CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2148/2022 e 2159/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
); C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Castelvetrano, via G. Marconi n. 50, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Rizzuto che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellanti con sede legale in Conegliano Veneto, via V. Alfieri n. 1, in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore (P. I. ; P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco, Trav. San Proclo n. 14, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Greco che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_4 C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati in Castelvetrano, via Milazzo n. 80/A, presso lo studio dell'Avv. Margherita M. Barraco che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellati e appellanti nel procedimento n.r.g. 2159/2022
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31 Gennaio 2025.
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 707/2022 pubblicata in data 27/09/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 1107/2021, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di a) Parte_3 dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, sottoscritto dai coniugi Pt_1
e , in data 21/02/2006 in Notar da
[...] Parte_2 Persona_1
Castelvetrano al rep. 13499, trascritto il 08/03/2006 al n. 4738 del reg. part;
b) dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, sottoscritto dai coniugi e CP_1 Parte_4 in data 21/02/2006, in Notar da Castelvetrano, rep.13497, trascritto il Persona_1
08/03/2006 al n. 4737 del reg. part.; ha condannato i convenuti , Parte_1 Parte_2
e a rifondere la parte attrice delle spese di lite che ha
[...] CP_1 Parte_4 liquidato in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 eccependone l'erroneità sotto vari profili. Hanno, altresì, proposto appello autonomo CP_1
e Ha resistito al gravame
[...] Parte_4 Parte_3
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 31/01/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, le cause riunite sono state poste in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
Con un unico motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato la legittimazione attiva della Secondo la prospettazione Parte_3 degli appellanti, poiché la non ha fornito prova della titolarità del credito Parte_3 posto a fondamento della esperita azione revocatoria, non avendo prodotto il contratto di cessione, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerla non legittimata a riassumere la causa.
---
L'appello è infondato.
Va premesso che, con sentenza n. 151/2021 pubblicata in data 6/02/2021, la Corte di Appello di Palermo all'esito del giudizio n. 1419/21 accoglieva l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1304/2014, che dichiarava nulla per violazione dell'art. 102 cpc e rimetteva il fascicolo al primo giudice.
In data 12/04/2021 la riassumeva il giudizio (originariamente introdotto dalla Parte_3
) assumendo di essere la cessionaria delle Controparte_2 posizioni creditorie vantate nei confronti degli odierni appellanti citando, anche, la
[...]
, che restava contumace. Controparte_2
Quanto alla legittimazione attiva di qualificatasi cessionaria del Parte_3 credito per cui è stata esperita l'azione revocatoria, la Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la abbia dimostrato Parte_3 la propria titolarità del credito, avendo allegato documentazione idonea a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa. Tra la documentazione acquisita risulta infatti copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riportante l'avviso relativo al contratto di cessione concluso il 25/06/2018 con la Banca Di Credito Cooperativo G. Toniolo Di San Cataldo Società Cooperativa, da cui è possibile evincere la tipologia di rapporti ceduti (e, dunque, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco), pur in mancanza del relativo contratto di cessione. Ed invero, a pagina 12 della suddetta copia, si legge che “In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”. Pertanto, poiché il credito che la banca vanta trae origine da due contratti di fideiussione stipulati da e in Parte_1 CP_1 data 28/04/2004 e in data 17/01/2006 a garanzia del conto corrente n.003/075590/27 intestato alla e aperto a far data dal 7/10/1997, deve ritenersi che tale credito, Controparte_3 sorto nel periodo temporale specificato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sia incluso tra quelli acquistati dalla Parte_3
Del resto, la titolarità del credito in capo alla si evince anche Parte_3 dall'inserimento del medesimo all'interno dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione, in cui risulta associato alla posizione della società (ID RAPPORTO Controparte_3
9060990728131, 9060990728132, 9000990728133) il numero di gruppo 70905 (cfr. pag. 73 dell'elenco). Ed invero, che alla posizione della società corrispondesse Controparte_3 tale numero di gruppo, trova peraltro conferma nell'oggetto della lettera del 17/07/2015, in cui sono riportati gli stessi estremi indicati all'interno dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione.
