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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. AR Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1513/2024 in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Corso Piave n. 20, con l'Avv. NORIS VALERIA;
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
06/09/1962 e residente in [...], Salita alla Brichetta n. 8/B, con gli Avv. CARFORA
ROSA MARIA e ANDRONICO FRANCESCO;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.aprile.1996, in Novi Ligure (AL), dai sig.ri e Parte_3 Pt_2
1 annotato nel registro dello stato civile di detto comune all'anno 1996 al n°6, PII Serie A, Pt_2
instando fin da ora affinché sia ordinata alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure perché provveda alle annotazioni di legge Voglia altresì il Tribunale confermare le seguenti condizioni:
confermare l'affido condiviso del figlio minore ai due genitori che continueranno ad Per_1
esercitare entrambi la responsabilità genitoriale su di lui;
confermare altresì la collocazione di e presso la madre e di AR presso il Per_1 Per_2
padre;
prevedere che il sig. tenga presso di sé il figlio minore con la più ampia libertà, Pt_2
assecondando, ove possibile, i desideri del ragazzo secondo accordi da prendere direttamente con quest'ultimo, stante l'età dello stesso prossima ai 18 anni, ma, comunque, con congruo preavviso alla madre;
confermare che il sig. corrisponda, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra a Pt_2 Pt_1
titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma stabilita in sede di separazione Per_1
consensuale, rivalutata in base all'indice Istat e pari, cioè, ad euro 586,87, da versrsi a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2024; prevedere altresì che identica somma, sempre da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, corrisponda direttamente a mani del figlio;
oltre a provvedere Per_2 all'integrale mantenimento di AR, come ha fatto fino ad ora;
confermare che il sig. continui a sostenere al 100% le spese straordinarie necessarie ai Pt_2
figli, come ha fatto fino ad ora;
dare atto che entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e che pertanto non hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro né assegno di mantenimento né alimentare;
dare atto altresì che essi dichiarano di aver già separatamente regolato ogni loro rapporto economico e personale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 04/07/2024, i ricorrenti hanno domandato congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 10/10/2024, le parti hanno confermato le conclusioni formulate nel ricorso e all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
2 accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, della legge n. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso alla separazione con procedimento di negoziazione assistita definito in data 27/07/2017. Il ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 04/07/2024, pertanto, alla data di presentazione del ricorso era ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3 della legge n. 898/70.
Occorre, infine, aggiungere che le parti hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione, circostanza che conferma l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. Deve, dunque, essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate dalle parti possono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Novi Ligure, il 14/04/1996, (atto Parte_2
n°6 Parte II Serie A, 1996);
- ordina all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni concordate dalle parti:
“ confermare l'affido condiviso del figlio minore ai due genitori che continueranno ad Per_1
esercitare entrambi la responsabilità genitoriale su di lui;
confermare altresì la collocazione di e presso la madre e di AR presso il Per_1 Per_2
padre;
prevedere che il sig. tenga presso di sé il figlio minore con la più ampia libertà, Pt_2
assecondando, ove possibile, i desideri del ragazzo secondo accordi da prendere direttamente con quest'ultimo, stante l'età dello stesso prossima ai 18 anni, ma, comunque, con congruo preavviso alla madre;
confermare che il sig. corrisponda, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra a Pt_2 Pt_1
titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma stabilita in sede di separazione Per_1
consensuale, rivalutata in base all'indice Istat e pari, cioè, ad euro 586,87, da versarsi a mezzo
3 bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2024; prevedere altresì che identica somma, sempre da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, corrisponda direttamente a mani del figlio;
oltre a provvedere Per_2 all'integrale mantenimento di AR, come ha fatto fino ad ora;
confermare che il sig. continui a sostenere al 100% le spese straordinarie necessarie ai Pt_2 figli, come ha fatto fino ad ora”;
- prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 novembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Andreoni Dott. Giuseppe Bersani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. AR Bonci Giudice
