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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2154 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NE OB e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Morosini,
12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zinasco, in data 10/06/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2000;
separati consensualmente con verbale in data 11/12/2015 e relativo decreto di omologa del 08/01/2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1. Confermare l'affido condiviso delle figlie (di anni 21) e Per_1 Per_2 Per_3
(di anni 15) ai coniugi che assumeranno assieme le decisioni più importanti in relazione all'istruzione e alla salute. Confermare, riguardo all'ordinaria amministrazione, la titolarità di ogni decisione in capo al genitore collocatario, sig.ra
Parte_1
2. Confermare il collocamento delle figlie presso la madre e loro residenza con la stessa nell'immobile sito in Zinasco Vecchio (PV), p.zza della Vittoria n. 6, di esclusiva proprietà dei genitori della sig.ra dando sin d'ora il padre l'assenso Parte_1 ad un eventuale futuro cambio di residenza;
3. Disporre che il padre potrà tenere le figlie con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la sig.ra tenendo in ogni caso sempre e prevalentemente in Pt_1 considerazione le esigenze e gli impegni scolastici e non delle figlie. In particolare, la figlia , di anni 21, vista l'età, avrà libertà di decidere la suddivisione del tempo Per_1 tra i genitori.
Nei fine settimana alternati il padre avrà diritto di vedere e tenere con sè le figlie minori e , dalle ore 20,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Il Per_2 Per_3 tutto compatibilmente con gli impegni delle minori. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie in occasione delle giornate festive di Natale e Capodanno, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie delle predette festività, nonché per i giorni di
Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo il padre potrà tenere le figlie con sé per complessivi 15 giorni, anche non continuativi, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e le preminenti esigenze delle figlie, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4.Il padre concorrerà al mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00
(trecento/00) mensili per dodici mesi l'anno da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il 5 del mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
[...]
Pag. 2 di 6 Istat, prendendo come prima variazione quella intervenuta nel primo anno successivo all'erogazione della prima mensilità del contributo.
5. I genitori concorreranno alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi per tutte quelle spese non rientranti nel mantenimento ordinario, con distinzione tra quelle che non richiedono un preventivo accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, cure dentistiche presso strutture pubbliche, occhiali o lenti a contatto se prescritte dallo specialista. Inoltre spese straordinarie per le quali è necessario un previo accordo tra i genitori, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, cure odontoiatriche, dentistiche e oculistiche presso strutture private, servizi sanitari non erogati dal Servizio Nazionale. In questi casi dette spese dovranno essere preventivamente decise e concordate tra i genitori. Con riguardo a tali spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta per iscritto (lettera raccomandata, a mezzo mail o messaggio telefonico) dell'altro, dovrà manifestare per iscritto, con le stesse modalità, un eventuale motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 5 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta di rimborso e la relativa documentazione comprovante l'esborso, l'altro genitore dovrà provvedere alla restituzione della somma entro 15 giorni.
6. I punti n. 5 - 6 che precedono devono intendersi applicati fino all'indipendenza economica delle figlie , e;
7. Il sig. ratifica la Per_1 Per_2 Per_3 Parte_2 rinuncia, in favore della sig.ra alla quota di sua spettanza relativa Parte_1 all'assegno unico in favore delle minori.
8. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di acconsentire reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per quanto riguarda le figlie minori e;
Per_2 Per_3
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non domandare l'un l'altra alcunché a titolo di mantenimento / alimenti rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile per sé stessi;
“
Pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 08/01/2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 11712/2015. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 4 di 6 Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Zinasco il giorno 10/06/2000 (atto Parte_1 Parte_2
n. 4, parte II, serie A, anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 6
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2154 /2025 R.G. promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NE OB e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Morosini,
12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Zinasco, in data 10/06/2000, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte II, Serie A, n. 4, dell'anno 2000;
separati consensualmente con verbale in data 11/12/2015 e relativo decreto di omologa del 08/01/2016;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1. Confermare l'affido condiviso delle figlie (di anni 21) e Per_1 Per_2 Per_3
(di anni 15) ai coniugi che assumeranno assieme le decisioni più importanti in relazione all'istruzione e alla salute. Confermare, riguardo all'ordinaria amministrazione, la titolarità di ogni decisione in capo al genitore collocatario, sig.ra
Parte_1
2. Confermare il collocamento delle figlie presso la madre e loro residenza con la stessa nell'immobile sito in Zinasco Vecchio (PV), p.zza della Vittoria n. 6, di esclusiva proprietà dei genitori della sig.ra dando sin d'ora il padre l'assenso Parte_1 ad un eventuale futuro cambio di residenza;
3. Disporre che il padre potrà tenere le figlie con sé ogni volta che vorrà, previo accordo con la sig.ra tenendo in ogni caso sempre e prevalentemente in Pt_1 considerazione le esigenze e gli impegni scolastici e non delle figlie. In particolare, la figlia , di anni 21, vista l'età, avrà libertà di decidere la suddivisione del tempo Per_1 tra i genitori.
Nei fine settimana alternati il padre avrà diritto di vedere e tenere con sè le figlie minori e , dalle ore 20,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Il Per_2 Per_3 tutto compatibilmente con gli impegni delle minori. Il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie in occasione delle giornate festive di Natale e Capodanno, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Capodanno e viceversa;
medesima regolamentazione si avrà per le vigilie delle predette festività, nonché per i giorni di
Pasqua e Pasquetta. Nel periodo estivo il padre potrà tenere le figlie con sé per complessivi 15 giorni, anche non continuativi, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e le preminenti esigenze delle figlie, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
4.Il padre concorrerà al mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00
(trecento/00) mensili per dodici mesi l'anno da corrispondere alla sig.ra Pt_1 entro il 5 del mese. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici
[...]
Pag. 2 di 6 Istat, prendendo come prima variazione quella intervenuta nel primo anno successivo all'erogazione della prima mensilità del contributo.
5. I genitori concorreranno alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di entrambi per tutte quelle spese non rientranti nel mantenimento ordinario, con distinzione tra quelle che non richiedono un preventivo accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari, cure dentistiche presso strutture pubbliche, occhiali o lenti a contatto se prescritte dallo specialista. Inoltre spese straordinarie per le quali è necessario un previo accordo tra i genitori, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, cure odontoiatriche, dentistiche e oculistiche presso strutture private, servizi sanitari non erogati dal Servizio Nazionale. In questi casi dette spese dovranno essere preventivamente decise e concordate tra i genitori. Con riguardo a tali spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta per iscritto (lettera raccomandata, a mezzo mail o messaggio telefonico) dell'altro, dovrà manifestare per iscritto, con le stesse modalità, un eventuale motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (entro massimo 5 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta di rimborso e la relativa documentazione comprovante l'esborso, l'altro genitore dovrà provvedere alla restituzione della somma entro 15 giorni.
6. I punti n. 5 - 6 che precedono devono intendersi applicati fino all'indipendenza economica delle figlie , e;
7. Il sig. ratifica la Per_1 Per_2 Per_3 Parte_2 rinuncia, in favore della sig.ra alla quota di sua spettanza relativa Parte_1 all'assegno unico in favore delle minori.
8. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di acconsentire reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per quanto riguarda le figlie minori e;
Per_2 Per_3
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non domandare l'un l'altra alcunché a titolo di mantenimento / alimenti rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile per sé stessi;
“
Pag. 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
17/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 08/01/2016 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 11712/2015. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Pag. 4 di 6 Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Zinasco il giorno 10/06/2000 (atto Parte_1 Parte_2
n. 4, parte II, serie A, anno 2000);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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