Con tale lettera infatti la Banca Di Credito Cooperativo G. Società Controparte_2
Cooperativa, in epoca precedente alla conclusione del contratto di cessione avvenuta il 25/06/2018, conferendo mandato all'Avv. Costanza Roberto, lo incaricava della gestione e del recupero del credito indicato in oggetto e andato in sofferenza (“rif: sofferenza 0000000000070905, debitore garanti: e Titoli: c/c Attivi Clientela Controparte_3 Persona_2 Parte_1
Ordinaria altri c/c AF , Mutuo ipotecario 9060990728132; Mutuo Chirografario P.IVA_2
9000990728133”). Ebbene, poiché vi è corrispondenza tra gli estremi del credito indicati nell'oggetto della lettera e quelli indicati all'interno dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione, deve considerarsi provata la sua esatta individuazione.
A tali elementi, che unitamente valutati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far presumere l'effettiva stipulazione del contratto di cessione del credito vantato nei confronti degli odierni appellanti, occorre aggiungere un'ulteriore considerazione. Poiché il contratto di cessione è un contratto a forma libera, la sua stipulazione ben può desumersi dalle posizioni processuali esplicitate dalle parti. Nel caso di specie, tanto nel precedente giudizio vertente dinanzi a questa Corte di Appello, quanto nel primo grado di giudizio, la Banca Di Credito Cooperativo G. Toniolo Di San Cataldo Società Cooperativa non ha in alcun modo contestato la cessione del credito alla dovendo così attribuirsi alla sua condotta Parte_3 processuale un univoco significato interpretativo.
In definitiva, avendo la fornito elementi in grado di provare l'esatta Parte_3 corrispondenza tra il credito posto a fondamento della revocatoria e quello oggetto di cessione, nonché l'inclusione del credito vantato nella cessione in blocco del 25/06/2018, avvenuta secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, deve ritenersi titolare dello stesso e, in quanto tale, pienamente legittimata a riassumere la causa.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 27 Giugno 2025.
Palermo, 30/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2148/2022 e 2159/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
); C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Castelvetrano, via G. Marconi n. 50, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Rizzuto che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellanti con sede legale in Conegliano Veneto, via V. Alfieri n. 1, in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore (P. I. ; P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco, Trav. San Proclo n. 14, presso lo studio dell'Avv. Raffaella Greco che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_1 CodiceFiscale_3
nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_4 C.F._4 entrambi elettivamente domiciliati in Castelvetrano, via Milazzo n. 80/A, presso lo studio dell'Avv. Margherita M. Barraco che li rappresenta e difende per mandato in atti;
appellati e appellanti nel procedimento n.r.g. 2159/2022
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 31 Gennaio 2025.
Motivi della decisione
Fatti di causa
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 707/2022 pubblicata in data 27/09/2022, all'esito del giudizio n.r.g. 1107/2021, ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di a) Parte_3 dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, sottoscritto dai coniugi Pt_1
e , in data 21/02/2006 in Notar da
[...] Parte_2 Persona_1
Castelvetrano al rep. 13499, trascritto il 08/03/2006 al n. 4738 del reg. part;
b) dell'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale, sottoscritto dai coniugi e CP_1 Parte_4 in data 21/02/2006, in Notar da Castelvetrano, rep.13497, trascritto il Persona_1
08/03/2006 al n. 4737 del reg. part.; ha condannato i convenuti , Parte_1 Parte_2
e a rifondere la parte attrice delle spese di lite che ha
[...] CP_1 Parte_4 liquidato in complessivi € 15.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 eccependone l'erroneità sotto vari profili. Hanno, altresì, proposto appello autonomo CP_1
e Ha resistito al gravame
[...] Parte_4 Parte_3
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 31/01/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, le cause riunite sono state poste in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
Con un unico motivo di appello, gli appellanti contestano la decisione di primo grado nella parte in cui ha accertato la legittimazione attiva della Secondo la prospettazione Parte_3 degli appellanti, poiché la non ha fornito prova della titolarità del credito Parte_3 posto a fondamento della esperita azione revocatoria, non avendo prodotto il contratto di cessione, il Tribunale avrebbe dovuto ritenerla non legittimata a riassumere la causa.
---
L'appello è infondato.
Va premesso che, con sentenza n. 151/2021 pubblicata in data 6/02/2021, la Corte di Appello di Palermo all'esito del giudizio n. 1419/21 accoglieva l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1304/2014, che dichiarava nulla per violazione dell'art. 102 cpc e rimetteva il fascicolo al primo giudice.
