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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
Corte d'Appello di Milano
Quinta sezione civile la Corte composta dai magistrati
Presidente rel. dr.ssa Valentina Paletto
Consigliere dr.ssa Maria Vicidomini
Consigliere dr. Lucio Marcantonio
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 976 - 1/2025 R.G. pendente tra Parte_1 - assistito dagli avv.ti
ND NI e NE TA - e Di ET IT - assistita dagli avv.ti Antonietta
SA De CC e CE CO - avente ad oggetto richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza n.302/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4.3.2025, pubblicata il 5.3.2025, che ha condannato Parte_1 a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della scuola privata
Middle School con sede in Busto Arsizio nonché a rifondere le spese di lite, promossa da Parte_1 con ricorso ex art. 283 e 351 c.p.c.;
letti ed integralmente richiamati gli atti;
preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti all'odierna udienza;
sciogliendo la riserva assunta in data odierna;
rilevato che l'art. 283 c.p.c. richiede, sotto il profilo del fumus boni iuris, la "manifesta fondatezza" del gravame e dunque l'assoluta ed immediata evidenza dell'incongruità dell'impugnata sentenza, requisito che, ad avviso del collegio, non sussiste nella fattispecie in esame, atteso che, alla stregua della delibazione sommaria che caratterizza la presente fase del procedimento, avuto riguardo a quanto emerso dagli approfondimenti effettuati nel corso del giudizio di primo grado e tenuto conto della complessiva situazione reddituale delle parti, come correttamente valutata dal Tribunale, la sentenza impugnata appare sostenuta da motivazione esauriente, basata sulle risultanze dell'espletata istruttoria e, prima facie, non connotata da palesi errori sotto il profilo logico- giuridico e processuale;
rilevato, altresì, quanto ai dedotti aspetti di nullità della sentenza impugnata, che trattandosi di vizi che, in ogni caso, non comportano, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la regressione del processo al primo giudice e che si convertono, ai sensi dell'art.161 c.p.c., in motivi di gravame, la relativa questione dovrà essere esaminata e decisa unitamente al merito;
considerato, inoltre, che del tutto generiche appaiono le allegazioni di parte ricorrente in ordine al requisito del periculum in mora (da valutarsi, invero, autonomamente a seguito della riforma dell'art.283 c.c., che ha introdotto la disgiuntiva "o" tra i due requisiti previsti per la sospensiva), non essendo stata fornita prova, anche tenuto conto dell'entità dell'importo (circa 9.000,00 euro), possa derivare al Pt_1 dal pagamento della somma per cui vi è condanna, un pregiudizio grave che e irreparabile, (presupposto mutuato dal dettato dell'art. 373 c.p.c. e pertanto ben più severo rispetto alla precedente formulazione), rimanendo altresì escluso il paventato pericolo d'insolvenza per l'eventuale restituzione, avuto riguardo alla complessiva condizione patrimoniale della Di
ET, la quale svolge attività lavorativa e nel corso degli anni ha sempre provveduto alle necessità di vita proprie e del figlio, sobbarcandosi, altresì, integralmente il pagamento delle rette della scuola privata del minore, in assenza di qualsiasi contributo paterno;
ritenuto che
l'istanza di parte debba essere rigettata
P.Q.M.
Visto l'art.283 c.p.c.
rigetta l'istanza di inibitoria
Milano, 5.6.2025
Il Presidente
dott. Valentina Paletto
Corte d'Appello di Milano
Quinta sezione civile la Corte composta dai magistrati
Presidente rel. dr.ssa Valentina Paletto
Consigliere dr.ssa Maria Vicidomini
Consigliere dr. Lucio Marcantonio
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 976 - 1/2025 R.G. pendente tra Parte_1 - assistito dagli avv.ti
ND NI e NE TA - e Di ET IT - assistita dagli avv.ti Antonietta
SA De CC e CE CO - avente ad oggetto richiesta di sospensiva dell'esecutività della sentenza n.302/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 4.3.2025, pubblicata il 5.3.2025, che ha condannato Parte_1 a rimborsare il 50% delle spese straordinarie della scuola privata
Middle School con sede in Busto Arsizio nonché a rifondere le spese di lite, promossa da Parte_1 con ricorso ex art. 283 e 351 c.p.c.;
letti ed integralmente richiamati gli atti;
preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti all'odierna udienza;
sciogliendo la riserva assunta in data odierna;
rilevato che l'art. 283 c.p.c. richiede, sotto il profilo del fumus boni iuris, la "manifesta fondatezza" del gravame e dunque l'assoluta ed immediata evidenza dell'incongruità dell'impugnata sentenza, requisito che, ad avviso del collegio, non sussiste nella fattispecie in esame, atteso che, alla stregua della delibazione sommaria che caratterizza la presente fase del procedimento, avuto riguardo a quanto emerso dagli approfondimenti effettuati nel corso del giudizio di primo grado e tenuto conto della complessiva situazione reddituale delle parti, come correttamente valutata dal Tribunale, la sentenza impugnata appare sostenuta da motivazione esauriente, basata sulle risultanze dell'espletata istruttoria e, prima facie, non connotata da palesi errori sotto il profilo logico- giuridico e processuale;
rilevato, altresì, quanto ai dedotti aspetti di nullità della sentenza impugnata, che trattandosi di vizi che, in ogni caso, non comportano, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la regressione del processo al primo giudice e che si convertono, ai sensi dell'art.161 c.p.c., in motivi di gravame, la relativa questione dovrà essere esaminata e decisa unitamente al merito;
considerato, inoltre, che del tutto generiche appaiono le allegazioni di parte ricorrente in ordine al requisito del periculum in mora (da valutarsi, invero, autonomamente a seguito della riforma dell'art.283 c.c., che ha introdotto la disgiuntiva "o" tra i due requisiti previsti per la sospensiva), non essendo stata fornita prova, anche tenuto conto dell'entità dell'importo (circa 9.000,00 euro), possa derivare al Pt_1 dal pagamento della somma per cui vi è condanna, un pregiudizio grave che e irreparabile, (presupposto mutuato dal dettato dell'art. 373 c.p.c. e pertanto ben più severo rispetto alla precedente formulazione), rimanendo altresì escluso il paventato pericolo d'insolvenza per l'eventuale restituzione, avuto riguardo alla complessiva condizione patrimoniale della Di
ET, la quale svolge attività lavorativa e nel corso degli anni ha sempre provveduto alle necessità di vita proprie e del figlio, sobbarcandosi, altresì, integralmente il pagamento delle rette della scuola privata del minore, in assenza di qualsiasi contributo paterno;
ritenuto che
l'istanza di parte debba essere rigettata
P.Q.M.
Visto l'art.283 c.p.c.
rigetta l'istanza di inibitoria
Milano, 5.6.2025
Il Presidente
dott. Valentina Paletto