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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2021 promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei difensori, con l'avv. DI DOMENICO VINCENZO ) e l'avv. CATI C.F._1
ALESSANDRO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
nella qualità di amministratore di sostegno di TR
), elettivamente domiciliato in VIA S. Controparte_2 C.F._2
FRANCESCO DI PAOLA, 3 00053 CIVITAVECCHIA con l'avv. ROSCIONI LEONARDO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Civitavecchia P.le P. Guglielmotti n. 7, con il patrocinio dell'avv.
MARINA MARINO ( ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._4 generale
CONVENUTI
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. La , quale gestore delle attività riabilitative Parte_1 erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale - ex art. 26 della
Legge 833/1978 presso il Centro denominato “A. Boggi” in località Santa Severa, ha convenuto in giudizio e il al fine di sentirli condannare al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in suo favore della somma di € 33.065,49, a titolo di quota sociale pari al 30% della tariffa spettante quale corrispettivo per i servizi erogati dall'anno 2013 all'anno 2017, detratti gli acconti ricevuti.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il rapporto Regione - Controparte_4 dapprima (cui è subentrata la per effetto dell'affitto di ramo d'azienda) pur se atipico, Pt_1 rientrava comunque nell'alveo di una concessione di pubblico servizio, esattamente come lo sono quelle con i soggetti accreditati ex D.lgs. n. 502/1992, di guisa che, per analogia di genere, anche ad non poteva che applicarsi la medesima disciplina dei soggetti accreditati, con Pt_1 conseguente obbligo da parte del al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa CP_3 in materia (ISEE dell'assistito al di sotto di una determinata soglia e richiesta di compartecipazione: cfr. art. 6 l. n. 328/2000 e docc. 6, 7 e 7 bis), di pagamento delle c.d. quote sociali maturate in dipendenza della permanenza di all'interno del Centro. Controparte_2
Si è costituita , nella qualità di amministratore di sostegno di TR
, eccependo il difetto di legittimazione passiva della convenuta in quanto Controparte_2 titolare del diritto ad usufruire della prestazione assistenziale, necessariamente connessa con quella riabilitativa, a carico del Fondo sanitario nazionale;
ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2954 c.c. o dell'art. 2955 c. 3 c.c. nonché
l'adempimento della pretesa.
Si è altresì costituito il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_3 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, ha sostenuto l'insussistenza del diritto all'integrazione della retta da parte del per il periodo in CP_3 questione in quanto la struttura “Centro Boggi” era priva di autorizzazione e accreditamento presso la Regione Lazio ai sensi del DGR n. 65/2010 nonché in mancanza di un accordo scritto con la ASL di riferimento;
in ogni caso, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice, in quanto il diritto alla integrazione della retta spetta semmai al destinatario delle prestazioni assistenziali.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 7.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è Controparte_3 infondata.
Parte attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato secondo le tariffe regionali, delle prestazioni eseguite a favore di ex art. 26 Controparte_2
L. 833 del 1978 presso il centro “A. Boggi” sito in località Santa Severa dall'anno 2013 all'anno
2017.
Ne consegue che la domanda non è diretta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che comporti l'esercizio di un potere pubblicistico, bensì è volta ad ottenere l'adempimento delle prestazioni oggetto di convenzione stipulata ex art. 26 L. 833 del 1978.
Ricondotto il titolo della pretesa nell'ambito delle concessioni di diritto pubblico, va osservato che l'adempimento della prestazione di pagamento si pone nella fase esecutiva del rapporto, ossia in un ambito dove è assente l'esercizio di un potere pubblicistico – in quanto già esercitato nella fase genetica del rapporto – attenendo quanto oggetto di domanda ad una posizione di diritto – ossia il pagamento di quanto previsto dalle determinazioni della Regione – essendo estraneo il profilo della messa in discussione della legittimità del provvedimento amministrativo che ha determinato la tariffa.