In data 12/04/2021 la riassumeva il giudizio (originariamente introdotto dalla Parte_3
) assumendo di essere la cessionaria delle Controparte_2 posizioni creditorie vantate nei confronti degli odierni appellanti citando, anche, la
[...]
, che restava contumace. Controparte_2
Quanto alla legittimazione attiva di qualificatasi cessionaria del Parte_3 credito per cui è stata esperita l'azione revocatoria, la Corte di Cassazione, negli ultimi approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio. Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (cass. civ., 22.6.2023, n. 17944; cass. civ., 6.2.2024, n. 3405).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la abbia dimostrato Parte_3 la propria titolarità del credito, avendo allegato documentazione idonea a provare il perfezionamento della fattispecie traslativa. Tra la documentazione acquisita risulta infatti copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riportante l'avviso relativo al contratto di cessione concluso il 25/06/2018 con la Banca Di Credito Cooperativo G. Toniolo Di San Cataldo Società Cooperativa, da cui è possibile evincere la tipologia di rapporti ceduti (e, dunque, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco), pur in mancanza del relativo contratto di cessione. Ed invero, a pagina 12 della suddetta copia, si legge che “In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra il 1975 ed il 2017 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti”. Pertanto, poiché il credito che la banca vanta trae origine da due contratti di fideiussione stipulati da e in Parte_1 CP_1 data 28/04/2004 e in data 17/01/2006 a garanzia del conto corrente n.003/075590/27 intestato alla e aperto a far data dal 7/10/1997, deve ritenersi che tale credito, Controparte_3 sorto nel periodo temporale specificato nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sia incluso tra quelli acquistati dalla Parte_3
Del resto, la titolarità del credito in capo alla si evince anche Parte_3 dall'inserimento del medesimo all'interno dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione, in cui risulta associato alla posizione della società (ID RAPPORTO Controparte_3
9060990728131, 9060990728132, 9000990728133) il numero di gruppo 70905 (cfr. pag. 73 dell'elenco). Ed invero, che alla posizione della società corrispondesse Controparte_3 tale numero di gruppo, trova peraltro conferma nell'oggetto della lettera del 17/07/2015, in cui sono riportati gli stessi estremi indicati all'interno dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione.
Con tale lettera infatti la Banca Di Credito Cooperativo G. Società Controparte_2
Cooperativa, in epoca precedente alla conclusione del contratto di cessione avvenuta il 25/06/2018, conferendo mandato all'Avv. Costanza Roberto, lo incaricava della gestione e del recupero del credito indicato in oggetto e andato in sofferenza (“rif: sofferenza 0000000000070905, debitore garanti: e Titoli: c/c Attivi Clientela Controparte_3 Persona_2 Parte_1
Ordinaria altri c/c AF , Mutuo ipotecario 9060990728132; Mutuo Chirografario P.IVA_2
9000990728133”). Ebbene, poiché vi è corrispondenza tra gli estremi del credito indicati nell'oggetto della lettera e quelli indicati all'interno dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione, deve considerarsi provata la sua esatta individuazione.
A tali elementi, che unitamente valutati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far presumere l'effettiva stipulazione del contratto di cessione del credito vantato nei confronti degli odierni appellanti, occorre aggiungere un'ulteriore considerazione. Poiché il contratto di cessione è un contratto a forma libera, la sua stipulazione ben può desumersi dalle posizioni processuali esplicitate dalle parti. Nel caso di specie, tanto nel precedente giudizio vertente dinanzi a questa Corte di Appello, quanto nel primo grado di giudizio, la Banca Di Credito Cooperativo G. Toniolo Di San Cataldo Società Cooperativa non ha in alcun modo contestato la cessione del credito alla dovendo così attribuirsi alla sua condotta Parte_3 processuale un univoco significato interpretativo.
In definitiva, avendo la fornito elementi in grado di provare l'esatta Parte_3 corrispondenza tra il credito posto a fondamento della revocatoria e quello oggetto di cessione, nonché l'inclusione del credito vantato nella cessione in blocco del 25/06/2018, avvenuta secondo la speciale disciplina dettata dall'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, deve ritenersi titolare dello stesso e, in quanto tale, pienamente legittimata a riassumere la causa.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile- complessità bassa.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 27 Giugno 2025.
Palermo, 30/06/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo