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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Prosecuzione verbale d'udienza del 18 novembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa RG 2112/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. to Giusi Pontieri Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittorio Camilleri Controparte_1
Conclusioni come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società il Sig. Controparte_1
, nato a [...] il [...] CF: residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi Pontieri ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Cosenza alla Piazza Zumbini n.72, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 429/2024 del 02/05/2024, notificato il giorno 29.05.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare favore dell'opposta la somma complessiva di €. 44.199,14, oltre interessi al saggio legale, come richiesti e fino al saldo ed oltre a spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 286,00 per esborsi ed €.1400,00 competenze professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, spese gen. CPA e IVA, come per legge nonché le spese di registrazione e successive occorrende. Allegava l'attore l'omessa comunicazione della fattura posta a base dell'atto impugnato e l'assenza di qualsiasi contratto di somministrazione tra le arti e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la società (già , Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro P.IVA_1
10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott. (C.F. Controparte_3
), in qualità di legale rappresentante pro tempore di C.F._2 Parte_2
(C.F./P.I./R.I. , in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott. P.IVA_2
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato all'Agenzia delle Persona_1
Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via
OM OP n. 63, presso lo Studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, suo difensore come da procura in atti, contestando tutti i motivi di opposizione e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Nel corso dell'istruttoria questo Tribunale formulava alle parti proposta conciliativa.
All'odierna udienza le parti dichiaravano di accettare tale proposta;
questo giudicante, preso atto di tale dichiarazione, disponeva la discussione immediata della causa ex art. 281 sexies cpc e all'esito della discussione decideva la causa.
Motivi della decisione
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, avendo le parti accettato la proposta conciliativa consistente nella corresponsione da parte dell'opponente all'opposta della complessiva somma di €.150,00, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2024 del 02/05/2024 e dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le relative spese. Così deciso in Cosenza il 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
SENTENZA
Causa RG 2112/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. to Giusi Pontieri Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittorio Camilleri Controparte_1
Conclusioni come in atti
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società il Sig. Controparte_1
, nato a [...] il [...] CF: residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giusi Pontieri ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Cosenza alla Piazza Zumbini n.72, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 429/2024 del 02/05/2024, notificato il giorno 29.05.2024, con il quale gli era stato ingiunto di pagare favore dell'opposta la somma complessiva di €. 44.199,14, oltre interessi al saggio legale, come richiesti e fino al saldo ed oltre a spese e competenze della procedura monitoria, liquidate in € 286,00 per esborsi ed €.1400,00 competenze professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, spese gen. CPA e IVA, come per legge nonché le spese di registrazione e successive occorrende. Allegava l'attore l'omessa comunicazione della fattura posta a base dell'atto impugnato e l'assenza di qualsiasi contratto di somministrazione tra le arti e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la società (già , Controparte_1 Controparte_2 società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di CP_2
C.F./P.I./R.I. con sede in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale euro P.IVA_1
10.000.000,00 interamente versato, in persona del suo Procuratore, dott. (C.F. Controparte_3
), in qualità di legale rappresentante pro tempore di C.F._2 Parte_2
(C.F./P.I./R.I. , in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio dott. P.IVA_2
di Roma del 09.10.2018 (Rep. n. 57511 - Racc. n. 29127), registrato all'Agenzia delle Persona_1
Entrate di Roma il 12.10.2018 al n. 13696 serie 1T, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via
OM OP n. 63, presso lo Studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, suo difensore come da procura in atti, contestando tutti i motivi di opposizione e concludendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Nel corso dell'istruttoria questo Tribunale formulava alle parti proposta conciliativa.
All'odierna udienza le parti dichiaravano di accettare tale proposta;
questo giudicante, preso atto di tale dichiarazione, disponeva la discussione immediata della causa ex art. 281 sexies cpc e all'esito della discussione decideva la causa.
Motivi della decisione
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere, avendo le parti accettato la proposta conciliativa consistente nella corresponsione da parte dell'opponente all'opposta della complessiva somma di €.150,00, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2024 del 02/05/2024 e dichiara l'estinzione del giudizio, compensando le relative spese. Così deciso in Cosenza il 18 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise