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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2411/2023 R.G. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luca Ruppen (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2
difensore in Verbania, via Fiume 9
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Giampietro Berti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Rovigo, via C.F._4
G. Mazzini n. 30
RESISTENTE
e contro
(C.F. - registro commerciale Controparte_2 P.IVA_1
bulgaro n. 207040412) con sede legale in Varna (Bulgaria), rione Primorsko, via d -r Georgi
Dobrev n. 12 a, appartamento 2, in persona del legale rappresentante pro tempore
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “nel merito: previa le declaratorie del caso ed accertati i presupposti di cui agli artt. 2901 e ss cc così come descritti in narrativa, sia disposta la revocatoria della compravendita rogito notar in Ferrara del 3 novembre 2022 (rep. 1710 Persona_1 raccolta 1415 – trascritto in data 23/11/2022 reg. gen. 9888 reg. part. 7221 presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo) con la quale , residente Controparte_1 in IO, via Chiavica n. 43, c.f. ha venduto il diritto di nuda CodiceFiscale_5
1 proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di IO, via Chiavica n. 43, identificato al CF di detto Comune al foglio 12, mappale 95, subalterno 3, ed al CT al foglio 12, mappale
95, ente urbano di m. 373, ad , c.f. (registro Controparte_2 P.IVA_1 commerciale bulgaro n. 207040412), con sede in Varna (Bulgaria), rione Primorsko, via d-r
Georgi Dobrev n. 12/a, appartamento 2, in persona del legale rappresentante pro tempore,
, dichiarando l'atto di disposizione del patrimonio inefficace nei confronti Controparte_1 della ricorrente . Con il favore delle spese ed onorari di lite”. Parte_1
Per la resistente “rigettarsi la domanda avversaria di revocatoria dell'atto Controparte_1
a rogito Notaio del 03.11.2022 con il quale la sig.ra ha Persona_1 Controparte_1 ceduto la nuda proprietà dell'immobile sito ad IO (RO) in via Chiavica n. 43 alla società in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di Controparte_2 spese e compensi”.
Per la resistente contumace l.d.t.: non ha formulato conclusioni. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, al fine di chiedere l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e quindi la
[...] revoca, del contratto di compravendita concluso il 3 novembre 2022 a ministero del Notaio dott.
(rep. 1710 raccolta 1415 – trascritto in data 23.11.2022 reg. gen. 9888 reg. Persona_1 part. 7221 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rovigo) con il quale CP_1 aveva venduto il diritto di nuda proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di
[...]
IO (RO), via Chiavica n. 43, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12, mappale 95, subalterno 3, ed al Catasto Terreni al foglio 12, mappale 95, ente urbano di m. 373, ad , società della quale la stessa era Controparte_2 CP_1 amministratore unico e legale rappresentante, verso il corrispettivo di euro 20.000,00. La ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto che:
- con atto di citazione del 23.06.2017 ella aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Rovigo chiedendo che fosse accertata la linea di confine tra i fondi Controparte_1 di proprietà delle parti e che - per l'effetto - fosse ordinata: la demolizione delle opere in parte realizzate dalla convenuta sulla proprietà attorea, la regolarizzazione della luce che la convenuta aveva realizzato in violazione delle prescrizioni codicistiche e il taglio dei rami di una pianta che sconfinavano nella proprietà attorea;
- con sentenza n. 243 del 15.03.2022, all'esito del predetto giudizio, il Tribunale aveva accolto la domanda attorea e condannato la convenuta a rimuovere la porzione di parete in legno realizzata sulla proprietà dell'attrice, ad eliminare la lastra di plexiglass ed il tubo di
2 scolo delle acque piovane posti sulla proprietà dell'attrice e a regolarizzare la finestra posta sull'immobile di proprietà della trattandosi di una luce irregolare;
CP_1
- il Tribunale aveva imposto alla Marchi di dare esecuzione agli ordini predetti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, disponendo che – in caso di ritardo – la convenuta corrispondesse, ex art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- il Tribunale aveva posto a carico della convenuta il pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.849,95, oltre accessori di legge;
- avverso la predetta sentenza aveva proposto impugnazione dinanzi alla Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia al quale, con sentenza del 13.06.2023 n. 1290, aveva respinto l'appello e condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge;
- tale ultima sentenza era passata in giudicato e l'odierna ricorrente aveva richiesto l'adempimento spontaneo, sia riguardo al pagamento delle spese di lite, sia riguardo all'adempimento degli ordini di facere (demolizione manufatto, ripristino luce, potatura albero) senza che nulla venisse eseguito, né corrisposto;
- medio tempore, dopo la pronuncia di primo grado del Tribunale, nel mese di novembre
2022, aveva venduto la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto vitalizio, Controparte_1 dell'unità immobiliare oggetto del giudizio ad una società con sede in Bulgaria, la
[...]
, costituita nell'agosto 2022, il cui socio unico ed amministratore Controparte_2
è la medesima Controparte_1
- tale atto di compravendita costituisce nocumento alle ragioni creditorie della ricorrente dal momento che – dopo la sentenza di primo grado – la aveva volontariamente CP_1 diminuito la consistenza del proprio patrimonio, riducendo le garanzie generali ai sensi dell'art. 2740 c.c..
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso;
non ha contestato Controparte_1
l'esistenza del credito vantato dalla ricorrente, ma ha eccepito l'inesistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, deducendo che la ricorrente non aveva documentato con un sufficiente grado di certezza le condizioni patrimoniali della resistente né che l'atto dispositivo in oggetto aveva limitato le possibilità di recupero del credito.
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace con Controparte_2 ordinanza del 26.06.2024.
A seguito di riassegnazione del presente procedimento al sottoscritto magistrato, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda ex art. 2901 c.c. è fondata e merita integrale accoglimento.
