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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. BELLINI BEATRICE presso cui elettivamente domicilia in VIA G. CHIASSI 18/20 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv.BERGAMINI ENRICA presso cui elettivamente domicilia inCORSO UMBERTO I 14 46100 MANTOVA
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] CP_2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di TO.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “respingere nel miglior modo, per tutte le ragioni già illustrate negli atti sin qui depositati, le istanze, di merito ed istruttorie, formulate da parte resistente, in quanto destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, prive di
1 2
qualsiasi elemento di prova, inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, inammissibili anche perché tardivamente proposte;
- accogliere le domande di merito ed istruttorie, anche di esibizione documentale, formulate dal sig. nel ricorso introduttivo, nonché nelle note Pt_1
27.2.2025 e 10.03.2025, da intendersi qui tutte integralmente riportate.
Vinte le spese.”
Resistente: “In via preliminare
1) Rimettere in termini parte ricorrente, con conseguente riapertura degli stessi, ai fini della acquisizione nel fascicoilo della causa di cui in epigrafe dei documenti qui allegati ai n. 39 e n. 40;
In via principale
1) Respingersi nel miglior modo il ricorso ed ogni eccezione, istanza o domanda formulate da con riferimento all'assegno di mantenimento Parte_1 dovuto a favore della sig.ra Controparte_1
2) Ci si rimette a giustizia in merito alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia CP_2
In via riconvenzionale
1) Condannarsi a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 1.500,00 a far tempo dal deposito del presente ricorso, somma rivalutabile annualmente ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione del fascicolo della causa del divorzio RG. 2311/12, del fascicolo della causa di divisione beni, del fascicolo della causa per ricorso per ingiunzione e per esecuzione del GDP.
Per il momento si chiede ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli;
1) Vero che esclusivamente, convive ed abita con le Controparte_1 figlie dorme con le figli e consuma i pasti con le figlie nell'immobile di proprietà del sito in TO via Conciliazione. Pt_1
2) Vero che ho visto più volte , anche dopo il divorzio, Parte_1 appostarsi nei pressi della casa coniugale e transitare davanti l'abitazione della
CP_1
2 3
Testi: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
e Testimone_5 Tes_6
tutti da TO, gli ultimi 5, con immobili adiacenti all'abitazione
[...] coniugale.
3) Vero che la vicina filmava la in giardino Testimone_4 CP_1 con il cellulare riferendone al Pt_1
Testi , Testimone_4 Tes_1 Testimone_2
4) Vero che abita in Forte dei Marmi, veste abiti firmati, Parte_1 frequenta ristoranti stellati, compie viaggi e vacanze in alberghi a cinque stelle in
Italia e all'estero.
Testi: , , e . Testimone_7 Tes_1 Testimone_8 Testimone_9
5) Vero che abita ed occupa da solo l'immobile in TO Tes_10 viale Vaschi, 4 da dove risiede da oltre dieci anni.
Testi e da TO Tes_1 Testimone_2
6) Vero che vive con le figlie nell'immobile del Controparte_1 Pt_1 priva del riscaldamento e dell'impianto di aria condizionata, dipinge le pareti di casa, provvede a tutti i dovere casalinghi e accudimento delle figlie, coltiva frutti ed ortaggi tutto l'anno, zappando e lavorando la terra personalmente e confezionando conserve per la stagione invernale e, dalla separazione non ha mai fatto vacanze.
Testi: , Tes_1 Testimone_2
7) Vero che durante il matrimonio prestava la propria Controparte_1 attività lavorativa di insegnante di ginnastica presso le palestre: “Pero” sita in
Via Vedusino a Rivalta sul Mincio, la palestra “TO” gestita dalla famiglia
la “ Palestra Agorà” sita in Via delle Libertà a San Giorgio di TO, CP_3 la “Palestra Palabam” sita in Piazzale Melchiorre Gioia in TO , a partecipazione comunale, la “ Palestra Energym” sita in Via Valsesia a TO gestita dal signor , Persona_1 la “ Polisportiva “ di Villanova de Bellis, TO , comunale, la “
Palestra 10/22” sita in Piazza Anconetta 1 a TO gestita dal signor Pt_2
. Allenava anche i giocatori del TO , i ragazzini di 14/15 anni.
[...]
