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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2129/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FUSCO VITTORIO ha concluso come da nota depositata in Controparte_1
data 04/06/2025 per 'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA ha concluso Controparte_2
come da nota depositata in data 27/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:49 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2129/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2129/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
FUSCO VITTORIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Quarto,
n. 41, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attrice contro
(c.f. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_2 P.IVA_1
negotia e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Mario Fani, n. 20, in virtù di delega allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: inadempimento ex art. 1218 c.c. e pagamento dell'indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in Controparte_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l fine di sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, formulare ai sensi dell'art. 185 bis C.p.c. proposta di conciliazione della controversia, tenuto conto della natura del giudizio, del valore di essa e dell'esistenza di questioni di pronta e facile soluzione di diritto;
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. della
[...] in relazione al mancato indennizzo per i danni all'immobile di proprietà della sig.ra CP_3
e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 5.080,00 oltre IVA Controparte_1
quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione necessari, condannare altresì la convenuta società assicurativa al pagamento di tutte le spese sin ora sostenute da parte attrice, ai sensi dell'art. 1223
c.c., in relazione alla perizia redatta e sottoscritta dall'Ing. le quali si quantificano Persona_1 in € 1.500,00, ed al esborso monetario relativo all'istanza di Mediazione che si quantifica in € 48,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, condannare la
[...] ai sensi dell'art. 96 III Comma C.p.c. per le ragioni esposte in premessa in relazione CP_3 al comportamento non conforme a e Correttezza di cui all'art. 1175 c.c. anche in virtù CP_4
della mancata comparizione della società assicurativa alla Mediazione ex L. 28/2010. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri come per legge.”.
A supporto della domanda, l'attrice, premettendo di aver sottoscritto con la convenuta, in data
1.10.2018, la polizza assicurativa n. 148-162706045, a copertura di danni al proprio immobile sito in
Latina, Via Quarto, n. 41 (vd. all.to n. 1), deduceva: - che, a seguito di forti piogge, si erano verificate delle infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzino del 2° piano, attraverso una breccia/insenatura al di sotto dell'infisso, causando danni alla pavimentazione in parquet della camera da letto (vd. all.to foto, doc. n. 12); - di aver prontamente denunciato il sinistro alla propria Assicurazione, la quale, dopo aver effettuato una perizia, aveva quantificato i danni in un importo pari ad euro 1.705,00, escludendo la ripetizione dell'indennizzo, trattandosi di “danno dovuto ad accumulo esterno di acqua piovana, evento questo, escluso dalle garanzie della polizza in essere” (vd. all.ti nn. 2, perizia redatta dal tecnico della società assicurativa;
all. 3, raccomandata della del 09/01/2019); - di aver CP_3 vanamente diffidato la convenuta al pagamento dell'indennizzo dovutole, anche a seguito di una perizia redatta da un tecnico di propria fiducia.
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.07.2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, rigettare
l'avversa istanza ex art. 185 bis c.p.c., essendo il rischio verificatosi un rischio palesemente escluso dalle garanzie di polizza;
b) in via principale, rigettare per tutti i motivi esposti la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
c) in via subordinata, in ipotesi di denegato accoglimento della domanda che precede, limitare l'indennizzo e la condanna della Compagnia convenuta al pagamento del solo importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa, anche all'esito della espletanda
CTU, con applicazione delle franchigie, degli scoperti e di ogni altra limitazione della responsabilità dell'Assicuratore, quali previsti dalla sottoscritta polizza;
d) con vittoria di spese e compensi maggiorati di I.V.A, C.A.P. e spese generali.”. Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Come noto, chi agisce per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato della prova del fatto estintivo della pretesa avversaria, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. U.,
30.10.2001, n.13533).
In particolare, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., grava sull'assicurato l'onere di dimostrare che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" nella copertura assicurativa.
Per converso, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole. Tale circostanza, infatti, non costituisce un elemento della fattispecie costitutiva del diritto dell'assicurato, bensì un fatto impeditivo che, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., deve essere provato da chi lo eccepisce (ex multis, Cass. 9.8.2023, 24273; Cass. 2.4.2021,
n.9205; Cass. 8.4.2020, n.7749).
Tanto premesso, l'attrice risulta aver parzialmente adempiuto al proprio onere probatorio.
