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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 557/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
AP NZ, RE
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2411/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop.va Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT - Via Lombardi 88100 AT CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100059 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Società Cooperativa a r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore avv. Nominativo_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento N. TDY03T100059/2025 per l'anno 2019 emesso dall'Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale di AT e notificato a mezzo Pec il
29/07/2025 contenente la richiesta di pagamento di euro 179.108,35 a titolo di maggiore Iva anno 2019.
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1.Violazione falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 – Violazione delega di firma. Rileva che l'atto impugnato reca la sottoscrizione non già del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AT, bensì della dottoressa Nominativo_2 su delega del Direttore Provinciale. Tale delega, tuttavia, non risulta allegata all'atto impugnato, al fine di poter verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
2.Violazione falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n.
8-ter e dell'art. 17, comma 6, lett. a) bis D.PR.
633/72. Assume che l'Ufficio con l'atto oggetto di impugnazione pretende il versamento dell'Iva sull'atto di compravendita concernente due immobili strumentali, oggettivamente esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. 8 ter.
3.Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n, 27 quinquies. Evidenzia che la fattispecie ricade anche nell'esenzione di tipo soggettivo consistendo nella cessione di beni acquistati senza il diritto alla detrazione. Osserva che la cedente Società_2, quale Impresa assicuratrice realizza solo operazioni esenti;
quindi, subisce l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti e importazioni di beni e servizi ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 che testualmente recita: non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Da ciò deriva l'esenzione delle relative cessioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27 quinquies D.P.R. 633/72, che sancisce l'esenzione
IVA per le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
4.Insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Iva sulla compravendita in oggetto. Assume che l'effettiva volontà delle parti è stata quella di considerare esente l'operazion, e, sebbene, nell'atto di compravendita, per un mero refuso, l'operazione sia stata considerata assoggettabile a Iva, è evidente che ciò non corrisponde alla loro volontà, per come risulta sia dagli atti ufficiali successivi alla vendita, sia dagli adempimenti connessi. Rileva che nell'atto di compravendita del 12/07/2019, per mero errore materiale, all'articolo 8 era stata inserita l'opzione per l'alienante per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario con riferimento al reverse charge;
Evidenzia che con scrittura privata autenticata del 09/05/2025 si provvedeva alla rettifica dell'articolo 8 dell'atto di compravendita in oggetto e con l'atto di rettifica 21 luglio 2025 redatto per Notaio Nominativo_3 Repertorio n. 10734, CC n. 5910, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza Brianza il 22/07/2025 al n. 29054 serie 1T Società_2 S.P.A. e Ricorrente_1 SOCIETÀ COOPERATIVA ribadivano il contenuto dell'atto redatto in data 09/05/2025, in particolare, rettificavano l'articolo 8 dell'atto di compravendita
5.Vizio di motivazione per violazione e falsa applicazione del comma 4 dell'art.
6- bis della Legge n. 212/2000 -
Omessa valutazione da parte dell'Ufficio delle osservazioni esposte in fase endo-procedimentale. Osserva che L'Agenzia, in palese violazione dell'art.
6-bis, comma 4, della legge 212/2000, ha emesso l'atto di accertamento impugnato privo della c.d. motivazione rafforzata indispensabile in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente. Pur avendo presentato la ricorrente memorie per contestare il contenuto dello schema d'atto, richiamando, in particolare, l'atto pubblico di rettifica del 21 luglio 2025, teso ad emendare l'atto di acquisto del 12/07/2019 oggetto di accertamento, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento ha omesso qualsiasi riferimento sia alle memorie che all'atto pubblico di rettifica, tralasciando anche di indicare la ragione del mancato accoglimento delle memorie. Ne consegue che, essendo il provvedimento impositivo non congruamente motivato, è colpito da annullabilità.
6.Vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art.
9-bis d.lgs 471/97 – articolo inesistente.
Assume che l'art.
9-bis D.Lgs 471/97 posto a fondamento della ripresa, non esiste, pertanto, l'avviso di accertamento fondato su detto riferimento normativo è palesemente viziato.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento impugnato. In via subordinata, accertare e dichiarare che l'operazione di compravendita immobiliare in oggetto sia da considerarsi esente dall'Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1,
n, 27 quinquies D.PR. 633/72. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore.
Viene avanzata istanza di sospensione accolta all'udienza del 02/12/2025
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che insiste nella legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 10/02/2026 il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. La Corte si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord.
n.11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Nel merito il ricorso appare infondato e va, quindi, rigettato
Infondato risulta il primo motivo del ricorso.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017 ha avuto modo di confermare, ancora una volta che gli atti dell'Agenzia delle entrate sono legittimi anche se sottoscritti da un funzionario di terza area che non abbia partecipato a (o, comunque, superato) concorsi per la qualifica dirigenziale. Ha ribadito che "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale". Ne deriva che "nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d. I. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012 (Cass. n.
22810/15)", il quale prevedeva che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, le Agenzie fiscali "salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso
Ciò è in linea con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione.
In particolare, con la sentenza del 9 novembre 2015, n. 22800 e n. 22810, nella quale i giudici di legittimità hanno chiarito che gli atti dell'Agenzia delle Entrate (come accertamenti fiscali e le cartelle) firmati da dirigenti poi decaduti in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 sono validi, infatti l'atto, può essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio o da un altro addetto dallo stesso delegato e che, in ogni caso, non è richiesta la qualifica dirigenziale del sottoscrittore della delega o dell'atto
In particolare "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
“A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera direttiva” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17)”.
In questo senso la norma sopra citata, individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti.
“Nell'applicazione dell'art, 42 occorre tener presente che la delega ivi prevista è altra cosa rispetto alla attribuzione di funzioni dirigenziali attraverso le procedure regolate prima dall'art. 24 del Regolamento e poi dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,
(disposizioni entrambe cancellate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 37/2015 e dal Consiglio di
Stato con la sentenza 4641/2015)”. Da ciò deriva che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del dl. n. 16 del 2012.
La Suprema Corte ha chiarito che le questioni concernenti le carriere dell'Agenzia delle Entrate costituiscono una mera questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio, e pertanto vicenda interna al funzionamento dell'Agenzia.
Offre sostegno a tale orientamento l'art. 42 del Dpr 600 del 1973, laddove dichiara la validità dell'accertamento alla sola condizione che venga sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Carriera direttiva che non significa titolarità di una posizione dirigenziale.
Non rileva, dunque, se il direttore dell'ufficio avesse conseguito o meno la qualifica dirigenziale in modo conforme alla legge dichiara incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Il Supremo collegio nella decisione richiamata (Cass. n. 22800/2015) chiarisce che: "l'avviso di accertamento
è nullo senza la firma del capo ufficio o di un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato…sono oggi impiegati della carriera direttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 i funzionari della terza area… non occorre, ai meri fini della validità dell'atto che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, anche qualora sia richiesta da altre disposizioni. Ove il contribuente contesti – anche in forma generica – la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto
(D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonchè della esistenza della delega in capo al delegato."
Ciò posto la Corte rileva che dagli atti di causa risulta che sull'atto in contestazione vi sia apposta la firma
“Il Capo Area – Nominativo_2 – Firma si delega del Direttore Provinciale Nominativo_4-”
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate, in seguito alla contestazione contenuta nel ricorso, ha allegato alle proprie controdeduzioni AGE.AGEDP-CZ. REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.0003011.17-07-2025.
I Disposizione di Servizio n. 94/2025 Deleghe di firma-nella quale alle pagg 12, 13, 15 e 16 relativa alle deleghe di firma per gli atti emessi nell'ambito dell'Ufficio Controlli Di AT risulta il nominativo del
Capo Area Imprese Nominativo_2.
Dall'esame del suindicato provvedimento - Deleghe di Firme- si evince che trattasi di deleghe contenenti l'indicazione del nominativo di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.
Si tratta di deleghe che il Direttore Provinciale ha attribuito nell'ambito delle aree di staff contenente l'indicazione della tipologia dell'atto e dei soggetti delegati entro gli indicati limiti di importo.
Destituiti di fondamento risultano i restanti motivi
L'art. 10, primo comma, n. 8 ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, afferma che sono esenti da imposta « le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ».
Ciò significa che, per quanto interessa in questa sede, nel caso di cessione di fabbricato strumentale, sono sempre imponibili IVA sia le cessioni che avvengono entro 5 anni dalla data di ultimazione del fabbricato da parte dell'impresa costruttrice sia le cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nell'atto di compravendita.
L'art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, inoltre, sempre nella versione applicabile ratione temporis, afferma che l'IVA è assolta con il regime dell'inversione contabile di cui al quinto comma della stessa disposizione, con riferimento «alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione».
Dunque, nel caso di operazioni soggette ad IVA il regime del reverse charge (inversione contabile) è applicabile nel caso di cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nell'atto di compravendita.
Ciò posto, si osserva che dagli atti di causa si evince la presenza dell'atto di compravendita N.165259 del
Repertorio.= N. 52995 della CC , al cui art. 8 si legge “La società venditrice, come in atto costituita e rappresentata, dichiara di optare (ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 10, comma 1, n.
8 - ter lett.d) del D.p.
r. 26 ottobre 1972 n.633), per l'applicazione al presente contratto (avente ad oggetto cessione di fabbricato strumentale che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito i lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31, legge 5 agosto 1978 n.457 ovvero di cui alle lettere c), d) ed f) dell'articolo 3 del D.p.
r. 6 giugno 2001 n.380) dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario, soggetta al reverse charge ex art.17, co.6, lett.bis), D.p.r. n.633/72, in ossequio alla quale l'applicazione dell'I.V.A. è a carico del cessionario
(destinatario della fattura).
La società acquirente, come in atto costituita e rappresentata, dichiara che al presente contratto si applica l'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 10, comma 1, n.
8 - ter lett.b) del D.p.r. 26 ottobre 1972 n.633), trattandosi come già specificato, di cessione di fabbricato strumentale effettuata nei confronti di essa cessionaria soggetta passiva d'imposta che, come essa dichiara, agisce nel presente contratto nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Il suddetto atto è soggetto ad imposta fissa di registro, 3% di imposta ipotecaria e 1% di imposta catastale.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali si mettono a carico della società acquirente”.
Entrambe le parti contraenti, quindi, hanno optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario
Da quanto sopra ne consegue l'applicabilità del regime del reverse charge.
Rispetto alla scrittura privata autenticata del 09/05/2025 avente a oggetto “Atto di rettifica a fini fiscali”, presente in atti, si evince la volontà delle parti di rettificare l'artico 8 (otto) dell'atto di compravendita del
12/07/2019, nel quale, per il dedotto mero errore materiale, era stata inserita l'opzione per l'alienante per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario con riferimento al reverse charge e, pertanto, "…Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di propria spettanza, che la presente cessione costituisce operazione esente da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.
8-ter), D.P.R. n. 633/1972, avendo essa per oggetto fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e che vengono ceduti dopo il termine di cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) o f), D.P.R. n. 380/2001, cessione per la quale nel presente atto la società venditrice e la società acquirente non manifestano l'opzione per l'imposizione".------
Vi è, altresì, in atti la copia dell' atto di rettifica redatto per Notaio Nominativo_3 Repertorio n. 10734, CC n. 5910, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza Brianza il 22/07/2025 al n. 29054 serie 1T.
In quest'ultimo Società_2 S.P.A. e Ricorrente_1 SOCIETÀ COOPERATIVA ribadiscono il contenuto dell'atto redatto in data 09/05/2025, in particolare, rettificavano l'articolo 8 dell'atto di compravendita in oggetto dichiarando, ciascuna per quanto di propria spettanza, che la presente cessione costituisce operazione esente da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.
8-ter), D.P.R. n. 633/1972, avendo essa per oggetto fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e che vengono ceduti dopo il termine di cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) o f), D.P.R. n. 380/2001, cessione per la quale nel presente atto la società venditrice e la società acquirente non manifestano l'opzione per l'imposizione"
Ciò posto si osserva che un atto di rettifica di compravendita immobiliare può solo correggere errori materiali o di compilazione (es. dati catastali errati, dati anagrafici) e non incide sulla volontà sostanziale delle parti, ma solo su una sua errata rappresentazione;
diversamente è necessario un nuovo atto di trasferimento.
Nel caso che ci occupa la rettifica effettuata non è una semplice correzione di errore materiale, ma una vera e propria modifica negoziale.
Viene modificata la volontà manifestata da entrambe le parti nell'art. 8 dell'atto di compravendita e, mentre la rettifica notarile (art. 59-bis L. Notarile) serve solo per correggere errori materiali o omissioni che non alterano il contenuto essenziale e la volontà delle parti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di AT Rigetta il ricorso.
Compensa le spese
AT, 10/02/2026
Il RE Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
AP NZ, RE
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2411/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop.va Arl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT - Via Lombardi 88100 AT CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100059 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Società Cooperativa a r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore avv. Nominativo_1, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, propone ricorso avverso l'avviso di accertamento N. TDY03T100059/2025 per l'anno 2019 emesso dall'Agenzia Delle Entrate – Direzione Provinciale di AT e notificato a mezzo Pec il
29/07/2025 contenente la richiesta di pagamento di euro 179.108,35 a titolo di maggiore Iva anno 2019.