Testi , , Tes_1 Testimone_8 Testimone_2
8) Vero che la ha lasciato il lavoro di impiegata presso l'azienda CP_1
“Nuove Strade” per richiesta del nonché lavoro presso le summenzionate Pt_1
3 4
palestre, i lavori offerti dal e le vendite nei mercatini perché i clienti Tes_10
Per_ venivano interrogati e seguiti dall'investigatore e lei stessa fotografata e sorvegliata mentre era al lavoro.
Testi , . Tes_1 Testimone_2
9) Vero che nel maggio 2012 ha invitato la figlia minore Parte_1 ad un incontro ove le ha rivelato , senza prima riferirlo e consultarsi con la Tes_1 di aver contratto nuovo matrimonio,accompagnandolo con le parole “… CP_1 per lei e per quella puttana della madre, non c'erano più soldi”..…provocando crisi di pianto e sconforto nella minore , l'intervento della Guardia Medica ,come da certificazione che viene rammostrata e la fuga di casa di ritrovata poi Tes_1 dalla sorella a vagare senza meta.
Testi : , . Tes_1 Testimone_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario, con , il giorno 13.6.1992 in Roverbella (Mn) e Controparte_1 che dall'unione sono nate due figlie: a Verona il 10.3.1994, e CP_2 Tes_1
a Verona il 23.9.1998, oggi entrambe maggiorenni, ha dedotto che:
[...]
- con sentenza parziale n. 634/ 2013 del 13-16.9.2013 il Tribunale di
TO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri e (cfr. doc. 1), a seguito di separazione Pt_1 CP_1 consensuale omologata dal Tribunale di TO con decreto 16.04.2009;
- con sentenza definitiva n. 12/2019 dell' 8.1.2019 (cfr.doc.2) il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti, ha assegnato la casa ex familiare sita in TO, alla via Conciliazione n.52-54, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra per abitarla con le figlie e Pt_1 CP_1 CP_2 Tes_1
(cfr. doc. 3), ponendo a carico del sig. l'obbligo di contribuire al
[...] Pt_1 mantenimento della sig.ra con un assegno mensile di € 1.000,00.= e di CP_1 quello delle figlie con un assegno di € 1.800,00.= (€ 900,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie universitarie per le due figlie e del 50% delle altre spese straordinarie come indicate nella sentenza;
- la ex moglie intrattiene una relazione sentimentale more uxorio con il sig. si tratta di un legame affettivo di coppia stabile ed ininterrotto, Parte_3
4 5
in virtù del quale i conviventi hanno intrapreso un progetto di vita comune, costituendo una vera e propria “famiglia di fatto”;
- la sig.ra benché di soli 42 anni quando è stata emessa la CP_1 sentenza di divorzio, non si è mai dimostrata attiva nella ricerca di un lavoro, nonostante l'età, l'ottima salute, l' assenza di ragioni ostative alla svolgimento attività lavorative, nonché il titolo di studio di ragioniera ed i titoli di insegnante di ginnastica;
- la figlia primogenita oggi già trentenne, nell'A.A. 2013/2014 CP_2 si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona laureandosi nel giugno 2020; successivamente ha frequentato un master a
Roma; ha ora un'occupazione lavorativa, per cui è divenuta economicamente indipendente, come peraltro si evince dalla mail del 9.7.2023 (cfr. doc.7) con cui la stessa ha riferito al padre di essersi recata al CAF dove le è stato comunicato che nell' anno 2023 la dichiarazione dei redditi era di sua competenza, potendo anche dedurre le proprie spese mediche dell'anno 2022.
Tanto dedotto, ha chiesto la revoca degli assegni posti a suo carico a titolo di mantenimento della figlia e a titolo di assegno divorzile in favore della CP_2 resistente o , in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile. CP_1
2. Si è costituita , contestando la relazione con Controparte_1 Pt_3
e rilevando come l'attuale assegno divorzile sia inidoneo ad assicurarle
[...] un'esistenza dignitosa, tant'è che ella ha ricercato tutti i modi per aumentarlo con lavori di ogni genere, lasciati per le continue interferenze e molestie dell'ex coniuge. Ha quindi sostenuto di non aver potuto trovare lavoro a causa dell'ex marito che la faceva seguire da un investigatore e ha contestato la ricostruzione delle capacità reddituale e patrimoniali operata dal ricorrente. Non ha preso alcuna posizione sulle capacità reddituali della figlia CP_2
3. Il giudice delegato, ritenuta l'opportunità, ha ordinato l'estensione del contraddittorio nei confronti di la quale tuttavia è rimasta contumace. CP_2
4. Acquista la documentazione, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
5. Preliminarmente si osserva che le parti hanno dedotto nei rispettivi atti innumerevoli circostanze del tutto irrilevanti rispetto al thema decidendum, che pertanto non verranno esaminate dal collegio.
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6. Soffermandosi sui soli aspetti rilevanti, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia sostenendo che la stessa lavori e CP_2 che abbia raggiunto l'autosufficienza economica;
chiede la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ex moglie, sostenendo che la stessa abbia ormai una stabile relazione sentimentale con un altro uomo e che comunque in questi anni non si sia adoperata per la ricerca di un lavoro.
7. Ciò posto, quanto alla figlia maggiorenne ormai trentunenne, il CP_2 ricorrente ha prodotto la comunicazione mail della figlia (cfr. doc. 7) dalla quale emergerebbe che la stessa ha iniziato a lavorare sin dall'anno 2022, e , nella contumacia della stessa, la circostanza è stata confermata dall'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi, dalle quali è emerso che per l'anno 2022 ( certificazione unica 2023) ha avuto un reddito di oltre 20.000 euro CP_2 annui.
Può pertanto affermarsi che abbia ormai raggiunto la piena CP_2 autosufficienza economica e va pertanto accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore , con decorrenza dalla domanda
(giugno 2024).
8. Quanto alla resistente , il ricorrente non ha Controparte_1 adeguatamente provato la stabile relazione della stessa con un altro uomo e , d'altro conto, si ricorda che la Corte di Cassazione , anche di recente (es. sent.
16051/2024), ha chiarito che una nuova relazione stabile dell'ex coniuge non porta automaticamente alla revoca dell'assegno divorzile, ma è necessaria la prova di una convivenza stabile e consolidata, che incida significativamente sulle condizioni economiche del beneficiario, configurando una sorta di nuovo nucleo familiare, non bastando una semplice frequentazione, ma servendo una situazione durevole con condivisione di bisogni e risorse. Nulla di tutto ciò è stato provato dal resistente, che si è limitato a far riferimento alla “notorietà del fatto in città” e alle vicende processuali passate delle parti.
Quanto al mancato reperimento di una attività lavorativa da parte della resistente , si osserva che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'ex coniuge ancora giovane che si dimostra poco attivo nella ricerca di un nuovo lavoro, nonostante sia in ottima salute, non ha diritto all'assegno divorzile che può pertanto essere anche revocato (cfr. ordinanza n. 2652/2021). La revoca dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge che ne era beneficiario è giustificato
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quando quest'ultimo perseveri, senza un giustificato motivo ovvero senza la sussistenza di alcuna patologia a non cercare un lavoro nonostante la giovane età ed il buono stato di salute glielo permettano. Tale principio viene espresso e consolidato anche alla luce del fatto che il comportamento rinunciatario dell'ex coniuge disattende i doveri post coniugali, che trovano fondamento nei principi di autodeterminazione ed auto responsabilità di entrambe le parti. È stata quindi evidenziata ancora una volta la sussistenza in capo all'ex del dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione lavorativa che gli permetta di essere economicamente autonomo.
Tanto chiarito, la separazione dei coniugi risale all'anno 2009 e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'anno 2013, ovvero quando la resistente aveva solo 42 anni. La stessa avrebbe quindi potuto repersi facilmente un'attività lavorativa, considerati i titoli di studio, la giovane età e l'assenza di patologie. La resistente giustifica il suo stato di disoccupazione sostenendo di aver tentato di lavorare in alcune palestre ma di aver perso il lavoro a causa della presenza dell'investigatore privato assunto dal marito che avrebbe importunato i suoi clienti. RB , posto che tali deduzioni non vengono neppure collocate nel tempo e pertanto non è dato sapere se la resistente faccia riferimento al periodo di convivenza matrimoniale o a quello successivo, in ogni caso la resistente di tali assunzioni presso le palestre indicate nella memoria costitutiva non ha fornito alcuna prova, così come delle conseguenti perdite del lavoro. La resistente fa poi riferimento ai mercatini rionali ai quali si sarebbe recata per vendere i propri capi firmati, e successivamente proprie creazioni di monili, ma anche per tale attività non c'è alcuna prova che siano state le fotografie scattate dai presunti “mandanti” dell'ex marito a determinarne la cessazione. La mera iscrizione nelle liste di collocamento, peraltro comunque non documentata, è di per sé insufficiente a provare che la si sia adoperata per la ricerca di un CP_1 lavoro.
Non vi è quindi alcun elemento da cui poter trarre che, successivamente alla separazione e al divorzio, la resistente si sia effettivamente adoperata nella ricerca di un lavoro e non abbia autodeterminato il proprio stato di disoccupazione.
Pertanto , in base al principio di autoresponsabilità, non vi è più ragione di riconoscere alla resistente l'assegno divorzile con funzione assistenziale.
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Considerato tuttavia che l'assegno divorzile era stato riconosciuto alla non solo con funzione assistenziale, in quanto disoccupata, ma anche CP_1 con funzione compensativa -perequativa del contributo offerto nella gestione della famiglia, e che tale funzione persiste a prescindere dello stato occupativo della resistente, qualora persista la disparità economica tra le parti, appare equo ridurre l'assegno divorzile della resistente ad euro 500,00 mensili.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022 tenuto conto dell'assenza di assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n 12/2019 dell' 8.1.2019, pronunciata dal Tribunale di TO, revoca l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario a favore della figlia ed a carico di con CP_2 Parte_1 decorrenza dal mese di giugno 2024;
• a parziale modifica della sentenza di divorzio n 12/2019 dell'
8.1.2019, pronunciata dal Tribunale di TO, riduce l'assegno divorzile in favore di ad euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla presente Controparte_1 pronuncia;
• condanna le resistenti, e in via Controparte_1 CP_2 solidale tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in complessivi euro 5.261,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 04/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. BELLINI BEATRICE presso cui elettivamente domicilia in VIA G. CHIASSI 18/20 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv.BERGAMINI ENRICA presso cui elettivamente domicilia inCORSO UMBERTO I 14 46100 MANTOVA
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] CP_2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di TO.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “respingere nel miglior modo, per tutte le ragioni già illustrate negli atti sin qui depositati, le istanze, di merito ed istruttorie, formulate da parte resistente, in quanto destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, prive di
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qualsiasi elemento di prova, inconferenti ed irrilevanti ai fini del decidere, inammissibili anche perché tardivamente proposte;
- accogliere le domande di merito ed istruttorie, anche di esibizione documentale, formulate dal sig. nel ricorso introduttivo, nonché nelle note Pt_1
27.2.2025 e 10.03.2025, da intendersi qui tutte integralmente riportate.
Vinte le spese.”
Resistente: “In via preliminare
1) Rimettere in termini parte ricorrente, con conseguente riapertura degli stessi, ai fini della acquisizione nel fascicoilo della causa di cui in epigrafe dei documenti qui allegati ai n. 39 e n. 40;
In via principale
1) Respingersi nel miglior modo il ricorso ed ogni eccezione, istanza o domanda formulate da con riferimento all'assegno di mantenimento Parte_1 dovuto a favore della sig.ra Controparte_1
2) Ci si rimette a giustizia in merito alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia CP_2
In via riconvenzionale
1) Condannarsi a corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di euro 1.500,00 a far tempo dal deposito del presente ricorso, somma rivalutabile annualmente ISTAT a titolo di contributo al suo mantenimento.
In ogni caso con vittoria di onorari e spese.
In via istruttoria
Si chiede l'acquisizione del fascicolo della causa del divorzio RG. 2311/12, del fascicolo della causa di divisione beni, del fascicolo della causa per ricorso per ingiunzione e per esecuzione del GDP.
Per il momento si chiede ammettersi prove per interpello e testi sui seguenti capitoli;
1) Vero che esclusivamente, convive ed abita con le Controparte_1 figlie dorme con le figli e consuma i pasti con le figlie nell'immobile di proprietà del sito in TO via Conciliazione. Pt_1
2) Vero che ho visto più volte , anche dopo il divorzio, Parte_1 appostarsi nei pressi della casa coniugale e transitare davanti l'abitazione della
CP_1
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Testi: , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
e Testimone_5 Tes_6
tutti da TO, gli ultimi 5, con immobili adiacenti all'abitazione
[...] coniugale.
