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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 22.7.2024, ai sensi dell'art. art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 439 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
alla via Terzerie n. 36 (C.F.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Carmelo Bifano ed Annamaria Goglia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via Dei Principati, 78;
PEC: .salerno. Email_1 CP_1
Email_3
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile in atti, dall'Avv.
Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 38,
presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto;
1 PEC: t Email_4
Resistente
E
, codice fiscale e Partita IVA , Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, in persona del legale rappresentante in carica, ed elettivamente domiciliata in Paola (CS) alla Via Gioacchino Da Fiore n. 1, presso e nello studio dell'avv. Francesco De Cesare, dal quale è rappresentata e difesa in virtù
mandato in atti;
PEC: Email_5
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione ad avviso di addebito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 25.1.2024, agiva contro Parte_1
l dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, per opporsi all'intimazione di CP_2
pagamento n. 10020239012040006000 del 18.12.2023 con la quale veniva richiesto il pagamento di complessivi € 9.649,54 per contributi I.V.S. fissi dovuti alla gestione coltivatori diretti, di cui € 4.799,82 relativi all'anno 2016 ed € 4.849,72 relativi all'anno 2017 (in forza degli AVA n. 40020170007093523000 e n. 40020180007367953000).
Il ricorrente esponeva di non essere in alcun modo tenuto al pagamento del predetto debito contributivo in quanto non svolgeva l'attività di coltivatore diretto dal 2010, e nel novembre
2017 aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta US AN come lavoratore subordinato.
Eccepiva inoltre: - la nullità dell'avviso per difetto di notifica degli atti presupposti;
-
2 l'intervenuta prescrizione per il decorso ininterrotto del termine di prescrizione quinquennale dei contributi IVS coltivatori diretti relativi agli anni 2016 e 2017, anche a voler considerare come avvenuta la notifica degli avvisi di addebito n. 40020170007093523000 e n.
40020180007367953000 asseritamente notificati rispettivamente in data 16.1.2018 e
25.12.2018; - l'intervenuta decadenza dell'azione di riscossione ai sensi dell'art. 25 del
D.P.R. 602/1973.
Sulla scorta di tali argomentazioni, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
parte attrice concludeva chiedendo volersi: <2) sempre in via preliminare, accertarsi e
dichiararsi la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
10020239012040006000 per gravi vizi formali così come precisato in premessa;
3) dichiararsi la sopravvenuta prescrizione nonché l'intervenuta decadenza dall'azione di
riscossione, delle somme intimate per le motivazioni indicate in ricorso e per l'effetto
dichiarare estinto il credito derivante dall'intimazione di pagamento n.
10020239012040006000 e dagli atti presupposti (avviso di addebito n.
40020170007093523000 e avviso di addebito n. 40020180007367953000);
4) Nel merito, dichiarare nulla, illegittima, inefficace e non provata l'intimazione di
pagamento n. 10020239012040006000 nonché dichiarare nulli, illegittimi, inefficaci e non
provati tutti gli atti presupposti (avviso di addebito n. 40020170007093523000 e avviso di
addebito n. 40020180007367953000) e per l'effetto disporne l'integrale annullamento
ordinando lo sgravio dello stesso, con ogni altro utile e conseguente provvedimento di legge
e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di €. 9.649,54 comprensiva di accessori
pretesa dai resistenti nei confronti del sig. ; Parte_1
5) Con condanna dei resistenti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con
attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l con memoria CP_2
telematica depositata in data 11.6.2024, con la quale deduceva l'infondatezza della
3 domanda sotto ogni profilo, stante la legittimità dell'iscrizione officiosa in presenza di tutti i requisiti di legge.
Eccepiva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica, in quanto tra le date di notifica degli avvisi di addebito presupposti (ava 400 2017 00070935 23 000 notificato il
16.1.2018; ava 400 2018 00073679 53 000 notificato il 25.12.2018) e quella dell'intimazione di pagamento opposta (18.12.2023) non risultava decorso il termine prescrizionale.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. Vinte le spese.
