Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3962 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Piredda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Piredda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/04/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/04/2022 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2 di Settimo San Pietro, anno 2022, numero 1, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori che si Per_1 impegnano ad esercitare congiuntamente, nel solo interesse morale e materiale della prole, la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo, previa reciproca consultazione e nel rispetto delle capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali del minore, le decisioni di maggiore interesse tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
viene stabilito altresì che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Il figlio minore sarà collocato prevalentemente presso il domicilio della madre in Quartucciu, Via Emanuela Loi n. 2 e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé, salvo diverso accordo, durante il fine settimana, il sabato dalle 10.30 sino alle ore 21.00 e la domenica dalle 10.30 alle 21.00 (ad eccezione di un fine settimana al mese quando il minore starà con la madre) e durante la settimana secondo gli accordi assunti di volta in volta dai genitori sulla base dei rispettivi turni di lavoro ed impegni e secondo criteri che garantiscano equilibrio nella suddivisione dei tempi;
durante le vacanze natalizie, pasquali
Pag. 2 di 3 ed estive la permanenza del minore con ciascun genitore avverrà secondo le modalità ed i tempi di volta in volta concordati, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza per quanto concerne le principali festività; durante le vacanze estive il minore potrà stare con entrambi i genitori per tre settimane consecutive secondo il calendario delle ferie che ciascuno si impegna a comunicare all'altro entro la fine del mese di giugno.
Appena il minore si sentirà pronto sarà previsto anche il pernottamento presso il padre.
4) Il signor verserà mensilmente a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 del figlio la somma di euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie (scolastiche, ludiche, ricreative e di istruzione, ivi comprese le spese per farmaci) documentate e previamente concordate, saranno sostenute dai genitori in parti uguali come per legge;
le spese sportive verranno integralmente corrisposte dal padre;
per quanto non espressamente disciplinato, in caso di contrasto sulla natura e debenza delle spese di mantenimento del minore, i genitori faranno riferimento alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
L'assegno unico per la famiglia (attualmente dell'importo di 200,00 euro) verrà percepito integralmente dalla signora Pt_2
Nel caso di modifica peggiorativa dell'importo dell'assegno unico i coniugi si impegnano a rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento di modo che il contributo al mantenimento del figlio non subisca complessivamente decrementi.
5) La casa coniugale sita a Settimo San Pietro nella via Veneto n. 2 rimarrà nella diponibilità del signor Pt_1
6) I ricorrenti sono economicamente indipendenti grazie alle rispettive occupazioni e, pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
7) I coniugi si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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