TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 751/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.4.2019, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
1 3. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
4. La domanda è infondata.
5. Parte ricorrente denuncia nel ricorso l'insufficiente valutazione, da parte del CTU
- chiamato ad indagare in ordine alle patologie del ricorrente in relazione alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità) - di tutte le patologie del ricorrente, tant'è che il calcolo che ne è derivato, è la risultanza di una errata e incompleta valutazione, ed è al disotto dell'effettiva percentuale di invalidità di cui soffre il ricorrente;
6. Orbene, riformulando le percentuali di invalidità secondo il criterio minimo delle percentuali riconosciute dalle tabelle per ogni singola patologia, sostiene che le patologie di cui soffre raggiungono la percentuale del Parte_1
65%.
7. Tali osservazioni, già discusse valutate e ben argomentate dal CTU nella fase dell'ATP, non sono sufficienti ad un rinnovo della perizia già acquisita nella fase preliminare;
pertanto, il ricorso non può essere accolto.
8. Stante la natura della controversia si provvede alla compensazione integrale delle spese del giudizio
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Rigetta il ricorso
- Conferma le risultanze peritali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo
- Compensa per intero le spese di lite.
Lì, 08/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 751/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. STUPPIA GIUSEPPE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA Controparte_1
GRANDIZIO ed ETTORE TRIOLO. resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.4.2019, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
1 3. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
4. La domanda è infondata.
5. Parte ricorrente denuncia nel ricorso l'insufficiente valutazione, da parte del CTU
- chiamato ad indagare in ordine alle patologie del ricorrente in relazione alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità) - di tutte le patologie del ricorrente, tant'è che il calcolo che ne è derivato, è la risultanza di una errata e incompleta valutazione, ed è al disotto dell'effettiva percentuale di invalidità di cui soffre il ricorrente;
6. Orbene, riformulando le percentuali di invalidità secondo il criterio minimo delle percentuali riconosciute dalle tabelle per ogni singola patologia, sostiene che le patologie di cui soffre raggiungono la percentuale del Parte_1
65%.
7. Tali osservazioni, già discusse valutate e ben argomentate dal CTU nella fase dell'ATP, non sono sufficienti ad un rinnovo della perizia già acquisita nella fase preliminare;
pertanto, il ricorso non può essere accolto.
8. Stante la natura della controversia si provvede alla compensazione integrale delle spese del giudizio
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Rigetta il ricorso
- Conferma le risultanze peritali della fase dell'Accertamento Tecnico Preventivo
- Compensa per intero le spese di lite.
Lì, 08/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2