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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 30 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2010/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2772/2024 emessa in data 21 marzo 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giuseppe Rubino e dall'Avv. Mariangela Cignarella PEC:
; Email_1 [...]
[...]
GIÀ , C.F. e P. IVA Parte_2 Parte_3 P.IVA_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Enrico Valdameri pec:
; ( anche Appellante incidentale in via Email_2 condizionata)
(partita IVA , in persona della Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice speciale dottoressa rappresentata e difesa, per Controparte_2 mandato in atti, dagli Avvocati Fabrizio Proietti PEC -
ed Emanuele Bove PEC Email_3
Email_4
-APPELLATI - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 18 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.2772/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il 21 marzo
2024 .
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha disatteso la domanda dell'attuale appellante intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità del licenziamento intimatole il 4 novembre 2022 per superamento del periodo di comporto e di risarcimento del danno biologico e non patrimoniale nei confronti di entrambe le società convenute.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per le ragioni Parte_1 che saranno di seguito illustrate.
Si sono costituite con distinte memorie la e la Parte_2 CP_1 contrastando l'impugnazione e chiedendone il rigetto. La ha con Parte_2 appello incidentale condizionato reiterato la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 30 settembre 2025, per essere celebrata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc , è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Parte_1
Roma assumendo l'illegittimità del licenziamento intimatole dal datore di lavoro con lettera del 4 novembre 2022 per superamento del Parte_2 periodo di comporto. Sosteneva che al tempo dell'intimazione del recesso non fosse maturata la durata massima del comporto (180 giorni) prevista dal contratto collettivo e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale Parte_2
Pag. 2 di 20 di fatto pari ad euro 1.639,80, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Formulava, altresì, domanda di risarcimento danni per c.d. mobbing e malattia professionale, sostenendo che il comportamento della
Società convenuta, nonché della precedente Società datrice di lavoro,
[...]
avesse provocato alla stessa pregiudizi non patrimoniali. A sostegno CP_1 della propria domanda, la ricorrente rappresentava di aver lavorato alle dipendenze di dal primo marzo 2004, con mansioni di Controparte_1 addetta al servizio mensa, in ragione di un contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato, ed inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo e Pubblici
Servizi. Rappresentava, altresì, di essere stata più volte spostata da una sede lavorativa all'altra, da Avellino a Milano, da Milano a Catenanuova e poi sino all'assegnazione in Roma presso il cantiere dell'Ospedale Pertini ove, a seguito di cambio di appalto, in data primo marzo 2023, passava alle dipendenze della società Nello specifico, sottolineava che, nel corso del suo Parte_2 impiego con la aveva sviluppato una sindrome ansiosa da stress CP_1 lavorativo, aggravatasi dopo il passaggio dell'appalto alla . Al momento Parte_2 del passaggio dell'appalto dalla alla , nel 2021, non le veniva CP_1 Parte_2 garantito il precedente orario di lavoro. Ciò la costringeva ricorrente a consumare le ferie disponibili per gestire le sue esigenze familiari. Successivamente, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per un lipoma, aveva dovuto affrontare un lungo periodo di malattia. Da ultimo, con lettera del 4 novembre
2022, veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. Si costituiva in giudizio la precisando di non essere a conoscenza dei fatti Parte_2 accaduti antecedentemente alla data di assunzione della Proponeva, Pt_1 altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte_1 sostenendo che gran parte di quanto contenuto nel ricorso riguardava periodi nei quali la ricorrente lavorava presso la medesima e comunque concludeva per il rigetto della domanda prospettata dalla ricorrente.
Parimenti si costituiva la contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, nonché di quella riconvenzionale spiegata dalla società . Parte_2
Pag. 3 di 20 Il Tribunale di Roma rigettava integralmente il ricorso proposto, cui conseguiva anche il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla nei Parte_2 confronti di Controparte_1
Nello specifico, il Giudice di prime cure riteneva infondata la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ritenendo correttamente effettuato il calcolo dei 189 giorni di assenza per malattia nel 2022, affermando che ciò fosse ricavabile dai certificati medici allegati alla lettera di licenziamento. Inoltre, assumeva che nessun rilevo potesse avere la circostanza che il recesso fosse stato esercitato in relazione ad assenze per malattia professionale .Escludeva la responsabilità della per Parte_2 fatti verificatisi prima dell'assunzione presso tale società ritenendo che non potesse trovare applicazione l'art.2112 cc poiché l'assunzione dei lavoratori impegnati nel precedente appalto presso il Presidio Ospedaliero Sandro Pertini di Roma era avvenuta ex novo, a seguito di un cambio di appalto con il subingresso della , soggetto diverso e indipendente, rispetto alla Parte_2
con la quale non sussiste alcun tipo di collegamento, né Controparte_1 societario, né di altro tipo.Il primo Giudice riteneva infine infondata la domanda di risarcimento danni per c.d. mobbing in difetto di allegazione e prova dell'elemento qualificante dell'intento persecutorio. Evidenziava che, per contro, dalla narrativa del ricorso emergeva che l'impresa aveva sempre preso nella dovuta considerazione le richieste della mantenendo con la stessa un Pt_1 contatto costante;
aveva acconsentito al trasferimento della Signora presso la sede dell'Ospedale Umberto primo richiesto dalla lavoratrice, aveva reperito soluzioni lavorative nella Regione Campania ed aveva proposto alla ricorrente più alternative ricevendo continui rifiuti.
Ancora, riteneva la domanda di condanna della convenuta al Parte_2 risarcimento dei danni per presunta malattia professionale inammissibile o, secondo la giurisprudenza prevalente, improponibile per la mancata presentazione, da parte della ricorrente, di un'istanza all'INAIL per il riconoscimento della natura professionale della patologia.
Pag. 4 di 20 Avverso detta statuizione interpone gravame per i seguenti Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, assume che il Tribunale, nel rigettare la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle altre domande attoree, tra cui l'accertamento sulla natura professionale delle assenze di malattia erroneamente computate ai fini del superamento del periodo di comporto e la responsabilità datoriale nel danno.
Negando la prova sulla natura professionale della malattia erroneamente computata da ai fini del superamento del periodo di comporto avrebbe Pt_3 omesso l'indagine sulla responsabilità datoriale per i danni denunciati dalla ricorrente sull'errato presupposto che l'insorgenza delle patologie erano ricollegate al rapporto presso all'epoca neppure iniziato presso CP_1
l'appellata, ritenendo impossibile dunque invocare una responsabilità solidale, in capo alla . Parte_2
Richiama sul punto la Suprema Corte e l'opinione del Tribunale di Roma secondo cui, anche nell'ipotesi di cambio di appalto di servizi per il lavoratore trova applicazione l'art. 2112 c.c.. dato che <In un appalto costituito esclusivamente dal lavoro organizzato, l'identità dell'impresa appare integrata in maniera del tutto soddisfacente sul piano probatorio alla stregua dei princìpi comunitari sopra richiamati, dal fatto che il subentrante abbia proseguito senza soluzione di continuità la stessa attività, per lo stesso cliente, utilizzando in massima parte lo stesso personale, cosa che consente di presumere la conservazione della medesima organizzazione;
mentre non è più sostenibile che debba passare anche qualche mezzo materiale>>.La non avrebbe offerto alcuna prova Parte_2 di elementi di discontinuità necessari al verificarsi della fattispecie traslativa, per cui la sarebbe stata solidalmente responsabile con la Parte_2 CP_1 ancorché l'insorgenza della malattia fosse collocata nel periodo in cui la Pt_1 era dipendente della CP_1
Pag. 5 di 20 In ogni caso, la lavoratrice sarebbe stata licenziata il 4 novembre 2022 allorché era ancora in malattia considerato che l'ultimo certificato medico del 26 ottobre
2022 in relazione alla diagnosi di postumi da asportazione lipoma ascellare sx assegnava prognosi fino a tutto il 6 novembre 2022.
Con il secondo motivo, la censura la sentenza per non avere proceduto Pt_1 all'esame dei documenti prodotti in giudizio nonché negando ingiustificatamente l'espletamento dei mezzi di prova indispensabili ai fini del decidere sulle domande di risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito per effetto delle condotte ostili del datore di lavoro. In particolare, il Tribunale non avrebbe dato ingresso alla prova ritenendo che la lavoratrice non avesse allegato condotte qualificabili come mobbing e/o condotte capaci di realizzare un danno alla sfera psico – fisica della stessa. La ricorrente invece avrebbe provato i fatti a sostegno della malattia ed il nesso di causa ed effetto tra la stessa e le condotte ostili e vessatorie subite nel corso del rapporto di lavoro, all'uopo chiedendo di provare tali fatti.
Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, nell'errato presupposto che le assenze della ricorrente erano coperte e giustificate da certificato di malattia. Viceversa, l'impresa avrebbe riconosciuto ed autorizzato la fruizione di dal 12.09.2022 al 30.09.2022 e dal Parte_4 Parte_5
01.10.2022 al 12.10.2022 .Ne sarebbe derivata la necessità dello scomputo dalla malattia dei periodi di ferie, con l'effetto che alla data del recesso le assenze sarebbero state pari a 173 giornate di malattia e non 186, per altro avendo il datore di lavoro ingenerato nel lavoratore un legittimo ed incolpevole affidamento, sul presupposto dell'accoglimento delle istanze tanto da far maturare nella appellante il convincimento che il numero di assenze fosse inferiore rispetto a quello idoneo ai fini del superamento del periodo di comporto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il lavoratore assente per malattia avrebbe la facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo
Pag. 6 di 20 un'incompatibilità assoluta tra malattia e ferie e la avrebbe esercitato tale Pt_1 facoltà.
Pur ammettendo che vi non fosse obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, questi avrebbe, in ogni caso, dovuto esplicitare le ragioni organizzative di natura ostativa che ricorrevano, in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti ed in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede.
Con il quarto motivo, la assume l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_1 cui non ha ritenuto di escludere dal computo le malattie di origine professionale.
L'Impresa non avrebbe adottato misure protettive all'interno dell'ambiente lavorativo e le patologie sofferte dalla ricorrente sarebbero scaturite da una situazione di notevole stress psico-fisico causato dalla conflittualità sul luogo di lavoro, che sarebbe stato provato dalla documentazione medica nonché dalle note medico-legali di parte versate in atti, attestanti il nesso di causalità tra la malattia e le condizioni lavorative. Per valutare la computabilità o meno delle assenze ai fini del comporto il Tribunale avrebbe dovuto verificare se e in che misura la nell'esercizio delle specifiche mansioni cui era adibita la lavoratrice Pt_1 aveva subito un pregiudizio tale da rilevare come malattia e, peraltro, individuarla secondo il suo genere e la sua genesi. l
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare il collegamento causale tra la malattia e la patologia psichica ed artrosica che aveva determinato l'assenza, totalmente trascurando di effettuare un'indagine sui profili di colpa del datore di lavoro, pur allegati dall'appellante, in tal modo erroneamente interpretando e applicando la disciplina dettata dall'articolo 2110 cod. civ.
In particolare, la sentenza avrebbe ritenuto incolpevole il comportamento di discriminazione indiretta nei confronti del dipendente, nonostante la società
ora avesse avuto conoscenza della ragione delle assenze per Pt_3 Parte_2 malattia ed avesse negato ogni tipo di accomodamento al fine di contemperare l'esigenza alla conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro sarebbe stato tenuto nel rispetto del principio di non discriminazione a non applicare al
Pag. 7 di 20 lavoratore disabile il normale periodo di comporto ma dovendo fare luogo agli accomodamenti organizzativi ragionevoli che non comportassero oneri finanziari sproporzionati.
Se il primo giudice avesse operato tale accertamento avrebbe dovuto scomputare
153 giornate dovute a malattia professionale (di cui 135 per depressione ansiosa e 18 per malattia professionale artrosica ).
Con il quinto motivo si deduce l'erroneità della decisione con cui è stata dichiarata inammissibile e/o improcedibile la richiesta di accertamento della natura professionale della malattia sofferta, sull'erroneo presupposto di fatto che la non avesse previamente proposto, in via amministrativa, l'istanza Pt_1 dall'Inail in data 02 dicembre 2022. In ogni caso, trattandosi di controversia sul licenziamento per superamento del periodo di comporto, pur in assenza di un provvedimento favorevole dell'INAIL, il Giudicante non sarebbe in alcun modo vincolato dall'accertamento dell'Istituto assicuratore, non essendo esso preclusivo ad una opposta decisione giudiziale.
Con il sesto motivo, impugna e contesta il capo della sentenza in cui il Giudice ha rigettato la domanda per il risarcimento delle sofferenze psichiche cagionate dalla condotta datoriale, erroneamente ricostruendo i fatti storici, caratterizzati, invece, da un perpetrato e continuato intento vessatorio del datore di lavoro, elemento costitutivo del mobbing.
Invero, nella fattispecie, sussisterebbero tutte le caratteristiche proprie del mobbing, desumibili peraltro dalla puntuale allegazione documentale offerta da cui si evincerebbe il nesso eziologico tra la patologia psichica sofferta e l'ambiente di lavoro. Il comportamento vessatorio posto in essere dalla società CP_1 prima, e dalla società dopo, si sarebbe manifestato attraverso atti Parte_2 ingiuriosi e persecutori in danno della Sig.ra tanto da costringere la Pt_1 stessa, in data 18 giugno 2018, a sottoporsi agli accertamenti previsti dal protocollo della Struttura Centrale di Psicopatologia da Mobbing e disadattamento lavorativo presso l'ASL competente. Se il Giudice di prime cure
Pag. 8 di 20 avesse valutato il compendio probatorio offerto, avrebbe accertato la sussistenza della responsabilità in capo al datore di lavoro per le condotte mobbizzanti e per i conseguenziali effetti pregiudizievoli subiti nel tempo dalla vittima.In ogni caso, ove fosse stata ritenuta l'assenza degli elementi del mobbing il Tribunale avrebbe dovuto verificare la responsabilità anche solo colposa del datore di lavoro per avere omesso, anche solo per colpa che un ambiente stressogeno provocasse un danno alla salute della lavoratrice.La società, pur essendo consapevole della malattia della avrebbe omesso di attuare ogni precauzione atta a evitare Pt_1 il danno.
Nel valutare il nesso di causalità si sarebbe dovuto tenere presente che è responsabile non solo l'imprenditore che determina l'innesco biologico della malattia, ma anche lo stesso o altro imprenditore che ne cagioni l'aggravamento.
Con il settimo motivo l'appellante denuncia la sproporzione dell'importo delle spese liquidate nella sentenza gravata e poste a carico della lavoratrice e quantificate in euro 3000,00 considerata l'istruzione meramente documentale e l'oggetto della lite.
La , ha proposto appello incidentale subordinato, in relazione alla Parte_2 domanda riconvenzionale trasversale proposta in sede di primo grado, già rigettata in primo grado chiedendo nel caso in cui fosse riconosciuta una responsabilità solidale in capo alle Società convenute per le domande di risarcimento del danno non patrimoniale per mobbing e malattia professionale,
l'appellante incidentale, venisse condannata la a Controparte_1 mantenere indenne la da qualsivoglia condanna pecuniaria che la Parte_2 stessa debba subire, in forza di danni provocati dal personale della CP_1 medesima, collocabili nel periodo antecedente alla data del 1/3/2021.
L'appello è infondato.
Vanno, per ordine logico, esaminati con precedenza i profili illustrati nel terzo motivo concernenti il mancato scomputo delle giornate per le quali il lavoratore ha richiesto ferie e rol che sono stati autorizzati.
Pag. 9 di 20 Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un'incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa (vedasi ex multis:
Cass. 9831/2025, Cass. 5078/2009); in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (Cass. n. 27392 del 29/10/2018), in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.
Infatti, il diritto di scelta del tempo delle ferie è riservato per legge al datore di lavoro, ma deve peraltro da questi essere esercitato - per espressa previsione dello stesso art. 2109 c.c. - tenendo conto, da un lato, delle esigenze di un ordinato e proficuo svolgimento dell'attività tecnica produttiva dell'impresa, e, dall'altro, degli interessi del prestatore di lavoro, e quindi contemperando e armonizzando tra loro tali interessi individuali e dette obiettive esigenze aziendali ... La dimostrazione di aver realizzato, nell'osservare detta scelta, l'equilibrato contemperamento dei suddetti interessi ed esigenze, ove siano divergenti - e particolarmente di aver tenuto conto, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda di imputare a ferie un'assenza per malattia, del rilevante e fondamentale interesse della stessa di evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto - deve naturalmente far carico, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, sul datore di lavoro, attenendo ad un presupposto per il legittimo esercizio dell'anzidetto suo diritto di scelta ( Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11691 del 1998)
Nel caso in esame le due richieste della lavoratrice di ferie e rol inoltrate via pec rispettivamente il 5 settembre 2022 ed il 30 settembre 2022 sono state riscontrate dall'impresa che le ha accolte.
Pag. 10 di 20 Precisamente, dall'esame delle due autorizzazioni in atti (documenti 62 e 63 del fascicolo della si evince che la lavoratrice ha presentato due domande di Pt_1 ferie e rol.
La prima datata 4 settembre 2022 e pervenuta all'impresa a mezzo pec il 5 settembre 2022 cui corrisponde l'autorizzazione datoriale del 7 settembre al godimento di ferie/rol dal 12 settembre al 30 settembre 2022 e la seconda datata
23 settembre 2022 pervenuta a mezzo pec il 30 settembre 2022 cui segue l'autorizzazione al godimento delle ferie dal primo ottobre 2022 al 12 ottobre
2022.
Nella lettera del datore di lavoro del 7 settembre 2022 si legge che l'autorizzazione del primo periodo di ferie/rol a decorrere dal 12 settembre 2022 viene motivato dall'essere in corso il periodo di malattia e che le ferie verranno concesse <al termine del suo evento di malattia attualmente in corso>>.
Fatta tale premessa, va osservato che, come già detto, il lavoratore ha il potere di modificare il titolo dell'assenza per cui per un verso la ricezione della richiesta il
5 settembre 2022 doveva determinare il mutamento del titolo dell'assenza. Pur tuttavia alla stessa data veniva trasmesso all'impresa un nuovo certificato medico telematico con visita (ambulatoriale) eseguita al 5 settembre 2022 e prognosi fino all'11 settembre (si rammenta che detto certificato viene trasmesso immediatamente da medico al datore di lavoro).
E' evidente che la trasmissione mediante pec della richiesta di ferie il 5 settembre
2022 ( e la lavoratrice non ha dimostrato in giudizio che l'inoltro della richiesta sia avvenuto in altra data) e la contestuale trasmissione del certificato di malattia telematico alla stessa data non costituiscono espressione di un comportamento lineare da parte della imponendosi a questo punto una manifestazione Pt_1 di volontà inequivoca circa la scelta preferenziale, in mancanza della quale imputet sibi.
Ad ogni modo, pure ove si fosse potuto ricavare la posteriorità ( in termini di orario) della ricezione da parte dell'impresa della richiesta ferie del 5 settembre
Pag. 11 di 20 rispetto al certificato medico dello stesso giorno, l'esame della relativa questione diviene superfluo giacché le assenze computabili anche ove siano considerati detraibili i sette giorni in questione sarebbero comunque pari a 182, mentre il periodo di comporto garantito dal contratto collettivo è di 180 giorni, per cui la facoltà di recesso sarebbe stata comunque legittimamente esercitata dal datore di lavoro.
Poi, risulta incluso fra le assenze computate nel comporto anche il periodo dal 5 ottobre 2022 al 13 ottobre 2022, in relazione al quale si osserva che anche se in relazione alla richiesta prevenuta il 30 settembre 2022 l'impresa aveva accordato con comunicazione del 3 ottobre 2022 le ferie nel periodo dal primo ottobre al 12 ottobre 2022, rispetto a tale determinazione datoriale sopravveniva il 5 ottobre
2022 la trasmissione del certificato medico telematico che determinava nuovamente la modifica del titolo dell'assenza che era così nuovamente imputabile a malattia dal 5 ottobre.
In relazione all'asserto che l'impresa avrebbe concesso le ferie per un periodo diverso da quello richiesto dalla lavoratrice e che le ferie avrebbero dovuto riguardare il periodo dal 05.09.2022 al 11.09.2022 e dal 05.10.2022 al
13.10.2022, non solo dalla lettura dei documenti 62 e 63 del fascicolo di parte non vi è riscontro dei diversi periodi chiesti dalla ma solo del contenuto della Pt_1 determinazione datoriale, ma per di più stante la sopravvenienza dei certificati medici la questione diviene irrilevante.
Ancora indimostrata è l'asserita prassi per cui all'inoltro della richiesta corrispondesse l'autorizzazione datoriale senza che la lavoratrice dovesse attendere l'esito della domanda, trattasi per altro di asserto che non spiega perché la se fosse stata certa dell'accoglimento, avrebbe ritenuto necessario Pt_1 dopo le richieste rinnovare la certificazione medica.
Tale argomento è dunque infondato.
Passando ad esaminare gli argomenti relativi ai rapporti fra la domanda promossa nei confronti datore di lavoro ed il procedimento amministrativo
Pag. 12 di 20 relativo al danno biologico preteso nei confronti dell'inail, va chiarito subito, in relazione a quest'ultimo aspetto, che la giurisprudenza ha evidenziato l'autonomia fra la prestazione previdenziale e l'azione intrapresa nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno, ferma restando la necessità di evitare che si siano ingiustificati arricchimenti per effetto della liquidazione del danno biologico dall'istituto assicurativo, conseguenza evitata attraverso il riconoscimento del danno biologico differenziale.
Sulla base di tali premesse si è ritenuto che il Giudice debba procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione" (Cass.
n. 13819 del 2017; n. 9112 del 2019), senza che detta condotta possa determinare una maggiore esposizione del datore non potendo il lavoratore incidere, con una sua scelta, sull'esonero parziale da responsabilità civile inderogabilmente prescritto dall'art. 10 d.p.r. 1124/1965.
Sicchè il rapporto fra il procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL e l'affermazione della riconducibilità della malattia alla responsabilità ex art.2087 cc ai fini sia della valutazione del superamento periodo di comporto che ai fini del risarcimento sono stati erroneamente risolti dal Tribunale nel senso che la mancanza del primo
Pag. 13 di 20 precludesse la domanda dei secondi, argomento che perciò non avrebbe potuto precludere l'indagine giudiziale in relazione ad affezioni diverse dalla < cuffia dei rotari>> oggetto di domanda amministrativa il 2 dicembre 2022.
Ciò detto non è possibile una riconsiderazione della determinazione del Tribunale in senso più favorevole all'appellante per le ragioni illustrate nel prosiuego.
Va premesso che per la detraibilità delle giornate di assenza dovute a “malattia professionale” va ribadito quanto già chiarito dalla Suprema Corte ossia che non sia sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, cioè meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma che è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. (Cass. 11136/2023, 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011,
5413/2004, 3351/1996).
Ciò in conseguenza del fatto che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013,
13956/2012).
Inoltre, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla
Pag. 14 di 20 complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (Cass. n. 29909/2021).
Nel caso in esame, in appello la lavoratrice non solo omette di dedurre specificamente quali fossero le condotte in cui si è concretizzato l'inadempimento delle imprese appellate ma soprattutto non contrasta efficacemente la ricostruzione operata dal Tribunale in relazione alla società Parte_2 che è stata ritenuta dal Tribunale esente da qualsivoglia responsabilità non solo per l'assenza di un intento persecutorio che caratterizzi la condotta come mobbizzante, ma escludendo, soprattutto, l'inadempimento, come si ricava dalla lettura della motivazione: <nella narrativa in fatto che precede emerge che la società ha sempre preso nella dovuta considerazione le richieste Parte_2 della signora mantenendo con la stessa un contatto costante;
ha Pt_1 acconsentito al trasferimento della signorta presso la sede lavorativa dell'ospedale Umberto I , come da richiesta della dipendente;
ha reperito soluzioni lavorative nella regione Campania ed ha proposto alla ricorrente piu alternative, nel corso dell'anno solare ricevendo continui rifiuti>>.
A fronte di tale ricostruzione dei rapporti fra la e la Parte_2 Pt_1 operata dalla sentenza si imponeva in sede di impugnazione che la stessa venisse aggredita dall'appellante con argomenti specifici che dessero conto di una diversa ricostruzione di tali rapporti che evidenziasse come ( ossia con quali specifiche condotte eventualmente diverse da quelle enunciate dal Tribunale ovvero le medesime ma spiegando perché non escludessero l'inadempimento) la Parte_2 si fosse resa inadempiente a specifici obblighi ai fini di consentire la riconsiderazione in termini a lei favorevoli da parte del Collegio di tale determinazione del Tribunale.
Tale condizione non risulta soddisfatta dall'affermazione che rinviene a pagina
26 dell'appello che << ..., il comportamento vessatorio posto in essere dalla società prima, e dalla società , dopo, si estrinsecava CP_1 Parte_2 attraverso atti ingiuriosi e persecutori in danno della sig.ra , tanto da Pt_1 costringere la stessa, in data 18.06.2018, a sottoporsi agli accertamenti previsti
Pag. 15 di 20 dal protocollo della Struttura Centrale di Psicopatologia da Mobbing e disadattamento lavorativo presso l'ASL NA 1 Centro. .>>.
Non sono infatti esplicitati neppure quali siano state le concrete condotte che avrebbero costituito atti ingiuriosi e persecutori posti in essere sia dalla Pt_2
che dalla Né risulta chiaro in che cosa siano consistiti gli
[...] CP_1
<abusi psicologici, angherie, vessazioni, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione ...>> cui si fa riferimento a pagina 30 dell'appello e che sarebbero state posti in essere dalle due imprese. Del pari nessuna concreta argomentazione sostiene la configurabilità del mobbing che è sostenuto in parte in riferimento difese generali ed astratte ed in parte in relazione alla circostanza che la si fosse rivolta alla Struttura Centrale di Psicopatologia da Pt_1
Mobbing e disadattamento lavorativo presso l'ASL NA 1 Centro. Argomento di per sé non decisivo né significante.
Ora, la mancanza di una efficace critica della parte della sopra riportata statuizione che si è sostanziata nell'esclusione un inadempimento da parte della
, in primo luogo, produce i suoi effetti rispetto all'assunto della non Parte_2 computabilità dei giorni riconducibili a malattia professionale escludendo che il
Collegio possa condurre un'indagine sulla responsabilità ex art.2087 cc in relazione a profili di cui non è stato specificamente investito con l'effetto dell'impossibilità di detrare tali giorni non potendo affermarsi l'inadempimento anche solo colposo datoriale.
Né in difetto dell'allegazione dei comportamenti inadempienti l'appellante può limitarsi a sostenere, come ha fatto, che la colpa dell'impresa Parte_2 sia desumibile dalla sola conoscenza della pregressa affezione della lavoratrice da parte dell'impresa subentrata nell'appalto
Infine, la condizione della devoluzione in appello dei fatti e delle condotte inadempienti delle due controparti non può dirsi soddisfatta dal rinvio per relationem contenuto nel gravame alle prove richieste in primo grado dovendo la parte sottoporre al Collegio le singole circostanze in cui si sostanziava
Pag. 16 di 20 l'inadempimento della prima e della dopo al fine di superare CP_1 Pt_6 la decisione di primo grado anche nella parte in cui avesse omesso di considerare determinati fatti ovvero li avesse travisati .
Inoltre, risulta del tutto estranea agli argomenti contenuti nell'originario ricorso la questione della tutela del lavoratore disabile e del relativo periodo di comporto nonché degli “accomodamenti ragionevoli”.
Sul punto va osservato che, al di là della novità della questione che rappresenta fonte di una inammissibile estensione del thema decidendum, la disabilità non coincide necessariamente con la condizione di malattia.
Ed infatti, mentre la nozione di malattia comune consiste in un evento morboso transitorio destinato ad evolversi nella guarigione, la nozione di disabilità comprende una” condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata”
(CGUE 11.4.2013, HK Danmark, punto 47).
La tutela rafforzata riconosciuta al disabile è connessa alla condizione che lo espone in maggior misura ad eventi morbosi anche di natura comune.
Nel caso, al di là dell'assenza di qualsivoglia difesa intesa a prospettare la riconducibilità dello stato patologico della lavoratrice ad una disabilità nei termini appena indicati, resta il fatto che la motivazione della sentenza del
Tribunale fornisce indicazioni positive circa la ricerca di possibili accomodamenti specificando che le diverse proposte dell'impresa sono state rifiutate dalla lavoratrice sicché neanche tale profilo può avere accoglimento.
Quale ulteriore conseguenza derivante dalla mancata critica specifica su tale parte della decisione ( che si accompagna all'assenza di una devoluzione di fatti concreti) deriva che nessuna responsabilità può essere fatta valere in capo alla
Pag. 17 di 20 ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale incluso quello Parte_2 biologico neppure in termini di aggravamento della condizione patologica pregressa laddove non si alleghi specificamente quali siano i comportamenti posti in essere e capaci nella prospettiva dell'appellante di rappresentare un inadempimento.
Analogamente la responsabilità datoriale delle due imprese è devoluta in appello in termini generici ed astratti mediante il richiamo a precedenti giurisprudenziali ma senza mai illustrare le specifiche condizioni di lavoro che determinavano l'esposizione a rischio sia rispetto all'affezione psichica (disturbo depressivo persistente) che a quella artrosica.
Del pari si caratterizza per analoghi profili di genericità la devoluzione della responsabilità della al di là delle frasi presenti a pagina 26 e 30 CP_1 dell'appello e sopra riportate.
Diviene pertanto, irrilevante anche l'indagine sulla trasmissibilità della responsabilità risarcitoria per fatto illecito della in capo alla CP_1 Parte_2
alla stregua dell'articolo 29, comma 3 del D. Lgs. 276/2003, come
[...] modificato nel 2016, che prevede: “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda” e dell'onere della prova introdotto dall'appellante.
Quanto, infine all'argomento dell'intimazione del licenziamento durante la malattia va rilevato che da esso consegue solo l'inefficacia temporanea del recesso destinato comunque a produrre i suoi effetti al momento della cessazione dello stato di malattia che la stessa appellante asserisce sia venuto meno il 17 novembre
2022. Si tratta, pertanto, di questione priva di utilità pratica atteso che il recesso ha comunque prodotto i suoi effetti al cessare dello stato di malattia.
Pag. 18 di 20 L'ultimo motivo in ordine alla misura delle spese è inammissibile essendo formulato in termini generici e non essendo specificato in applicazione di quale scaglione e di quali parametri l'appellante assume che la liquidazione operata dal
Tribunale sia sproporzionata altro avuto riguardo per giunta ad un credito che è stato liquidato in un importo complessivo a favore di entrambe le parti convenute
( creditori in solido) costitute da soggetti distinti costituitisi ciascuno tramite un proprio difensore.
La ha proposto appello incidentale subordinato rectius Parte_2 condizionato (in quanto lo stesso è sottoposto alla condizione dell'accoglimento della domanda risarcitoria della lavoratrice anche per fatti ascrivibili al periodo Parte di lavoo antecedente all'assunzione presso la chiedendo che <nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità solidale, in capo a Parte e , per le domande di risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale per mobbing e malattia professionale>> questa Corte Parte condannasse la a mantenere indenne da qualsivoglia Controparte_1 condanna pecuniaria che la stessa debba subire, in forza di danni provocati dal personale della medesima, collocabili nel periodo Controparte_1 antecedente alla data del 1/3/2021.
L'integrale rigetto delle domande dell'appellante principale esclude la disamina di quello incidentale condizionato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari dello scaglione delle cause di valore indeterminabile.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 18 luglio 2024 nei confronti della e Parte_2 della in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 pro tempore, e sull'appello incidentale subordinato con riferimento alla sentenza
Pag. 19 di 20 n. 2772/2024 emessa il giorno 21 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello principale con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
2) Condanna l'appellante alla rifusione anche delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali in favore di ciascuna delle parti appellate con aumento del 5% in favore della ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014. Controparte_1
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 30 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 30 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2010/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2772/2024 emessa in data 21 marzo 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Giuseppe Rubino e dall'Avv. Mariangela Cignarella PEC:
; Email_1 [...]
[...]
