Versione
18 febbraio 1987
18 febbraio 1987
Art. 2. 1. A decorrere dal 1 luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.
2. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111 .
NOTE
Nota all' art. 2, comma 2:
La legge n. 111/1984 reca adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . Il primo comma del relativo art. 5 prevedeva, infatti, per il triennio 1982-84, la concessione di un adeguamento all'assegno di superinvalidita', all'indennita' di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermita', mediante attribuzione di un assegno aggiuntivo.
Con l'abrogazione di detto primo comma, intervenuta con la presente legge, il citato art. 5 resta composto del seguente unico comma:
"L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro".
2. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111 .
NOTE
Nota all' art. 2, comma 2:
La legge n. 111/1984 reca adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . Il primo comma del relativo art. 5 prevedeva, infatti, per il triennio 1982-84, la concessione di un adeguamento all'assegno di superinvalidita', all'indennita' di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermita', mediante attribuzione di un assegno aggiuntivo.
Con l'abrogazione di detto primo comma, intervenuta con la presente legge, il citato art. 5 resta composto del seguente unico comma:
"L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro".
Giurisprudenza • 71
- 1. Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 03/04/2015, n. 196Provvedimento: […] A tale decisione il giudice di primo grado è pervenuto reputando che gli artt. 1 e 2 della legge n° 13/1987, nonché l'art. 4 della legge n° 422/1990, si fossero limitati ad equiparare la misura dell'indennità speciale annua spettante ai grandi invalidi di servizio ed ai grandi invalidi di guerra, […] Mentre esattamente il primo giudice ha considerato che l'art. 2 della legge n° 13/1987 si limita ad equiparare i grandi invalidi per servizio (titolari di pensione privilegiata ordinaria) ai grandi invalidi di guerra soltanto per quanto concerne la misura di tale assegno accessorio; e che su questo medesimo piano opera anche l'art. 4 della legge n° 422/1990.Leggi di più...
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