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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 576/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.07.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Angelo Parte_1
Canarezza che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 253/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: assegno nucleo familiare Corte d'Appello di Venezia
Causa trattata all'udienza del 11.09.2025
Conclusioni originarie per parte appellante: “In via principale: - riformare e o annullare la sentenza n. 253/2020 del 17/06/2022 del
Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo
Familiari, proposta dal sig. con decorrenza 01 luglio Parte_1
2016, alle medesime condizioni previste per i cittadini Italiani, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello;
- conseguentemente condannare l'
[...]
, a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
la somma netta di € 28.895,04 , quale importo dovuto a titolo di
Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo 01 luglio
2016 30 giugno 2021 oltre alle successive somme che si andranno a maturare dal 01 luglio 2021 sino alla pubblicazione della sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
Conclusioni originarie per parte appellata: “- Rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza appellata. - Spese di lite come per legge”
Conclusioni congiunte dell'1.09.2025: “Chiedono all'Ill.ma Corte
d'Appello dichiarare la cessata la materia del contendere, con richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.07.2022 il sig. Pt_1
cittadino ghanese munito di permesso di soggiorno per soggiornanti di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
lungo periodo, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare – composto dalla moglie e quattro figli, tutti residenti in [...]avanzata dallo stesso in relazione al periodo da luglio 2016 al giugno 2021.
Il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione la carenza di prova in merito alla situazione reddituale del nucleo familiare nel suo complesso, avendo il ricorrente documentato esclusivamente i redditi dallo stesso percepiti, ma senza dimostrare i redditi percepiti dai familiari residenti all'estero.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di tre motivi:
a) Con il primo motivo impugna la sentenza per erronea, contraddittoria e carente motivazione circa la ricostruzione del fatto e dei requisiti della domanda, nonché per erronea applicazione dell'art. 2 della l. n. 153/1988. Lamenta che il primo giudice avrebbe ritenuto non provato il requisito reddituale nonostante la vivenza a carico dei familiari fosse provata dal fatto che tutti i componenti del nucleo, residenti in
Ghana, erano sempre stati indicati come familiari a carico, ai fini delle relative detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi, ex art. 1, comma 1324, della l. n. 296/2006. Costituirebbero, inoltre, fatto notorio – rilevante ai fini della decisione – le condizioni economiche assai modeste degli abitanti del Ghana.
Valorizza, infine, il documento n. 9 prodotto in primo grado e non specificamente contestato da controparte, di chiara provenienza consolare, in cui si attestava che i familiari erano a carico dell'appellante.
b) Con il secondo motivo si duole della pronuncia per errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
fini del riconoscimento della prestazione, alla luce della prospettata mancata contestazione da parte dell' in merito CP_1
alle deduzioni svolte in ricorso circa la sussistenza dei requisiti reddituali.
c) Con il terzo motivo, da ultimo, lamenta la violazione o l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c, e degli artt. 115 e 421 c.p.c. per aver il Giudice di prime cure rigettato la richiesta di deposito della documentazione comprovante il trasferimento di denaro in
Ghana, ritenendola tardiva.
Si è costituito in giudizio l sostenendo e ribadendo la carenza di CP_1
prova in merito alla sussistenza dei requisiti reddituali riferiti all'intero nucleo familiare e rilevando che, come già dedotto in primo grado, mancherebbe l'ulteriore prova della composizione del nucleo familiare, non essendo stato prodotto alcun certificato di famiglia storico per gli anni di cui è causa.
Nelle more del giudizio e dopo un ultimo rinvio richiesto dalle parti all'udienza del 10.07.2025, è stata depositata una nota congiunta in cui si è dato atto che la sede di Vicenza ha già valutato CP_1
favorevolmente la documentazione legalizzata da ultimo reperita dall'appellante ai fini del riesame della domanda di concessione degli
ANF. È stato, quindi, congiuntamente richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. La causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.09.2025 in cui i procuratori delle parti, dato atto della richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado, si sono ad essa riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a fronte della dichiarata intenzione dell' di riesaminare la domanda di CP_1
Contro concessione di rispetto alla quale si è dato atto di una valutazione favorevole della nuova documentazione legalizzata ottenuta dall'appellante nelle more del giudizio.