GIÀ , C.F. e P. IVA Parte_2 Parte_3 P.IVA_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Enrico Valdameri pec:
; ( anche Appellante incidentale in via Email_2 condizionata)
(partita IVA , in persona della Controparte_1 P.IVA_2 procuratrice speciale dottoressa rappresentata e difesa, per Controparte_2 mandato in atti, dagli Avvocati Fabrizio Proietti PEC -
ed Emanuele Bove PEC Email_3
Email_4
-APPELLATI - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 18 luglio 2024 ha Parte_1 impugnato la sentenza n.2772/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il 21 marzo
2024 .
Con la sentenza gravata, il Tribunale ha disatteso la domanda dell'attuale appellante intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia/nullità del licenziamento intimatole il 4 novembre 2022 per superamento del periodo di comporto e di risarcimento del danno biologico e non patrimoniale nei confronti di entrambe le società convenute.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per le ragioni Parte_1 che saranno di seguito illustrate.
Si sono costituite con distinte memorie la e la Parte_2 CP_1 contrastando l'impugnazione e chiedendone il rigetto. La ha con Parte_2 appello incidentale condizionato reiterato la domanda riconvenzionale già proposta in primo grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 30 settembre 2025, per essere celebrata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc , è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Parte_1
Roma assumendo l'illegittimità del licenziamento intimatole dal datore di lavoro con lettera del 4 novembre 2022 per superamento del Parte_2 periodo di comporto. Sosteneva che al tempo dell'intimazione del recesso non fosse maturata la durata massima del comporto (180 giorni) prevista dal contratto collettivo e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della ad una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale Parte_2
Pag. 2 di 20 di fatto pari ad euro 1.639,80, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. Formulava, altresì, domanda di risarcimento danni per c.d. mobbing e malattia professionale, sostenendo che il comportamento della
Società convenuta, nonché della precedente Società datrice di lavoro,
[...]
avesse provocato alla stessa pregiudizi non patrimoniali. A sostegno CP_1 della propria domanda, la ricorrente rappresentava di aver lavorato alle dipendenze di dal primo marzo 2004, con mansioni di Controparte_1 addetta al servizio mensa, in ragione di un contratto di lavoro full-time a tempo indeterminato, ed inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo e Pubblici
Servizi. Rappresentava, altresì, di essere stata più volte spostata da una sede lavorativa all'altra, da Avellino a Milano, da Milano a Catenanuova e poi sino all'assegnazione in Roma presso il cantiere dell'Ospedale Pertini ove, a seguito di cambio di appalto, in data primo marzo 2023, passava alle dipendenze della società Nello specifico, sottolineava che, nel corso del suo Parte_2 impiego con la aveva sviluppato una sindrome ansiosa da stress CP_1 lavorativo, aggravatasi dopo il passaggio dell'appalto alla . Al momento Parte_2 del passaggio dell'appalto dalla alla , nel 2021, non le veniva CP_1 Parte_2 garantito il precedente orario di lavoro. Ciò la costringeva ricorrente a consumare le ferie disponibili per gestire le sue esigenze familiari. Successivamente, dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per un lipoma, aveva dovuto affrontare un lungo periodo di malattia. Da ultimo, con lettera del 4 novembre
2022, veniva licenziata per superamento del periodo di comporto. Si costituiva in giudizio la precisando di non essere a conoscenza dei fatti Parte_2 accaduti antecedentemente alla data di assunzione della Proponeva, Pt_1 altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della Controparte_1 sostenendo che gran parte di quanto contenuto nel ricorso riguardava periodi nei quali la ricorrente lavorava presso la medesima e comunque concludeva per il rigetto della domanda prospettata dalla ricorrente.
Parimenti si costituiva la contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, nonché di quella riconvenzionale spiegata dalla società . Parte_2
Pag. 3 di 20 Il Tribunale di Roma rigettava integralmente il ricorso proposto, cui conseguiva anche il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla nei Parte_2 confronti di Controparte_1
Nello specifico, il Giudice di prime cure riteneva infondata la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ritenendo correttamente effettuato il calcolo dei 189 giorni di assenza per malattia nel 2022, affermando che ciò fosse ricavabile dai certificati medici allegati alla lettera di licenziamento. Inoltre, assumeva che nessun rilevo potesse avere la circostanza che il recesso fosse stato esercitato in relazione ad assenze per malattia professionale .Escludeva la responsabilità della per Parte_2 fatti verificatisi prima dell'assunzione presso tale società ritenendo che non potesse trovare applicazione l'art.2112 cc poiché l'assunzione dei lavoratori impegnati nel precedente appalto presso il Presidio Ospedaliero Sandro Pertini di Roma era avvenuta ex novo, a seguito di un cambio di appalto con il subingresso della , soggetto diverso e indipendente, rispetto alla Parte_2
con la quale non sussiste alcun tipo di collegamento, né Controparte_1 societario, né di altro tipo.Il primo Giudice riteneva infine infondata la domanda di risarcimento danni per c.d. mobbing in difetto di allegazione e prova dell'elemento qualificante dell'intento persecutorio. Evidenziava che, per contro, dalla narrativa del ricorso emergeva che l'impresa aveva sempre preso nella dovuta considerazione le richieste della mantenendo con la stessa un Pt_1 contatto costante;
aveva acconsentito al trasferimento della Signora presso la sede dell'Ospedale Umberto primo richiesto dalla lavoratrice, aveva reperito soluzioni lavorative nella Regione Campania ed aveva proposto alla ricorrente più alternative ricevendo continui rifiuti.
Ancora, riteneva la domanda di condanna della convenuta al Parte_2 risarcimento dei danni per presunta malattia professionale inammissibile o, secondo la giurisprudenza prevalente, improponibile per la mancata presentazione, da parte della ricorrente, di un'istanza all'INAIL per il riconoscimento della natura professionale della patologia.
Pag. 4 di 20 Avverso detta statuizione interpone gravame per i seguenti Parte_1 motivi.
Con il primo motivo, assume che il Tribunale, nel rigettare la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle altre domande attoree, tra cui l'accertamento sulla natura professionale delle assenze di malattia erroneamente computate ai fini del superamento del periodo di comporto e la responsabilità datoriale nel danno.
Negando la prova sulla natura professionale della malattia erroneamente computata da ai fini del superamento del periodo di comporto avrebbe Pt_3 omesso l'indagine sulla responsabilità datoriale per i danni denunciati dalla ricorrente sull'errato presupposto che l'insorgenza delle patologie erano ricollegate al rapporto presso all'epoca neppure iniziato presso CP_1
l'appellata, ritenendo impossibile dunque invocare una responsabilità solidale, in capo alla . Parte_2
Richiama sul punto la Suprema Corte e l'opinione del Tribunale di Roma secondo cui, anche nell'ipotesi di cambio di appalto di servizi per il lavoratore trova applicazione l'art. 2112 c.c.. dato che <In un appalto costituito esclusivamente dal lavoro organizzato, l'identità dell'impresa appare integrata in maniera del tutto soddisfacente sul piano probatorio alla stregua dei princìpi comunitari sopra richiamati, dal fatto che il subentrante abbia proseguito senza soluzione di continuità la stessa attività, per lo stesso cliente, utilizzando in massima parte lo stesso personale, cosa che consente di presumere la conservazione della medesima organizzazione;
mentre non è più sostenibile che debba passare anche qualche mezzo materiale>>.La non avrebbe offerto alcuna prova Parte_2 di elementi di discontinuità necessari al verificarsi della fattispecie traslativa, per cui la sarebbe stata solidalmente responsabile con la Parte_2 CP_1 ancorché l'insorgenza della malattia fosse collocata nel periodo in cui la Pt_1 era dipendente della CP_1
Pag. 5 di 20 In ogni caso, la lavoratrice sarebbe stata licenziata il 4 novembre 2022 allorché era ancora in malattia considerato che l'ultimo certificato medico del 26 ottobre
2022 in relazione alla diagnosi di postumi da asportazione lipoma ascellare sx assegnava prognosi fino a tutto il 6 novembre 2022.
Con il secondo motivo, la censura la sentenza per non avere proceduto Pt_1 all'esame dei documenti prodotti in giudizio nonché negando ingiustificatamente l'espletamento dei mezzi di prova indispensabili ai fini del decidere sulle domande di risarcimento del danno biologico e non patrimoniale patito per effetto delle condotte ostili del datore di lavoro. In particolare, il Tribunale non avrebbe dato ingresso alla prova ritenendo che la lavoratrice non avesse allegato condotte qualificabili come mobbing e/o condotte capaci di realizzare un danno alla sfera psico – fisica della stessa. La ricorrente invece avrebbe provato i fatti a sostegno della malattia ed il nesso di causa ed effetto tra la stessa e le condotte ostili e vessatorie subite nel corso del rapporto di lavoro, all'uopo chiedendo di provare tali fatti.
Con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, nell'errato presupposto che le assenze della ricorrente erano coperte e giustificate da certificato di malattia. Viceversa, l'impresa avrebbe riconosciuto ed autorizzato la fruizione di dal 12.09.2022 al 30.09.2022 e dal Parte_4 Parte_5
01.10.2022 al 12.10.2022 .Ne sarebbe derivata la necessità dello scomputo dalla malattia dei periodi di ferie, con l'effetto che alla data del recesso le assenze sarebbero state pari a 173 giornate di malattia e non 186, per altro avendo il datore di lavoro ingenerato nel lavoratore un legittimo ed incolpevole affidamento, sul presupposto dell'accoglimento delle istanze tanto da far maturare nella appellante il convincimento che il numero di assenze fosse inferiore rispetto a quello idoneo ai fini del superamento del periodo di comporto.
Per costante orientamento giurisprudenziale, il lavoratore assente per malattia avrebbe la facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo
Pag. 6 di 20 un'incompatibilità assoluta tra malattia e ferie e la avrebbe esercitato tale Pt_1 facoltà.
Pur ammettendo che vi non fosse obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, questi avrebbe, in ogni caso, dovuto esplicitare le ragioni organizzative di natura ostativa che ricorrevano, in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti ed in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede.
Con il quarto motivo, la assume l'erroneità della sentenza nella parte in Pt_1 cui non ha ritenuto di escludere dal computo le malattie di origine professionale.
L'Impresa non avrebbe adottato misure protettive all'interno dell'ambiente lavorativo e le patologie sofferte dalla ricorrente sarebbero scaturite da una situazione di notevole stress psico-fisico causato dalla conflittualità sul luogo di lavoro, che sarebbe stato provato dalla documentazione medica nonché dalle note medico-legali di parte versate in atti, attestanti il nesso di causalità tra la malattia e le condizioni lavorative. Per valutare la computabilità o meno delle assenze ai fini del comporto il Tribunale avrebbe dovuto verificare se e in che misura la nell'esercizio delle specifiche mansioni cui era adibita la lavoratrice Pt_1 aveva subito un pregiudizio tale da rilevare come malattia e, peraltro, individuarla secondo il suo genere e la sua genesi. l
Il Tribunale avrebbe omesso di valutare il collegamento causale tra la malattia e la patologia psichica ed artrosica che aveva determinato l'assenza, totalmente trascurando di effettuare un'indagine sui profili di colpa del datore di lavoro, pur allegati dall'appellante, in tal modo erroneamente interpretando e applicando la disciplina dettata dall'articolo 2110 cod. civ.
In particolare, la sentenza avrebbe ritenuto incolpevole il comportamento di discriminazione indiretta nei confronti del dipendente, nonostante la società
ora avesse avuto conoscenza della ragione delle assenze per Pt_3 Parte_2 malattia ed avesse negato ogni tipo di accomodamento al fine di contemperare l'esigenza alla conservazione del posto di lavoro. Il datore di lavoro sarebbe stato tenuto nel rispetto del principio di non discriminazione a non applicare al
Pag. 7 di 20 lavoratore disabile il normale periodo di comporto ma dovendo fare luogo agli accomodamenti organizzativi ragionevoli che non comportassero oneri finanziari sproporzionati.
Se il primo giudice avesse operato tale accertamento avrebbe dovuto scomputare
153 giornate dovute a malattia professionale (di cui 135 per depressione ansiosa e 18 per malattia professionale artrosica ).
Con il quinto motivo si deduce l'erroneità della decisione con cui è stata dichiarata inammissibile e/o improcedibile la richiesta di accertamento della natura professionale della malattia sofferta, sull'erroneo presupposto di fatto che la non avesse previamente proposto, in via amministrativa, l'istanza Pt_1 dall'Inail in data 02 dicembre 2022. In ogni caso, trattandosi di controversia sul licenziamento per superamento del periodo di comporto, pur in assenza di un provvedimento favorevole dell'INAIL, il Giudicante non sarebbe in alcun modo vincolato dall'accertamento dell'Istituto assicuratore, non essendo esso preclusivo ad una opposta decisione giudiziale.
Con il sesto motivo, impugna e contesta il capo della sentenza in cui il Giudice ha rigettato la domanda per il risarcimento delle sofferenze psichiche cagionate dalla condotta datoriale, erroneamente ricostruendo i fatti storici, caratterizzati, invece, da un perpetrato e continuato intento vessatorio del datore di lavoro, elemento costitutivo del mobbing.
Invero, nella fattispecie, sussisterebbero tutte le caratteristiche proprie del mobbing, desumibili peraltro dalla puntuale allegazione documentale offerta da cui si evincerebbe il nesso eziologico tra la patologia psichica sofferta e l'ambiente di lavoro. Il comportamento vessatorio posto in essere dalla società CP_1 prima, e dalla società dopo, si sarebbe manifestato attraverso atti Parte_2 ingiuriosi e persecutori in danno della Sig.ra tanto da costringere la Pt_1 stessa, in data 18 giugno 2018, a sottoporsi agli accertamenti previsti dal protocollo della Struttura Centrale di Psicopatologia da Mobbing e disadattamento lavorativo presso l'ASL competente. Se il Giudice di prime cure
Pag. 8 di 20 avesse valutato il compendio probatorio offerto, avrebbe accertato la sussistenza della responsabilità in capo al datore di lavoro per le condotte mobbizzanti e per i conseguenziali effetti pregiudizievoli subiti nel tempo dalla vittima.In ogni caso, ove fosse stata ritenuta l'assenza degli elementi del mobbing il Tribunale avrebbe dovuto verificare la responsabilità anche solo colposa del datore di lavoro per avere omesso, anche solo per colpa che un ambiente stressogeno provocasse un danno alla salute della lavoratrice.La società, pur essendo consapevole della malattia della avrebbe omesso di attuare ogni precauzione atta a evitare Pt_1 il danno.
Nel valutare il nesso di causalità si sarebbe dovuto tenere presente che è responsabile non solo l'imprenditore che determina l'innesco biologico della malattia, ma anche lo stesso o altro imprenditore che ne cagioni l'aggravamento.
Con il settimo motivo l'appellante denuncia la sproporzione dell'importo delle spese liquidate nella sentenza gravata e poste a carico della lavoratrice e quantificate in euro 3000,00 considerata l'istruzione meramente documentale e l'oggetto della lite.
La , ha proposto appello incidentale subordinato, in relazione alla Parte_2 domanda riconvenzionale trasversale proposta in sede di primo grado, già rigettata in primo grado chiedendo nel caso in cui fosse riconosciuta una responsabilità solidale in capo alle Società convenute per le domande di risarcimento del danno non patrimoniale per mobbing e malattia professionale,
l'appellante incidentale, venisse condannata la a Controparte_1 mantenere indenne la da qualsivoglia condanna pecuniaria che la Parte_2 stessa debba subire, in forza di danni provocati dal personale della CP_1 medesima, collocabili nel periodo antecedente alla data del 1/3/2021.
L'appello è infondato.
Vanno, per ordine logico, esaminati con precedenza i profili illustrati nel terzo motivo concernenti il mancato scomputo delle giornate per le quali il lavoratore ha richiesto ferie e rol che sono stati autorizzati.
Pag. 9 di 20 Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un'incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa (vedasi ex multis:
Cass. 9831/2025, Cass. 5078/2009); in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive (Cass. n. 27392 del 29/10/2018), in rapporto al fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.
