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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 8715/2021 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni iure proprio e iure hereditatis-perdita rapporto parentale”
VERTENTE
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lapo
[...] Parte_4
p
-Attori- E
in Controparte_1 ta e Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Toia
-Convenuta-
pagina 1 di 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.07.2021, Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale l Pt_4 [...]
, chiedendone la Controparte_3
condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti sia iure proprio che iure hereditatis a causa del decesso del de cius Persona_1
rispettivamente marito di , padre di Parte_1 Parte_2
e e fratello di occorso all'esito della Parte_3 Parte_4
morte avvenuta presso l'ospedale in data 25.11.2016. CP_1
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 18
Novembre 2016 l'Arch. era stato ricoverato al pronto Persona_1
soccorso dell'ospedale di per disfagia e rinolalia con diagnosi di CP_1
miastenia gravis ed addensamento apicale destro in corso di accertamento presso il reparto di neurologia situato al V piano del nosocomio, per l'effettuazione di alcuni specifici esami. All'esito della valutazione effettuata tramite l'indice di
Barthel e dalle valutazioni contenute nel diario infermieristico era emerso che che il paziente necessitasse di una supervisione e di un aiuto costante negli spostamenti in ambito ospedaliero.
In data 25 Novembre 2016, verso le ore 6:00, il paziente era stato rinvenuto dal medico di guardia al reparto, dott. , sul pianerottolo della scala di Per_2
emergenza al piano sottostante rispetto a quello in cui era ricoverato, adagiato alla parete in posizione semi-seduta e, nonostante i tentativi di rianimazione, il ra già deceduto. Per_1
All'arrivo delle Forze dell'ordine e del PM di turno, il cadavere si trovava adagiato supino sul pavimento del pianerottolo poichè la posizione del corpo pagina 2 di 24 era stata alterata dai sanitari presenti, nel tentativo estremo di rianimare il corpo che presentava «una vistosa e profonda ferita lacero contusa sul lato destro della fronte».
Aggiungevano che i tecnici della prevenzione chiamati sul posto dalle forze dell'ordine, avevano confermato l'assenza nel locale delle misure di salvaguardia prescritte dalla normativa.
In particoare, era stato constatato che la scala di emergenza fosse priva di cartelli del tipo “attenzione utilizzare solo in caso di emergenza”, oltre che delle zigrinature 3 antiscivolo, e che presentasse un'altezza del parapetto pari ad 87 cm e dunque inferiore di cm 13 rispetto alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Conseguentemente era stato istaurato presso il Tribunale di Firenze il procedimento penale n. 20345/2016 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 113 e
589 cp a carico dei dirigenti sanitari e del personale medico per quanto accaduto al Per_1
Il procedimento penale si era tuttavia concluso con una sentenza di non luogo a procedere con la quale era stata esclusa la responsabilità penale del personale sanitario e di quello deputato alla sicurezza sui luoghi del lavoro.
Deducevano gli attori una duplice responsabilità della convenuta sia per culpa in vigilando, da inadempimento dell'obbligazione di protezione accessoria derivante dal contratto atipico di spedalità, che per violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché la responsabilità ex art. 2051 cc.
Chiedevano pertanto la condanna dell' per i danni Controparte_1
conseguenti alla vicenda mortale del danni subiti sia iure proprio per Per_1
la perdita del rapporto parentale con il congiunto deceduto, sia loro trasferitisi iure hereditatis in termini di danno morale terminale e danno biologico terminale sofferto dal de cuius.
pagina 3 di 24 Si costituiva Controparte_4
contestando sia l'an della lamentata responsabilità, sia il
[...]
quantum dei danni richiesti.
In particolare, quanto alla culpa in vigilando, la convenuta richiamava la relazione tecnica del PR , nominato dal PM per il compimento di ulteriori Per_3
indagini su richiesta del GIP, il quale aveva accertato che, nel caso in esame, non vi fossero i presupposti per delineare un difetto di sorveglianza.