Ed invero, non è contestata la sottoscrizione e l'operatività, al momento del verificarsi del sinistro denunciato, della polizza sottoscritta con l'Assicurazione convenuta (vd. all.to n. 1, citazione;
condizioni generali (vd. all.to n. 3, comparsa).
Nulla quaestio anche in ordine all'effettivo avveramento dell'evento atmosferico, occorso il
1.11.2018, causativo del danno lamentato dall'attrice nella denuncia del sinistro pervenuta il
6.11.2018 (vd. all.to n. 5, comparsa), tant'è che la stessa convenuta ha documentato, a sua volta,
l'eccezionale quantità di precipitazioni interessanti il Comune di Latina nel periodo in questione (vd. all.to n. 8, comparsa).
Ciò posto, dall'espletata istruttoria peritale, risulta corretto l'inquadramento operato dall'attrice, sin dal proprio atto introduttivo, dell'evento dannoso denunciato in seno alla garanzia prevista all'art.
2.4.4 delle Condizioni di Assicurazione, rubricato nella sezione “Eventi atmosferici”, secondo cui “La Società indennizza i Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto causati da: […] b) acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del , delle pareti, Pt_1
dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati” (ovvero, come da art. 2.4.4, sub. a), precipitazioni atmosferiche, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento) (vd. pag. 10, fascicolo informativo, all. 3, comparsa).
Nello specifico, dalla c.t.u., le cui conclusioni appaiono condivisibili e corrette alla luce dei sopralluoghi espletati e scevre da vizi di natura logico-giuridica, è emerso che i danni lamentati da parte attrice, “consistenti nel sollevamento di una porzione di pavimentazione in parquet con suo successivo distaccamento dal massetto di posa” (vd. p. 11, sub. a, c.t.u.), erano stati causati da “acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce delle pareti nella zona sottostante causate dagli eventi atmosferici”, riconducibili, dunque, all'art. 2.4.4, sub. b), delle Condizioni di
Assicurazione (vd. p. 11, sub. b, c.t.u.).
Per contro, risulta priva di fondamento e di supporto probatorio la tesi di parte convenuta secondo cui il sinistro denunciato sarebbe stato causato da un allagamento del terrazzo, evento disciplinato dall'art.
5.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la cui garanzia non avrebbe operato, in quanto non specificamente sottoscritta dall'attrice.
Ed invero, tale tesi, oltre a non essere supportata da alcuna prova in merito all'occlusione del pluviale,
è stata ampiamente confutata dall'ausiliario nominato dal Tribunale, il quale, dopo aver premesso che la capacità di deflusso del bocchettone è "di gran lunga efficace ed efficiente", che non si è verificato accumulo esterno di acqua tale da causare allagamento e che il danno deriva da infiltrazioni attraverso brecce/rotture (vd. pp. 13-17, c.t.u.), ha evidenziato “Dopo un'attenta ricostruzione grafica nonché il ricorso ad opportuni calcolo idraulici…che non esiste compatibilità del danno rilevato rispetto ad un fenomeno di allagamento del terrazzo in adiacenza”, e che, pertanto, “non si è verificato il fenomeno ipotizzato dalla parte convenuta di stramazzo laterale per superamento della soglia porta- finestra”, né è stato riscontrato “un fenomeno dannoso collegato ad un'infiltrazione per getto di acqua piovana diretta sull'infisso porta-finestra” (vd. pp. 24-25, c.t.u.).
Orbene, una volta acclarato l'an e la riconducibilità dello stesso alle ipotesi coperte da garanzia assicurativa, con riferimento alla quantificazione del danno, essendo necessario procedere alla rimozione degli effetti dannosi sia internamente che esternamente al fabbricato (trattandosi di opere indispensabili per eliminare le cause del danno), la somma dovuta dalla convenuta all'attrice può ritenersi congruamente determinata dal C.T.U. in complessivi euro 3.904,37, oltre i.v.a. (nello specifico, € 2.748,43 per lavori da eseguire sul terrazzo, ed € 1.155,94, per lavori da eseguire internamente) (vd. pp. 17-20, c.t.u.).