Infatti, il diritto di scelta del tempo delle ferie è riservato per legge al datore di lavoro, ma deve peraltro da questi essere esercitato - per espressa previsione dello stesso art. 2109 c.c. - tenendo conto, da un lato, delle esigenze di un ordinato e proficuo svolgimento dell'attività tecnica produttiva dell'impresa, e, dall'altro, degli interessi del prestatore di lavoro, e quindi contemperando e armonizzando tra loro tali interessi individuali e dette obiettive esigenze aziendali ... La dimostrazione di aver realizzato, nell'osservare detta scelta, l'equilibrato contemperamento dei suddetti interessi ed esigenze, ove siano divergenti - e particolarmente di aver tenuto conto, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda di imputare a ferie un'assenza per malattia, del rilevante e fondamentale interesse della stessa di evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comporto - deve naturalmente far carico, secondo i principi generali in tema di onere probatorio, sul datore di lavoro, attenendo ad un presupposto per il legittimo esercizio dell'anzidetto suo diritto di scelta ( Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11691 del 1998)
Nel caso in esame le due richieste della lavoratrice di ferie e rol inoltrate via pec rispettivamente il 5 settembre 2022 ed il 30 settembre 2022 sono state riscontrate dall'impresa che le ha accolte.
Pag. 10 di 20 Precisamente, dall'esame delle due autorizzazioni in atti (documenti 62 e 63 del fascicolo della si evince che la lavoratrice ha presentato due domande di Pt_1 ferie e rol.
La prima datata 4 settembre 2022 e pervenuta all'impresa a mezzo pec il 5 settembre 2022 cui corrisponde l'autorizzazione datoriale del 7 settembre al godimento di ferie/rol dal 12 settembre al 30 settembre 2022 e la seconda datata
23 settembre 2022 pervenuta a mezzo pec il 30 settembre 2022 cui segue l'autorizzazione al godimento delle ferie dal primo ottobre 2022 al 12 ottobre
2022.
Nella lettera del datore di lavoro del 7 settembre 2022 si legge che l'autorizzazione del primo periodo di ferie/rol a decorrere dal 12 settembre 2022 viene motivato dall'essere in corso il periodo di malattia e che le ferie verranno concesse <al termine del suo evento di malattia attualmente in corso>>.
Fatta tale premessa, va osservato che, come già detto, il lavoratore ha il potere di modificare il titolo dell'assenza per cui per un verso la ricezione della richiesta il
5 settembre 2022 doveva determinare il mutamento del titolo dell'assenza. Pur tuttavia alla stessa data veniva trasmesso all'impresa un nuovo certificato medico telematico con visita (ambulatoriale) eseguita al 5 settembre 2022 e prognosi fino all'11 settembre (si rammenta che detto certificato viene trasmesso immediatamente da medico al datore di lavoro).
E' evidente che la trasmissione mediante pec della richiesta di ferie il 5 settembre
2022 ( e la lavoratrice non ha dimostrato in giudizio che l'inoltro della richiesta sia avvenuto in altra data) e la contestuale trasmissione del certificato di malattia telematico alla stessa data non costituiscono espressione di un comportamento lineare da parte della imponendosi a questo punto una manifestazione Pt_1 di volontà inequivoca circa la scelta preferenziale, in mancanza della quale imputet sibi.
Ad ogni modo, pure ove si fosse potuto ricavare la posteriorità ( in termini di orario) della ricezione da parte dell'impresa della richiesta ferie del 5 settembre
Pag. 11 di 20 rispetto al certificato medico dello stesso giorno, l'esame della relativa questione diviene superfluo giacché le assenze computabili anche ove siano considerati detraibili i sette giorni in questione sarebbero comunque pari a 182, mentre il periodo di comporto garantito dal contratto collettivo è di 180 giorni, per cui la facoltà di recesso sarebbe stata comunque legittimamente esercitata dal datore di lavoro.
Poi, risulta incluso fra le assenze computate nel comporto anche il periodo dal 5 ottobre 2022 al 13 ottobre 2022, in relazione al quale si osserva che anche se in relazione alla richiesta prevenuta il 30 settembre 2022 l'impresa aveva accordato con comunicazione del 3 ottobre 2022 le ferie nel periodo dal primo ottobre al 12 ottobre 2022, rispetto a tale determinazione datoriale sopravveniva il 5 ottobre
2022 la trasmissione del certificato medico telematico che determinava nuovamente la modifica del titolo dell'assenza che era così nuovamente imputabile a malattia dal 5 ottobre.
In relazione all'asserto che l'impresa avrebbe concesso le ferie per un periodo diverso da quello richiesto dalla lavoratrice e che le ferie avrebbero dovuto riguardare il periodo dal 05.09.2022 al 11.09.2022 e dal 05.10.2022 al
13.10.2022, non solo dalla lettura dei documenti 62 e 63 del fascicolo di parte non vi è riscontro dei diversi periodi chiesti dalla ma solo del contenuto della Pt_1 determinazione datoriale, ma per di più stante la sopravvenienza dei certificati medici la questione diviene irrilevante.
Ancora indimostrata è l'asserita prassi per cui all'inoltro della richiesta corrispondesse l'autorizzazione datoriale senza che la lavoratrice dovesse attendere l'esito della domanda, trattasi per altro di asserto che non spiega perché la se fosse stata certa dell'accoglimento, avrebbe ritenuto necessario Pt_1 dopo le richieste rinnovare la certificazione medica.
Tale argomento è dunque infondato.
Passando ad esaminare gli argomenti relativi ai rapporti fra la domanda promossa nei confronti datore di lavoro ed il procedimento amministrativo
Pag. 12 di 20 relativo al danno biologico preteso nei confronti dell'inail, va chiarito subito, in relazione a quest'ultimo aspetto, che la giurisprudenza ha evidenziato l'autonomia fra la prestazione previdenziale e l'azione intrapresa nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno, ferma restando la necessità di evitare che si siano ingiustificati arricchimenti per effetto della liquidazione del danno biologico dall'istituto assicurativo, conseguenza evitata attraverso il riconoscimento del danno biologico differenziale.
Sulla base di tali premesse si è ritenuto che il Giudice debba procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a titolo di risarcimento del danno, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione" (Cass.
n. 13819 del 2017; n. 9112 del 2019), senza che detta condotta possa determinare una maggiore esposizione del datore non potendo il lavoratore incidere, con una sua scelta, sull'esonero parziale da responsabilità civile inderogabilmente prescritto dall'art. 10 d.p.r. 1124/1965.
Sicchè il rapporto fra il procedimento amministrativo per il riconoscimento della malattia professionale da parte dell'INAIL e l'affermazione della riconducibilità della malattia alla responsabilità ex art.2087 cc ai fini sia della valutazione del superamento periodo di comporto che ai fini del risarcimento sono stati erroneamente risolti dal Tribunale nel senso che la mancanza del primo
Pag. 13 di 20 precludesse la domanda dei secondi, argomento che perciò non avrebbe potuto precludere l'indagine giudiziale in relazione ad affezioni diverse dalla < cuffia dei rotari>> oggetto di domanda amministrativa il 2 dicembre 2022.
Ciò detto non è possibile una riconsiderazione della determinazione del Tribunale in senso più favorevole all'appellante per le ragioni illustrate nel prosiuego.
Va premesso che per la detraibilità delle giornate di assenza dovute a “malattia professionale” va ribadito quanto già chiarito dalla Suprema Corte ossia che non sia sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, cioè meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma che è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. (Cass. 11136/2023, 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011,
5413/2004, 3351/1996).
Ciò in conseguenza del fatto che l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (Cass. 22710/2015, 18626/2013, 2038/2013,
13956/2012).
Inoltre, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla
Pag. 14 di 20 complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (Cass. n. 29909/2021).
Nel caso in esame, in appello la lavoratrice non solo omette di dedurre specificamente quali fossero le condotte in cui si è concretizzato l'inadempimento delle imprese appellate ma soprattutto non contrasta efficacemente la ricostruzione operata dal Tribunale in relazione alla società Parte_2 che è stata ritenuta dal Tribunale esente da qualsivoglia responsabilità non solo per l'assenza di un intento persecutorio che caratterizzi la condotta come mobbizzante, ma escludendo, soprattutto, l'inadempimento, come si ricava dalla lettura della motivazione: <nella narrativa in fatto che precede emerge che la società ha sempre preso nella dovuta considerazione le richieste Parte_2 della signora mantenendo con la stessa un contatto costante;
ha Pt_1 acconsentito al trasferimento della signorta presso la sede lavorativa dell'ospedale Umberto I , come da richiesta della dipendente;
ha reperito soluzioni lavorative nella regione Campania ed ha proposto alla ricorrente piu alternative, nel corso dell'anno solare ricevendo continui rifiuti>>.
