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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/12/2024, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente relatore dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Egle Asciutti del foro di Macerata,
C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Recanati (MC), Via C.F._2
Nazario Sauro n. 62, con recapito telefax fax 0719251404, PEC Email_1
Ricorrente contro
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...] (C.F. rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Simona Cardinali (C.F. fax 0734.227384, PEC: C.F._4
e con lei elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Fermo, Email_2 al Viale Trento n. 98, giusta delega rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: “separazione giudiziale” CONCLUSIONI : All'udienza a trattazione scritta del 3/10/2024 il Giudice ha preso atto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Montegranaro (FM) via Fermana Nord n. 24 rimane assegnata alla ricorrente ed alle due figlie minori, ivi collocate.
pagina 1 di 5 Si dà atto che il IG. ha già trasferito il proprio domicilio in altro immobile, sito in CP_1
Montegranaro alla Via Guazzetto n. 208 adeguato alle eIGenze morali e materiali delle minori, ed ha restituito alla moglie le chiavi di casa, del garage e della cassetta postale.
Il IG. si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre un mese dalla data di CP_1 omologa della separazione.
Ogni eventuale cambiamento di residenza di un coniuge dovrà essere comunque prontamente comunicato all'altro. 3) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso. Le decisioni più importanti nel loro interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie.
Nei rispettivi periodi di convivenza, i genitori eserciteranno sulle figlie la responsabilità separata per le questioni ordinarie.
Per autorizzare le figlie minori alla gestione di un qualsivoglia profilo social personale, sarà comunque necessario il consenso espresso di entrambi i genitori e salvo, in ogni caso, il raggiungimento dell'età minima prevista dalla legge. I genitori vigileranno in ogni caso sull'impiego di detti strumenti, da parte di entrambe le figlie. 4) Le comunicazioni tra genitori dovranno essere improntate a lealtà e collaborazione e ciascuno s'impegna a riscontrare le richieste e le comunicazioni dell'altro con tempestività. I coniugi eviteranno di esprimere giudizi lesivi dell'uno e dell'altra e/o della rispettiva famiglia d'origine, soprattutto in presenza delle figlie, le quali dovranno essere tassativamente tenute estranee a discussioni, litigi e, in generale, a questioni e/o a decisioni che attengono ai rapporti tra gli adulti ed a loro esclusiva responsabilità.
5) Le figlie trascorrano col padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì allorché torneranno a casa dalla madre per il pernottamento.
Le figlie resteranno col padre anche due sabati e due domeniche alternati al mese, dalle ore 11.00 fino alle ore 21.15, allorché torneranno a casa dalla madre, dunque sempre senza pernottamento. Giorni ed orari potranno essere variati di comune accordo e con congruo preavviso con messaggio telefonico, salvo urgenze ed imprevisti.
6) Per il periodo estivo, è garantita a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno e concordato in maniera tale da garantire l'effettivo godimento del periodo di riposo ed evitare il sovrapporsi dei rispettivi periodi di ferie.
Per le principali festività annuali (1° Novembre, 8 dicembre, 25 Aprile, 1° maggio e 2 giugno) e per il periodo pasquale, si seguirà il normale calendario già stabilito, senza variazioni;
durante le festività natalizie le figlie trascorreranno i giorni 23-24 e 1 gennaio col padre e i giorni 25 e 26 e 31 dicembre con la madre, mentre per i restanti giorni si seguirà il calendario normale. Per eventuali variazioni del calendario in particolari circostanze (es. malattia del genitore o delle figlie, compleanni dei genitori, ecc.), le Parti si accorderanno in maniera collaborativa e flessibile, salvo comunque il diritto di ciascuno di recuperare la giornata persa.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, nonché a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza e/o viaggio con le minori. Ognuno dei genitori avrà facoltà di comunicare telefonicamente con le figlie nel periodo di trattenimento presso l'altro, compatibilmente con gli orari di riposo delle minori stesse;
le chiamate avverranno direttamente sulle loro utenze mobili personali.
8) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le figlie ed i parenti di entrambi i rami familiari, evitando che i dissapori personali possano coinvolgere e pregiudicare le minori.