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1.Violazione falsa applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73 – Violazione delega di firma. Rileva che l'atto impugnato reca la sottoscrizione non già del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di AT, bensì della dottoressa Nominativo_2 su delega del Direttore Provinciale. Tale delega, tuttavia, non risulta allegata all'atto impugnato, al fine di poter verificare la sussistenza dei requisiti di legge.
2.Violazione falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n.
8-ter e dell'art. 17, comma 6, lett. a) bis D.PR.
633/72. Assume che l'Ufficio con l'atto oggetto di impugnazione pretende il versamento dell'Iva sull'atto di compravendita concernente due immobili strumentali, oggettivamente esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. 8 ter.
3.Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n, 27 quinquies. Evidenzia che la fattispecie ricade anche nell'esenzione di tipo soggettivo consistendo nella cessione di beni acquistati senza il diritto alla detrazione. Osserva che la cedente Società_2, quale Impresa assicuratrice realizza solo operazioni esenti;
quindi, subisce l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti e importazioni di beni e servizi ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 633/72 che testualmente recita: non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Da ciò deriva l'esenzione delle relative cessioni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 27 quinquies D.P.R. 633/72, che sancisce l'esenzione
IVA per le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2.
4.Insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'Iva sulla compravendita in oggetto. Assume che l'effettiva volontà delle parti è stata quella di considerare esente l'operazion, e, sebbene, nell'atto di compravendita, per un mero refuso, l'operazione sia stata considerata assoggettabile a Iva, è evidente che ciò non corrisponde alla loro volontà, per come risulta sia dagli atti ufficiali successivi alla vendita, sia dagli adempimenti connessi. Rileva che nell'atto di compravendita del 12/07/2019, per mero errore materiale, all'articolo 8 era stata inserita l'opzione per l'alienante per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario con riferimento al reverse charge;
Evidenzia che con scrittura privata autenticata del 09/05/2025 si provvedeva alla rettifica dell'articolo 8 dell'atto di compravendita in oggetto e con l'atto di rettifica 21 luglio 2025 redatto per Notaio Nominativo_3 Repertorio n. 10734, CC n. 5910, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza Brianza il 22/07/2025 al n. 29054 serie 1T Società_2 S.P.A. e Ricorrente_1 SOCIETÀ COOPERATIVA ribadivano il contenuto dell'atto redatto in data 09/05/2025, in particolare, rettificavano l'articolo 8 dell'atto di compravendita
5.Vizio di motivazione per violazione e falsa applicazione del comma 4 dell'art.
6- bis della Legge n. 212/2000 -
Omessa valutazione da parte dell'Ufficio delle osservazioni esposte in fase endo-procedimentale. Osserva che L'Agenzia, in palese violazione dell'art.
6-bis, comma 4, della legge 212/2000, ha emesso l'atto di accertamento impugnato privo della c.d. motivazione rafforzata indispensabile in caso di presentazione di osservazioni da parte del contribuente. Pur avendo presentato la ricorrente memorie per contestare il contenuto dello schema d'atto, richiamando, in particolare, l'atto pubblico di rettifica del 21 luglio 2025, teso ad emendare l'atto di acquisto del 12/07/2019 oggetto di accertamento, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento ha omesso qualsiasi riferimento sia alle memorie che all'atto pubblico di rettifica, tralasciando anche di indicare la ragione del mancato accoglimento delle memorie. Ne consegue che, essendo il provvedimento impositivo non congruamente motivato, è colpito da annullabilità.
6.Vizio di motivazione – violazione e falsa applicazione dell'art.
9-bis d.lgs 471/97 – articolo inesistente.
Assume che l'art.
9-bis D.Lgs 471/97 posto a fondamento della ripresa, non esiste, pertanto, l'avviso di accertamento fondato su detto riferimento normativo è palesemente viziato.
Chiede, pertanto, a questa Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare l'avviso di accertamento impugnato. In via subordinata, accertare e dichiarare che l'operazione di compravendita immobiliare in oggetto sia da considerarsi esente dall'Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1,
n, 27 quinquies D.PR. 633/72. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore.
Viene avanzata istanza di sospensione accolta all'udienza del 02/12/2025
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che insiste nella legittimità del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
All'udienza del 10/02/2026 il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. La Corte si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord.
n.11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
Nel merito il ricorso appare infondato e va, quindi, rigettato
Infondato risulta il primo motivo del ricorso.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14851 del 14 giugno 2017 ha avuto modo di confermare, ancora una volta che gli atti dell'Agenzia delle entrate sono legittimi anche se sottoscritti da un funzionario di terza area che non abbia partecipato a (o, comunque, superato) concorsi per la qualifica dirigenziale. Ha ribadito che "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale". Ne deriva che "nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d. I. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012 (Cass. n.
22810/15)", il quale prevedeva che, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali, le Agenzie fiscali "salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso
Ciò è in linea con l'orientamento ormai consolidato della Cassazione.
In particolare, con la sentenza del 9 novembre 2015, n. 22800 e n. 22810, nella quale i giudici di legittimità hanno chiarito che gli atti dell'Agenzia delle Entrate (come accertamenti fiscali e le cartelle) firmati da dirigenti poi decaduti in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 sono validi, infatti l'atto, può essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio o da un altro addetto dallo stesso delegato e che, in ogni caso, non è richiesta la qualifica dirigenziale del sottoscrittore della delega o dell'atto
In particolare "in ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale;
ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.
“A seguito della evoluzione legislativa ed ordinamentale sono oggi “impiegati della carriera direttiva” ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, i “funzionari della terza area” di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17)”.
In questo senso la norma sopra citata, individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti.
“Nell'applicazione dell'art, 42 occorre tener presente che la delega ivi prevista è altra cosa rispetto alla attribuzione di funzioni dirigenziali attraverso le procedure regolate prima dall'art. 24 del Regolamento e poi dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44,
(disposizioni entrambe cancellate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 37/2015 e dal Consiglio di
Stato con la sentenza 4641/2015)”. Da ciò deriva che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del dl. n. 16 del 2012.
La Suprema Corte ha chiarito che le questioni concernenti le carriere dell'Agenzia delle Entrate costituiscono una mera questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio, e pertanto vicenda interna al funzionamento dell'Agenzia.
Offre sostegno a tale orientamento l'art. 42 del Dpr 600 del 1973, laddove dichiara la validità dell'accertamento alla sola condizione che venga sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Carriera direttiva che non significa titolarità di una posizione dirigenziale.
Non rileva, dunque, se il direttore dell'ufficio avesse conseguito o meno la qualifica dirigenziale in modo conforme alla legge dichiara incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Il Supremo collegio nella decisione richiamata (Cass. n. 22800/2015) chiarisce che: "l'avviso di accertamento
è nullo senza la firma del capo ufficio o di un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato…sono oggi impiegati della carriera direttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 i funzionari della terza area… non occorre, ai meri fini della validità dell'atto che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, anche qualora sia richiesta da altre disposizioni. Ove il contribuente contesti – anche in forma generica – la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l'avviso di accertamento ad emanare l'atto
(D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42), è onere della Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge, sia del delegante che del delegato, nonchè della esistenza della delega in capo al delegato."
Ciò posto la Corte rileva che dagli atti di causa risulta che sull'atto in contestazione vi sia apposta la firma
“Il Capo Area – Nominativo_2 – Firma si delega del Direttore Provinciale Nominativo_4-”
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate, in seguito alla contestazione contenuta nel ricorso, ha allegato alle proprie controdeduzioni AGE.AGEDP-CZ. REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.0003011.17-07-2025.
I Disposizione di Servizio n. 94/2025 Deleghe di firma-nella quale alle pagg 12, 13, 15 e 16 relativa alle deleghe di firma per gli atti emessi nell'ambito dell'Ufficio Controlli Di AT risulta il nominativo del
Capo Area Imprese Nominativo_2.
Dall'esame del suindicato provvedimento - Deleghe di Firme- si evince che trattasi di deleghe contenenti l'indicazione del nominativo di chi effettivamente rivesta la qualifica richiesta.
Si tratta di deleghe che il Direttore Provinciale ha attribuito nell'ambito delle aree di staff contenente l'indicazione della tipologia dell'atto e dei soggetti delegati entro gli indicati limiti di importo.
Destituiti di fondamento risultano i restanti motivi
L'art. 10, primo comma, n. 8 ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, afferma che sono esenti da imposta « le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ».
Ciò significa che, per quanto interessa in questa sede, nel caso di cessione di fabbricato strumentale, sono sempre imponibili IVA sia le cessioni che avvengono entro 5 anni dalla data di ultimazione del fabbricato da parte dell'impresa costruttrice sia le cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nell'atto di compravendita.