Va, invece, disattesa la richiesta attorea di maggiorazione del quantum derivante dall'aumento dei prezzi delle materie prime che sarebbero asseritamente intercorsi medio tempore tra il deposito della perizia (5/4/2021) e la statuizione finale, in quanto sfornita di allegazioni a supporto e, comunque, inammissibile, in quanto formulata per la prima volta dopo lo spirare dei termini istruttori (vd. dep. comparsa conclusionale dd. 1.12.22).
In ragione delle condizioni generali di contratto secondo cui, in relazione agli eventi atmosferici è prevista una franchigia di € 250,00, l'importo indennizzabile sopraindicato subirà poi una corrispondente riduzione, sicché spetta all'attrice la somma di € 3.654,37 a titolo di indennizzo (= euro 3.904,37 - € 250,00).
Va poi disattesa la richiesta attorea di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte (€
1.500,00), in quanto non è stata fornita prova dell'effettivo esborso di cui si chiede la ripetizione (agli atti è allegata una mera proposta di parcella, vd. all.to n. 11, citazione).
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta andrà condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.654,37, oltre i.v.a. come per legge, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo (vd.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 24/10/2017 n. 25099: "l'obbligo dell'assicuratore di pagare
l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.").
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), come da nota spese depositata dal patrocinio attoreo (vd. dep. 1.12.22).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
La convenuta va altresì condannata – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28 - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stata regolarmente invitata (cfr. verbale di mediazione, all. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n.
1), c.p.c. attorea, dep. 29.09.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, della somma di euro 3.654,37, oltre i.v.a., maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta tutte le restanti domande attoree;
c) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 324,33 per esborsi (€ 237 marca + € 27 c.u. + € 11,53 notifica
+ € 48,80 spese di mediazione), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta;
e) condanna altresì la convenuta - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 - al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 10 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 05.12.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. FUSCO VITTORIO ha concluso come da nota depositata in Controparte_1
data 04/06/2025 per 'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA ha concluso Controparte_2
come da nota depositata in data 27/05/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:49 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2129/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2129/2019 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
FUSCO VITTORIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Quarto,
n. 41, in virtù di procura alle liti allegata in atti;
attrice contro
(c.f. ), in persona del suo procuratore ad Controparte_2 P.IVA_1
negotia e l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. DE MICCO PADULA GIANLUCA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Mario Fani, n. 20, in virtù di delega allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: inadempimento ex art. 1218 c.c. e pagamento dell'indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in Controparte_1
giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l fine di sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via preliminare, formulare ai sensi dell'art. 185 bis C.p.c. proposta di conciliazione della controversia, tenuto conto della natura del giudizio, del valore di essa e dell'esistenza di questioni di pronta e facile soluzione di diritto;
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. della
[...] in relazione al mancato indennizzo per i danni all'immobile di proprietà della sig.ra CP_3
e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 5.080,00 oltre IVA Controparte_1
quale corrispettivo dei lavori di ristrutturazione necessari, condannare altresì la convenuta società assicurativa al pagamento di tutte le spese sin ora sostenute da parte attrice, ai sensi dell'art. 1223
c.c., in relazione alla perizia redatta e sottoscritta dall'Ing. le quali si quantificano Persona_1 in € 1.500,00, ed al esborso monetario relativo all'istanza di Mediazione che si quantifica in € 48,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata, condannare la
[...] ai sensi dell'art. 96 III Comma C.p.c. per le ragioni esposte in premessa in relazione CP_3 al comportamento non conforme a e Correttezza di cui all'art. 1175 c.c. anche in virtù CP_4
della mancata comparizione della società assicurativa alla Mediazione ex L. 28/2010. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri come per legge.”.
A supporto della domanda, l'attrice, premettendo di aver sottoscritto con la convenuta, in data
1.10.2018, la polizza assicurativa n. 148-162706045, a copertura di danni al proprio immobile sito in
Latina, Via Quarto, n. 41 (vd. all.to n. 1), deduceva: - che, a seguito di forti piogge, si erano verificate delle infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzino del 2° piano, attraverso una breccia/insenatura al di sotto dell'infisso, causando danni alla pavimentazione in parquet della camera da letto (vd. all.to foto, doc. n. 12); - di aver prontamente denunciato il sinistro alla propria Assicurazione, la quale, dopo aver effettuato una perizia, aveva quantificato i danni in un importo pari ad euro 1.705,00, escludendo la ripetizione dell'indennizzo, trattandosi di “danno dovuto ad accumulo esterno di acqua piovana, evento questo, escluso dalle garanzie della polizza in essere” (vd. all.ti nn. 2, perizia redatta dal tecnico della società assicurativa;
all. 3, raccomandata della del 09/01/2019); - di aver CP_3 vanamente diffidato la convenuta al pagamento dell'indennizzo dovutole, anche a seguito di una perizia redatta da un tecnico di propria fiducia.