A fronte di tale ricostruzione dei rapporti fra la e la Parte_2 Pt_1 operata dalla sentenza si imponeva in sede di impugnazione che la stessa venisse aggredita dall'appellante con argomenti specifici che dessero conto di una diversa ricostruzione di tali rapporti che evidenziasse come ( ossia con quali specifiche condotte eventualmente diverse da quelle enunciate dal Tribunale ovvero le medesime ma spiegando perché non escludessero l'inadempimento) la Parte_2 si fosse resa inadempiente a specifici obblighi ai fini di consentire la riconsiderazione in termini a lei favorevoli da parte del Collegio di tale determinazione del Tribunale.
Tale condizione non risulta soddisfatta dall'affermazione che rinviene a pagina
26 dell'appello che << ..., il comportamento vessatorio posto in essere dalla società prima, e dalla società , dopo, si estrinsecava CP_1 Parte_2 attraverso atti ingiuriosi e persecutori in danno della sig.ra , tanto da Pt_1 costringere la stessa, in data 18.06.2018, a sottoporsi agli accertamenti previsti
Pag. 15 di 20 dal protocollo della Struttura Centrale di Psicopatologia da Mobbing e disadattamento lavorativo presso l'ASL NA 1 Centro. .>>.
Non sono infatti esplicitati neppure quali siano state le concrete condotte che avrebbero costituito atti ingiuriosi e persecutori posti in essere sia dalla Pt_2
che dalla Né risulta chiaro in che cosa siano consistiti gli
[...] CP_1
<abusi psicologici, angherie, vessazioni, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione ...>> cui si fa riferimento a pagina 30 dell'appello e che sarebbero state posti in essere dalle due imprese. Del pari nessuna concreta argomentazione sostiene la configurabilità del mobbing che è sostenuto in parte in riferimento difese generali ed astratte ed in parte in relazione alla circostanza che la si fosse rivolta alla Struttura Centrale di Psicopatologia da Pt_1
Mobbing e disadattamento lavorativo presso l'ASL NA 1 Centro. Argomento di per sé non decisivo né significante.
Ora, la mancanza di una efficace critica della parte della sopra riportata statuizione che si è sostanziata nell'esclusione un inadempimento da parte della
, in primo luogo, produce i suoi effetti rispetto all'assunto della non Parte_2 computabilità dei giorni riconducibili a malattia professionale escludendo che il
Collegio possa condurre un'indagine sulla responsabilità ex art.2087 cc in relazione a profili di cui non è stato specificamente investito con l'effetto dell'impossibilità di detrare tali giorni non potendo affermarsi l'inadempimento anche solo colposo datoriale.
Né in difetto dell'allegazione dei comportamenti inadempienti l'appellante può limitarsi a sostenere, come ha fatto, che la colpa dell'impresa Parte_2 sia desumibile dalla sola conoscenza della pregressa affezione della lavoratrice da parte dell'impresa subentrata nell'appalto
Infine, la condizione della devoluzione in appello dei fatti e delle condotte inadempienti delle due controparti non può dirsi soddisfatta dal rinvio per relationem contenuto nel gravame alle prove richieste in primo grado dovendo la parte sottoporre al Collegio le singole circostanze in cui si sostanziava
Pag. 16 di 20 l'inadempimento della prima e della dopo al fine di superare CP_1 Pt_6 la decisione di primo grado anche nella parte in cui avesse omesso di considerare determinati fatti ovvero li avesse travisati .
Inoltre, risulta del tutto estranea agli argomenti contenuti nell'originario ricorso la questione della tutela del lavoratore disabile e del relativo periodo di comporto nonché degli “accomodamenti ragionevoli”.
Sul punto va osservato che, al di là della novità della questione che rappresenta fonte di una inammissibile estensione del thema decidendum, la disabilità non coincide necessariamente con la condizione di malattia.
Ed infatti, mentre la nozione di malattia comune consiste in un evento morboso transitorio destinato ad evolversi nella guarigione, la nozione di disabilità comprende una” condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata”
(CGUE 11.4.2013, HK Danmark, punto 47).
La tutela rafforzata riconosciuta al disabile è connessa alla condizione che lo espone in maggior misura ad eventi morbosi anche di natura comune.
Nel caso, al di là dell'assenza di qualsivoglia difesa intesa a prospettare la riconducibilità dello stato patologico della lavoratrice ad una disabilità nei termini appena indicati, resta il fatto che la motivazione della sentenza del
Tribunale fornisce indicazioni positive circa la ricerca di possibili accomodamenti specificando che le diverse proposte dell'impresa sono state rifiutate dalla lavoratrice sicché neanche tale profilo può avere accoglimento.
Quale ulteriore conseguenza derivante dalla mancata critica specifica su tale parte della decisione ( che si accompagna all'assenza di una devoluzione di fatti concreti) deriva che nessuna responsabilità può essere fatta valere in capo alla
Pag. 17 di 20 ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale incluso quello Parte_2 biologico neppure in termini di aggravamento della condizione patologica pregressa laddove non si alleghi specificamente quali siano i comportamenti posti in essere e capaci nella prospettiva dell'appellante di rappresentare un inadempimento.
Analogamente la responsabilità datoriale delle due imprese è devoluta in appello in termini generici ed astratti mediante il richiamo a precedenti giurisprudenziali ma senza mai illustrare le specifiche condizioni di lavoro che determinavano l'esposizione a rischio sia rispetto all'affezione psichica (disturbo depressivo persistente) che a quella artrosica.
Del pari si caratterizza per analoghi profili di genericità la devoluzione della responsabilità della al di là delle frasi presenti a pagina 26 e 30 CP_1 dell'appello e sopra riportate.
Diviene pertanto, irrilevante anche l'indagine sulla trasmissibilità della responsabilità risarcitoria per fatto illecito della in capo alla CP_1 Parte_2
alla stregua dell'articolo 29, comma 3 del D. Lgs. 276/2003, come
[...] modificato nel 2016, che prevede: “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda” e dell'onere della prova introdotto dall'appellante.
Quanto, infine all'argomento dell'intimazione del licenziamento durante la malattia va rilevato che da esso consegue solo l'inefficacia temporanea del recesso destinato comunque a produrre i suoi effetti al momento della cessazione dello stato di malattia che la stessa appellante asserisce sia venuto meno il 17 novembre
2022. Si tratta, pertanto, di questione priva di utilità pratica atteso che il recesso ha comunque prodotto i suoi effetti al cessare dello stato di malattia.
Pag. 18 di 20 L'ultimo motivo in ordine alla misura delle spese è inammissibile essendo formulato in termini generici e non essendo specificato in applicazione di quale scaglione e di quali parametri l'appellante assume che la liquidazione operata dal
Tribunale sia sproporzionata altro avuto riguardo per giunta ad un credito che è stato liquidato in un importo complessivo a favore di entrambe le parti convenute
( creditori in solido) costitute da soggetti distinti costituitisi ciascuno tramite un proprio difensore.
La ha proposto appello incidentale subordinato rectius Parte_2 condizionato (in quanto lo stesso è sottoposto alla condizione dell'accoglimento della domanda risarcitoria della lavoratrice anche per fatti ascrivibili al periodo Parte di lavoo antecedente all'assunzione presso la chiedendo che <nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una responsabilità solidale, in capo a Parte e , per le domande di risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale per mobbing e malattia professionale>> questa Corte Parte condannasse la a mantenere indenne da qualsivoglia Controparte_1 condanna pecuniaria che la stessa debba subire, in forza di danni provocati dal personale della medesima, collocabili nel periodo Controparte_1 antecedente alla data del 1/3/2021.
L'integrale rigetto delle domande dell'appellante principale esclude la disamina di quello incidentale condizionato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari dello scaglione delle cause di valore indeterminabile.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 18 luglio 2024 nei confronti della e Parte_2 della in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 pro tempore, e sull'appello incidentale subordinato con riferimento alla sentenza
Pag. 19 di 20 n. 2772/2024 emessa il giorno 21 marzo 2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello principale con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato.
2) Condanna l'appellante alla rifusione anche delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali in favore di ciascuna delle parti appellate con aumento del 5% in favore della ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014. Controparte_1
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 30 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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