L'art. 17, sesto comma, lett. a-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, inoltre, sempre nella versione applicabile ratione temporis, afferma che l'IVA è assolta con il regime dell'inversione contabile di cui al quinto comma della stessa disposizione, con riferimento «alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione».
Dunque, nel caso di operazioni soggette ad IVA il regime del reverse charge (inversione contabile) è applicabile nel caso di cessioni per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nell'atto di compravendita.
Ciò posto, si osserva che dagli atti di causa si evince la presenza dell'atto di compravendita N.165259 del
Repertorio.= N. 52995 della CC , al cui art. 8 si legge “La società venditrice, come in atto costituita e rappresentata, dichiara di optare (ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 10, comma 1, n.
8 - ter lett.d) del D.p.
r. 26 ottobre 1972 n.633), per l'applicazione al presente contratto (avente ad oggetto cessione di fabbricato strumentale che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, da parte di impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito i lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31, legge 5 agosto 1978 n.457 ovvero di cui alle lettere c), d) ed f) dell'articolo 3 del D.p.
r. 6 giugno 2001 n.380) dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario, soggetta al reverse charge ex art.17, co.6, lett.bis), D.p.r. n.633/72, in ossequio alla quale l'applicazione dell'I.V.A. è a carico del cessionario
(destinatario della fattura).
La società acquirente, come in atto costituita e rappresentata, dichiara che al presente contratto si applica l'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 10, comma 1, n.
8 - ter lett.b) del D.p.r. 26 ottobre 1972 n.633), trattandosi come già specificato, di cessione di fabbricato strumentale effettuata nei confronti di essa cessionaria soggetta passiva d'imposta che, come essa dichiara, agisce nel presente contratto nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Il suddetto atto è soggetto ad imposta fissa di registro, 3% di imposta ipotecaria e 1% di imposta catastale.
Le spese del presente atto e sue conseguenziali si mettono a carico della società acquirente”.
Entrambe le parti contraenti, quindi, hanno optato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario
Da quanto sopra ne consegue l'applicabilità del regime del reverse charge.
Rispetto alla scrittura privata autenticata del 09/05/2025 avente a oggetto “Atto di rettifica a fini fiscali”, presente in atti, si evince la volontà delle parti di rettificare l'artico 8 (otto) dell'atto di compravendita del
12/07/2019, nel quale, per il dedotto mero errore materiale, era stata inserita l'opzione per l'alienante per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario con riferimento al reverse charge e, pertanto, "…Le parti dichiarano, ciascuna per quanto di propria spettanza, che la presente cessione costituisce operazione esente da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.
8-ter), D.P.R. n. 633/1972, avendo essa per oggetto fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e che vengono ceduti dopo il termine di cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) o f), D.P.R. n. 380/2001, cessione per la quale nel presente atto la società venditrice e la società acquirente non manifestano l'opzione per l'imposizione".------
Vi è, altresì, in atti la copia dell' atto di rettifica redatto per Notaio Nominativo_3 Repertorio n. 10734, CC n. 5910, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza Brianza il 22/07/2025 al n. 29054 serie 1T.
In quest'ultimo Società_2 S.P.A. e Ricorrente_1 SOCIETÀ COOPERATIVA ribadiscono il contenuto dell'atto redatto in data 09/05/2025, in particolare, rettificavano l'articolo 8 dell'atto di compravendita in oggetto dichiarando, ciascuna per quanto di propria spettanza, che la presente cessione costituisce operazione esente da Iva, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.
8-ter), D.P.R. n. 633/1972, avendo essa per oggetto fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e che vengono ceduti dopo il termine di cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) o f), D.P.R. n. 380/2001, cessione per la quale nel presente atto la società venditrice e la società acquirente non manifestano l'opzione per l'imposizione"
Ciò posto si osserva che un atto di rettifica di compravendita immobiliare può solo correggere errori materiali o di compilazione (es. dati catastali errati, dati anagrafici) e non incide sulla volontà sostanziale delle parti, ma solo su una sua errata rappresentazione;
diversamente è necessario un nuovo atto di trasferimento.
Nel caso che ci occupa la rettifica effettuata non è una semplice correzione di errore materiale, ma una vera e propria modifica negoziale.
Viene modificata la volontà manifestata da entrambe le parti nell'art. 8 dell'atto di compravendita e, mentre la rettifica notarile (art. 59-bis L. Notarile) serve solo per correggere errori materiali o omissioni che non alterano il contenuto essenziale e la volontà delle parti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di AT Rigetta il ricorso.
Compensa le spese
AT, 10/02/2026
Il RE Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla