a CP_4 ribadire l'esistenza dei presupposti per il beneficio contributivo affermando che
“contrariamente a quanto riscontrato da codesta sede si precisa che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in quanto come risulta dall'allegato , la predetta lavoratrice ha Pt_4 intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo costituito il 24.01.2012 fino al Parte_5
23.01.2016, tanto che l'Ufficio CPI di Piazza Armerina in data 03.11.2015 – prot. N. 20258, ha rilasciato l'attestazione: agli atti d'Ufficio risulta che il lavoratore
[...]
C.F. – RIENTRA NELLA SEGUENTE CATEGORIA – CP_3 C.F._4 art. 1 co. 118 legge 190/2014: lavoratori che nei sei mesi precedenti la richiesta non risultino occupati a tempo indeterminato. Pertanto riteniamo legittima e regolare la richiesta alla fruizione del beneficio, contestando qualsiasi richiesta di restituzione e/o reiezione del beneficio” (doc. 4 citazione)
3) inoltre, se il consulente avesse davvero non voluto dar seguito alla richiesta di assunzione con gli sgravi ben avrebbe potuto informare in maniera più precisa e per iscritto il legale rappresentante dell'impresa oppure farsi rilasciare una apposita liberatoria riferita all'attività prestata.
Accertato che il professionista non ha adempiuto all'incarico in maniera diligente occorre però verificare se vi sia un danno risarcibile in capo all'azienda.
Occorre stabilire, in particolare, se a fronte di una adeguata conoscenza sui costi effettivi da sostenere per assumere la , il legale rappresentante si sarebbe comunque determinato ad assumerla. CP_3
In tal caso, l'eventuale danno non potrebbe comprendere anche i contributi non versati ma solo gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'aver chiesto ed ottenuto i benefici contributivi in realtà non spettanti.
Il danno lamentato, infatti, è in parte riconducibile al mancato risparmio di spesa che, pur essendo configurabile come danno, necessita comunque della prova che chi chiede il risarcimento non sarebbe stato disposto a versare comunque quella somma. Diversamente, gli interessi e sanzioni derivanti dall'infrazione constatata costituiscono un vero e proprio danno in capo al soggetto perché anche nel caso di assunzione regolare tali somme non sarebbero state sborsate.
5 Afferma parte attrice che se “avesse ricevuto una corretta assistenza professionale dal punto di vista gius-lavoristico e fiscale, non avrebbe di certo assunto la sig.ra ovvero Controparte_3 avrebbe assunto altro giovane lavoratore per cui il datore di lavoro di che trattasi poteva regolarmente fruire del totale esonero contributivo sulla scorta di quanto previsto e disciplinato illo tempore dalla legge di stabilità anno 2015”.
Tale affermazione, tuttavia, non è stata adeguatamente provata, ben potendo l'attore ricorrere anche presunzioni legali. Diversamente, anche ricorrendo a massime di esperienza, vi sono elementi che fanno presumere il contrario, e cioè che l'impresa avrebbe comunque assunto la anche senza CP_3 sgravi contributivi:
- ella, infatti, aveva prestato già da anni attività lavorativa per l'impresa e non vi erano ragionevoli motivi per interrompere il rapporto;
- conferma ne è il fatto che è stato lo stesso , con l'assenso dell' a richiedere CP_5 Pt_1
CP_ espressamente l'assunzione della;
- vi era dunque un rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente rafforzato anche dallo CP_ stretto rapporto affettivo della con uno dei soci;
CP_
- si presume, inoltre, che se la non fosse stata confermata, non avrebbe potuto comunque continuare l'attività lavorativa con altra forma contrattuale in ragione del fatto che già da anni prestava servizio con contratto di apprendistato e dunque non rinnovabile alle stesse condizioni;
- è più verosimile che l'impresa fosse disposta a continuare il rapporto lavorativo con la CP_3 piuttosto che con altri soggetti, in ragione del rapporto di fiducia maturato;
- è inverosimile che l'impresa non avrebbe assunto altri soggetti nel caso in cui non avesse potuto beneficiare dello sgravio contributivo in quanto, a fronte di un rapporto già in essere, essa non ha neanche allegato circostanze economiche o aziendali o comunque una riduzione del volume di affari che comportassero la necessità di una riduzione dei costi;
- l'impresa non ha indicato la disponibilità di altri soggetti di pari esperienza ad essere assunti e la possibilità che per questi potesse essere richiesto l'esonero contributivo.
Per tutti questi motivi il danno effettivo subito dall'impresa attrice è quello derivante dalle sanzioni e interessi a seguito degli accertamenti dell' , non anche il mancato risparmio di spesa derivante CP_4 dai contributi non versati.
La domanda attrice deve essere quindi accolta nella misura di euro 3.429,25 (euro 8.591,89 –
5.162,64) oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.
6 Non possono invece essere riconosciute le spese di assistenza stragiudiziale, quantificate in euro
3.000,00 in assenza di prova dell'effettivo esborso e comunque delle attività compiute nel complesso nella fase stragiudiziale.
Quanto alle spese di lite si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 32061/2022) secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte.
La liquidazione è effettuata sui valori medi, sulla base del decisum, oltre accessori come per legge.
Con riferimento alla domanda di manleva, la stessa è da ritenersi infondata in quanto nessun rapporto v'è tra e la e il comportamento di quest'ultima non ha inciso in nessun Controparte_1 CP_3 modo nella controversia per quanto già esposto in precedenza
Nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/2003). Il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea
(Cass. 12301/2005; Cass. 7168/2004), e ciò anche se nei confronti del chiamato non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 20609/2017; Cass. 22234/2014), ovvero, qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/2001). Occorre naturalmente che non si sia trattato, da parte del chiamante, di una iniziativa arbitraria (Cass. n. 9700/2004; Cass. n. 6514/2004), giacché, altrimenti, se la chiamata è frutto di un errore o non è in rapporto di causalità con le pretese svolte nel giudizio, le spese del chiamato sono a carico del chiamante e non a carico del soccombente (Cass. n.
6448/1997). È fatto salvo il potere del giudice di compensare le spese tra soccombente e chiamato ove ne ricorrano i presupposi di legge (Cass. n. 3590/99)
Per tali ragioni, è il soccombente-chiamante a dover rifondere le spese di lite che però vengono liquidate sui valori minimi in ragione delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla chiamata
P.Q.M.
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, riconoscendo la responsabilità professionale di e condannandolo a risarcire quale legale Controparte_1 Parte_1
7 rappresentante dell'Azienda , Parte_2
l'importo di euro 3.429,25 oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
- condanna a rifondere ad quale legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante dell'Azienda le spese Parte_2 di lite liquidate in euro 2.552,00 oltre accessori come per legge, oltre esborsi per euro 264,00;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
, Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 liquidate in euro 1.278,00 oltre accessori come per legge;
Enna, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
(C.F.: quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 dell' (P.IVA: ) Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ZUCCALÀ LIVIO
PARTE ATTRICE
E
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CASTELLANA Controparte_1 C.F._2
WALTER
PARTE CONVENUTA
Nonché
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
AS LO
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
PREMESSO CHE
Con atto ritualmente notificato alla controparte, n.q di Parte_1 rappresentante legale dell' Parte_2 Parte_2 ha convenuto in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale per violazione della diligenza professionale del consulente del lavoro per le ragioni tutte di cui al Controparte_1 presente atto nei confronti del sig. nato a [...] il Parte_1
1 21.06.1979 (C.F. ), quale legale rappresentante dell' C.F._1 [...]
, per i danni subiti quale conseguenza immediata Parte_2
e diretta del suo inadempimento;
2) per l'effetto condannare il dott. al risarcimento dei danni patiti dall'attore quale Controparte_1 conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento, che si quantificano in Euro 11.591,89, oltre interessi ovvero in via subordinata condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno con gli interessi come sopra richiesti.
3) condannare, infine, il convenuto alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori nella misura di legge.
In particolare L'LI ha riferito di aver incaricato il consulente del lavoro, dott. CP_1
di fornirgli esatte indicazioni in ordine alla possibilità di assumere una lavoratrice, nella persona
[...] della sig.ra , con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione, Controparte_3 però, di poter usufruire, in relazione a tale assunzione dell'esonero contributivo a carico del datore di lavoro previsto dalla legge di stabilità 2015 quale forma di incentivo alle assunzioni di giovani con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Prospetta parte attrice che il consulente lo avrebbe rassicurato circa il fatto che il beneficio era fruibile e dunque in data 6.11.2015 ha assunto la lavoratrice.
Tuttavia, a seguito di verifiche effettuate dall' è risultato che il beneficio non poteva essere CP_4 erogato in quanto la lavoratrice era stata assunta precedentemente presso il medesimo datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato, tale da qualificarsi il contratto di apprendistato per espressa disposizione di legge (cfr. corrispondenza avvenuta tra il e l' , allegati 4 e 5 della CP_1 CP_4 citazione).
È stata dunque confermata la comunicazione prot. .2800.01/09/2017.0077178, avente ad oggetto CP_4
“Restituzione somme per fruizione indebita esonero contributivo assunzioni 2015” (doc. 2 citazione) per l'importo complessivo di euro 7.278,44 di cui 5.162,64 per contributi e 2.115,80 per sanzioni.
L' di Enna in data 09.12.2017, atto n. 59420170000657652000 (all. 8) ha poi precisato che CP_4
l'importo ammontava ad euro 8.007,42 (di cui 5.162,64 per contributi e restanti 2.884,78 per sanzioni e oneri di riscossione)
L'odierno attore ha ottenuto da parte dell'Agente della Riscossione per la Provincia di Enna (che nel frattempo aveva preso in carico il ruolo per la riscossione delle somme di cui trattasi) di poter rateizzare in n. 72 rate mensili l'importo pari ad euro 8.591,89 di cui euro 7.774,32 per somme iscritte
2 a ruolo, Euro 331,43 per interessi di mora ed Euro 486,14 per compensi di riscossione, (docc. nn. 9,
10 e 11).
Tali fatti di causa sono incontestati, mentre il convenuto contesta che abbia mai rassicurato parte attrice circa la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni.
Anzi, secondo la prospettazione difensiva sarebbe stato , socio accomandante della Controparte_5 impresa a chiedere a di “forzare la mano” al fine di ottenere l'assunzione a tempo CP_1 indeterminato della , fidanzata del , tanto che il consulente decise di avanzare CP_3 CP_5 richiesta formale al Centro per l'impiego per il rilascio di una attestazione sui requisiti per una nuova assunzione avente i requisiti richiesti dalla L . 190/2014 ( Cfr. all. n. 2 richiesta al centro per l'impiego del 3.11.2015 e risposta di pari data), ma allo stesso tempo, nonostante il riscontro del Centro dell'impiego, convinto della impossibilità di godere dei benefici, si fece sottoscrivere una dichiarazione in cui la stessa dichiarava espressamente “di non aver intrattenuto rapporti di lavoro
a tempo indeterminato a tutele crescenti negli ultimi sei mesi antecedenti la data della nuova assunzione il cui datore di lavoro non ha usufruito dell'esonero contributivo previsto dall'art. CP_4
1 – comma 118 della legge 23/12/2014…”, assumendosi contestualmente ogni responsabilità in caso di licenziamento o perdita del lavoro nel caso di accertamenti degli Organi di Vigilanza.
Proprio in forza di tale dichiarazione ha chiesto alla di essere manlevato da ogni eventuale CP_3 responsabilità eventualmente accertata a suo carico e ha chiesto l'autorizzazione a chiamarla in giudizio.
Il Giudice ha autorizzato la chiamata e si è costituita Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti in assenza di qualsiasi rapporto di tipo contrattuale e/o di forma di garanzia propria o impropria con . Controparte_1
Così sintetizzati i fatti di causa incontestati e le prospettazioni delle parti si ritiene che la domanda di parte attrice possa essere solo in parte accolta.
È indiscusso che parte attrice non potesse beneficiare delle agevolazioni richieste essendo ostativa la circostanza che la aveva già prestato attività lavorativa in favore della CP_3 Parte_2 nei tre mesi antecedenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale è quello di apprendistato.
Si evidenzia come l'incarico specifico dell'attore al consulente non risulti da atto scritto, ma il convenuto non ha contestato l'esistenza e l'oggetto dell'incarico e comunque vi era già un rapporto in corso tra l'Azienda e lo Studio associato (cfr. all. 1) per la tenuta del Libro Unico del lavoro (art. 5 comma 1 l. 12/1979 – art. 40 comma 1 Dl n. 112/2008).
La decisione della controversia passa dunque attraverso la verifica del comportamento del consulente parametrato alla diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico (art. 1176 c.c.)
3 evidenziandosi come non venga in rilievo – e peraltro neanche sia stata invocata – la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. per l'ipotesi di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso la responsabilità opera solo per colpa grave o dolo.
Nel caso in esame, avuto riguardo alla qualifica di consulente del lavoro del professionista, ai pregressi rapporti già intercorsi con l'azienda dal 24.1.2012 e all'esistenza di una specifica norma che sancisce che “L'Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani” ( art. 1 del Testo Unico sull'Apprendistato modificato dal
D.lgs. del 15.09.2011 n. 167 entrato in vigore il 25.10.2011), il consulente non poteva non sapere o comunque avrebbe dovuto sapere che il pregresso - e verosimilmente ancora in corso - rapporto di lavoro della con la era ostativo alla concessione dei benefici. CP_3 Parte_2
Parte convenuta afferma di aver avvertito (reale amministratore) e la Controparte_5 CP_3 dell'impossibilità di godere del beneficio, e che anzi avrebbe richiesto ed ottenuto dalla stessa la sottoscrizione di una liberatoria da ogni responsabilità prima di proseguire. Ciò parrebbe confermato dalle dichiarazioni rese da (cfr. verbale del 13.2.2024), tuttavia tali Testimone_1 dichiarazioni vanno attentamente valutate sia sotto il profilo dell'attendibilità sia avuto riguardo ai comportamenti successivi del . CP_1
Quanto alle dichiarazioni del teste si evidenzia che ha confermato di aver visto Tes_1 principalmente il in ufficio, e solo da ciò si dovrebbe desumere che fosse lo stesso ad CP_5 occuparsi dell'intera gestione dell'azienda. Tuttavia, la teste ha riferito che era appena entrata in studio per la pratica professionale e comunque non ha chiarito se ha assistito direttamente alle conversazioni tra il , e . Dunque, non vi sono sufficienti elementi per ritenere CP_1 CP_5 CP_3 che il reale amministratore fosse e che l' fosse stato portato a debita conoscenza CP_5 Pt_1 della vicenda, anche perché è ragionevole che la , fidanzata di , si fosse recata dal CP_3 CP_5 consulente per chiedere informazioni insieme al compagno.
Quanto alla circostanza che effettivamente il sapeva che non era possibile ottenere lo CP_1 sgravio contributivo (e che conseguentemente aveva adeguatamente informato il legale rappresentante della società) vi sono una serie di circostanze che depongono in senso opposto:
1) anzitutto la dichiarazione resa dalla non si può definire una liberatoria a favore di CP_3 [...] né si comprende come possa avere rilievo decisivo nel caso in esame dato che: a) è CP_1 verosimile che in ragione dei rapporti di consulenza dello Studio sin dal 2012 il consulente sapesse che la era stata assunta con contratta di apprendistato presso l'azienda; b) la CP_3 dichiarazione è resa da soggetto estraneo al rapporto tra e sicché la stessa non Pt_3 Pt_2 può avere l'effetto di esonerare da responsabilità il consulente nei confronti dell'impresa; c) nella scrittura la parte dichiara semplicemente che non vi sono stati rapporti di lavoro a tempo 4 indeterminato con il datore di lavoro ma nulla viene riferito in ordine alla presunta attività del consulente o a consigli da questi resi né si fa riferimento alla eventuale responsabilità del consulente, premurandosi la di accettare la risoluzione del rapporto nel caso di CP_3 emersioni di irregolarità a seguito di controlli;
2) è lo stesso consulente, a fronte della richiesta di restituzione somme da parte dell' , a CP_4 ribadire l'esistenza dei presupposti per il beneficio contributivo affermando che
“contrariamente a quanto riscontrato da codesta sede si precisa che sussistono i requisiti previsti dalla legge per l'esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in quanto come risulta dall'allegato , la predetta lavoratrice ha Pt_4 intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo costituito il 24.01.2012 fino al Parte_5
23.01.2016, tanto che l'Ufficio CPI di Piazza Armerina in data 03.11.2015 – prot. N. 20258, ha rilasciato l'attestazione: agli atti d'Ufficio risulta che il lavoratore
[...]