9) Entrambi i coniugi si impegnano ad avere l'accortezza di abituare gradualmente le minori alla presenza di eventuali nuovi partners, purché si tratti di relazione seria e duratura.
pagina 2 di 5 10) Dandosi atto della documentazione medica già esibita all'udienza del 16.7.24, il IG. si CP_1 impegna a trasmettere alla moglie, per un periodo di 12 mesi successivi alla data dell'omologa, documentazione aggiornata sulle visite di accertamento psicodiagnostico, nonché analisi delle urine, da svolgersi con cadenza bimestrale, al fine di comprovare l'assenza di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e riconoscendosi che la violazione di tale impegno, assunto con buona fede, legittima la revisione delle condizioni del presente accordo e dell'affidamento condiviso. I genitori si asterranno dal condurre le figlie in ambienti non idonei alla loro età (es. bar non ben frequentati e contesti simili).
11) Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, essendo attualmente i coniugi dotati di propri autonomi redditi, nessun assegno di mantenimento dovrà essere versato dall'uno in favore dell'altro.
I coniugi si danno altresì reciprocamente atto di aver trovato un accordo sulla divisione dei beni comuni.
12) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento CP_1 Parte_1 delle figlie, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, impegnandosi ad osservare scrupolosamente tale scadenza. Per le spese straordinarie per le minori, quest'ultime verranno suddivise al 50% tra i genitori, il padre rimborserà la metà delle spese straordinarie che dovranno essere concordate tra i genitori se superiori ad euro 150,00 e comunque documentate;
troverà applicazione il Protocollo Distrettuale IGlato in data 10.7.24, che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuta copia dal rispettivo difensore.
Il rimborso al genitore anticipatario avverrà entro il giorno 15 del mese successivo alla spesa, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale.
Le parti danno atto che, in caso di comprovata difficoltà del genitore collocatario ad anticipare le spese, essi si comporteranno con spirito collaborativo, nell'esclusivo interesse delle figlie. Ove uno dei genitori non manifesti il proprio motivato dissenso alla spesa indicata dall'altro, entro il termine di 5 giorni, egli sarà comunque tenuto a sostenere l'esborso pro quota. 13) Le detrazioni fiscali IRPEF saranno suddivise a metà tra i genitori, come per legge.
14) Stante il maggior tempo di trattenimento delle minori presso di sé, gli assegni unici e universali continueranno ad essere trattenuti per intero dalla madre, in deroga al regime di legge.
15) Entro il 1° di ogni mese, il IG. verserà alla moglie somma pari alla metà della rata CP_1 mensile relativa al mutuo ipotecario cointestato gravante sulla casa familiare.
16) I coniugi si prestano reciproco ed incondizionato consenso al rilascio del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio.
17) Le spese di giudizio si intendono interamente compensate.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/02/2024 ha instaurato il presente procedimento al Parte_1 fine di sentire pronunciare la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 in data 1/09/2007 a Montegranaro, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto comune dell'anno 2007, N. 26 parte II serie A. A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha rappresentato, tra l'altro, che: a) dall'unione Per_ matrimoniale sono nate due figlie, il 21/10/2009 e il 10/12/2013, entrambe ad Ancona;
b) Per_2 negli anni la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, tanto che nell'ottobre 2023 il coniuge ha lasciato la casa coniugale per andare a vivere con i propri genitori.
pagina 3 di 5 Per gli esposti motivi la ricorrente ha instato in particolare affinchè il Tribunale pronunciasse : 1) la separazione tra i coniugi;
2) l'affidamento esclusivo delle due figlie minori ad essa ricorrente, con l'assegnazione della casa coniugale sita a Montegranaro, via Fermana Nord n. 24 alla stessa;
3) la regolamentazione del diritto del padre di vedere e tenere con sé le due figlie minori;
4) l'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento delle due figlie minori corrispondendo la complessiva somma mensile di euro 200,00, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% al pagamento delle spese straordinarie individuate secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Fermo in materia.
2. Il resistente, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione ex art. 473-bis.16 c.p.c., ha contestato la sussistenza di proprie condotte come addebitategli dalla ricorrente e dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla loro madre, instando pertanto per: 1) la pronuncia della separazione personale;
2) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3) l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con il loro collocamento presso la madre;
4) la regolamentazione del proprio diritto di visitare e tenere con sé la prole;
5) l'obbligo a proprio carico di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di euro 200 mensili e di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate, se superiori ad euro
100, e comunque documentate, con assegno unico in favore del genitore collocatario.
3. All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21.c.p.c., il Giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22.c.p.c., con la seguente ordinanza: “ - Autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse Per_2 presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale in Montegranaro alla Via Fermana Nord n. 24; Per_
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e il giovedì e venerdì dalle ore 13,00 alle Per_2 ore 22.30, nonché a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 23.30 e dalle 10.00 della domenica sino alle 21.30; riserva l'indicazione dei periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali che le figlie minori trascorreranno con il padre entro la prossima udienza del 16 luglio 2024 ;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie minori Per_
ed entro il giorno 5 di ogni mese di € 200,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo Per_2 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Fermo in materia ed assegno unico come per legge “. Nel prosieguo le parti hanno chiesto un rinvio al fine di rassegnare le conclusioni in via congiunta. All'udienza del 3 ottobre 2024 a trattazione scritta il Giudice ha preso atto delle conclusioni rassegnate congiuntamente, depositate il 2/10/2024 con nota di deposito ed in epigrafe trascritte, avendo le parti trovato un accordo sia sul regime di affidamento delle figlie minori sia su altri aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti sin dalla fase presidenziale, integralmente confermative di quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi, è infatti emerso che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostruita, essendo la frattura familiare irreversibile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in data 1/09/2007 a Montegranaro e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2007, N. 26 parte II serie A). Preme rilevare che la presente sentenza di separazione, ancorchè le parti abbiano trovato un accordo sulle condizioni della separazione, conserva la sua natura di pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento contenzioso e pertanto non e' “di omologa della separazione”, come le parti hanno indicato nelle conclusioni rassegnate, non vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c..
pagina 4 di 5 5. Relativamente alle domande attinenti all'affidamento e mantenimento delle due figlie minori ed alla regolamentazione di ulteriori rapporti economici tra le parti, il Collegio prende atto che sulle stesse le parti hanno trovato l'accordo cristallizzato nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
6. Quanto al regime di affidamento delle due figlie minori, va premesso che l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è, dunque, finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre). E' noto che l'art. 337-ter c.c. prevede l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli. Ciò premesso, il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto del padre di vedere e tenere con sé la prole (con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione , cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902), sia, infine, in ragione del contributo economico posto a carico del padre in favore di entrambe le figlie minori, concordato in misura adeguata alle eIGenze della prole ed alle risorse di cui concretamente dispone il padre - ritiene che le predette condizioni, non contrarie a norme imperative, possano essere condivise: pertanto, dispone il regime di affidamento condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso la madre (cui è assegnata la casa coniugale) e con il contributo economico a carico del padre in favore di entrambe le figlie stabilito nell'accordo, risultando stabilita l'entità dello stesso contributo, in relazione ai criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., in proporzione alle rispettive sostanze, come documentate in atti.
7. Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
8. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide, in conformità all'accordo tra le parti:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegranaro, Anno 2007, N. 26 parte II serie A);
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori nata il [...] in [...], e Persona_3 Per_4
nata il [...] in [...], con il loro collocamento presso la madre, alle condizioni in epigrafe
[...] riportate, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dà atto delle altre condizioni concordate fra le parti, come pure in epigrafe trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montegranaro, ai fini dell'annotazione ex art. 69, lett. d) d.p.r. n. 396/2000 nell'atto del matrimonio trascritto nel registro degli atti del matrimonio dello stesso Comune;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del 28/10/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente relatore dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2024 promossa da:
(C.F. , nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], C.F. rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv. Egle Asciutti del foro di Macerata,
C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Recanati (MC), Via C.F._2
Nazario Sauro n. 62, con recapito telefax fax 0719251404, PEC Email_1
Ricorrente contro
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...] (C.F. rappresentato e difeso C.F._3 dall'Avv. Simona Cardinali (C.F. fax 0734.227384, PEC: C.F._4
e con lei elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Fermo, Email_2 al Viale Trento n. 98, giusta delega rilasciata in calce alla memoria di costituzione e risposta;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: “separazione giudiziale” CONCLUSIONI : All'udienza a trattazione scritta del 3/10/2024 il Giudice ha preso atto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, come di seguito trascritte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi e alle seguenti Parte_1 Controparte_1
CONDIZIONI 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, sita in Montegranaro (FM) via Fermana Nord n. 24 rimane assegnata alla ricorrente ed alle due figlie minori, ivi collocate.
pagina 1 di 5 Si dà atto che il IG. ha già trasferito il proprio domicilio in altro immobile, sito in CP_1
Montegranaro alla Via Guazzetto n. 208 adeguato alle eIGenze morali e materiali delle minori, ed ha restituito alla moglie le chiavi di casa, del garage e della cassetta postale.
