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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2024, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2467/2023 tra
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
UN SI snc, elettivamente domiciliato in Noto (SR), via Filippo Tortora n. 6, presso lo studio dell'avv. DE FELICE Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e VIGILANTI Lucio Cornelio, per mandato generale alle liti del 23.01.2023 per notaio rep. n. 37590; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, D. Lgs 509/88.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 13.07.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'01.08.2023) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
1 Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile o in subordine dell'assegno mensile di assistenza ed il riconoscimento dello status di handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/92, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 08.05.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità e ha accertato che: “Le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale il Sig. è da considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1
(art 2 e 13 L 118/71 e art 9 DL 509/88) pari al 68%, può altresì essere considerato portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92, appare equo riconoscere tali benefici a partire dalla visita attuale, ovvero dal 26/04/23”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità civile o i dell'assegno di assistenza e non ha riconosciuto al ricorrente lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava sostanzialmente i Persona_3
risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità né per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità in quanto accertava che “Le patologie di cui è portatore/trice il/la ricorrente sono tali da consentirmi di formulare il giudizio medico legale di
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%(art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88 ) percentuale 80% ed ai sensi dell'art 4 della legge 5 febbraio 1992 n.
104 è riconosciuto portatore di Handicap con art. 3 comma 1.Per quanto attiene alla decorrenza per l'invalidità civile essa può essere stabilita solo alla luce dei recenti accertamenti sanitari del
14/5/24. Non sono presenti in atto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità e dell'inabilità o indennità di accompagnamento”.
2 All'esito dell'udienza del 25.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato in Parte_1
data 01.08.2023 a seguito di ATP:
- rigetta la domanda di accertamento dei requisiti sanitari relativi alla prestazione di cui alla L.
118/71 e al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 15/07/2024
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2467/2023 tra
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
UN SI snc, elettivamente domiciliato in Noto (SR), via Filippo Tortora n. 6, presso lo studio dell'avv. DE FELICE Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia congiuntamente CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e VIGILANTI Lucio Cornelio, per mandato generale alle liti del 23.01.2023 per notaio rep. n. 37590; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ai sensi della Legge n. 118/71, D. Lgs 509/88.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 13.07.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'01.08.2023) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
1 Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della pensione di inabilità civile o in subordine dell'assegno mensile di assistenza ed il riconoscimento dello status di handicap in condizioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/92, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata il 08.05.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità civile né lo status di portatore di handicap in situazione di gravità e ha accertato che: “Le suddette infermità, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un complesso patologico per il quale il Sig. è da considerarsi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa Pt_1
(art 2 e 13 L 118/71 e art 9 DL 509/88) pari al 68%, può altresì essere considerato portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi del comma 1 art 3 della legge 104/92, appare equo riconoscere tali benefici a partire dalla visita attuale, ovvero dal 26/04/23”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della pensione di inabilità civile o i dell'assegno di assistenza e non ha riconosciuto al ricorrente lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. , il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava sostanzialmente i Persona_3
risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere non sussistenti i requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità né per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità in quanto accertava che “Le patologie di cui è portatore/trice il/la ricorrente sono tali da consentirmi di formulare il giudizio medico legale di
“INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%(art. 2 e 13 L.
118/71 e art. 9 DL 509/88 ) percentuale 80% ed ai sensi dell'art 4 della legge 5 febbraio 1992 n.
104 è riconosciuto portatore di Handicap con art. 3 comma 1.Per quanto attiene alla decorrenza per l'invalidità civile essa può essere stabilita solo alla luce dei recenti accertamenti sanitari del
14/5/24. Non sono presenti in atto i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità e dell'inabilità o indennità di accompagnamento”.
2 All'esito dell'udienza del 25.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché il ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite non seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sussistendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. inferiore ai limiti di legge e devono pertanto essere dichiarate irripetibili. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato in Parte_1
data 01.08.2023 a seguito di ATP:
- rigetta la domanda di accertamento dei requisiti sanitari relativi alla prestazione di cui alla L.
118/71 e al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3, art. 3 L. 104/92;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Siracusa, 15/07/2024
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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