Trova dunque applicazione la disciplina prevista dall'art. 133 I comma lett. c) c.p.a., che in materia di concessioni di pubblici servizi esclude la giurisdizione del Giudice amministrativo per quanto concerne le cause relative a “indennità, canoni e altri corrispettivi”, che devono considerarsi attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso in casi analoghi a quello di cui si tratta, secondo cui “La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza
Sanitaria Assistita)” (Cass. Sez. Un. n. 9488 del 04/04/2019).
Deve quindi essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario nel caso di specie.
3. Nel merito, la domanda è infondata.
Va anzitutto premesso che l'erogazione di prestazioni sanitarie socioassistenziali e riabilitative ex art. 26 L. 833/78 è soggetta al sistema dell'accreditamento introdotto, in luogo
3 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della convenzione, quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (articoli 1 I.
23 ottobre 1992 n. 421 e 8 d.Igs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6693), l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. pure, sempre per esempio, Cons. Stato, sez.V, 11 maggio 2010
n. 2828, Tar Sardegna 15 marzo 2014 e Tar Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2014 n. 464). Le
Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi come giudice della giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra e le strutture sanitarie devono essere qualificati Pt_2 concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui all'articolo 44 L.
833/1978 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (così S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291; v. altresì S.U. ord.13 febbraio 2007 n. 3046).
Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (articolo 2 d.lgs. 502/1992; e v., ancora p. es,
Cons. Stato, sez. 3, 16 settembre 2013 n. 4574). Le leggi regionali - attenendosi appunto all'inquadramento fornito precipuamente dagli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.lgs.
502/1992, norme inserite dall'articolo 8, quarto comma, d.lgs. 229/1999, delineano quella sequenza che una dottrina amministrativa, con una formula mnemonica da acronimo, ha definito il regime delle 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica dell'articolo 8 bis d.lgs.
502/1992).
La Legge Regionale Lazio 3 marzo 2003 n. 4 prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie (articolo 7), per poi stabilire (articolo 14) che solo i soggetti autorizzati ex articolo
7 sono legittimati a chiedere l'accreditamento. Quest'ultimo è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (come detto) al genus della concessione. All'accreditamento segue la stipula di un apposito negozio, nell'ambito del quale la
P.A. agisce nell'esercizio del suo jus privatorum, che regola “la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate” (art. 18 della legge regionale).
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Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011), restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione (cfr., con riferimento alle convenzioni dei medici ambulatoriali: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17711 del 06/08/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17588 del 05/07/2018) ha sottolineato che la qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, come è dato inequivocamente desumere dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale"
(verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali"; all'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento
("La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies"), ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi e ribadisce che il provvedimento definitivo di "accreditamento istituzionale" adottato dalla regione non è idoneo a legittimare, in difetto di stipula dell'accordo, la pretesa di pagamento dei corrispettivi fatturati dalla struttura accreditata (art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del Dlgs n. 502/1992 introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. d), n. 3), del DL 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, che prevede la sospensione dell' "accreditamento istituzionale" in caso di mancata stipula degli accordi tra le strutture private e le Aziende sanitarie).
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Giova evidenziare che tali principi risultano espressi in materia di pagamento delle prestazioni sanitarie per la quota posta a carico della ASL di riferimento (pari al 70% della tariffa), ma sono validi per identità di ratio anche per quanto riguarda il pagamento della quota sociale a carico (per quanto di competenza) dei Comuni, atteso che il contributo delle amministrazioni comunali è comunque previsto nell'ambito della disciplina dei servizi erogati da strutture accreditate con il SSR.
Pertanto, deve ritenersi che l'esistenza di un provvedimento di accreditamento e di un contratto in forma scritta con la ASL sulle tariffe da applicarsi sia requisito indispensabile per ottenere il pagamento delle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26 L. 833/78.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che ha ottenuto l'accreditamento Pt_1 provvisorio solo nel 2017, mentre per il periodo precedente, in cui sono state erogate le prestazioni per cui è causa, la stessa ha agito in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 3.5.2011 con il (scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Controparte_4
Rep. N. 21665), il quale a sua volta operava dal 2006 in regime extra ordinem Persona_1
(cioè sulla base di determinazioni della Regione di autorizzazione ad hoc ad erogare prestazioni sanitarie ed assistenziali, tra cui la DGR n. 65/2010) per dare continuità di assistenza ai pazienti ricoverati presso le strutture già gestite dalla Controparte_5
Orbene, deve quindi darsi atto che per il periodo che qui interessa (dal 2013 al 2017) le prestazioni sono state erogate da in assenza sia dell'accreditamento (neppure provvisorio Pt_1
o temporaneo) sia di una convenzione sulle tariffe.
In mancanza di tali presupposti, non rileva l'esistenza di provvedimenti amministrativi regionali di autorizzazione ad operare, peraltro emessi in favore di altro soggetto ( CP_4
, né del contratto di affitto di ramo d'azienda, rispetto al quale la Pubblica
[...]
Amministrazione è rimasta del tutto estranea.
Deve quindi ritenersi che non sia legittimata a richiedere al Comune di Pt_1
Civitavecchia il pagamento della quota sociale.
4. Il pagamento del corrispettivo nella misura richiesta non può neppure essere preteso nei confronti di . Controparte_2
Sotto tale profilo, esclusa l'applicabilità della disciplina pubblicistica sopra richiamata, la domanda va valutata alla stregua di una domanda di adempimento contrattuale, che richiede pur sempre la prova dell'esistenza del contratto e dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, prova che (attenendo al titolo della pretesa) deve essere fornita da parte attrice alla stregua dei generali criteri in tema di riparto dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 c.c..
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Orbene, a fronte della specifica deduzione di di essere ricoverata “a Controparte_2 titolo gratuito” e, quindi, della contestazione circa la mancanza di accordo sul corrispettivo, parte attrice ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di un tale accordo o di un impegno di spesa da parte del soggetto ricoverato o dell'amministratore di sostegno, che non è stata neppure dedotta.
Pertanto, va respinta anche la domanda articolata nei confronti di . Controparte_2
5. La domanda di ingiustificato arricchimento svolta da parte attrice in via subordinata è inammissibile.
L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando manchi di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi.
Nel caso di specie, stante la sussistenza di uno specifico titolo contrattuale per far valere la pretesa nei confronti di , difetta il requisito della sussidiarietà e l'azione ex Controparte_2 art. 2041 c.c. va pertanto dichiarata inammissibile.
Per quanto attiene al invece, la domanda di ingiustificato Controparte_3 arricchimento è infondata, in quanto l'erogazione delle prestazioni in questione, essendo stata effettuata – come detto – al di fuori del regime di accreditamento, non comporta alcun obbligo o onere in capo al che pertanto non ha conseguito alcun arricchimento correlato a tale CP_3 erogazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
Le spese così liquidate, per quanto di spettanza della convenuta , Controparte_2 devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 5.261,00 per compensi in favore dell'avv. Leonardo Roscioni quale procuratore antistatario e in € 5.261,00 per compensi in favore del Comune di
Civitavecchia, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
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Civitavecchia, 17 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 964/2021 promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec dei difensori, con l'avv. DI DOMENICO VINCENZO ) e l'avv. CATI C.F._1
ALESSANDRO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
nella qualità di amministratore di sostegno di TR
), elettivamente domiciliato in VIA S. Controparte_2 C.F._2
FRANCESCO DI PAOLA, 3 00053 CIVITAVECCHIA con l'avv. ROSCIONI LEONARDO
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta
), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Civitavecchia P.le P. Guglielmotti n. 7, con il patrocinio dell'avv.
MARINA MARINO ( ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura C.F._4 generale
CONVENUTI
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
1. La , quale gestore delle attività riabilitative Parte_1 erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale - ex art. 26 della
Legge 833/1978 presso il Centro denominato “A. Boggi” in località Santa Severa, ha convenuto in giudizio e il al fine di sentirli condannare al Controparte_2 Controparte_3 pagamento in suo favore della somma di € 33.065,49, a titolo di quota sociale pari al 30% della tariffa spettante quale corrispettivo per i servizi erogati dall'anno 2013 all'anno 2017, detratti gli acconti ricevuti.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il rapporto Regione - Controparte_4 dapprima (cui è subentrata la per effetto dell'affitto di ramo d'azienda) pur se atipico, Pt_1 rientrava comunque nell'alveo di una concessione di pubblico servizio, esattamente come lo sono quelle con i soggetti accreditati ex D.lgs. n. 502/1992, di guisa che, per analogia di genere, anche ad non poteva che applicarsi la medesima disciplina dei soggetti accreditati, con Pt_1 conseguente obbligo da parte del al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa CP_3 in materia (ISEE dell'assistito al di sotto di una determinata soglia e richiesta di compartecipazione: cfr. art. 6 l. n. 328/2000 e docc. 6, 7 e 7 bis), di pagamento delle c.d. quote sociali maturate in dipendenza della permanenza di all'interno del Centro. Controparte_2
Si è costituita , nella qualità di amministratore di sostegno di TR
, eccependo il difetto di legittimazione passiva della convenuta in quanto Controparte_2 titolare del diritto ad usufruire della prestazione assistenziale, necessariamente connessa con quella riabilitativa, a carico del Fondo sanitario nazionale;
ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto invocato da parte attrice ai sensi dell'art. 2954 c.c. o dell'art. 2955 c. 3 c.c. nonché
l'adempimento della pretesa.
Si è altresì costituito il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_3 giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, ha sostenuto l'insussistenza del diritto all'integrazione della retta da parte del per il periodo in CP_3 questione in quanto la struttura “Centro Boggi” era priva di autorizzazione e accreditamento presso la Regione Lazio ai sensi del DGR n. 65/2010 nonché in mancanza di un accordo scritto con la ASL di riferimento;
in ogni caso, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società attrice, in quanto il diritto alla integrazione della retta spetta semmai al destinatario delle prestazioni assistenziali.
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 7.11.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2 di 8
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2. L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal è Controparte_3 infondata.
Parte attrice ha agito al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo, determinato secondo le tariffe regionali, delle prestazioni eseguite a favore di ex art. 26 Controparte_2
L. 833 del 1978 presso il centro “A. Boggi” sito in località Santa Severa dall'anno 2013 all'anno
2017.
Ne consegue che la domanda non è diretta ad ottenere l'annullamento di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che comporti l'esercizio di un potere pubblicistico, bensì è volta ad ottenere l'adempimento delle prestazioni oggetto di convenzione stipulata ex art. 26 L. 833 del 1978.
Ricondotto il titolo della pretesa nell'ambito delle concessioni di diritto pubblico, va osservato che l'adempimento della prestazione di pagamento si pone nella fase esecutiva del rapporto, ossia in un ambito dove è assente l'esercizio di un potere pubblicistico – in quanto già esercitato nella fase genetica del rapporto – attenendo quanto oggetto di domanda ad una posizione di diritto – ossia il pagamento di quanto previsto dalle determinazioni della Regione – essendo estraneo il profilo della messa in discussione della legittimità del provvedimento amministrativo che ha determinato la tariffa.
Trova dunque applicazione la disciplina prevista dall'art. 133 I comma lett. c) c.p.a., che in materia di concessioni di pubblici servizi esclude la giurisdizione del Giudice amministrativo per quanto concerne le cause relative a “indennità, canoni e altri corrispettivi”, che devono considerarsi attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte, espresso in casi analoghi a quello di cui si tratta, secondo cui “La domanda proposta da una struttura sanitaria per il pagamento del corrispettivo di prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di anziano non autosufficiente in base ad un contratto di degenza stipulato da un familiare a titolo di garante, avuto riguardo al "petitum" sostanziale della pretesa fatta valere, rientra nell'ambito delle controversie a contenuto meramente patrimoniale spettanti alla giurisdizione ordinaria, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali né sia coinvolto l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi inerenti la determinazione del corrispettivo e senza che rilevi, in particolare, il regime di convenzionamento tra l'ente locale e la singola struttura RSA (Residenza
Sanitaria Assistita)” (Cass. Sez. Un. n. 9488 del 04/04/2019).
Deve quindi essere affermata la giurisdizione del Giudice ordinario nel caso di specie.
3. Nel merito, la domanda è infondata.
Va anzitutto premesso che l'erogazione di prestazioni sanitarie socioassistenziali e riabilitative ex art. 26 L. 833/78 è soggetta al sistema dell'accreditamento introdotto, in luogo
3 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
della convenzione, quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (articoli 1 I.
23 ottobre 1992 n. 421 e 8 d.Igs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche): in tal modo, come riconosciuto più volte dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6693), l'accreditamento è stato conformato come provvedimento amministrativo comunque riconducibile al genus delle concessioni di pubblico servizio (nella giurisprudenza amministrativa cfr. pure, sempre per esempio, Cons. Stato, sez.V, 11 maggio 2010
n. 2828, Tar Sardegna 15 marzo 2014 e Tar Friuli Venezia Giulia 25 settembre 2014 n. 464). Le
Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciandosi come giudice della giurisdizione, hanno più volte riconosciuto che i rapporti tra e le strutture sanitarie devono essere qualificati Pt_2 concessioni di pubblico servizio sia nel previgente regime convenzionale di cui all'articolo 44 L.
833/1978 sia nel vigente regime dell'accreditamento, nel quale poi il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali (così S.U. 20 giugno 2012 n. 10149 e la conforme S.U. ord. 3 febbraio 2014 n. 2291; v. altresì S.U. ord.13 febbraio 2007 n. 3046).
Il regime di accreditamento viene allora disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (articolo 2 d.lgs. 502/1992; e v., ancora p. es,
Cons. Stato, sez. 3, 16 settembre 2013 n. 4574). Le leggi regionali - attenendosi appunto all'inquadramento fornito precipuamente dagli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.lgs.
502/1992, norme inserite dall'articolo 8, quarto comma, d.lgs. 229/1999, delineano quella sequenza che una dottrina amministrativa, con una formula mnemonica da acronimo, ha definito il regime delle 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordo (cfr. la rubrica dell'articolo 8 bis d.lgs.
502/1992).
La Legge Regionale Lazio 3 marzo 2003 n. 4 prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie (articolo 7), per poi stabilire (articolo 14) che solo i soggetti autorizzati ex articolo
7 sono legittimati a chiedere l'accreditamento. Quest'ultimo è dunque un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico (la legge lo definisce infatti accreditamento istituzionale), e pertanto è riconducibile (come detto) al genus della concessione. All'accreditamento segue la stipula di un apposito negozio, nell'ambito del quale la
P.A. agisce nell'esercizio del suo jus privatorum, che regola “la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate” (art. 18 della legge regionale).
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Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011), restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione (cfr., con riferimento alle convenzioni dei medici ambulatoriali: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 17711 del 06/08/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17588 del 05/07/2018) ha sottolineato che la qualità di soggetto (provvisoriamente o definitivamente) "accreditato" è condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, come è dato inequivocamente desumere dalla disciplina del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che all'art. 8 bis, comma 4, subordina anche l'esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, al triplice requisito del possesso della "autorizzazione" all'esercizio di attività sanitaria, all' "accreditamento istituzionale"
(verifica dei requisiti ulteriori di qualificazione della struttura in funzione della rispondenza ai criteri ed obiettivi della programmazione sanitaria regionale), ed alla stipulazione di "accordi contrattuali"; all'art. 8 quater, comma 2, riconduce gli effetti obbligatori "inter partes" esclusivamente alla specifica convenzione stipulata tra la struttura privata e la ASL di riferimento
("La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies"), ed all'art. 8 quinquies disciplina il contenuto minimo di tali accordi e ribadisce che il provvedimento definitivo di "accreditamento istituzionale" adottato dalla regione non è idoneo a legittimare, in difetto di stipula dell'accordo, la pretesa di pagamento dei corrispettivi fatturati dalla struttura accreditata (art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del Dlgs n. 502/1992 introdotto dall'art. 79, comma 1-quinquies, lett. d), n. 3), del DL 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, che prevede la sospensione dell' "accreditamento istituzionale" in caso di mancata stipula degli accordi tra le strutture private e le Aziende sanitarie).
