Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Decreto collegiale 31 luglio 2025
Decreto collegiale 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/06/2025, n. 12530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12530 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13803/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13803 del 2024, proposto da
BI TT TR, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Umberto Ortali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
• del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia del settore concorsuale 12/C1 Diritto costituzionale, quale espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente, nonché dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicato in data 24 giugno 2024;
• per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi compreso il verbale di insediamento;
• per quanto di interesse ed ove occorrer possa del d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 e del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023;
• di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il giudizio negativo per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE, affidando ad un unico ed articolato motivo ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del d.M. 7 giugno 2016 n.120 e dell’art. 3 della l. 241/90; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento del fatto, difetto di istruttoria, irragionevolezza, carenza di motivazione, contraddittorietà.
Si è costituita l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
Preliminarmente appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la abilitazione scientifica nazionale, al fine di attestare «la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori» (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un «motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR» (co. 3).
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi».
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
- presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi».
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale «si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale»
Nel caso di specie, risulta che la Commissione abbia riconosciuto al ricorrente il possesso di tre titoli ed il superamento dei valori soglia. Il giudizio collegiale negativo, così come i giudizi individuali, si fondano sulla valutazione della produzione scientifica del candidato. Pur ritenendo che «la collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche è sicuramente buona, soprattutto con riferimento agli articoli in rivista» la Commissione, nel giudizio collegiale, motiva il diniego sulla base di un «limitato grado di originalità̀ dei prodotti scientifici presentati». Più precisamente, « Molti dei lavori sottoposti a valutazione - e la considerazione vale anche per la monografia - sono caratterizzati da un’analisi di carattere prevalentemente descrittivo. La Commissione evidenzia inoltre un tratto di assertività nella ricostruzione e valutazione di molti istituti giuridici considerati. Inoltre, l’approccio comparatistico, spesso utilizzato dal candidato, sovente va a scapito del grado di approfondimento dell’analisi propriamente costituzionalistica».
È di tutta evidenza, per questo Collegio, che la Commissione, nella motivazione resa, si sia limitata a richiamare, in modo generico, la presunta limitata originalità della produzione scientifica della candidata, senza tuttavia fornire indicazioni puntuali e concrete circa le ragioni sottese a tale valutazione negativa. In particolare, la lettura della motivazione collegiale non consente di comprendere quali elementi specifici o quali carenze sostanziali siano stati ritenuti indicativi, da parte della Commissione, della mancanza del requisito dell’originalità, che assume rilievo dirimente ai fini dell’abilitazione. Le affermazioni di carattere generale, riferite al supposto taglio descrittivo e/o assertivo della produzione scientifica, si rivelano infatti apodittiche e stereotipate, prive di quel necessario corredo argomentativo che consenta di ancorare il giudizio negativo a una motivazione effettiva e intelligibile. Ne discende l’impossibilità di ricostruire in modo comprensibile il nesso tra le considerazioni espresse e la valutazione conclusiva, anche laddove la Commissione proceda, formalmente, all’analisi delle singole pubblicazioni: non è dato infatti evincere in che modo, e per quali specifici profili, ciascun contributo sia stato ritenuto rivelatore dei limiti scientifici evidenziati.
Ulteriormente, la locuzione “limitata”, utilizzata dalla Commissione nel giudizio collegiale, evidenzia una contraddittorietà intrinseca poiché sottende la sussistenza di originalità (e dunque un positivo livello della stessa) idoneo a suffragare l’abilitazione di seconda fascia secondo la normativa vigente. Ricordando difatti il sopra menzionato articolo 3 del D.M. 120/2016, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della mera «maturità scientifica», attestata dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Nei giudizi individuali, si evidenzia altresì la presenza di giudizi positivi in merito al criterio controverso, manifestando l’intrinseca contraddittorietà tra la formula stereotipata «la Commissione rileva un limitato grado di originalità dei prodotti scientifici presentati» ed il diniego dell’abilitazione scientifica per la mancanza del criterio. Appaiono difatti giudizi positivi, i quali si riportano di seguito: «Il periodare appare involuto e la componente ricostruttiva risulta largamente prevalente, ma non priva di spunti originali», «Il saggio, pur ampiamente ricostruttivo, appare comunque sufficiente, per l’originalità̀ della tematica trattata», «il saggio è ben strutturato e senz’altro suggestivo»; affronta «comunque alcuni snodi particolari e interessanti; si affrontano temi talora trascurati»; «il tema è indubbiamente di interesse e “di frontiera”»; (Prof. Filippo PIZZOLATO); «argomentazioni critiche dotate di una certa originalità e innovatività», la presenza di «proposte innovative», di «argomentazioni critiche dotate di una certa originalità e innovatività» (prof. Francesco DAL CANTO); «argomenti di una certa originalità», «passaggi non privi di un certo interesse» (prof. Giovanni DI COSIMO);
Tale carenza motivazionale e contraddittorietà, che incide sull’intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore, si riflette direttamente sulla legittimità dell’operato della Commissione, integrando un evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale. Richiamando difatti la pertinente giurisprudenza «se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità» (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 28 maggio 2019, n. 6706)».
Tale evidente discrasia tra l’esito del giudizio e la motivazione posta a suo fondamento – che qualifica la produzione scientifica come caratterizzata da una ‘limitata originalità’, lasciando implicitamente intendere, per converso, la sussistenza del requisito– determina un vizio di manifesta incongruenza logica e argomentativa. Detta incoerenza compromette la legittimità del giudizio espresso dalla Commissione, rendendolo sindacabile non soltanto sotto il profilo dell’insufficienza motivazionale, ma anche sul piano del merito, nei limiti consentiti al Giudice amministrativo in sede di scrutinio della discrezionalità tecnica. In particolare, nel caso di specie, il giudizio valutativo risulta affetto da evidenti profili di illogicità manifesta e contraddittorietà interna, tali da superare la soglia del mero dissenso valutativo e da giustificare l’intervento sostitutivo del Giudice a tutela della legalità dell’azione amministrativa.
Da ultimo, si ritiene fondata l’ulteriore censura rispettivamente al contestato approccio comparatistico il quale è ritenuto «a scapito del grado di approfondimento dell’analisi propriamente costituzionalistica», quando, contrariamente a quanto affermato, la definizione del settore disciplinare in esame involge anche ai «rapporti fra ordinamento interno e ordinamenti esterni, sovranazionali e internazionale» all. B, parte 2, d.m. n. 855 del 30 ottobre 2015, quale vigente al tempo della domanda per l’ASN del 03 marzo 2024.
In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto, dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO