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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1144/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ciro ed Parte_1 elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla via Parigi nr.
114
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ciro Parte_2 ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla via Parigi nr. 114
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come modificate all'udienza del 16/10/2025.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 04.06.2025, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Auletta, il 24.09.2005 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Persona_1
20.11.2006) e il 25.10.2010) - hanno dedotto l'incompatibilità caratteriale da cui è derivato Per_2 il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente impossibilità di proseguire la convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni: “La casa familiare, con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, rimarrà nella disponibilità della sig.ra
. FIGLIO MINORE – DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ ➢ Il figlio minore, in Parte_2 conformità alle vigenti disposizioni di legge, verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocazione prevalente presso la casa della madre. Anche il figlio maggiorenne abiterà con la madre. ➢ I genitori si obbligano a collaborare nell'educazione ed istruzione della prole, ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità e della figura dell'altro genitore e a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori. ➢
Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di rispettiva permanenza della prole, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice nel rispetto di quanto statuito dall'art. 337 ter c.c.. DIRITTO DI VISITA ➢ Il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio minore nei giorni martedi e giovedi di ogni settimana dall'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la madre per la cena ma anche un fine settimana alternato, dall'uscita di scuola del sabato al riaccompagnamento per l'orario di cena della domenica dalla madre, nonché di tenerli ogniqualvolta lo vorrà; si produce piano genitoriale ove sono stati indicati anche gli impegni e le attività quotidiane della minore relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. Figlio maggiorenne ➢ Il figlio maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con la madre. Il diritto di visita sarà esercitato liberamente, secondo le disponibilità e le esigenze reciproche. I rapporti padre-figlio saranno regolati liberamente e secondo le esigenze di
2 entrambi, senza vincoli di orari prefissati. festività ➢ Durante il periodo estivo compreso tra luglio ed agosto la terrà con sé 15 giorni, anche non consecutivi. Detti periodi verranno concordati entro il 30 giugno di ogni anno. ➢ I figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in occasione delle festività natalizie potrà trascorrere col padre, altresì, un periodo continuativo di giorni 7, rispettando il principio della turnazione annuale e così dal 27 al 31 e dal 01 al 06 ad anni alterni con l'altro genitore. I genitori comunque concorderanno i giorni nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività più importanti una volta con l'uno e una volta con l'altro e così: trascorrerà con il padre l'1 maggio, l'1 novembre, il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre nel rispetto della rotazione annuale. I genitori potranno stabilire modalità e tempi di visita differenti, sempre nell'interesse primario dei figli e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e nel rispetto delle loro esigenze lavorative. ➢ Oltre a quanto sopra previsto, i figli potranno incontrare il padre ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con l'attività lavorativa e gli impegni di questi. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI ➢ I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti. ➢ Il sig. verserà alla sig.ra Pt_1
, a titolo di mantenimento indiretto dei figli, la somma complessiva di € 400,00 (importo Parte_2 così modificato all'udienza del 16.10.2025) entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi all'indice
ISTAT automaticamente su base annua a decorrere dall'anno successivo a quello di deposito della sentenza che recepisce il presente accordo. Spese straordinarie al 50%; ➢ l'LF RO rimarrà intestata e nella disponibilità del sig. e la RD IE intestata sempre al sig. Parte_1 Pt_1
ma in uso al figlio ➢ Le parti dichiarano di volersi avvalere delle “linee guida per
[...] Per_1 la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 14 luglio 2017. ➢ Quanto all'AUU (assegno unico universale) le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sarà richiesto e percepito interamente dal sig. Pt_1 che ne farà domanda all'INPS, in conformità agli accordi tra le parti. ➢ La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie, salvo diverso accordo, sarà posta in parti uguali ai due genitori. I coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni o obbligazioni reciproche da regolare, e rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento tra loro.”.
All'udienza del 16.10.2025, in presenza dei coniugi e del difensore, i ricorrenti hanno confermato la volontà di addivenire alla separazione.
3 A parziale modifica di quanto previsto nel ricorso introduttivo, le parti hanno concordato l'aumento del mantenimento mensile a carico del sig. il quale si è impegnato a versare Pt_1 mensilmente la somma di 400,00 euro.
Il Tribunale ha, infine, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse del figlio minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché all'interesse di entrambi i figli alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse del minore a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Auletta (SA) e di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso del 04.06.2025, così provvede: Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Auletta (SA) il 24.09.2005, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza, dell'anno 2005, Atto nr. 94, Parte II, Serie B.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento presso la madre;
4 d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione, alla luce delle modifiche intervenute all'udienza del
16/10/2025;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Auletta (SA) e di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 23.10.2025.
IL PRESIDENTE
dott. Rosario Baglioni
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