3) Vero che la vicina filmava la in giardino Testimone_4 CP_1 con il cellulare riferendone al Pt_1
Testi , Testimone_4 Tes_1 Testimone_2
4) Vero che abita in Forte dei Marmi, veste abiti firmati, Parte_1 frequenta ristoranti stellati, compie viaggi e vacanze in alberghi a cinque stelle in
Italia e all'estero.
Testi: , , e . Testimone_7 Tes_1 Testimone_8 Testimone_9
5) Vero che abita ed occupa da solo l'immobile in TO Tes_10 viale Vaschi, 4 da dove risiede da oltre dieci anni.
Testi e da TO Tes_1 Testimone_2
6) Vero che vive con le figlie nell'immobile del Controparte_1 Pt_1 priva del riscaldamento e dell'impianto di aria condizionata, dipinge le pareti di casa, provvede a tutti i dovere casalinghi e accudimento delle figlie, coltiva frutti ed ortaggi tutto l'anno, zappando e lavorando la terra personalmente e confezionando conserve per la stagione invernale e, dalla separazione non ha mai fatto vacanze.
Testi: , Tes_1 Testimone_2
7) Vero che durante il matrimonio prestava la propria Controparte_1 attività lavorativa di insegnante di ginnastica presso le palestre: “Pero” sita in
Via Vedusino a Rivalta sul Mincio, la palestra “TO” gestita dalla famiglia
la “ Palestra Agorà” sita in Via delle Libertà a San Giorgio di TO, CP_3 la “Palestra Palabam” sita in Piazzale Melchiorre Gioia in TO , a partecipazione comunale, la “ Palestra Energym” sita in Via Valsesia a TO gestita dal signor , Persona_1 la “ Polisportiva “ di Villanova de Bellis, TO , comunale, la “
Palestra 10/22” sita in Piazza Anconetta 1 a TO gestita dal signor Pt_2
. Allenava anche i giocatori del TO , i ragazzini di 14/15 anni.
[...]
Testi , , Tes_1 Testimone_8 Testimone_2
8) Vero che la ha lasciato il lavoro di impiegata presso l'azienda CP_1
“Nuove Strade” per richiesta del nonché lavoro presso le summenzionate Pt_1
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palestre, i lavori offerti dal e le vendite nei mercatini perché i clienti Tes_10
Per_ venivano interrogati e seguiti dall'investigatore e lei stessa fotografata e sorvegliata mentre era al lavoro.
Testi , . Tes_1 Testimone_2
9) Vero che nel maggio 2012 ha invitato la figlia minore Parte_1 ad un incontro ove le ha rivelato , senza prima riferirlo e consultarsi con la Tes_1 di aver contratto nuovo matrimonio,accompagnandolo con le parole “… CP_1 per lei e per quella puttana della madre, non c'erano più soldi”..…provocando crisi di pianto e sconforto nella minore , l'intervento della Guardia Medica ,come da certificazione che viene rammostrata e la fuga di casa di ritrovata poi Tes_1 dalla sorella a vagare senza meta.
Testi : , . Tes_1 Testimone_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario, con , il giorno 13.6.1992 in Roverbella (Mn) e Controparte_1 che dall'unione sono nate due figlie: a Verona il 10.3.1994, e CP_2 Tes_1
a Verona il 23.9.1998, oggi entrambe maggiorenni, ha dedotto che:
[...]
- con sentenza parziale n. 634/ 2013 del 13-16.9.2013 il Tribunale di
TO ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri e (cfr. doc. 1), a seguito di separazione Pt_1 CP_1 consensuale omologata dal Tribunale di TO con decreto 16.04.2009;
- con sentenza definitiva n. 12/2019 dell' 8.1.2019 (cfr.doc.2) il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti, ha assegnato la casa ex familiare sita in TO, alla via Conciliazione n.52-54, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra per abitarla con le figlie e Pt_1 CP_1 CP_2 Tes_1
(cfr. doc. 3), ponendo a carico del sig. l'obbligo di contribuire al
[...] Pt_1 mantenimento della sig.ra con un assegno mensile di € 1.000,00.= e di CP_1 quello delle figlie con un assegno di € 1.800,00.= (€ 900,00 per ciascuna figlia) da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie universitarie per le due figlie e del 50% delle altre spese straordinarie come indicate nella sentenza;
- la ex moglie intrattiene una relazione sentimentale more uxorio con il sig. si tratta di un legame affettivo di coppia stabile ed ininterrotto, Parte_3
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in virtù del quale i conviventi hanno intrapreso un progetto di vita comune, costituendo una vera e propria “famiglia di fatto”;
- la sig.ra benché di soli 42 anni quando è stata emessa la CP_1 sentenza di divorzio, non si è mai dimostrata attiva nella ricerca di un lavoro, nonostante l'età, l'ottima salute, l' assenza di ragioni ostative alla svolgimento attività lavorative, nonché il titolo di studio di ragioniera ed i titoli di insegnante di ginnastica;
- la figlia primogenita oggi già trentenne, nell'A.A. 2013/2014 CP_2 si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Verona laureandosi nel giugno 2020; successivamente ha frequentato un master a
Roma; ha ora un'occupazione lavorativa, per cui è divenuta economicamente indipendente, come peraltro si evince dalla mail del 9.7.2023 (cfr. doc.7) con cui la stessa ha riferito al padre di essersi recata al CAF dove le è stato comunicato che nell' anno 2023 la dichiarazione dei redditi era di sua competenza, potendo anche dedurre le proprie spese mediche dell'anno 2022.
Tanto dedotto, ha chiesto la revoca degli assegni posti a suo carico a titolo di mantenimento della figlia e a titolo di assegno divorzile in favore della CP_2 resistente o , in subordine, la riduzione dell'assegno divorzile. CP_1
2. Si è costituita , contestando la relazione con Controparte_1 Pt_3
e rilevando come l'attuale assegno divorzile sia inidoneo ad assicurarle
[...] un'esistenza dignitosa, tant'è che ella ha ricercato tutti i modi per aumentarlo con lavori di ogni genere, lasciati per le continue interferenze e molestie dell'ex coniuge. Ha quindi sostenuto di non aver potuto trovare lavoro a causa dell'ex marito che la faceva seguire da un investigatore e ha contestato la ricostruzione delle capacità reddituale e patrimoniali operata dal ricorrente. Non ha preso alcuna posizione sulle capacità reddituali della figlia CP_2
3. Il giudice delegato, ritenuta l'opportunità, ha ordinato l'estensione del contraddittorio nei confronti di la quale tuttavia è rimasta contumace. CP_2
4. Acquista la documentazione, sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
5. Preliminarmente si osserva che le parti hanno dedotto nei rispettivi atti innumerevoli circostanze del tutto irrilevanti rispetto al thema decidendum, che pertanto non verranno esaminate dal collegio.
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6. Soffermandosi sui soli aspetti rilevanti, il ricorrente chiede la revoca dell'assegno di mantenimento della figlia sostenendo che la stessa lavori e CP_2 che abbia raggiunto l'autosufficienza economica;
chiede la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile in favore della ex moglie, sostenendo che la stessa abbia ormai una stabile relazione sentimentale con un altro uomo e che comunque in questi anni non si sia adoperata per la ricerca di un lavoro.
7. Ciò posto, quanto alla figlia maggiorenne ormai trentunenne, il CP_2 ricorrente ha prodotto la comunicazione mail della figlia (cfr. doc. 7) dalla quale emergerebbe che la stessa ha iniziato a lavorare sin dall'anno 2022, e , nella contumacia della stessa, la circostanza è stata confermata dall'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi, dalle quali è emerso che per l'anno 2022 ( certificazione unica 2023) ha avuto un reddito di oltre 20.000 euro CP_2 annui.
Può pertanto affermarsi che abbia ormai raggiunto la piena CP_2 autosufficienza economica e va pertanto accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore , con decorrenza dalla domanda
(giugno 2024).
8. Quanto alla resistente , il ricorrente non ha Controparte_1 adeguatamente provato la stabile relazione della stessa con un altro uomo e , d'altro conto, si ricorda che la Corte di Cassazione , anche di recente (es. sent.
16051/2024), ha chiarito che una nuova relazione stabile dell'ex coniuge non porta automaticamente alla revoca dell'assegno divorzile, ma è necessaria la prova di una convivenza stabile e consolidata, che incida significativamente sulle condizioni economiche del beneficiario, configurando una sorta di nuovo nucleo familiare, non bastando una semplice frequentazione, ma servendo una situazione durevole con condivisione di bisogni e risorse. Nulla di tutto ciò è stato provato dal resistente, che si è limitato a far riferimento alla “notorietà del fatto in città” e alle vicende processuali passate delle parti.
Quanto al mancato reperimento di una attività lavorativa da parte della resistente , si osserva che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'ex coniuge ancora giovane che si dimostra poco attivo nella ricerca di un nuovo lavoro, nonostante sia in ottima salute, non ha diritto all'assegno divorzile che può pertanto essere anche revocato (cfr. ordinanza n. 2652/2021). La revoca dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge che ne era beneficiario è giustificato
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quando quest'ultimo perseveri, senza un giustificato motivo ovvero senza la sussistenza di alcuna patologia a non cercare un lavoro nonostante la giovane età ed il buono stato di salute glielo permettano. Tale principio viene espresso e consolidato anche alla luce del fatto che il comportamento rinunciatario dell'ex coniuge disattende i doveri post coniugali, che trovano fondamento nei principi di autodeterminazione ed auto responsabilità di entrambe le parti. È stata quindi evidenziata ancora una volta la sussistenza in capo all'ex del dovere di cercare di ottenere il massimo rendimento dalle proprie capacità lavorative, cercando un'occupazione lavorativa che gli permetta di essere economicamente autonomo.
Tanto chiarito, la separazione dei coniugi risale all'anno 2009 e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'anno 2013, ovvero quando la resistente aveva solo 42 anni. La stessa avrebbe quindi potuto repersi facilmente un'attività lavorativa, considerati i titoli di studio, la giovane età e l'assenza di patologie. La resistente giustifica il suo stato di disoccupazione sostenendo di aver tentato di lavorare in alcune palestre ma di aver perso il lavoro a causa della presenza dell'investigatore privato assunto dal marito che avrebbe importunato i suoi clienti. RB , posto che tali deduzioni non vengono neppure collocate nel tempo e pertanto non è dato sapere se la resistente faccia riferimento al periodo di convivenza matrimoniale o a quello successivo, in ogni caso la resistente di tali assunzioni presso le palestre indicate nella memoria costitutiva non ha fornito alcuna prova, così come delle conseguenti perdite del lavoro. La resistente fa poi riferimento ai mercatini rionali ai quali si sarebbe recata per vendere i propri capi firmati, e successivamente proprie creazioni di monili, ma anche per tale attività non c'è alcuna prova che siano state le fotografie scattate dai presunti “mandanti” dell'ex marito a determinarne la cessazione. La mera iscrizione nelle liste di collocamento, peraltro comunque non documentata, è di per sé insufficiente a provare che la si sia adoperata per la ricerca di un CP_1 lavoro.
Non vi è quindi alcun elemento da cui poter trarre che, successivamente alla separazione e al divorzio, la resistente si sia effettivamente adoperata nella ricerca di un lavoro e non abbia autodeterminato il proprio stato di disoccupazione.
Pertanto , in base al principio di autoresponsabilità, non vi è più ragione di riconoscere alla resistente l'assegno divorzile con funzione assistenziale.
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Considerato tuttavia che l'assegno divorzile era stato riconosciuto alla non solo con funzione assistenziale, in quanto disoccupata, ma anche CP_1 con funzione compensativa -perequativa del contributo offerto nella gestione della famiglia, e che tale funzione persiste a prescindere dello stato occupativo della resistente, qualora persista la disparità economica tra le parti, appare equo ridurre l'assegno divorzile della resistente ad euro 500,00 mensili.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza delle resistenti e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022 tenuto conto dell'assenza di assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n 12/2019 dell' 8.1.2019, pronunciata dal Tribunale di TO, revoca l'assegno di mantenimento ordinario e straordinario a favore della figlia ed a carico di con CP_2 Parte_1 decorrenza dal mese di giugno 2024;
• a parziale modifica della sentenza di divorzio n 12/2019 dell'
8.1.2019, pronunciata dal Tribunale di TO, riduce l'assegno divorzile in favore di ad euro 500,00 mensili, con decorrenza dalla presente Controparte_1 pronuncia;
• condanna le resistenti, e in via Controparte_1 CP_2 solidale tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 liquida in complessivi euro 5.261,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del 04/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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