3. In data 26.6.2024 si costituiva in giudizio l , la quale Controparte_4
deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, in base all'art. 68 d.l.18/2020 (c.d. Decreto cura Italia) e successive modifiche per il periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021 era stata disposta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale. Inoltre,
successivamente era intervenuto il d.l.34/2020 (c.d. decreto Rilancio) che precisava che per gli atti entro il 30.12.2020, la notifica poteva avvenire fino al 28.2.2022, e che il decreto legge
22 marzo 2021 n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n.69, alla lettera d) dell'art. 1
disponeva che erano prorogati di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. Vinte le spese.
4. Disattese le istanze istruttorie delle parti, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 25.2.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione
4 alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perché le deduzioni poste a base dell'opposizione risultano infondate.
1. Va, in primo luogo, evidenziato che l ha fornito piena prova, versando agli atti la CP_2
copia della ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta consegna dell'AVA n.
40020170007093523000 e la busta elettronica della notificazione eseguita a mezzo PEC
dell'AVA n. 40020180007367953000, dell'avvenuta e regolare notificazione degli avvisi di addebito ricompresi nell'intimazione di pagamento in parola, oggetto dell'odierna opposizione.
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli
Avvisi di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata,
introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e, precedentemente, Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/4/2019)
5 b) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
2022 e n. 1686 del 2023);
c) ed, inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica
sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n.
15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027,
dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod.
civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario l'onere eventuale di provare
che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
d) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui
6 all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
e) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951);
f) per quanto riguarda, poi, la possibilità di notificare un atto mediante PEC va premesso che la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi,
si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”), nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un 'documento informatico'; a al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere stampati su supporto cartaceo: non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale
7 firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo;
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive concernenti l'omessa notifica degli AVA posti a base dell'intimazione di pagamento sono prive di fondamento.
2. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti dell' , ormai divenuti irretrattabili a CP_2
seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica degli avvisi sia per ogni doglianza involgente presunti vizi formali dell'AVA.
3. In relazione, poi, alla deduzione concernente la supposta decadenza dal potere di procedere all'iscrizione a ruolo per inosservanza dei termini di cui all'art. 25 del D.P.R.
602/1973, occorre evidenziare come si tratti di deduzione in radice inammissibile per tardività della domanda.
8 E, infatti, con riferimento a detta deduzione si versa nel campo dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che con essa viene contestata la legittimità formale dell'atto di intimazione di pagamento.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, invero, le azioni di opposizione alle intimazioni di pagamento proposte per vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e degli atti di esecuzione, appartengono al novero delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con la conseguente applicabilità dei relativi limiti decadenziali previsti per tale tipo di opposizioni dal comma 2 dell'art. 617 c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018, a mente della quale: <In tema di opposizione
a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento,
carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa
impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi>> e, nello stesso senso, la già richiamata Cass. n. 16757/2019).
Di conseguenza, poiché l'intimazione opposta risulta notificata in data 18.12.2023, mentre il ricorso in opposizione risulta presentato telematicamente in data 25.1.2024, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. risulta proposta tardivamente oltre il termine decadenziale di giorni venti previsto dal succitato art. 617, comma 2, c.p.c. e, di conseguenza è inammissibile la suddetta deduzione di ordine formale.
4. Quanto, infine, alla doglianza concernente l'asserita prescrizione dei crediti maturatasi successivamente alla notifica dei titoli è sufficiente evidenziare che tra la notifica degli AVA
– la prima delle quali risulta avvenuta il 16.1.2018 e la seconda il 25.12.2018, o meglio, più
esattamente, il 27.12.2018, essendo sia il 25 che il 26 dicembre notoriamente giorni festivi
– e la notifica dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, avvenuta,
come detto, il 18.12.2023, non è trascorso il quinquennio necessario a far maturare la causa estintiva.
9 Ciò anche con riferimento specifico all'AVA n. 40020170007093523000, che è stato notificato il 16.1.2018, occorrendo tener conto che i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 ed il
30.6.2021, cioè per un anno, tre mesi e 22 giorni, a seguito dei molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19.
E' del tutto evidente, in definitiva, come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione.
5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 439 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_5 CP_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 886,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 25.3.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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