Il perito aveva evidenziato che dalle sommarie informazioni rese dalla o.s.s.
nonché dalla infermiera Florescu e dal dott. , era emerso Persona_4 Per_2
che che il paziente era stato controllato alle ore 4.20, alle ore 4.45 ed alle ore
5.00, e quindi il lasso temporale “scoperto” sarebbe stato compreso tra le ore 5 alle ore 6.19, ora in cui era stato riportato che il paziente non era nel suo letto.
Conseguentemente il perito aveva concluso affermando che il periodo di un'ora e 20 «non rappresenta un arco temporale così significativo se rapportato ad un reparto e, soprattutto, ad un paziente che non richiedeva attenzione continua».
Inoltre il consulente PR. aveva evidenziato altresì che dai test Per_3
effettuati e dalla cartella clinica si evinceva che il paziente risultasse autonomo nei movimenti e che non necessitasse di alcuna contenzione.
In merito alla mancata osservanza della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, la convenuta deduceva che non sussisteva alcuna prova del fatto che l'altezza del parapetto avesse avuto un'incidenza causale nella caduta del e che, con un parapetto più alto, questa caduta si sarebbe potuta Per_1
evitare.
Dalla consulenza del perito Dott.ssa nominata dal PM nella prima Per_5
fase delle indagini, si legge come la caduta sia avvenuta senza l'attivazione delle manovre di difesa finalizzate alla preservazione (istintiva anteposizione degli arti superiori).
pagina 4 di 24 In relazione al quantum, contestavano sia il danno da perdita parentale richiesto iure proprio, criticando il criterio di calcolo adottato dalle Tabelle di Milano, sia il danno biologico terminale richiesto iure hereditatis, per l'assenza di un considerevole lasso temporale tra l'evento lesivo e la morte, sia il danno morale terminale o catastrofale per la mancata prova circa lo stato di lucidità e di coscienza del el periodo intercorrente tra la caduta ed il decesso. Per_1
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse cnclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento, limitatamente al danno vantato iure proprio.
1) L'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero
In via preliminare occorre analizzare la natura della responsabilità dell'ente ospedaliero.
Parte attrice sostiene che la responsabilità della convenuta abbia natura contrattuale, da contatto sociale, con i conseguenti precipitati processuali in punto di riparto dell'onere della prova.
Tuttavia, la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera è predicabile solo limitatamente al risarcimento del danno richiesto dagli attori iure hereditatis e non anche in relazione al danno richiesto iure proprio.
Difatti, soltanto con riguardo ai pregiudizi che hanno attinto direttamente la sfera personale e giuridico-patrimoniale della c.d. vittima primaria trova applicazione il contratto atipico cd. di spedalità concluso tra paziente ed pagina 5 di 24 ospedale. Alla luce del contratto di spedalità la struttura sanitaria risponde ex artt. 1218 e 1228 cc dell'inadempimento della propria obbligazione.
In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali (art. 1218 c.c.), il paziente, è tenuto a dimostrare, quale creditore della prestazione sanitaria, la conclusione del rapporto contrattuale e a dedurre l'inadempimento del debitore (Cass. SS.UU. n. 13533/2001), inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SS.UU. n. 577/2008); spetta invece al debitore della prestazione, cioè al medico e alla struttura sanitaria, provare che l'inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad essi non imputabile (Cass. 20.10.2015, n. 21177) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (la già citata Cass. SS.UU. n. 577/2008).
Diversamente, l'azione avanzata dagli attori ai fini del ristoro dei danni patiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale va, invece, ricondotta alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2049 e 2043 c.c., non essendo i prossimi congiunti del paziente defunto legati alla struttura sanitaria da alcun rapporto contrattuale (ex multis Cass. n. 4904/2022; Cass. n. 21404/2021; Cass.
n. 14258/2020).
Né può utilmente obbiettarsi che l'efficacia del contratto di spedalità concluso tra ente ospedaliero e il paziente deceduto possa estendersi sino a proteggere i prossimi congiunti di quest'ultimo. Ciò in quanto l'estensione dell'efficacia contrattuale protettiva verso terzi sussiste, in astratto, solo quando l'interesse di cui i terzi sono portatori risulti analogo e strettamente collegato a quello regolato dall'obbligazione assunta nei confronti del paziente, tanto da subentrare nella causa comune del contratto.
La figura del contratto con effetti protettivi verso terzi è utilizzata dalla Corte di Cassazione solo con riguardo al contratto della gestante con l'ospedale e dunque per riconoscere al padre del nascituro ed a quest'ultimo l'azione da contratto in caso di inadempimento, mentre è escluso che la figura possa pagina 6 di 24 servire in fattispecie diverse da quella (Cass. n. 10812/2019; Cass. n.
5590/2015; Cass. n. 10741/2009).
Il paziente rimane l'unica parte della relazione contrattuale e, conseguentemente, i parenti non sono titolari di un interesse direttamente collegato alla prestazione contrattuale.
Dunque, il diritto vantato dai congiunti del de cuius nei confronti della struttura ospedaliera, per perdita del rapporto parentale, deve essere riqualificato come rientrante nell'alveo della responsabilità aquiliana con conseguente onere della prova a carico degli attori medesimi riguardo al fatto doloso o colposo, al danno evento, al danno conseguenza e al nesso causale.
2) Responsabilità della struttura ospedaliera verso gli attori per il danno iure proprio da perdita parentale
2.1) L'an
In relazione al danno- iure proprio- da perdita del rapporto parentale, gli attori, agendo ex art. 2043 cc, devono provare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi, ossia:
1) il fatto illecito e, se omissivo, la violazione della norma prevedente un obbligo giuridico di azione;
2) l'elemento soggettivo colposo e dunque la negligenza, imprudenza, imperizia dei sanitari;
3) il danno evento, ovvero l'illecita lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico;
4) il danno conseguenza, ossia i pregiudizi-patrimoniali e/o non patrimoniali- effettivamente patiti dalla vittima in conseguenza del verificarsi del danno evento;
pagina 7 di 24 5) il nesso di causalità c.d. materiale tra fatto ed evento lesivo ed il nesso di causalità c.d. giuridica.
Parte attrice deduce tre profili di responsabilità dell' Controparte_5
per la morte dell'Arch.
[...] Per_1
a) culpa in vigilando e per non aver adempiuto alle obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione derivanti dal contratto di spedalità;
b) mancata osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) errata somministrazione della terapia al paziente.
In relazione ai punti b) e c) non è stato provato dagli attori alcun profilo di responsabilità nel comportamento tenuto della convenuta.
In particolare, relativamente al punto c), dalla CTU medico legale risulta, che
«non vi sono sufficienti elementi per ritenere che vi sia stato un errore di somministrazione del farmaco e che le terapie sono comunque da considerare corrette e adeguate al caso e non si hanno elementi per poter ritenere che abbiano potuto interferire con l'evoluzione degli eventi».
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici (sia medico legale che ingegneristico) sono condivisibili, in quanto frutto di un accertamento esaustivo, chiaro, congruo, ampiamente argomentato, ben motivato ed immune da vizi logico-giuridici, e non è provato che la convenuta abbia errato nella somministrazione dei farmaci al é la potenziale influenza degli Per_1
stessi nella determinazione della caduta dello stesso.
Quanto al punto b), relativo alla violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la consulenza ingegneristica ha accertato che l'unica irregolarità dei locali ospedalieri risulta essere quella relativa alle caratteristiche geometriche del parapetto della scala di emergenza, ed in particolare all'altezza del parapetto che non risultava conforme alla normativa vigente.
Il CTU ha accertato una differenza di altezza del parapetto di 13 cm circa rispetto alla vigente normativa adducendo che «la non conformità del “parapetto” potrebbe avere favorito una non ergonomica presa del corrimano da parte dello stesso».
pagina 8 di 24 Quanto invece agli altri profili in punto di sicurezza (caratteristiche fisiche e geometrico distributive della scala di emergenza al momento dell'infortunio, caratteristiche illuminotecniche del reparto e della scala di emergenza, assenza di sistemi di allarme acustico o visivo e la segnaletica di sicurezza ed emergenza) il CTU non ravvisa altre violazioni.
Nonostante la consulenza tecnica d'ufficio abbia accertato la violazione della normativa relativa all'altezza del parapetto e abbia affermato, sotto il profilo probabilistico, che la stessa possa aver contribuito alla caduta del er Per_1
aver favorito una non ergonomica caduta da parte dello stesso, si ritiene di doversi discostare unicamente da tale singola conclusione, aderendo per il resto alle conclusioni raggiunte dai CTU.
In relazione a tale profilo, infatti, non risultano accertati i presupposti richiesti dall'art. 2043 cc ed, in particolare, il nesso di causalità tra fatto illecito e danno evento, secondo il criterio probatorio del più probabile che non, e la cd. causalità della colpa, ovvero che l'osservanza della normativa sull'altezza del parapetto avrebbe concretamente impedito la caduta del (cd. Per_1
concretizzazione del rischio).
Neppure, sotto tale profilo, è stata fornita dagli attori la prova della colpa della convenuta.
Quanto al profilo di responsabilità di cui alla lettera a) il fatto illecito dedotto dalle attrici consiste nella culpa in vigilando per la mancata sorveglianza del paziente e per la mancata prevenzione ed impedimento della caduta mortale.
Sotto tale profilo la responsabilità appare provata e concretamente accertata dalla CTU.
Parte attrice invoca la natura contrattuale della responsabilità ospedaliera, tuttavia, come sopra già chiarito, la responsabilità dell'ente ospedaliero, quando viene invocato un danno iure proprio vantato dai prossimi congiunti del paziente, assume natura aquiliana, con i conseguenti corollari probatori.
pagina 9 di 24 L'illiceità del comportamento della convenuta consistente nella mancata adeguata sorveglianza del paziente ricoverato deriva dal fatto che lo stesso si è posto in contrasto sia con l'art. 7 del codice di deontologia medica (Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza) sia con il più generale dovere di correttezza e diligenza imposte dal principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost e all'art. 1175 cc.
La consulenza tecnica medico legale disposta nel presente giudizio ha accertato che i sanitari hanno posto in essere un regime di sorveglianza inadeguato al caso di specie e causalmente idoneo alla determinazione dell'incidente e, di conseguenza, alla morte del in quanto, se fosse stata attenzionata in Per_1
modo costante e continuativo l'eventuale uscita del paziente nelle ore notturne da parte del personale del reparto, è ragionevole supporre che sarebbe stato evitato che il paziente si recasse presso le scale di emergenza.
In particolare, il CTU specifica che il concetto di sorveglianza non può essere interpretato solo attraverso la rigida applicazione dei protocolli che normano il relativo regime, in quanto gli stessi protocolli hanno carattere generale e comunque devono essere sempre adeguati a specifiche necessità assistenziali del paziente.
Pertanto, sebbene al non fosse mai stata diagnosticata una Per_1
alterazione delle funzioni psichiche, non essendo lo stesso qualificabile come
“paziente psichiatrico” che necessitasse di mezzi di costrizione, contenzione o piantonamento o un controllo costante da parte del personale sanitario, emerge dalla ricostruzione delle cartelle cliniche e dai diari infermieristici una situazione peculiare che avrebbe necessitato un regime di sorveglianza adeguato e contestualizzato a quella doverosa prudenza e soglia di attenzione proporzionata e compatibile con i rilievi correlabili allo stato clinico, fisico ed emotivo che comportavano una maggiore fragilità ed insicurezza del paziente.
pagina 10 di 24 Afferma il Tecnico d'Ufficio: «Nel caso in esame sussistevano fattori di rischio che, anche a prescindere da specifiche violazioni di protocolli di sorveglianza previsti in linea generale per quella tipologia di pazienti e in quella determinata tipologia di reparti, vanno necessariamente contestualizzati al caso di specie e a una serie di caratteristiche e aspetti che avrebbero dovuto elevare la soglia di attenzione quantomeno visionando costantemente la porta di uscita dalla stanza da parte del personale di turno».
Gli elementi che avrebbero dovuto indurre il personale sanitario a dedicare un trattamento personalizzato di sorveglianza al paziente sono: l'accertato indebolimento degli arti inferiori, l'insicurezza del paziente nel salire e scendere le scale, la necessità - riscontrata in varie cartelle mediche in data 21/11, due volte il 22/11, il 23 e il 24/11 - di tenere sotto controllo lo stato di agitazione e dell'umore del la sottoposizione a saturimetro ed ossigenoterapia, la Per_1
segnalazione in data 24/11 che per due volte il paziente non avesse riposato, tanto che sono state prescritte 5 gocce di Lexotan, le riscontrate difficoltà respiratorie, nonché la reazione importante del paziente riscontrata in data
21/11 dopo il posizionamento del sondino naso gastrico.
A ciò si aggiunge anche che i due test significativi (Scheda ReTos e Scala di
Barthel) effettuati sul paziente hanno dato riscontri indicativi, rispettivamente, di rischio medio (punteggio 5), segnalando l'agitazione del paziente, l'affezione di una patologia tra quelle descritte e l'attuazione di una terapia in atto e, per quanto attiene al test di Barthel, punteggio di 70/100, segnalando minima assistenza e supervisione (per i trasferimenti sedia letto), necessità di qualche aiuto per l'equilibrio, vestirsi/svestirsi, usare carta igienica (per i trasferimenti nel bagno), necessità di aiuto o supervisione (per salire e scendere le scale), senza alcuna indicazione sulla deambulazione, evidentemente per la motivazione descritta all'esame obiettivo all'ingresso, ovvero l'impossibilità di valutare la deambulazione a causa dell'astenia generalizzata.
Il consulente afferma, alla luce delle considerazioni sopra riportate sullo stato clinico del paziente, che nel caso in esame «la misura di carattere preventivo (una pagina 11 di 24 visione costante della porta d'uscita dalla stanza nelle ore notturne, come sopra indicato) era comunque semplice e da ritenere a parere dei CTU doverosa, in ragione delle motivazioni già esposte».
Quanto alla deduzione di parte convenuta sulla adeguatezza del regime di sorveglianza in correlazione alla scopertura per un lasso temporale pari ad un'ora e venti circa il CTU ha rilevato che: «la brevità del lasso temporale di un'ora e venti minuti circa, dall'ultimo controllo (riferito e dichiarato alle ore 5:00) da parte del personale fino al momento del rinvenimento alle ore 6 circa, non assume valore dirimente, in quanto vanno considerati tutti gli aspetti già sopra evidenziati e quanto rilevato in particolare nelle ultime 24 ore (sia il 24/11 che nelle ore immediatamente antecedenti il decesso) sulle condizioni del paziente e sul suo stato emotivo, dovendo quindi verificare la possibilità di effettuare un controllo del paziente in un orario notturno e in presenza di personale di turno».
Da quanto sopra illustrato deriva l'accertamento sia della realizzazione, da parte della convenuta, del fatto illecito colposo consistente nella mancata sorveglianza del paziente, sia della sussistenza del nesso di causalità tanto materiale quanto giuridica.
Difatti, in sede di consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio è stato accertato che la causa della morte è da imputarsi ad un trauma da precipitazione ed è stato escluso un infarto del miocardio, come inizialmente ipotizzato dalla consulente Dott.ssa nel procedimento penale. Persona_6
Dalla consulenza specialistica anatomo-patologica richiesta in sede di CTU con riesame dei preparati istologici, è stato confermato un «infarcimento ematico renale di superficie in paziente con cardiopatia ischemica cronica affetto da interstiziopatia polmonare, probabile patologia muscolare autoimmune, escludendo segni di infarto del miocardio».
Non risulta provata pertanto la sussistenza di un infarto in corso al momento del decesso come sostiene parte convenuta, non giustificandosi dunque alcuna pagina 12 di 24 interruzione del nesso di causalità o alcun contributo causale colposo ex art. 1227 cc nella causazione del danno.
Se, operando secondo un giudizio controfattuale, fosse stato prestato un adeguato regime di sorveglianza, da correlare necessariamente al quadro clinico del come sopra argomentato, è provato -secondo il criterio del 'più Per_1
probabile che non'- che al paziente non sarebbe stato permesso di uscire dalla camera, attraversare il corridoio, aprire la porta di emergenza e cadere rovinosamente nella rampa di scale conducente dal V al IV piano fino a precipitare e morire.
L'omessa e/o inadeguata sorveglianza della struttura ospedaliera è idonea ad integrare gli estremi di un fatto illecito colposo addebitabile alla convenuta.
Dunque, nel caso di specie, gli attori hanno dedotto e provato l'illiceità del fatto omissivo imputabile alla convenuta, consistente nella mancata sorveglianza colposa del paziente, il quale, non adeguatamente sorvegliato, è potuto uscire dalla sua camera, camminare nel corridoio in un orario notturno, dirigersi verso l'uscita di emergenza del piano dove era ricoverato e procurarsi una ferita mortale cadendo dalle scale.
In definitiva, da quanto sin qui esposto deve ritenersi provata la responsabilità esclusiva della convenuta per mancata adeguata sorveglianza del paziente nella causazione della caduta mortale occorsa il 25.11.2016 ore 6:00 circa presso l'azienda ospedaliero-universitaria CP_1
2.2) Il quantum
Si procederà, quindi, alla quantificazione del danno derivante da perdita del rapporto parentale, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della pagina 13 di 24 presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti»(Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Quanto, invece, all'onere probatorio che deve assolvere il congiunto superstite va evidenziato che “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione
e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione»(Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la pagina 14 di 24 morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n. 3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta.
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911 e € 1698,00 per i fratelli.
Va disattesa, al riguardo, l'eccezione di parte covenuta in ordine alla inutilizzabilità di dette tabelle sul presupposto che la Suprema Corte aveva evidenziato che la tabella meneghina, con riferimento al danno da perdita parentale, non seguisse la tecnica del punto, ma si limitasse ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo(Cass. n. 10579/2021), poiché in dette tabelle è recepita l'indicazione della Suprema Corte con la elaborazione del
'valore punto'(pag. 71 delle tabelle).
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Quanto al punto 3 relativo alla convivenza parte attrice ha dedotto, ma non provato, che all'epoca dei fatti il de cuius conviveva sia con la moglie che con i due figli.
Parte convenuta contesta la convivenza con i figli e che Pt_2 Pt_3
all'epoca dei fatti avevano, rispettivamente, 34 e 42 anni. pagina 15 di 24 Pur risultando pacifica e non contestata la convivenza con la moglie
[...]
, non può affermarsi lo stesso con riferimento alla convivenza tra il de Pt_1
cuius ed i figli, essendo la stessa circostanza contestata da parte convenuta e quindi, in quanto tale, bisognosa di prova che, nel caso di specie, non è stata raggiunta.
Difatti, considerata l'età dei figli, non può presumersi, in assenza di prova, che gli stessi all'epoca dei fatti fossero conviventi con il nucleo familiare originario.
In relazione al punto 5) si valuteranno i distinti rapporti tra vittima primaria e congiunti attori, mettendo in rilievo, tuttavia, che nel caso di specie per tutti gli aventi diritto al risarcimento non è stata provata una intensità o qualità affettiva particolarmente intensa tale da giustificare l'attribuzione di un punteggio massimo - in termini di assiduità giornaliera nei rapporti, di condivisione costante delle festività, di periodi di vacanza in comune, di attività sportiva od hobbystica- né è stato dimostrato che a seguito del decesso del congiunto la vita delle vittime secondarie abbiano subìto un particolare stravolgimento, così che, in termini di punti, si procederà alla loro attribuzione secondo una percentuale media tenuto conto della forbice tabellare che va da
0 a 30.
L'attribuzione della percentuale media si giustifica anche in ragione del fatto che, sul punto, parte attrice, ha dedotto e provato che il de cuius avesse costituito con la sorella una associazione professionale (doc. 17) e che, Pt_4
dopo la sua morte, i figli e , già parte dello studio, sono Pt_2 Pt_3
subentrati quali nuovi associati.
Risarcimento dovuto a quale moglie del de cuius, in Parte_1
termini di punti.
Valore punto: € 3.911
-Età della vittima primaria, 72 anni: 12 punti
-Età della vittima secondaria, 70 anni: 16 punti
pagina 16 di 24 -Convivenza: 16 punti
-Sopravvivenza di altro congiunto: 3 congiunti (due figli e una sorella del de cuius) e, così, 9 punti
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 68, pari ad € 265.948,00
Risarcimento dovuto a quale figlio del de cuius, in termini di Parte_3
punti.
Valore punto: € 3.911
-Età della vittima primaria, 72 anni: 12 punti.
-Età della vittima secondaria, 42 anni: 20 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto, come sopra argomentato, non è stata raggiunta la prova della convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria;
-Sopravvivenza di altro congiunto: 3 congiunti (moglie, un altro figlio e una sorella del de cuius) e, così, 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 56, pari ad € 219.016,00
Risarcimento dovuto a quale figlio del de cuius, in termini Parte_2
di punti.
Valore punto: € 3.911
-Età della vittima primaria, 72 anni: 12 punti.
-Età della vittima secondaria, 34 anni: 22 punti.
pagina 17 di 24 -Convivenza: 0 punti, in quanto, come sopra argomentato, non è stata raggiunta la prova della convivenza tra la vittima primaria e la vittima secondaria;
-Sopravvivenza di altro congiunto: 3 congiunti (moglie, un altro figlio e una sorella del de cuius) e, così, 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 58, pari ad € 226.838,00
Risarcimento dovuto a quale sorella del de cuius, in termini Parte_4
di punti.
Valore punto: € 1.698,00
-Età della vittima primaria, 72 anni: 8 punti.
-Età della vittima secondaria, 60 anni: 12 punti.
-Convivenza: 0 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria non erano conviventi né abitavano nel medesimo stabile.
-Sopravvivenza di altro congiunto: 3 congiunti (moglie e due figli del de cuius) così, 9 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 15 punti, poiché, come affermato supra, tale è la valutazione media.
Totale punti: 44, pari ad € 74.712,00
Trattandosi di importi espressi in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
Alle parti attrici spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati pagina 18 di 24 sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Ricordando che il decesso di risale al 25 Novembre 2016 Persona_1
e la presente sentenza è di Gennaio 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 1 Giugno 2020.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 1 Giugno 2020 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda nei limiti come sopra specificati.
3) Responsabilità della struttura ospedaliera verso gli attori per il danno iure hereditatis
pagina 19 di 24 Parte attrice agisce anche per sentir condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patiti iure hereditatis dal loro prossimo congiunto
Per_1
Sotto tale profilo si rinviene una responsabilità contrattuale, essendo i danni richiesti riferiti direttamente alla cd. vittima primaria e richiesti dagli odierni attori in via indiretta, iure successionis.
Sotto tale profilo, essendo il fatto di causa unitario, ma differendo solo l'inquadramento della natura della responsabilità dell'ente ospedaliero a seconda della tipologia di danno richiesto, la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera per mancata adeguata sorveglianza del risulta Per_1
provata ed accertata.
Nell'ambito contrattuale del rapporto atipico di spedalità assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere “lato sensu” alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione. Ne deriva quindi che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno dell'ospedale ha natura contrattuale e può sussistere a prescindere dalla possibilità o meno di accertare e/o identificare il comportamento colposo di un singolo soggetto operante all'interno della struttura stessa.
Dalla configurazione della responsabilità contrattuale ne consegue l'applicabilità della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 cc, gravante sulla struttura ospedaliera, dalla quale il soggetto onerato si libera dimostrando di avere tenuto una condotta diligente e la diligenza esigibile, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., consistente in una adeguata sorveglianza del degente, che sia o meno capace di intendere e di volere.
Ebbene, nel caso in esame, parte convenuta non ha adempiuto a tale onere probatorio, superando la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 cc, non pagina 20 di 24 avendo provato di aver fornito al paziente una sorveglianza che fosse adeguata alle sue peculiarità.
