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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 182/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Angelis, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, esponeva Parte_1
Cont di essere dipendente della convenuta, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'U.O.C. di Medicina Generale del P.O. di Melito Porto Salvo, operando sui turni
07:00-14:00, 14:00-21:00 e 21:00-07:00; che dal luglio 2016 all'aprile 2021, l' non le CP_1 aveva consegnato i buoni pasto, pur avendone diritto ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva, avendo superato le 6 ore lavorative in ogni turno di lavoro;
che pertanto aveva diritto al pagamento del valore dei buoni pasto maturati nel periodo oggetto di causa (pari a 630), con conseguente condanna – previa disapplicazione del regolamento aziendale della mensa, adottato con deliberazione della Gestione Commissariale straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23/03/2016 - della convenuta al pagamento della somma di € 2.600,64 (630 buoni CP_1 pasto x € 4,128). In subordine, chiedeva accertarsi il diritto all'erogazione di n. 454 buoni pasto, dal mese di luglio 2016 fino all'aprile 2021, corrispondenti alla misura riconosciuta dall'azienda sanitaria, in applicazione del regolamento aziendale della mensa, con condanna della stessa al pagamento del controvalore corrispondente. Il tutto, con vittoria di spese e compensi.
L restava contumace, pur regolarmente citata Controparte_1
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 1789/2022 del 18.10.2022, rigettava la domanda principale e accoglieva la sola domanda subordinata, sul presupposto che le previsioni del regolamento aziendale fossero coerenti con le norme della contrattazione collettiva (“per cui è necessario – motiva il giudice di prime cure - un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti e che il diritto alla mensa (o al buono pasto sostituivo) fosse strettamente collegato alla fruizione di un intervallo di lavoro”).
Proponeva appello la , deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto Pt_1 la domanda principale, ritenendo il regolamento aziendale coerente con la previsione del CCNL e sancendo la necessità di un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti.
Nell'atto di appello, ribadiva invece la contrarietà del regolamento aziendale alla normativa di riferimento (in particolare, art. 27 comma 4 del CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018 e l'art. 8 D.Lgs. 66/2003) la quale, secondo l'interpretazione della prevalente e più recente giurisprudenza, richiede come unica condizione legittimante, ai fini della attribuzione del diritto alla pausa o all'erogazione dei buoni pasto, il superamento delle sei ore lavorative.
Evidenziava, altresì, che se si facesse derivare dalla mancata concessione della pausa la legittimità del mancato riconoscimento del diritto alla mensa, il lavoratore si vedrebbe leso nella propria posizione giuridica soggettiva addirittura per la violazione di due distinti diritti, sebbene correlati (il diritto alla pausa e il diritto alla mensa). Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al valore del buono pasto per ogni turno effettivamente prestato (antimeridiano, pomeridiano e notturno) superiore alle sei ore, per come documentato in atti (per un totale di n. 630 buoni pasto e per un credito complessivo di € 2.600,64 =
630 buoni pasto x € 4,128) Anche nel giudizio di appello la rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza odierna, previo deposito di note scritte da parte dell'appellato, la causa veniva decisa con il deposito del dispositivo.
°°°°°°°°°
L'appello è fondato;
si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.cl. a motivazione resa in analoga controversia
(n. 183/23 RGL).
Per accertare l'esistenza o meno del diritto dell'odierna appellante occorre muovere dall'esame dell'art. 29 secondo comma CCNL comparto sanità del 2001, il quale testualmente prevede: “Le
in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, CP_1 possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti”. L'articolo 29 va letto ed interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del D.L.66/2003 che, attribuendo un diritto alla pausa al lavoratore, prevede testualmente: “qualora l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo…” .
In estrinsecazione dell'art 8 summenzionato, il C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, all'art. 27 co. 4 dispone che: “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città, alla dimensione della città (…)”.
Alla luce della disciplina sopra esaminata, non pare dubbio che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e dunque con il diritto alla mensa. La conseguenza di una siffatta interpretazione delle norme sopra riportate induce a ritenere che il diritto al pasto debba riconoscersi a tutti i dipendenti che di fatto effettuino un orario di lavoro gravoso, al fine di garantire loro il diritto alla pausa, quindi, in definitiva, a tutti i dipendenti che espletino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore.
Pertanto, unica condizione legittimante il diritto alla pausa è il superamento delle 6 ore, sicché anche laddove, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, le mansioni ed i turni sono tali da non consentire al dipendente la fruizione della pausa in termini di effettiva concretezza, non vi è decadenza dal correlato diritto alla mensa che potrà essere attuato con modalità sostitutive, ovvero con il diritto ai buoni pasto.
In tal senso è l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo è strettamente collegato al diritto alla pausa, spettante ogniqualvolta si osservi un turno superiore alle sei ore. Ciò indipendentemente dalla tipologia di turno (diurno o notturno). La Suprema Corte ha invero uniformato il trattamento tra i diversi tipi di turni, riconoscendo che la particolare articolazione dell'orario di lavoro non può essere motivo per negare un diritto che mira al benessere del lavoratore e a garantirgli condizioni lavorative adeguate (Cass. 21440/2024; Cass 15629/21; Cass 5547/21). Ha altresì chiarito che la mancata fruizione da parte del lavoratore turnista del riposo, con contestuale consumazione del pasto, per causa a lui non imputabile determina allo stesso un danno non patrimoniale risarcibile per mancato recupero psicofisico.
La ha regolamentato il diritto di mensa e la correlata previsione di un CP_2 Controparte_1 buono pasto sostitutivo del valore di € 5,16, per 1/5 del costo effettivo dello stesso a carico del singolo lavoratore, nel già citato regolamento aziendale approvato con deliberazione della Gestione
Commissariale Straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23.3.16. La disciplina in esso contenuta riserva ai dipendenti un trattamento sfavorevole rispetto al quadro normativo sopra richiamato, nella parte in cui prescrive che il limite orario minimo dell'attività lavorativa svolta, che consente l'accesso al diritto alla mensa e quindi al riconoscimento del buono pasto, è fissato in 7 ore e non in 6, nella parte in cui riconosce il buono pasto solo nel turno a cavallo tra le ore antimeridiane e pomeridiane1 e nella parte in cui stabilisce un numero massimo mensile di buoni pasto concedibili. Tale regolamentazione, quindi, finisce con il porre limiti alla normale fruizione del servizio mensa non previsti dall'art. 8 d.gs 66/2003 – e dalla contrattazione collettiva che a tale previsione si allinea
– e già dichiarati non giustificati dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass., ord., 5547/2021; Cass., ord., 15629/2021), secondo la quale: “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Come rilevato dalla Suprema Corte, l'inadempimento datoriale, così accertato, è fonte di danno ingiusto risarcibile di tipo patrimoniale, quantificabile ex art. 1223 c.c. nel valore economico dei buoni pasto maturati e non percepiti nel periodo oggetto di ricorso, e quindi – al netto del contributo di 1/5 a carico del lavoratore – in € 4,128 per ciascun buono pasto.
Nel caso in parola, è risultato che la dipendente – che opera sui turni 07:00-14:00, 14:00-21:00 e
21:00-07:00 – nel periodo oggetto di causa ha effettuato turni superiori eccedenti alle 6 ore. Per la quantificazione, si possono utilizzare i riepiloghi delle presenze giornaliere elaborati dallo stesso datore di lavoro (ufficio risorse umane) ed allegati al fascicolo di parte. Dagli stessi risulta che i turni effettuati dal luglio 2016 all'aprile 2021 superiori alle 6 ore lavorative effettive (detratti i giorni di assenza per ferie o altri motivi, nonché i giorni in cui il turno è stato inferiore alle 6 ore per la fruizione di permessi brevi) sono pari a 608 complessivi, per un valore economico di € 2.509,82,
La sentenza di primo grado va allora parzialmente riformata, essendo l' tenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma non già di € 1.874,11 (pari a 454 buoni pasto corrispondenti ai turni non inferiori a 7 ore effettive di lavoro), ma di € 2.509,82, pari al danno derivato alla dipendente per avere dovuto a sue spese provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, oltre gli interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Quanto al primo grado, nell'importo determinato dal primo giudice e, quanto al presente giudizio, le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione fino a €
5.200,00 e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro la Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1789/2022 del 18/10/2022 del Controparte_3
Giudice del lavoro di , in parziale modifica della sentenza, così provvede: Controparte_1
- dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione di n. 608 buoni pasto dalla data del mese di luglio 2016 e fino al mese di aprile 2021 e conseguentemente condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento per Controparte_1 detta causale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.509,82, oltre interessi legali dalle singole scadenze di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio, liquidate in €
1.458,00 per compenso di avvocato, oltre € 73,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico de Angelis. Le spese del primo grado vengono liquidate negli importi e nei termini determinati dal primo giudice.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 all'art. 1 rubricato “regole generali” che “ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, nelle giornate di effettiva presenza ed in relazione alla particolare articolazione di lavoro secondo quanto disposto all'art.
2. Il personale non ha diritto al servizio mensa quando: • È assente a qualunque titolo;
• La prestazione lavorativa effettiva di lavoro è inferiore alle sette ore;
• Prosegue l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane per il recupero di debito orario;
• Effettua orario flessibile per esigenze legate a situazioni personali. Il numero massimo di buoni pasto attribuibili è di n. 12 mensili.”. Il citato regolamento all'art. 2, intitolato “modalità di fruizione del buono pasto” dispone altresì:
“hanno diritto ai buoni pasto sostituivi del servizio mensa tutti i dipendenti: • Che prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti;
• Che osservino nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti, nella fascia oraria che va dalle 13:00 alle 15:00 (,,,)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 182/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico de Angelis, giusta procura Parte_1 in atti
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, esponeva Parte_1
Cont di essere dipendente della convenuta, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'U.O.C. di Medicina Generale del P.O. di Melito Porto Salvo, operando sui turni
07:00-14:00, 14:00-21:00 e 21:00-07:00; che dal luglio 2016 all'aprile 2021, l' non le CP_1 aveva consegnato i buoni pasto, pur avendone diritto ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva, avendo superato le 6 ore lavorative in ogni turno di lavoro;
che pertanto aveva diritto al pagamento del valore dei buoni pasto maturati nel periodo oggetto di causa (pari a 630), con conseguente condanna – previa disapplicazione del regolamento aziendale della mensa, adottato con deliberazione della Gestione Commissariale straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23/03/2016 - della convenuta al pagamento della somma di € 2.600,64 (630 buoni CP_1 pasto x € 4,128). In subordine, chiedeva accertarsi il diritto all'erogazione di n. 454 buoni pasto, dal mese di luglio 2016 fino all'aprile 2021, corrispondenti alla misura riconosciuta dall'azienda sanitaria, in applicazione del regolamento aziendale della mensa, con condanna della stessa al pagamento del controvalore corrispondente. Il tutto, con vittoria di spese e compensi.
L restava contumace, pur regolarmente citata Controparte_1
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 1789/2022 del 18.10.2022, rigettava la domanda principale e accoglieva la sola domanda subordinata, sul presupposto che le previsioni del regolamento aziendale fossero coerenti con le norme della contrattazione collettiva (“per cui è necessario – motiva il giudice di prime cure - un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti e che il diritto alla mensa (o al buono pasto sostituivo) fosse strettamente collegato alla fruizione di un intervallo di lavoro”).
Proponeva appello la , deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto Pt_1 la domanda principale, ritenendo il regolamento aziendale coerente con la previsione del CCNL e sancendo la necessità di un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa, con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti.
Nell'atto di appello, ribadiva invece la contrarietà del regolamento aziendale alla normativa di riferimento (in particolare, art. 27 comma 4 del CCNL comparto sanità pubblica 2016-2018 e l'art. 8 D.Lgs. 66/2003) la quale, secondo l'interpretazione della prevalente e più recente giurisprudenza, richiede come unica condizione legittimante, ai fini della attribuzione del diritto alla pausa o all'erogazione dei buoni pasto, il superamento delle sei ore lavorative.
Evidenziava, altresì, che se si facesse derivare dalla mancata concessione della pausa la legittimità del mancato riconoscimento del diritto alla mensa, il lavoratore si vedrebbe leso nella propria posizione giuridica soggettiva addirittura per la violazione di due distinti diritti, sebbene correlati (il diritto alla pausa e il diritto alla mensa). Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al valore del buono pasto per ogni turno effettivamente prestato (antimeridiano, pomeridiano e notturno) superiore alle sei ore, per come documentato in atti (per un totale di n. 630 buoni pasto e per un credito complessivo di € 2.600,64 =
630 buoni pasto x € 4,128) Anche nel giudizio di appello la rimaneva contumace. Controparte_1
All'udienza odierna, previo deposito di note scritte da parte dell'appellato, la causa veniva decisa con il deposito del dispositivo.
°°°°°°°°°
L'appello è fondato;
si riporta ex art. 118 disp. att. c.p.cl. a motivazione resa in analoga controversia
(n. 183/23 RGL).
Per accertare l'esistenza o meno del diritto dell'odierna appellante occorre muovere dall'esame dell'art. 29 secondo comma CCNL comparto sanità del 2001, il quale testualmente prevede: “Le
in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, CP_1 possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il pasto va consumato fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti”. L'articolo 29 va letto ed interpretato in combinato disposto con l'articolo 8 del D.L.66/2003 che, attribuendo un diritto alla pausa al lavoratore, prevede testualmente: “qualora l'orario di lavoro giornaliero eccede il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo…” .
In estrinsecazione dell'art 8 summenzionato, il C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, all'art. 27 co. 4 dispone che: “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto (…). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'azienda o ente nella città, alla dimensione della città (…)”.
Alla luce della disciplina sopra esaminata, non pare dubbio che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e dunque con il diritto alla mensa. La conseguenza di una siffatta interpretazione delle norme sopra riportate induce a ritenere che il diritto al pasto debba riconoscersi a tutti i dipendenti che di fatto effettuino un orario di lavoro gravoso, al fine di garantire loro il diritto alla pausa, quindi, in definitiva, a tutti i dipendenti che espletino un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore.
Pertanto, unica condizione legittimante il diritto alla pausa è il superamento delle 6 ore, sicché anche laddove, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, le mansioni ed i turni sono tali da non consentire al dipendente la fruizione della pausa in termini di effettiva concretezza, non vi è decadenza dal correlato diritto alla mensa che potrà essere attuato con modalità sostitutive, ovvero con il diritto ai buoni pasto.
In tal senso è l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo è strettamente collegato al diritto alla pausa, spettante ogniqualvolta si osservi un turno superiore alle sei ore. Ciò indipendentemente dalla tipologia di turno (diurno o notturno). La Suprema Corte ha invero uniformato il trattamento tra i diversi tipi di turni, riconoscendo che la particolare articolazione dell'orario di lavoro non può essere motivo per negare un diritto che mira al benessere del lavoratore e a garantirgli condizioni lavorative adeguate (Cass. 21440/2024; Cass 15629/21; Cass 5547/21). Ha altresì chiarito che la mancata fruizione da parte del lavoratore turnista del riposo, con contestuale consumazione del pasto, per causa a lui non imputabile determina allo stesso un danno non patrimoniale risarcibile per mancato recupero psicofisico.
La ha regolamentato il diritto di mensa e la correlata previsione di un CP_2 Controparte_1 buono pasto sostitutivo del valore di € 5,16, per 1/5 del costo effettivo dello stesso a carico del singolo lavoratore, nel già citato regolamento aziendale approvato con deliberazione della Gestione
Commissariale Straordinaria della Regione Calabria n. 53 del 23.3.16. La disciplina in esso contenuta riserva ai dipendenti un trattamento sfavorevole rispetto al quadro normativo sopra richiamato, nella parte in cui prescrive che il limite orario minimo dell'attività lavorativa svolta, che consente l'accesso al diritto alla mensa e quindi al riconoscimento del buono pasto, è fissato in 7 ore e non in 6, nella parte in cui riconosce il buono pasto solo nel turno a cavallo tra le ore antimeridiane e pomeridiane1 e nella parte in cui stabilisce un numero massimo mensile di buoni pasto concedibili. Tale regolamentazione, quindi, finisce con il porre limiti alla normale fruizione del servizio mensa non previsti dall'art. 8 d.gs 66/2003 – e dalla contrattazione collettiva che a tale previsione si allinea
– e già dichiarati non giustificati dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass., ord., 5547/2021; Cass., ord., 15629/2021), secondo la quale: “in tema di pubblico impiego privatizzato l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.