2 – La relativa declaratoria è stata, altresì, concordemente richiesta dalle parti e, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3 – Preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo anche in merito alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, si provvede in conformità a quanto concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 5 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario di C.d.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.07.2022 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Angelo Parte_1
Canarezza che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 253/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: assegno nucleo familiare Corte d'Appello di Venezia
Causa trattata all'udienza del 11.09.2025
Conclusioni originarie per parte appellante: “In via principale: - riformare e o annullare la sentenza n. 253/2020 del 17/06/2022 del
Tribunale di Vicenza, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo
Familiari, proposta dal sig. con decorrenza 01 luglio Parte_1
2016, alle medesime condizioni previste per i cittadini Italiani, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello;
- conseguentemente condannare l'
[...]
, a corrispondere al sig. Controparte_1 Parte_1
la somma netta di € 28.895,04 , quale importo dovuto a titolo di
Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo 01 luglio
2016 30 giugno 2021 oltre alle successive somme che si andranno a maturare dal 01 luglio 2021 sino alla pubblicazione della sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc.”
Conclusioni originarie per parte appellata: “- Rigettare l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza appellata. - Spese di lite come per legge”
Conclusioni congiunte dell'1.09.2025: “Chiedono all'Ill.ma Corte
d'Appello dichiarare la cessata la materia del contendere, con richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.07.2022 il sig. Pt_1
cittadino ghanese munito di permesso di soggiorno per soggiornanti di
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
lungo periodo, ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare – composto dalla moglie e quattro figli, tutti residenti in [...]avanzata dallo stesso in relazione al periodo da luglio 2016 al giugno 2021.
Il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione la carenza di prova in merito alla situazione reddituale del nucleo familiare nel suo complesso, avendo il ricorrente documentato esclusivamente i redditi dallo stesso percepiti, ma senza dimostrare i redditi percepiti dai familiari residenti all'estero.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di tre motivi:
a) Con il primo motivo impugna la sentenza per erronea, contraddittoria e carente motivazione circa la ricostruzione del fatto e dei requisiti della domanda, nonché per erronea applicazione dell'art. 2 della l. n. 153/1988. Lamenta che il primo giudice avrebbe ritenuto non provato il requisito reddituale nonostante la vivenza a carico dei familiari fosse provata dal fatto che tutti i componenti del nucleo, residenti in
Ghana, erano sempre stati indicati come familiari a carico, ai fini delle relative detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi, ex art. 1, comma 1324, della l. n. 296/2006. Costituirebbero, inoltre, fatto notorio – rilevante ai fini della decisione – le condizioni economiche assai modeste degli abitanti del Ghana.
Valorizza, infine, il documento n. 9 prodotto in primo grado e non specificamente contestato da controparte, di chiara provenienza consolare, in cui si attestava che i familiari erano a carico dell'appellante.
b) Con il secondo motivo si duole della pronuncia per errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
fini del riconoscimento della prestazione, alla luce della prospettata mancata contestazione da parte dell' in merito CP_1
alle deduzioni svolte in ricorso circa la sussistenza dei requisiti reddituali.
c) Con il terzo motivo, da ultimo, lamenta la violazione o l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c, e degli artt. 115 e 421 c.p.c. per aver il Giudice di prime cure rigettato la richiesta di deposito della documentazione comprovante il trasferimento di denaro in
Ghana, ritenendola tardiva.
Si è costituito in giudizio l sostenendo e ribadendo la carenza di CP_1
prova in merito alla sussistenza dei requisiti reddituali riferiti all'intero nucleo familiare e rilevando che, come già dedotto in primo grado, mancherebbe l'ulteriore prova della composizione del nucleo familiare, non essendo stato prodotto alcun certificato di famiglia storico per gli anni di cui è causa.
Nelle more del giudizio e dopo un ultimo rinvio richiesto dalle parti all'udienza del 10.07.2025, è stata depositata una nota congiunta in cui si è dato atto che la sede di Vicenza ha già valutato CP_1
favorevolmente la documentazione legalizzata da ultimo reperita dall'appellante ai fini del riesame della domanda di concessione degli
ANF. È stato, quindi, congiuntamente richiesto di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi. La causa è stata discussa e decisa all'udienza dell'11.09.2025 in cui i procuratori delle parti, dato atto della richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del doppio grado, si sono ad essa riportati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 - Rileva la Corte che la materia del contendere è cessata a fronte della dichiarata intenzione dell' di riesaminare la domanda di CP_1
Contro concessione di rispetto alla quale si è dato atto di una valutazione favorevole della nuova documentazione legalizzata ottenuta dall'appellante nelle more del giudizio.
2 – La relativa declaratoria è stata, altresì, concordemente richiesta dalle parti e, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
3 – Preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo anche in merito alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi, si provvede in conformità a quanto concordemente richiesto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 11.09.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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