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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/11/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2159/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO N.6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI, 28 C/O SEDE INPS CP_1
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
, contumace Controparte_2
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 27.5.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1 esponendo:
1 - di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della CP_2
(già nel periodo dal 01/02/2007 al
[...] Controparte_3
31/08/2012; che in data 31/08/2012, veniva licenziata in esito alla procedura di mobilità; che impugnava il licenziamento e il Giudice del lavoro, con ordinanza RG n. 2230.2013 del 11/11/2013 , accoglieva la domanda e dichiarato illegittimo il licenziamento, ne ordinava la reintegrazione;
- che il rapporto, di fatto, non veniva mai ripristinato e, in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziata per giustificato motivo oggettivo;
- che la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, del
Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita e, in data 25/03/2015, presentava domanda di insinuazione al passivo per la complessiva somma di € 46.097,24, di cui € 19.755,96 a titolo indennità risarcitoria del danno subito a causa del licenziamento;
- che veniva ammessa al passivo del fallimento per tutta la somma richiesta con decreto di ammissione del 07/10/2015;
- che, ciò nondimeno, non aveva percepito alcuna somma dalla procedura né era stato formulato alcun piano di riparto per insufficienza delle somme realizzate, infatti, come evincibile dall'ultima relazione periodica, a fronte di disponibilità liquide per € 165.301,20 e della previsione di mancanza di ulteriori realizzi futuri, vi era un passivo fallimentare per € 39.652.647,91, di cui €12.721.389,23 privilegiati ed € 26.931.258,68 chirografari;
che, a seguito del licenziamento collettivo del 31/08/2012, aveva percepito l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 223/1991 per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014, percependo l'importo complessivo di €
17.699,82;
2 - che, con lettera raccomandata a mezzo pec n. del C.F._1
18/07/2024, ricevuta in data 24/07/2024, l' di Benevento ha richiesto CP_1
alla ricorrente la restituzione della somma di € 11.938,28 ;
- che, stante la percezione con periodicità mensile, si eccepiva preliminarmente la prescrizione;
- che, anche nel merito, tale ripetizione era illegittima, non essendo mai stato ripristinato, di fatto, il rapporto di lavoro nonostante la sentenza di reintegra.
Ha concluso chiedendo “In via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto di ripetere le somme corrisposte per la prestazione di MOBILITÀ cat. MOB n.
460216/12 relativamente a tutti i ratei corrisposti prima del 24/07/2014; 2. Nel merito: a. Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la non è stato mai di fatto ripristinato successivamente CP_2 all'annullamento giudiziale del licenziamento irrogato in data 31/08/2012 e che la non ha mai corrisposto alla ricorrente le somme dovute in CP_2 virtù dell'ordinanza RG n. 2290/13 del 11/11/2013 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro;
b. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall'Istituto di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n. 460216/12, per il periodo dal 08/09/2012 al
30/06/2014;”
Regolarmente costituito l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, CP_1
evidenziando:
- che la ricorrente, successivamente al 30/11/2013, per godere della prestazione doveva reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda e che, non avendolo fatto, era incorsa nella decadenza annuale e triennale;
3 - che non era maturata alcuna prescrizione impeditiva dall'azione per il recupero dell'indebito, di natura decennale a decorrere dal momento in poteva essere esercitato il diritto;
- che l'indebito era relativo a indennità di mobilità per il periodo dall'08/09/2012 al 30/06/2014, non spettanti a seguito di reintegro;
che, dall'estratto contributivo, risultavano versati interamente i contributi dalla per il 2012, mentre per il 2013 fino al 30 novembre;
CP_2
che, pertanto, dopo tale data, la ricorrente doveva reiscriversi per godere dell'indennità fino al 30.06.2014;
- che la ricorrente non aveva offerto prova del fatto che non vi era stato il reintegro.
Il , pur regolarmente convenuto in giudizio Controparte_2
non si è costituito e deve dichiararsene la contumacia.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.
Ciò posto, occorre preliminarmente valutare l'ammissibilità dell'azione di ripetizione posta in essere dall'Ente con riferimento all'indennità di mobilità erogata per un periodo che, a seguito di sentenza di reintegro intervenuta in epoca successiva, risultava coperto da contribuzione.
Sul punto, in presenza di indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, la questione è stata rimessa alle sezioni Unite della Suprema Corte.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale era ritenuto necessario a far venir meno lo stato di disoccupazione solo la concreta attuazione della reintegrazione con una situazione de facto tale da escludere la situazione di bisogno protetta dalla legge (Cass.n.9418/2007; Cass.n. 28295/2019).
Differente orientamento era stato espresso, anche di recente, da altre pronunce
(Cass.n.11994/2024; Cass.n.8523/2023; Cass. n. 8513/2023) che avevano invece
4 valorizzato il dato della presenza del ripristino del rapporto, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento, ex tunc, con la conseguente incompatibilità di un rapporto di lavoro con una situazione di disoccupazione generativa dell'indennità in questione.
La Suprema Corte a S.U., con la recentissima sentenza Cassazione civile sez. un.,
18/08/2025, n.23476, è intervenuta a dirimere tale conflitto.
La Corte parte dalla considerazione che le misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione sono riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'SP (legge n. 92/2012) e successivamente della NSP (legge n. 22/2015).
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.
La disposizione è ispirata dai principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e mira a tutelare il lavoratore garantendogli sostegno, in presenza di eventi che lo privino in concreto, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento.
La finalità della norma è dunque quella di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano.
L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento.
5 L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
La Corte, quindi, partendo da tale ratio normativa, ha concluso che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi),
è più corretto considerare la situazione de facto ovvero che, in presenza di una decisione giudiziale di reintegrazione, ci sia stata l'effettiva ottemperanza ovvero che al lavoratore, formalmente reintegrato con versamento della contribuzione, sia stata effettivamente corrisposta la retribuzione tanto da doversene escludere lo stato di bisogno.
In altre parole, quando alla pronuncia non faccia riscontro l'effettiva reintegrazione, permane lo stato di disoccupazione involontario, legato all'atto datoriale di recesso.
Né il lavoratore è obbligato a esperire iniziative per "eseguire la sentenza favorevole" (Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2022, n. 22850).
Allorché la sentenza di reintegrazione non sia eseguita e il lavoratore non percepisca la retribuzione e neppure si possa soddisfare in misura adeguata nella sede fallimentare, si versa in una "situazione non dissimile da quella di disoccupazione involontaria" (v. Cass., Sez. Lav., 15 settembre 2021, n. 24950, punto 9 delle Ragioni della decisione).
È, dunque, "legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore;
(...) in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata" (Cass. Sez.
Lav., 18 ottobre 2022, n. 30553).
6 Tornando al caso in esame, siamo in presenza di un lavoratore che, di fatto, non ha mai visto il ripristino rapporto di lavoro e che , in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Successivamente la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, veniva dichiarata fallita ed, il lavoratore, pur insinuandosi al passivo per le retribuzioni dovute, non veniva soddisfatto con l'attivo fallimentare.
E' evidente, dunque, che, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, è continuato lo stato di disoccupazione, come sopra inteso, con la conseguenza che, pur in presenza di una sentenza di reintegra, il pagamento dell'indennità di mobilità appare legittimo e non sussiste il diritto dell al recupero. CP_1
3.
Quanto, poi, alla necessità di reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda per il periodo successivo al 30.11.2013, appare evidente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'infondatezza di tale argomento.
Difatti, ritenendosi la persistenza dello stato di disoccupazione in concreto, pur in presenza di sentenza di reintegra, appare evidente che alcuna reiscrizione o nuova domanda doveva essere proposta, non essendo mai venuti meno i presupposti per la percezione dell'indennità di mobilità.
Ne consegue l'infondatezza anche delle eccezioni di decadenza\prescrizione.
4.
Da tutto quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, deve dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall'Istituto di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n.
460221/12, per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014.
5.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il conflitto giurisprudenziale in materia risolto con la sentenza
S.U. dell'agosto 2025.
7
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall' a titolo di indennità CP_1 di mobilità cat. MOB n. 460221/12 in favore di parte ricorrente per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento, 15/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2159/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO N.6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI, 28 C/O SEDE INPS CP_1
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. CONROTTO EMILIA giusta delega in atti;
, contumace Controparte_2
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 14/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 27.5.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1 esponendo:
1 - di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della CP_2
(già nel periodo dal 01/02/2007 al
[...] Controparte_3
31/08/2012; che in data 31/08/2012, veniva licenziata in esito alla procedura di mobilità; che impugnava il licenziamento e il Giudice del lavoro, con ordinanza RG n. 2230.2013 del 11/11/2013 , accoglieva la domanda e dichiarato illegittimo il licenziamento, ne ordinava la reintegrazione;
- che il rapporto, di fatto, non veniva mai ripristinato e, in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziata per giustificato motivo oggettivo;
- che la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, del
Tribunale di Roma, veniva dichiarata fallita e, in data 25/03/2015, presentava domanda di insinuazione al passivo per la complessiva somma di € 46.097,24, di cui € 19.755,96 a titolo indennità risarcitoria del danno subito a causa del licenziamento;
- che veniva ammessa al passivo del fallimento per tutta la somma richiesta con decreto di ammissione del 07/10/2015;
- che, ciò nondimeno, non aveva percepito alcuna somma dalla procedura né era stato formulato alcun piano di riparto per insufficienza delle somme realizzate, infatti, come evincibile dall'ultima relazione periodica, a fronte di disponibilità liquide per € 165.301,20 e della previsione di mancanza di ulteriori realizzi futuri, vi era un passivo fallimentare per € 39.652.647,91, di cui €12.721.389,23 privilegiati ed € 26.931.258,68 chirografari;
che, a seguito del licenziamento collettivo del 31/08/2012, aveva percepito l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 223/1991 per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014, percependo l'importo complessivo di €
17.699,82;
2 - che, con lettera raccomandata a mezzo pec n. del C.F._1
18/07/2024, ricevuta in data 24/07/2024, l' di Benevento ha richiesto CP_1
alla ricorrente la restituzione della somma di € 11.938,28 ;
- che, stante la percezione con periodicità mensile, si eccepiva preliminarmente la prescrizione;
- che, anche nel merito, tale ripetizione era illegittima, non essendo mai stato ripristinato, di fatto, il rapporto di lavoro nonostante la sentenza di reintegra.
Ha concluso chiedendo “In via preliminare: dichiarare la prescrizione del diritto di ripetere le somme corrisposte per la prestazione di MOBILITÀ cat. MOB n.
460216/12 relativamente a tutti i ratei corrisposti prima del 24/07/2014; 2. Nel merito: a. Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la non è stato mai di fatto ripristinato successivamente CP_2 all'annullamento giudiziale del licenziamento irrogato in data 31/08/2012 e che la non ha mai corrisposto alla ricorrente le somme dovute in CP_2 virtù dell'ordinanza RG n. 2290/13 del 11/11/2013 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro;
b. Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall'Istituto di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n. 460216/12, per il periodo dal 08/09/2012 al
30/06/2014;”
Regolarmente costituito l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, CP_1
evidenziando:
- che la ricorrente, successivamente al 30/11/2013, per godere della prestazione doveva reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda e che, non avendolo fatto, era incorsa nella decadenza annuale e triennale;
3 - che non era maturata alcuna prescrizione impeditiva dall'azione per il recupero dell'indebito, di natura decennale a decorrere dal momento in poteva essere esercitato il diritto;
- che l'indebito era relativo a indennità di mobilità per il periodo dall'08/09/2012 al 30/06/2014, non spettanti a seguito di reintegro;
che, dall'estratto contributivo, risultavano versati interamente i contributi dalla per il 2012, mentre per il 2013 fino al 30 novembre;
CP_2
che, pertanto, dopo tale data, la ricorrente doveva reiscriversi per godere dell'indennità fino al 30.06.2014;
- che la ricorrente non aveva offerto prova del fatto che non vi era stato il reintegro.
Il , pur regolarmente convenuto in giudizio Controparte_2
non si è costituito e deve dichiararsene la contumacia.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.
Ciò posto, occorre preliminarmente valutare l'ammissibilità dell'azione di ripetizione posta in essere dall'Ente con riferimento all'indennità di mobilità erogata per un periodo che, a seguito di sentenza di reintegro intervenuta in epoca successiva, risultava coperto da contribuzione.
Sul punto, in presenza di indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, la questione è stata rimessa alle sezioni Unite della Suprema Corte.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale era ritenuto necessario a far venir meno lo stato di disoccupazione solo la concreta attuazione della reintegrazione con una situazione de facto tale da escludere la situazione di bisogno protetta dalla legge (Cass.n.9418/2007; Cass.n. 28295/2019).
Differente orientamento era stato espresso, anche di recente, da altre pronunce
(Cass.n.11994/2024; Cass.n.8523/2023; Cass. n. 8513/2023) che avevano invece
4 valorizzato il dato della presenza del ripristino del rapporto, a seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento, ex tunc, con la conseguente incompatibilità di un rapporto di lavoro con una situazione di disoccupazione generativa dell'indennità in questione.
La Suprema Corte a S.U., con la recentissima sentenza Cassazione civile sez. un.,
18/08/2025, n.23476, è intervenuta a dirimere tale conflitto.
La Corte parte dalla considerazione che le misure attuative del disposto dell'art. 38, co.2, della Costituzione sono riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell'indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l'introduzione dell'SP (legge n. 92/2012) e successivamente della NSP (legge n. 22/2015).
L'art. 38 Cost. nel suo secondo comma racchiude i principi di tutela dei lavoratori che, in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, si trovino privi di mezzi di sostentamento adeguati alle proprie esigenze di vita.
La disposizione è ispirata dai principi di solidarietà sociale che informano il sistema normativo di previdenza ed assistenza e mira a tutelare il lavoratore garantendogli sostegno, in presenza di eventi che lo privino in concreto, dei mezzi adeguati al proprio sostentamento.
La finalità della norma è dunque quella di garantire effettivamente forme di adeguatezza economica in situazioni oggettive che non la consentano.
L'indennità di mobilità, al pari degli altri istituti sopra menzionati, deve mirare a fornire, per il tempo della disoccupazione involontaria, mezzi di adeguato sostentamento.
5 L'art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.
La Corte, quindi, partendo da tale ratio normativa, ha concluso che, ai fini della erogazione della indennità di mobilità/disoccupazione, (come anche della Naspi),
è più corretto considerare la situazione de facto ovvero che, in presenza di una decisione giudiziale di reintegrazione, ci sia stata l'effettiva ottemperanza ovvero che al lavoratore, formalmente reintegrato con versamento della contribuzione, sia stata effettivamente corrisposta la retribuzione tanto da doversene escludere lo stato di bisogno.
In altre parole, quando alla pronuncia non faccia riscontro l'effettiva reintegrazione, permane lo stato di disoccupazione involontario, legato all'atto datoriale di recesso.
Né il lavoratore è obbligato a esperire iniziative per "eseguire la sentenza favorevole" (Cass., Sez. Lav., 21 luglio 2022, n. 22850).
Allorché la sentenza di reintegrazione non sia eseguita e il lavoratore non percepisca la retribuzione e neppure si possa soddisfare in misura adeguata nella sede fallimentare, si versa in una "situazione non dissimile da quella di disoccupazione involontaria" (v. Cass., Sez. Lav., 15 settembre 2021, n. 24950, punto 9 delle Ragioni della decisione).
È, dunque, "legittima l'erogazione dell'indennità di disoccupazione qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra del lavoratore;
(...) in tal caso, essendo lo stato di disoccupazione, pur sempre frutto dell'atto datoriale di risoluzione e non già della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, esso non perde la propria caratteristica di involontarietà, e, pertanto, l'erogazione della prestazione mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata" (Cass. Sez.
Lav., 18 ottobre 2022, n. 30553).
6 Tornando al caso in esame, siamo in presenza di un lavoratore che, di fatto, non ha mai visto il ripristino rapporto di lavoro e che , in data 05/02/2014, veniva nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo.
Successivamente la datrice di lavoro, con sentenza n. 1104/14 del 22/12/2014, veniva dichiarata fallita ed, il lavoratore, pur insinuandosi al passivo per le retribuzioni dovute, non veniva soddisfatto con l'attivo fallimentare.
E' evidente, dunque, che, pur a seguito dell'ordine reintegratorio, è continuato lo stato di disoccupazione, come sopra inteso, con la conseguenza che, pur in presenza di una sentenza di reintegra, il pagamento dell'indennità di mobilità appare legittimo e non sussiste il diritto dell al recupero. CP_1
3.
Quanto, poi, alla necessità di reiscriversi nelle liste di mobilità e riproporre una nuova domanda per il periodo successivo al 30.11.2013, appare evidente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'infondatezza di tale argomento.
Difatti, ritenendosi la persistenza dello stato di disoccupazione in concreto, pur in presenza di sentenza di reintegra, appare evidente che alcuna reiscrizione o nuova domanda doveva essere proposta, non essendo mai venuti meno i presupposti per la percezione dell'indennità di mobilità.
Ne consegue l'infondatezza anche delle eccezioni di decadenza\prescrizione.
4.
Da tutto quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda e, per l'effetto, deve dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall'Istituto di previdenza a titolo di indennità di mobilità cat. MOB n.
460221/12, per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014.
5.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il conflitto giurisprudenziale in materia risolto con la sentenza
S.U. dell'agosto 2025.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme pagate dall' a titolo di indennità CP_1 di mobilità cat. MOB n. 460221/12 in favore di parte ricorrente per il periodo dal 08/09/2012 al 30/06/2014;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Benevento, 15/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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