Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.
Articolo 1 della Legge 2 dicembre 2009, n. 182
Articolo 2
- Legge 2 dicembre 2009, n. 182
Articolo 1 della Legge 2 dicembre 2009, n. 182
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18 dicembre 2009
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