3 2.1. Venendo all'esame dei requisiti previsti dalla legge per l'azione revocatoria, quanto al requisito dell'esistenza di un credito, si rileva che per costante giurisprudenza non è richiesta la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito dell'attore (Cass. civ., n. 23208/2016) ma deve ritenersi sufficiente anche la semplice aspettativa, purché “prima facie” probabile, non pretestuosa (cfr. Cass. civ., n. 11755/2018) e non dichiarata inesistente con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass. civ., n. 12975/2020; Cass. civ., n. 21100/2004). Anche i creditori potenziali o eventuali, quindi, hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (ex multis, Cass. civ., sezioni unite, n. 9440/2004. Cfr. Cass. civ., n.
19755/2005).
Tanto premesso, nel caso di specie, peraltro, il credito risulta da sentenza passata in giudicato e, pertanto, esso è certo, liquido ed esigibile, non contestato e, pertanto, nessun dubbio sussiste circa la legittimazione attiva di Parte_1
2.2. Quanto al requisito dell'atto di disposizione - inteso come quel negozio in forza del quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale, o trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene o costituendo su propri beni diritti a favore di terzi - dall'istruttoria documentale risulta che ha alienato un proprio bene immobile e, quindi, dopo la sentenza Controparte_1 di condanna di primo grado ella ha volontariamente diminuito la consistenza del proprio patrimonio, riducendo le garanzie generali per l'adempimento delle proprie obbligazioni, ex art. 2740 c.c.
Non possono trovare accoglimento le difese della resistente circa la mancata prova del pregiudizio sofferto dalla a seguito degli atti dispositivi compiuti pacificamente Parte_1 dopo il sorgere del credito (con il deposito della sentenza di primo grado, cfr. doc.1 ricorrente), vieppiù se si considera che tale sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte
d'Appello di Venezia (cfr. doc 2 ricorrente). Non è superfluo rammentare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. sez. VI,
18.06.2019, n. 16221). Sotto il profilo dell'onere probatorio, il creditore può limitarsi a dimostrare la variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Al contrario, il debitore deve quanto meno provare “che,
4 nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (Cass. civ., n.
15265/2006. Cfr. Cass. civ., n. 1902/2015; Cass. civ., n. 8931/2013; Cass. civ., n. 3470/2007).
Nella fattispecie, la ricorrente ha fornito piena prova del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale da parte della debitrice, con conseguente variazione peggiorativa del suo patrimonio personale costituente la garanzia patrimoniale dei creditori ex art. 2740 c.c., anche documentando l'assenza di ulteriori beni immobili di proprietà della (cfr. doc. 8 CP_1 ricorrente), mentre la resistente non ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante, non avendo offerto alcun elemento capace di dimostrare che, anche a seguito dell'alienazione sopra menzionata, il proprio patrimonio abbia mantenuto una consistenza idonea a garantire agevolmente il soddisfacimento delle aspettative creditorie della ricorrente (ex plurimis Cass. civ. 23907/2019).
2.3. Essendo nel caso di specie in presenza di un atto a titolo oneroso, oltre all'animus nocendi del debitore è richiesta anche la participatio fraudis del terzo, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sotto il profilo della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. Non occorre invece la sussistenza di una specifica intenzione del terzo di danneggiare il creditore o di cooperare con il debitore alla frode
(Cass. civ., n. 1658/2016; Cass. civ., n. 25614/2014; Cass. civ., n. 11518/1995 e Cass. civ., n.
5451/1985).
In ordine all'elemento soggettivo del terzo acquirente va innanzitutto ricordato che è pacifico come la scientia damni ovvero la partecipatio fraudis da parte del terzo possa essere confermata anche da presunzioni semplici.
Nel caso oggetto del presente giudizio è sufficiente evidenziare che la prova del consilium fraudis, ovvero della consapevolezza in capo al terzo acquirente che l'atto di disposizione del patrimonio da parte della debitrice avrebbe costituito pregiudizio alle ragioni della creditrice risulta dalla identità soggettiva tra l'alienante e la legale rappresentante della Parte_1 società L'attrice sul punto ha prontamente documentato che Controparte_2 [...]
(cfr. doc. 6) è stata costituita nell'agosto 2022 e il socio unico ed Controparte_2 amministratore è la medesima (cfr. pag. 13 doc. 6, procura notarile allegata Controparte_1 alla compravendita;
visura registro imprese Bulgaria, doc. 7), la quale non poteva, quindi, non essere a conoscenza del pregiudizio recato alle ragioni creditorie.
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dalla ricorrente.
5 3. Le spese seguono la soccombenza delle resistenti, in solido tra loro, e sono liquidate nel dispositivo sulla scorta dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (con esclusione della fase istruttoria, in quanto alla prima udienza di trattazione è stata direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
16/04/2021, n. 10206). Il rimborso delle spese anticipate dalla ricorrente è riconosciuto limitatamente a quelle documentate (contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica).
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Revoca e dichiara inefficace, nei confronti di il contratto di compravendita Parte_1 datato 3 novembre 2022 a ministero del notaio (rep. 1710 raccolta 1415 – Persona_1 trascritto in data 23.11.2022 reg. gen. 9888 reg. part. 7221 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Rovigo) con il quale ha venduto ad Controparte_1 Controparte_2
il diritto di nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in Comune di IO, via
[...]
Chiavica n. 43, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 12, mappale 95, subalterno 3, ed al Catasto Terreni al foglio 12, mappale 95, ente urbano di m. 373;
2. Ordina, ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c., al competente ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al precedente capo 1);
3. condanna e in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed € 302,00 per spese documentate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c.
Così deciso in Rovigo, in data 08.05.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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