Pur essendo la responsabilità contrattuale dedotta dagli attori per i danni patiti iure hereditatis fondata nell'an, non risulta provato che i suddetti danni lamentati siano stati effettivamente incamerati dal de cuius prima dell'evento mortale, condizione imprescindibile affinchè questi possano essere trasmessi- iure successionis- agli odierni attori.
Il danno biologico terminale, per poter essere risarcito, richiede come condizione essenziale ed imprescindibile l'esistenza di un considerevole lasso temporale tra l'evento lesivo e la morte.
Affinché sussista lo spazio intertemporale richiesto dalla giurisprudenza (v. ad es. Cass. civ., 28 aprile 2006, n. 9959 e Cass. civ., 22 marzo 2007, n. 6946) occorre una netta separazione temporale fra i due eventi, di tal che sia possibile distinguere la loro verificazione nel tempo.
Nel caso in cui la morte sia conseguenza immediata delle lesioni, la giurisprudenza costantemente esclude la risarcibilità del danno biologico terminale, giacché, se la morte avviene in un tempo eccessivamente breve, non
è possibile accertare la maturazione del danno alla salute.
Parte attrice non ha fornito la prova circa la sussistenza, nel caso in esame, di tale lasso temporale e pertanto tale danno non risulta risarcibile.
A fortiori, nel caso di specie, dalle sommarie informazioni testimoniali rese in sede penale dalla infermiera , è emerso come sino alle 5 Testimone_1
di mattina il osse nella propria stanza, mentre alle ore 6 circa veniva Per_1
trovato morto: il lasso temporale intercorrente tra evento lesivo e morte, seppur non dimostrato dagli attori, appare non idoneo a giustificare una simile pretesa risarcitoria.
pagina 21 di 24 Inoltre, il PR. , consulente del PM in sede penale, ha ritenuto Persona_7
improbabile la possibilità di una sopravvivenza prolungata (pag. 52 della perizia).
Il danno morale terminale o catastrofale consiste, invece, nella sofferenza provata dalla vittima nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. A tal fine, in luogo del criterio temporale, verrà in rilievo il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata.
Occorre comunque considerare che il risarcimento del danno morale terminale può essere riconosciuto agli eredi solo se prima sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte.
Pertanto, qualora non sia data la prova della sussistenza di uno stato di coscienza nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento e ai congiunti spetta il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.
Ebbene, anche di tale danno non è stata fornita da parte attrice adeguata prova in relazione allo stato di coscienza e lucidità provato dalla vittima nell'intervallo tra la caduta e la morte, non essendo sufficiente in tal senso l'adagiamento del n posizione seduta. Per_1
Parte attrice, solo in comparsa conclusionale, richiede il risarcimento anche del danno tanatologico.
Deve, in primis, evidenziarsi la tardività della deduzione, non essendo tale danno stato richiesto entro il limite della prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc.
Ad abundantiam si sottolinea l'orientamento granitico delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (S.U., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015), secondo cui il danno tanatologico è una entità di per sé non risarcibile, essendo il bene-vita fruibile solo dal titolare, sì che verrebbe a mancare il cd. danno conseguenza e pagina 22 di 24 pertanto esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente in favore dei congiunti.
4) Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento della domanda attorea di risarcimento dei danni iure proprio, condanna l
[...]
al pagamento dei seguenti importi: Controparte_1
€ 265.948 in favore di Parte_6
€ 219.016 in favore di Parte_3
€ 226.838 in favore di Parte_2
€ 74.712,00 in favore di Parte_4
condanna parte convenuta alla corresponsione, sugli importi come sopra determinati, degli interessi compensativi a decorrere dall'1.6.2020 e sino alla data della presente decisione oltre, sull'importo come sopra determinato, interessi legali dalla data delle presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni iure hereditatis; condanna l' Controparte_6
alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 545 per esborsi, € 29.193 per pagina 23 di 24 compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese della espletata CTU e condanna la stessa al pagamento di quanto corrisposto da parte attrice in favore del proprio CTP.
Firenze, 7.I.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT, Dott.ssa Camilla Biotti
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