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.07.2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, rigettare
l'avversa istanza ex art. 185 bis c.p.c., essendo il rischio verificatosi un rischio palesemente escluso dalle garanzie di polizza;
b) in via principale, rigettare per tutti i motivi esposti la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
c) in via subordinata, in ipotesi di denegato accoglimento della domanda che precede, limitare l'indennizzo e la condanna della Compagnia convenuta al pagamento del solo importo che sarà accertato come dovuto in corso di causa, anche all'esito della espletanda
CTU, con applicazione delle franchigie, degli scoperti e di ogni altra limitazione della responsabilità dell'Assicuratore, quali previsti dalla sottoscritta polizza;
d) con vittoria di spese e compensi maggiorati di I.V.A, C.A.P. e spese generali.”. Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti qui di seguito indicati.
Come noto, chi agisce per la risoluzione, il risarcimento del danno ovvero l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è onerato della prova del fatto estintivo della pretesa avversaria, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. U.,
30.10.2001, n.13533).
In particolare, in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste nell'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., grava sull'assicurato l'onere di dimostrare che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" nella copertura assicurativa.
Per converso, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile, spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole. Tale circostanza, infatti, non costituisce un elemento della fattispecie costitutiva del diritto dell'assicurato, bensì un fatto impeditivo che, ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., deve essere provato da chi lo eccepisce (ex multis, Cass. 9.8.2023, 24273; Cass. 2.4.2021,
n.9205; Cass. 8.4.2020, n.7749).
Tanto premesso, l'attrice risulta aver parzialmente adempiuto al proprio onere probatorio.
Ed invero, non è contestata la sottoscrizione e l'operatività, al momento del verificarsi del sinistro denunciato, della polizza sottoscritta con l'Assicurazione convenuta (vd. all.to n. 1, citazione;
condizioni generali (vd. all.to n. 3, comparsa).
Nulla quaestio anche in ordine all'effettivo avveramento dell'evento atmosferico, occorso il
1.11.2018, causativo del danno lamentato dall'attrice nella denuncia del sinistro pervenuta il
6.11.2018 (vd. all.to n. 5, comparsa), tant'è che la stessa convenuta ha documentato, a sua volta,
l'eccezionale quantità di precipitazioni interessanti il Comune di Latina nel periodo in questione (vd. all.to n. 8, comparsa).
Ciò posto, dall'espletata istruttoria peritale, risulta corretto l'inquadramento operato dall'attrice, sin dal proprio atto introduttivo, dell'evento dannoso denunciato in seno alla garanzia prevista all'art.
2.4.4 delle Condizioni di Assicurazione, rubricato nella sezione “Eventi atmosferici”, secondo cui “La Società indennizza i Danni materiali e diretti all'Abitazione e/o al Contenuto causati da: […] b) acqua penetrata all'interno del Fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del , delle pareti, Pt_1
dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati” (ovvero, come da art. 2.4.4, sub. a), precipitazioni atmosferiche, trombe d'aria, uragani, tempesta, vento) (vd. pag. 10, fascicolo informativo, all. 3, comparsa).
Nello specifico, dalla c.t.u., le cui conclusioni appaiono condivisibili e corrette alla luce dei sopralluoghi espletati e scevre da vizi di natura logico-giuridica, è emerso che i danni lamentati da parte attrice, “consistenti nel sollevamento di una porzione di pavimentazione in parquet con suo successivo distaccamento dal massetto di posa” (vd. p. 11, sub. a, c.t.u.), erano stati causati da “acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce delle pareti nella zona sottostante causate dagli eventi atmosferici”, riconducibili, dunque, all'art. 2.4.4, sub. b), delle Condizioni di
Assicurazione (vd. p. 11, sub. b, c.t.u.).