Il IG. si impegna a trasferire la propria residenza entro e non oltre un mese dalla data di CP_1 omologa della separazione.
Ogni eventuale cambiamento di residenza di un coniuge dovrà essere comunque prontamente comunicato all'altro. 3) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso. Le decisioni più importanti nel loro interesse, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenuto conto di quelle che sono capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle figlie.
Nei rispettivi periodi di convivenza, i genitori eserciteranno sulle figlie la responsabilità separata per le questioni ordinarie.
Per autorizzare le figlie minori alla gestione di un qualsivoglia profilo social personale, sarà comunque necessario il consenso espresso di entrambi i genitori e salvo, in ogni caso, il raggiungimento dell'età minima prevista dalla legge. I genitori vigileranno in ogni caso sull'impiego di detti strumenti, da parte di entrambe le figlie. 4) Le comunicazioni tra genitori dovranno essere improntate a lealtà e collaborazione e ciascuno s'impegna a riscontrare le richieste e le comunicazioni dell'altro con tempestività. I coniugi eviteranno di esprimere giudizi lesivi dell'uno e dell'altra e/o della rispettiva famiglia d'origine, soprattutto in presenza delle figlie, le quali dovranno essere tassativamente tenute estranee a discussioni, litigi e, in generale, a questioni e/o a decisioni che attengono ai rapporti tra gli adulti ed a loro esclusiva responsabilità.
5) Le figlie trascorrano col padre due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì allorché torneranno a casa dalla madre per il pernottamento.
Le figlie resteranno col padre anche due sabati e due domeniche alternati al mese, dalle ore 11.00 fino alle ore 21.15, allorché torneranno a casa dalla madre, dunque sempre senza pernottamento. Giorni ed orari potranno essere variati di comune accordo e con congruo preavviso con messaggio telefonico, salvo urgenze ed imprevisti.
6) Per il periodo estivo, è garantita a ciascun genitore la possibilità di trascorrere con le figlie un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro entro il 31 maggio di ogni anno e concordato in maniera tale da garantire l'effettivo godimento del periodo di riposo ed evitare il sovrapporsi dei rispettivi periodi di ferie.
Per le principali festività annuali (1° Novembre, 8 dicembre, 25 Aprile, 1° maggio e 2 giugno) e per il periodo pasquale, si seguirà il normale calendario già stabilito, senza variazioni;
durante le festività natalizie le figlie trascorreranno i giorni 23-24 e 1 gennaio col padre e i giorni 25 e 26 e 31 dicembre con la madre, mentre per i restanti giorni si seguirà il calendario normale. Per eventuali variazioni del calendario in particolari circostanze (es. malattia del genitore o delle figlie, compleanni dei genitori, ecc.), le Parti si accorderanno in maniera collaborativa e flessibile, salvo comunque il diritto di ciascuno di recuperare la giornata persa.
7) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, nonché a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza e/o viaggio con le minori. Ognuno dei genitori avrà facoltà di comunicare telefonicamente con le figlie nel periodo di trattenimento presso l'altro, compatibilmente con gli orari di riposo delle minori stesse;
le chiamate avverranno direttamente sulle loro utenze mobili personali.
8) I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le figlie ed i parenti di entrambi i rami familiari, evitando che i dissapori personali possano coinvolgere e pregiudicare le minori.
9) Entrambi i coniugi si impegnano ad avere l'accortezza di abituare gradualmente le minori alla presenza di eventuali nuovi partners, purché si tratti di relazione seria e duratura.
pagina 2 di 5 10) Dandosi atto della documentazione medica già esibita all'udienza del 16.7.24, il IG. si CP_1 impegna a trasmettere alla moglie, per un periodo di 12 mesi successivi alla data dell'omologa, documentazione aggiornata sulle visite di accertamento psicodiagnostico, nonché analisi delle urine, da svolgersi con cadenza bimestrale, al fine di comprovare l'assenza di abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti e riconoscendosi che la violazione di tale impegno, assunto con buona fede, legittima la revisione delle condizioni del presente accordo e dell'affidamento condiviso. I genitori si asterranno dal condurre le figlie in ambienti non idonei alla loro età (es. bar non ben frequentati e contesti simili).
11) Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, essendo attualmente i coniugi dotati di propri autonomi redditi, nessun assegno di mantenimento dovrà essere versato dall'uno in favore dell'altro.
I coniugi si danno altresì reciprocamente atto di aver trovato un accordo sulla divisione dei beni comuni.
12) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento CP_1 Parte_1 delle figlie, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00, soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, impegnandosi ad osservare scrupolosamente tale scadenza. Per le spese straordinarie per le minori, quest'ultime verranno suddivise al 50% tra i genitori, il padre rimborserà la metà delle spese straordinarie che dovranno essere concordate tra i genitori se superiori ad euro 150,00 e comunque documentate;
troverà applicazione il Protocollo Distrettuale IGlato in data 10.7.24, che le parti dichiarano di conoscere per averne ricevuta copia dal rispettivo difensore.
Il rimborso al genitore anticipatario avverrà entro il giorno 15 del mese successivo alla spesa, dietro esibizione della relativa documentazione fiscale.
Le parti danno atto che, in caso di comprovata difficoltà del genitore collocatario ad anticipare le spese, essi si comporteranno con spirito collaborativo, nell'esclusivo interesse delle figlie. Ove uno dei genitori non manifesti il proprio motivato dissenso alla spesa indicata dall'altro, entro il termine di 5 giorni, egli sarà comunque tenuto a sostenere l'esborso pro quota. 13) Le detrazioni fiscali IRPEF saranno suddivise a metà tra i genitori, come per legge.
14) Stante il maggior tempo di trattenimento delle minori presso di sé, gli assegni unici e universali continueranno ad essere trattenuti per intero dalla madre, in deroga al regime di legge.
15) Entro il 1° di ogni mese, il IG. verserà alla moglie somma pari alla metà della rata CP_1 mensile relativa al mutuo ipotecario cointestato gravante sulla casa familiare.
16) I coniugi si prestano reciproco ed incondizionato consenso al rilascio del passaporto e/o degli altri documenti validi per l'espatrio.
17) Le spese di giudizio si intendono interamente compensate.”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/02/2024 ha instaurato il presente procedimento al Parte_1 fine di sentire pronunciare la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 in data 1/09/2007 a Montegranaro, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto comune dell'anno 2007, N. 26 parte II serie A. A sostegno della domanda, sotto il profilo fattuale, l'istante ha rappresentato, tra l'altro, che: a) dall'unione Per_ matrimoniale sono nate due figlie, il 21/10/2009 e il 10/12/2013, entrambe ad Ancona;
b) Per_2 negli anni la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, tanto che nell'ottobre 2023 il coniuge ha lasciato la casa coniugale per andare a vivere con i propri genitori.
pagina 3 di 5 Per gli esposti motivi la ricorrente ha instato in particolare affinchè il Tribunale pronunciasse : 1) la separazione tra i coniugi;
2) l'affidamento esclusivo delle due figlie minori ad essa ricorrente, con l'assegnazione della casa coniugale sita a Montegranaro, via Fermana Nord n. 24 alla stessa;
3) la regolamentazione del diritto del padre di vedere e tenere con sé le due figlie minori;
4) l'obbligo del coniuge di contribuire al mantenimento delle due figlie minori corrispondendo la complessiva somma mensile di euro 200,00, soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% al pagamento delle spese straordinarie individuate secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Fermo in materia.
2. Il resistente, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione ex art. 473-bis.16 c.p.c., ha contestato la sussistenza di proprie condotte come addebitategli dalla ricorrente e dei presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla loro madre, instando pertanto per: 1) la pronuncia della separazione personale;
2) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
3) l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con il loro collocamento presso la madre;
4) la regolamentazione del proprio diritto di visitare e tenere con sé la prole;
5) l'obbligo a proprio carico di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva di euro 200 mensili e di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie concordate, se superiori ad euro
100, e comunque documentate, con assegno unico in favore del genitore collocatario.
3. All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21.c.p.c., il Giudice ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22.c.p.c., con la seguente ordinanza: “ - Autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_
- affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse Per_2 presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale in Montegranaro alla Via Fermana Nord n. 24; Per_
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie e il giovedì e venerdì dalle ore 13,00 alle Per_2 ore 22.30, nonché a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 23.30 e dalle 10.00 della domenica sino alle 21.30; riserva l'indicazione dei periodi delle vacanze estive, natalizie e pasquali che le figlie minori trascorreranno con il padre entro la prossima udienza del 16 luglio 2024 ;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento delle figlie minori Per_
ed entro il giorno 5 di ogni mese di € 200,00 al mese, da rivalutarsi annualmente secondo Per_2 gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Fermo in materia ed assegno unico come per legge “. Nel prosieguo le parti hanno chiesto un rinvio al fine di rassegnare le conclusioni in via congiunta. All'udienza del 3 ottobre 2024 a trattazione scritta il Giudice ha preso atto delle conclusioni rassegnate congiuntamente, depositate il 2/10/2024 con nota di deposito ed in epigrafe trascritte, avendo le parti trovato un accordo sia sul regime di affidamento delle figlie minori sia su altri aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
4. Tutto ciò premesso in ordine al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti sin dalla fase presidenziale, integralmente confermative di quanto dedotto nei rispettivi atti introduttivi, è infatti emerso che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostruita, essendo la frattura familiare irreversibile.
Va pertanto pronunciata la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in data 1/09/2007 a Montegranaro e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2007, N. 26 parte II serie A). Preme rilevare che la presente sentenza di separazione, ancorchè le parti abbiano trovato un accordo sulle condizioni della separazione, conserva la sua natura di pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento contenzioso e pertanto non e' “di omologa della separazione”, come le parti hanno indicato nelle conclusioni rassegnate, non vertendosi in ipotesi di procedimento introdotto con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c..
pagina 4 di 5 5. Relativamente alle domande attinenti all'affidamento e mantenimento delle due figlie minori ed alla regolamentazione di ulteriori rapporti economici tra le parti, il Collegio prende atto che sulle stesse le parti hanno trovato l'accordo cristallizzato nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
6. Quanto al regime di affidamento delle due figlie minori, va premesso che l'ambito dei poteri di intervento del giudice in materia di responsabilità genitoriale è delineato dall'art. 337 ter c.c. ed è, dunque, finalizzato a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ed a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, nelle modalità più idonee a soddisfare l'interesse dello stesso. Il giudice, pertanto, non è vincolato alle richieste avanzate dalle parti, né agli accordi intercorsi tra le stesse, potendo anche pronunciarsi "ultra petitum" nel superiore interesse del minore (cfr. in tal senso Cass. n. 25055/2017; Cass. 10174/2012 e altre). E' noto che l'art. 337-ter c.c. prevede l'affidamento condiviso quale regola, dovendosi considerare tale modalità di affidamento quella maggiormente rispondente alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli. Ciò premesso, il Collegio, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e verificata la conformità delle predette condizioni al superiore interesse della prole - sia in ragione del concordato regime di affidamento condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, sia in ragione dell'ampia previsione del diritto del padre di vedere e tenere con sé la prole (con conseguente applicazione del principio di bigenitorialità che, come è noto, non comporta una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione , cfr. Cass. civ., sez. I, 10 Dicembre 2018, n. 31902), sia, infine, in ragione del contributo economico posto a carico del padre in favore di entrambe le figlie minori, concordato in misura adeguata alle eIGenze della prole ed alle risorse di cui concretamente dispone il padre - ritiene che le predette condizioni, non contrarie a norme imperative, possano essere condivise: pertanto, dispone il regime di affidamento condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso la madre (cui è assegnata la casa coniugale) e con il contributo economico a carico del padre in favore di entrambe le figlie stabilito nell'accordo, risultando stabilita l'entità dello stesso contributo, in relazione ai criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., in proporzione alle rispettive sostanze, come documentate in atti.
7. Possono, altresì, essere recepite le ulteriori condizioni proposte, aventi ad oggetto diritti disponibili delle parti secondo modalità che non contrastano con l'ordine pubblico.
8. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide, in conformità all'accordo tra le parti:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montegranaro, Anno 2007, N. 26 parte II serie A);
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori nata il [...] in [...], e Persona_3 Per_4
nata il [...] in [...], con il loro collocamento presso la madre, alle condizioni in epigrafe
[...] riportate, qui da intendersi integralmente trascritte;
- dà atto delle altre condizioni concordate fra le parti, come pure in epigrafe trascritte;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Montegranaro, ai fini dell'annotazione ex art. 69, lett. d) d.p.r. n. 396/2000 nell'atto del matrimonio trascritto nel registro degli atti del matrimonio dello stesso Comune;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di conIGlio del 28/10/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Sara Marzialetti
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