Dott.ssa Francesca Andreoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1513/2024 in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], Corso Piave n. 20, con l'Avv. NORIS VALERIA;
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
06/09/1962 e residente in [...], Salita alla Brichetta n. 8/B, con gli Avv. CARFORA
ROSA MARIA e ANDRONICO FRANCESCO;
- ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14.aprile.1996, in Novi Ligure (AL), dai sig.ri e Parte_3 Pt_2
1 annotato nel registro dello stato civile di detto comune all'anno 1996 al n°6, PII Serie A, Pt_2
instando fin da ora affinché sia ordinata alla cancelleria la trasmissione, al passaggio in giudicato, di copia autentica della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novi Ligure perché provveda alle annotazioni di legge Voglia altresì il Tribunale confermare le seguenti condizioni:
confermare l'affido condiviso del figlio minore ai due genitori che continueranno ad Per_1
esercitare entrambi la responsabilità genitoriale su di lui;
confermare altresì la collocazione di e presso la madre e di AR presso il Per_1 Per_2
padre;
prevedere che il sig. tenga presso di sé il figlio minore con la più ampia libertà, Pt_2
assecondando, ove possibile, i desideri del ragazzo secondo accordi da prendere direttamente con quest'ultimo, stante l'età dello stesso prossima ai 18 anni, ma, comunque, con congruo preavviso alla madre;
confermare che il sig. corrisponda, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra a Pt_2 Pt_1
titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma stabilita in sede di separazione Per_1
consensuale, rivalutata in base all'indice Istat e pari, cioè, ad euro 586,87, da versrsi a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2024; prevedere altresì che identica somma, sempre da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, corrisponda direttamente a mani del figlio;
oltre a provvedere Per_2 all'integrale mantenimento di AR, come ha fatto fino ad ora;
confermare che il sig. continui a sostenere al 100% le spese straordinarie necessarie ai Pt_2
figli, come ha fatto fino ad ora;
dare atto che entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti e che pertanto non hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro né assegno di mantenimento né alimentare;
dare atto altresì che essi dichiarano di aver già separatamente regolato ogni loro rapporto economico e personale e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 04/07/2024, i ricorrenti hanno domandato congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 10/10/2024, le parti hanno confermato le conclusioni formulate nel ricorso e all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere
2 accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, della legge n. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso alla separazione con procedimento di negoziazione assistita definito in data 27/07/2017. Il ricorso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 04/07/2024, pertanto, alla data di presentazione del ricorso era ampiamente trascorso il termine di sei mesi richiesto dall'art. 3 della legge n. 898/70.
Occorre, infine, aggiungere che le parti hanno escluso qualsivoglia possibilità di riconciliazione, circostanza che conferma l'impossibilità della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. Deve, dunque, essere pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate dalle parti possono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
i quali hanno celebrato matrimonio, a Novi Ligure, il 14/04/1996, (atto Parte_2
n°6 Parte II Serie A, 1996);
- ordina all'Ufficiale di Stato civile territorialmente competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni concordate dalle parti:
“ confermare l'affido condiviso del figlio minore ai due genitori che continueranno ad Per_1
esercitare entrambi la responsabilità genitoriale su di lui;
confermare altresì la collocazione di e presso la madre e di AR presso il Per_1 Per_2
padre;
prevedere che il sig. tenga presso di sé il figlio minore con la più ampia libertà, Pt_2
assecondando, ove possibile, i desideri del ragazzo secondo accordi da prendere direttamente con quest'ultimo, stante l'età dello stesso prossima ai 18 anni, ma, comunque, con congruo preavviso alla madre;
confermare che il sig. corrisponda, entro il 5 di ogni mese, alla sig.ra a Pt_2 Pt_1
titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma stabilita in sede di separazione Per_1
consensuale, rivalutata in base all'indice Istat e pari, cioè, ad euro 586,87, da versarsi a mezzo
3 bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2024; prevedere altresì che identica somma, sempre da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, corrisponda direttamente a mani del figlio;
oltre a provvedere Per_2 all'integrale mantenimento di AR, come ha fatto fino ad ora;
confermare che il sig. continui a sostenere al 100% le spese straordinarie necessarie ai Pt_2 figli, come ha fatto fino ad ora”;
- prende atto degli ulteriori accordi fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 novembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Andreoni Dott. Giuseppe Bersani
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