C.F. – RIENTRA NELLA SEGUENTE CATEGORIA – CP_3 C.F._4 art. 1 co. 118 legge 190/2014: lavoratori che nei sei mesi precedenti la richiesta non risultino occupati a tempo indeterminato. Pertanto riteniamo legittima e regolare la richiesta alla fruizione del beneficio, contestando qualsiasi richiesta di restituzione e/o reiezione del beneficio” (doc. 4 citazione)
3) inoltre, se il consulente avesse davvero non voluto dar seguito alla richiesta di assunzione con gli sgravi ben avrebbe potuto informare in maniera più precisa e per iscritto il legale rappresentante dell'impresa oppure farsi rilasciare una apposita liberatoria riferita all'attività prestata.
Accertato che il professionista non ha adempiuto all'incarico in maniera diligente occorre però verificare se vi sia un danno risarcibile in capo all'azienda.
Occorre stabilire, in particolare, se a fronte di una adeguata conoscenza sui costi effettivi da sostenere per assumere la , il legale rappresentante si sarebbe comunque determinato ad assumerla. CP_3
In tal caso, l'eventuale danno non potrebbe comprendere anche i contributi non versati ma solo gli effetti pregiudizievoli derivanti dall'aver chiesto ed ottenuto i benefici contributivi in realtà non spettanti.
Il danno lamentato, infatti, è in parte riconducibile al mancato risparmio di spesa che, pur essendo configurabile come danno, necessita comunque della prova che chi chiede il risarcimento non sarebbe stato disposto a versare comunque quella somma. Diversamente, gli interessi e sanzioni derivanti dall'infrazione constatata costituiscono un vero e proprio danno in capo al soggetto perché anche nel caso di assunzione regolare tali somme non sarebbero state sborsate.
5 Afferma parte attrice che se “avesse ricevuto una corretta assistenza professionale dal punto di vista gius-lavoristico e fiscale, non avrebbe di certo assunto la sig.ra ovvero Controparte_3 avrebbe assunto altro giovane lavoratore per cui il datore di lavoro di che trattasi poteva regolarmente fruire del totale esonero contributivo sulla scorta di quanto previsto e disciplinato illo tempore dalla legge di stabilità anno 2015”.
Tale affermazione, tuttavia, non è stata adeguatamente provata, ben potendo l'attore ricorrere anche presunzioni legali. Diversamente, anche ricorrendo a massime di esperienza, vi sono elementi che fanno presumere il contrario, e cioè che l'impresa avrebbe comunque assunto la anche senza CP_3 sgravi contributivi:
- ella, infatti, aveva prestato già da anni attività lavorativa per l'impresa e non vi erano ragionevoli motivi per interrompere il rapporto;
- conferma ne è il fatto che è stato lo stesso , con l'assenso dell' a richiedere CP_5 Pt_1
CP_ espressamente l'assunzione della;
- vi era dunque un rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente rafforzato anche dallo CP_ stretto rapporto affettivo della con uno dei soci;
CP_
- si presume, inoltre, che se la non fosse stata confermata, non avrebbe potuto comunque continuare l'attività lavorativa con altra forma contrattuale in ragione del fatto che già da anni prestava servizio con contratto di apprendistato e dunque non rinnovabile alle stesse condizioni;
- è più verosimile che l'impresa fosse disposta a continuare il rapporto lavorativo con la CP_3 piuttosto che con altri soggetti, in ragione del rapporto di fiducia maturato;
- è inverosimile che l'impresa non avrebbe assunto altri soggetti nel caso in cui non avesse potuto beneficiare dello sgravio contributivo in quanto, a fronte di un rapporto già in essere, essa non ha neanche allegato circostanze economiche o aziendali o comunque una riduzione del volume di affari che comportassero la necessità di una riduzione dei costi;
- l'impresa non ha indicato la disponibilità di altri soggetti di pari esperienza ad essere assunti e la possibilità che per questi potesse essere richiesto l'esonero contributivo.
Per tutti questi motivi il danno effettivo subito dall'impresa attrice è quello derivante dalle sanzioni e interessi a seguito degli accertamenti dell' , non anche il mancato risparmio di spesa derivante CP_4 dai contributi non versati.
La domanda attrice deve essere quindi accolta nella misura di euro 3.429,25 (euro 8.591,89 –
5.162,64) oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo.
6 Non possono invece essere riconosciute le spese di assistenza stragiudiziale, quantificate in euro
3.000,00 in assenza di prova dell'effettivo esborso e comunque delle attività compiute nel complesso nella fase stragiudiziale.
Quanto alle spese di lite si richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(sentenza n. 32061/2022) secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte.
La liquidazione è effettuata sui valori medi, sulla base del decisum, oltre accessori come per legge.
Con riferimento alla domanda di manleva, la stessa è da ritenersi infondata in quanto nessun rapporto v'è tra e la e il comportamento di quest'ultima non ha inciso in nessun Controparte_1 CP_3 modo nella controversia per quanto già esposto in precedenza
Nel caso di chiamata in causa del terzo, le spese sostenute da quest'ultimo, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante qualora questi non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato né nei confronti della controparte (Cass. n. 11743/2003). Il relativo rimborso deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e infondata o comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea
(Cass. 12301/2005; Cass. 7168/2004), e ciò anche se nei confronti del chiamato non si stata proposta alcuna domanda o emessa alcuna pronuncia di merito (Cass. 20609/2017; Cass. 22234/2014), ovvero, qualora manchi un diretto rapporto sostanziale e processuale tra il soccombente e le altre parti del giudizio, dovendo le spese essere poste a carico della parte che ha dato causa alla lite, azionando una pretesa riconosciuta poi infondata (Cass. n. 5262/2001). Occorre naturalmente che non si sia trattato, da parte del chiamante, di una iniziativa arbitraria (Cass. n. 9700/2004; Cass. n. 6514/2004), giacché, altrimenti, se la chiamata è frutto di un errore o non è in rapporto di causalità con le pretese svolte nel giudizio, le spese del chiamato sono a carico del chiamante e non a carico del soccombente (Cass. n.
6448/1997). È fatto salvo il potere del giudice di compensare le spese tra soccombente e chiamato ove ne ricorrano i presupposi di legge (Cass. n. 3590/99)
Per tali ragioni, è il soccombente-chiamante a dover rifondere le spese di lite che però vengono liquidate sui valori minimi in ragione delle questioni affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta dalla chiamata
P.Q.M.
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice, riconoscendo la responsabilità professionale di e condannandolo a risarcire quale legale Controparte_1 Parte_1
7 rappresentante dell'Azienda , Parte_2
l'importo di euro 3.429,25 oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo;
- condanna a rifondere ad quale legale Controparte_1 Parte_1 rappresentante dell'Azienda le spese Parte_2 di lite liquidate in euro 2.552,00 oltre accessori come per legge, oltre esborsi per euro 264,00;
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1
, Controparte_2
- condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Controparte_2 liquidate in euro 1.278,00 oltre accessori come per legge;
Enna, 5.12.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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