Versione
20 agosto 1978
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17 febbraio 1980
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25 dicembre 1980
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Art. 41. (Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale)
In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilita' finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513 , per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonera' le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente legge.
Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.
I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione. ((4)) I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti. ((4)) L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma e' revocata e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14-sexies,comma 1) che: "Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , gia' modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ".
In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilita' finanziarie imputabili al biennio 1978-79 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513 , per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonche' tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all' articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale accantonera' le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla lettera q) dell'articolo 3 della presente legge.
Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n. 5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.
I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione. ((4)) I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilita' di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti. ((4)) L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma e' revocata e le disponibilita' conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.
---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 26 novembre 1980, n. 776 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 ha disposto (con l'art. 14-sexies,comma 1) che: "Per le regioni Basilicata e Campania sono prorogati di dodici mesi i termini di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 41 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , gia' modificati dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 ".
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2022, n. 123Provvedimento: […] Con delibera del 17 gennaio 1981, l CP_2 approvava il progetto dell'opera, dichiarandone la pubblica utilità. I termini per il compimento delle opere e delle espropriazioni erano fissati in cinque anni a decorrere dalla comunicazione della localizzazione ai sensi dell'art. 41 legge n. 457/1978; quindi la decadenza era da fissare al 17 gennaio 1986.Leggi di più...
- proroghe legali occupazione·
- art. 1194 c.c.·
- art. 35 legge n. 865/1971·
- interessi legali·
- spese processuali·
- art. 51 legge n. 865/1971·
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