Come rilevato dalla Suprema Corte, l'inadempimento datoriale, così accertato, è fonte di danno ingiusto risarcibile di tipo patrimoniale, quantificabile ex art. 1223 c.c. nel valore economico dei buoni pasto maturati e non percepiti nel periodo oggetto di ricorso, e quindi – al netto del contributo di 1/5 a carico del lavoratore – in € 4,128 per ciascun buono pasto.
Nel caso in parola, è risultato che la dipendente – che opera sui turni 07:00-14:00, 14:00-21:00 e
21:00-07:00 – nel periodo oggetto di causa ha effettuato turni superiori eccedenti alle 6 ore. Per la quantificazione, si possono utilizzare i riepiloghi delle presenze giornaliere elaborati dallo stesso datore di lavoro (ufficio risorse umane) ed allegati al fascicolo di parte. Dagli stessi risulta che i turni effettuati dal luglio 2016 all'aprile 2021 superiori alle 6 ore lavorative effettive (detratti i giorni di assenza per ferie o altri motivi, nonché i giorni in cui il turno è stato inferiore alle 6 ore per la fruizione di permessi brevi) sono pari a 608 complessivi, per un valore economico di € 2.509,82,
La sentenza di primo grado va allora parzialmente riformata, essendo l' tenuta al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma non già di € 1.874,11 (pari a 454 buoni pasto corrispondenti ai turni non inferiori a 7 ore effettive di lavoro), ma di € 2.509,82, pari al danno derivato alla dipendente per avere dovuto a sue spese provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, oltre gli interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza. Quanto al primo grado, nell'importo determinato dal primo giudice e, quanto al presente giudizio, le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione fino a €
5.200,00 e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro la Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 1789/2022 del 18/10/2022 del Controparte_3
Giudice del lavoro di , in parziale modifica della sentenza, così provvede: Controparte_1
- dichiara il diritto della ricorrente alla erogazione di n. 608 buoni pasto dalla data del mese di luglio 2016 e fino al mese di aprile 2021 e conseguentemente condanna l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento per Controparte_1 detta causale ed in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 2.509,82, oltre interessi legali dalle singole scadenze di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese legali del presente giudizio, liquidate in €
1.458,00 per compenso di avvocato, oltre € 73,50 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico de Angelis. Le spese del primo grado vengono liquidate negli importi e nei termini determinati dal primo giudice.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 all'art. 1 rubricato “regole generali” che “ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto sostitutivo del servizio di mensa, il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, nelle giornate di effettiva presenza ed in relazione alla particolare articolazione di lavoro secondo quanto disposto all'art.
2. Il personale non ha diritto al servizio mensa quando: • È assente a qualunque titolo;
• La prestazione lavorativa effettiva di lavoro è inferiore alle sette ore;
• Prosegue l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane per il recupero di debito orario;
• Effettua orario flessibile per esigenze legate a situazioni personali. Il numero massimo di buoni pasto attribuibili è di n. 12 mensili.”. Il citato regolamento all'art. 2, intitolato “modalità di fruizione del buono pasto” dispone altresì:
“hanno diritto ai buoni pasto sostituivi del servizio mensa tutti i dipendenti: • Che prestano attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti;
• Che osservino nella singola giornata lavorativa un orario di lavoro della durata di almeno sette ore effettive ricomprendente sia l'arco antimeridiano che pomeridiano della giornata stessa con l'intervallo della pausa mensa non superiore ad un'ora e non inferiore a trenta minuti, nella fascia oraria che va dalle 13:00 alle 15:00 (,,,)