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Giova evidenziare che tali principi risultano espressi in materia di pagamento delle prestazioni sanitarie per la quota posta a carico della ASL di riferimento (pari al 70% della tariffa), ma sono validi per identità di ratio anche per quanto riguarda il pagamento della quota sociale a carico (per quanto di competenza) dei Comuni, atteso che il contributo delle amministrazioni comunali è comunque previsto nell'ambito della disciplina dei servizi erogati da strutture accreditate con il SSR.
Pertanto, deve ritenersi che l'esistenza di un provvedimento di accreditamento e di un contratto in forma scritta con la ASL sulle tariffe da applicarsi sia requisito indispensabile per ottenere il pagamento delle prestazioni erogate ai sensi dell'art. 26 L. 833/78.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che ha ottenuto l'accreditamento Pt_1 provvisorio solo nel 2017, mentre per il periodo precedente, in cui sono state erogate le prestazioni per cui è causa, la stessa ha agito in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 3.5.2011 con il (scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Controparte_4
Rep. N. 21665), il quale a sua volta operava dal 2006 in regime extra ordinem Persona_1
(cioè sulla base di determinazioni della Regione di autorizzazione ad hoc ad erogare prestazioni sanitarie ed assistenziali, tra cui la DGR n. 65/2010) per dare continuità di assistenza ai pazienti ricoverati presso le strutture già gestite dalla Controparte_5
Orbene, deve quindi darsi atto che per il periodo che qui interessa (dal 2013 al 2017) le prestazioni sono state erogate da in assenza sia dell'accreditamento (neppure provvisorio Pt_1
o temporaneo) sia di una convenzione sulle tariffe.
In mancanza di tali presupposti, non rileva l'esistenza di provvedimenti amministrativi regionali di autorizzazione ad operare, peraltro emessi in favore di altro soggetto ( CP_4
, né del contratto di affitto di ramo d'azienda, rispetto al quale la Pubblica
[...]
Amministrazione è rimasta del tutto estranea.
Deve quindi ritenersi che non sia legittimata a richiedere al Comune di Pt_1
Civitavecchia il pagamento della quota sociale.
4. Il pagamento del corrispettivo nella misura richiesta non può neppure essere preteso nei confronti di . Controparte_2
Sotto tale profilo, esclusa l'applicabilità della disciplina pubblicistica sopra richiamata, la domanda va valutata alla stregua di una domanda di adempimento contrattuale, che richiede pur sempre la prova dell'esistenza del contratto e dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, prova che (attenendo al titolo della pretesa) deve essere fornita da parte attrice alla stregua dei generali criteri in tema di riparto dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 c.c..
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Orbene, a fronte della specifica deduzione di di essere ricoverata “a Controparte_2 titolo gratuito” e, quindi, della contestazione circa la mancanza di accordo sul corrispettivo, parte attrice ha omesso di fornire la prova dell'esistenza di un tale accordo o di un impegno di spesa da parte del soggetto ricoverato o dell'amministratore di sostegno, che non è stata neppure dedotta.
Pertanto, va respinta anche la domanda articolata nei confronti di . Controparte_2
5. La domanda di ingiustificato arricchimento svolta da parte attrice in via subordinata è inammissibile.
L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando manchi di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi.
Nel caso di specie, stante la sussistenza di uno specifico titolo contrattuale per far valere la pretesa nei confronti di , difetta il requisito della sussidiarietà e l'azione ex Controparte_2 art. 2041 c.c. va pertanto dichiarata inammissibile.
Per quanto attiene al invece, la domanda di ingiustificato Controparte_3 arricchimento è infondata, in quanto l'erogazione delle prestazioni in questione, essendo stata effettuata – come detto – al di fuori del regime di accreditamento, non comporta alcun obbligo o onere in capo al che pertanto non ha conseguito alcun arricchimento correlato a tale CP_3 erogazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
Le spese così liquidate, per quanto di spettanza della convenuta , Controparte_2 devono essere distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 5.261,00 per compensi in favore dell'avv. Leonardo Roscioni quale procuratore antistatario e in € 5.261,00 per compensi in favore del Comune di
Civitavecchia, il tutto oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
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Civitavecchia, 17 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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