Per contro, risulta priva di fondamento e di supporto probatorio la tesi di parte convenuta secondo cui il sinistro denunciato sarebbe stato causato da un allagamento del terrazzo, evento disciplinato dall'art.
5.2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la cui garanzia non avrebbe operato, in quanto non specificamente sottoscritta dall'attrice.
Ed invero, tale tesi, oltre a non essere supportata da alcuna prova in merito all'occlusione del pluviale,
è stata ampiamente confutata dall'ausiliario nominato dal Tribunale, il quale, dopo aver premesso che la capacità di deflusso del bocchettone è "di gran lunga efficace ed efficiente", che non si è verificato accumulo esterno di acqua tale da causare allagamento e che il danno deriva da infiltrazioni attraverso brecce/rotture (vd. pp. 13-17, c.t.u.), ha evidenziato “Dopo un'attenta ricostruzione grafica nonché il ricorso ad opportuni calcolo idraulici…che non esiste compatibilità del danno rilevato rispetto ad un fenomeno di allagamento del terrazzo in adiacenza”, e che, pertanto, “non si è verificato il fenomeno ipotizzato dalla parte convenuta di stramazzo laterale per superamento della soglia porta- finestra”, né è stato riscontrato “un fenomeno dannoso collegato ad un'infiltrazione per getto di acqua piovana diretta sull'infisso porta-finestra” (vd. pp. 24-25, c.t.u.).
Orbene, una volta acclarato l'an e la riconducibilità dello stesso alle ipotesi coperte da garanzia assicurativa, con riferimento alla quantificazione del danno, essendo necessario procedere alla rimozione degli effetti dannosi sia internamente che esternamente al fabbricato (trattandosi di opere indispensabili per eliminare le cause del danno), la somma dovuta dalla convenuta all'attrice può ritenersi congruamente determinata dal C.T.U. in complessivi euro 3.904,37, oltre i.v.a. (nello specifico, € 2.748,43 per lavori da eseguire sul terrazzo, ed € 1.155,94, per lavori da eseguire internamente) (vd. pp. 17-20, c.t.u.).
Va, invece, disattesa la richiesta attorea di maggiorazione del quantum derivante dall'aumento dei prezzi delle materie prime che sarebbero asseritamente intercorsi medio tempore tra il deposito della perizia (5/4/2021) e la statuizione finale, in quanto sfornita di allegazioni a supporto e, comunque, inammissibile, in quanto formulata per la prima volta dopo lo spirare dei termini istruttori (vd. dep. comparsa conclusionale dd. 1.12.22).
In ragione delle condizioni generali di contratto secondo cui, in relazione agli eventi atmosferici è prevista una franchigia di € 250,00, l'importo indennizzabile sopraindicato subirà poi una corrispondente riduzione, sicché spetta all'attrice la somma di € 3.654,37 a titolo di indennizzo (= euro 3.904,37 - € 250,00).
Va poi disattesa la richiesta attorea di rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte (€
1.500,00), in quanto non è stata fornita prova dell'effettivo esborso di cui si chiede la ripetizione (agli atti è allegata una mera proposta di parcella, vd. all.to n. 11, citazione).
Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda attorea, la convenuta andrà condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.654,37, oltre i.v.a. come per legge, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo (vd.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 24/10/2017 n. 25099: "l'obbligo dell'assicuratore di pagare
l'indennizzo, anche se esso sia stato predeterminato in una somma fissa o in un valore a punto percentuale, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita del patrimonio dell'assicurato ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 cod. civ.").
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), come da nota spese depositata dal patrocinio attoreo (vd. dep. 1.12.22).
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
La convenuta va altresì condannata – ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D. L.vo 4 marzo 2010, n. 28 - al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, stante l'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione cui era stata regolarmente invitata (cfr. verbale di mediazione, all. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n.
1), c.p.c. attorea, dep. 29.09.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, della somma di euro 3.654,37, oltre i.v.a., maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta tutte le restanti domande attoree;
c) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 324,33 per esborsi (€ 237 marca + € 27 c.u. + € 11,53 notifica
+ € 48,80 spese di mediazione), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
d) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta;
e) condanna altresì la convenuta - ex art. 8 co. 4 bis D. L.vo n. 28/2010 - al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 10.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini