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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2478/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Comune di RO - Via Ostiense, 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13346/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7884 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
"riformare la sentenza appellata, dichiarando legittimo l'operato dell'Ente e per l'effetto integralmente dovuto l'importo dedotto nell'avviso di accertamento impugnato, come rettificato dal provvedimento di annullamento parziale;
- conseguentemente, condannare parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio".
Resistente/Appellato:
"Per tutti i motivi sopra esposti, voglia codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio: - confermare la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO n. 13346/2023 in tutti i punti appellati dal Comune di RO, respingendone integralmente i motivi di appello;
- - conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a fronte dell'avviso di accertamento n. 7884 per TASI anno 2016, emesso da ROMA Capitale;
condannare la parte appellante alle spese per il doppio grado di giudizio, tenuto debitamente conto della ormai costante giurisprudenza formatasi a favore della Ricorrente_1, ben conosciuta da RO Capitale".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13346/23, pubblicata il 9 novembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO. -decidendo sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti del Comune di RO Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 7884 TASI 2016 per l'importo di € 38.394,77- accoglieva il ricorso sul rilievo:
1) del difetto di legittimazione passiva della Ricorrente_1 con riferimento agli immobili siti in Indirizzo_1, ceduti anteriormente al 2014, accertamento poi annullato parzialmente dal predetto Comune;
2) della sussistenza dell'esenzione in favore della Ricorrente_1 di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92 con riferimento agli immobili ubicati in Indirizzo_2 -162, utilizzati strumentalmente per le finalità pubbliche, previdenziali ed assistenziali, dell'Ente, in favore dei notai con modalità non commercialii;
3) della sussistenza di un vincolo diretto degli immobili in Indirizzo_3 e Nominativo_1 riconosciuti di interesse storico artistico ex art. 21 L. n. 1089/1939 con il diiritto della predetta Cassa all'esenzione del 50%;
4) dell'errata attribuzione della rendita catastale indicata in € 284.335,35 con riferimento all'immobile in Indirizzo_4, accertamento annullato in sede giurisdizionale dalla Commissione Tributaria Provincilale di RO con la sentenza n.248/30/98, del 28 settembre 1998, passata in giudicato. Con la stessa sentenza la Commissione, tenuto conto " della materia e della non univoca giurisprudenza", compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello RO Capitale che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la Ricorrente_1 che ha resistito al gravame.
All'odierna udienza, svoltasi con collegamento da remoto, presenti le parti, la causa è stata trattenuta in riserva e poi decisa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va rimarcato che tutte le questioni oggetto del ricorso risultano già decise in numerosi casi anche da questa CTR in senso favorevole alla Ricorrente_1 , come da prospetto in atti ( v. controdeduzioni appellata pag.2) ..
Con il primo motivo rubricato "SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALL'ESENZIONE DA IMPOSTA EX ART. 7 DEL D. LGS N. 504/1992 PER GLI IMMOBILI SITI IN Indirizzo_2-162 / ASSENZA DEL REQUISITO OGGETTIVO , RO Capitale lamenta che i primi Giudci avrebbero omesso di valutare la mancata prova della sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell'invocata esenzione in quanto non sarebbe previsto nello Statuto l'esclusiva attività dell'ente con modalità non commerciali. Nel diffuso motivo di gravame l'appellante ritiene che, trattandosi di agevolazione in favore del contribuente, nell'ipotesi di asserito uso promiscuo degli immobili anche per l'esercizio di attività amministrativa ( archivi e magazzino), mancherebbe anche la prova del requisito oggettivo in quanto l'esenzione si applicherebbe solo alla frazione di unità immobilare nella quale si svolge l'attività con modalità non commerciali.
Con il secondo motivo di gravame rubricato " ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI IMMOBILI STORICI, l'appellante lamenta che trattandosi di vincolo storico- culturale indiretto con riferimento agli immobili siti in Indirizzo_5
e Nominativo_1 , non si applica la riduzione del 50% . ex d.l. 201/2011.
Con il terzo motivo di gravame rubricato "SULLA ERRATA CONSIDERAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMMOBILE SITO IN Indirizzo_4 " l'appellante lamenta, che nella visura catastale in mancanza dell'annotazione della sentenza della CTP di RO del 1998 che aveva accolto fin da allora il ricorso della Ricorrente_1, sarebbe illegittimo calcolare l'IMU e la TASI che ci occupa sulla base della precedente rendita catastale. Secondo l'appellante sarebbe stato onere della parte contribuente provvedere all'annotazione dellapredetta sentenza con consegeunte annullamento della rendita catastale determinata dall'UTE e non onere dell'Ufficio.
I motivi di censura , -pedissequamente svolti da RO Capitale in numerosi giudizi proposti dalla
Nazionale del Notariato conclusi con la soccombenza dell'ente territoriale, ( v. prospetto in atti prodotto dall'appellata degli accertamenti IMU 2012,2013,20104 2105, 2016, 2017 annullati ), non meritano condivisione.
Quanto al preteso uso promiscuo degli immobili in Indirizzo_2 per i quali l'appellante insiste nel ritentere dovuto il tributo per la frazione di immobile in cui lo stesso è adibito ad archivio e magazzino deve inanzitutto evidenziarsi che l'ente proprietario delle suddette unità immobiliari, già ente pubblico econonomico., ora associazione di diritto privato privata istituita ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, non ha finalità di lucro. Si tratta , in particolare di immobili in cui si svolgono attività con modalità non commercilali, ai sensi dell'art. 7 ,comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92, nonchè del D.M. del 19.11.1990, n. 200, adibite a sede legale ed uffici della Ricorrente_1, utilizzaati per questo ad uso esclusivo per le finalità istituzionali proprie. senza la possibilità per l'appellante di invocare, nel caso concreto, un uso promiscuo essendo il motivo di gravame, privo di qualsiasi supporto probatorio. Nè la particolare natura dell'ente contribuenteIin definitiva, il motivo va respinto in quanto è provato che gli immobili in Indirizzo_2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente, senza alcuna possibilità di individuare porzioni immobiliari in cui si svolgerebbero attività con modalità commerciali, in quanto anche per gli immobili adibiti ad archivi e magazzini si tratta evidentemente di attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali .
Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'Ente territoriale insiste sulla sussistenza di un vincolo storico artistico indiretto sugli immobili in Indirizzo_6 e Nominativo_2 di di proprietà della Cassa ex art. 21 L. n. 1089/1939 ostativo al riconscimento dell'agevolazione..
La tesi non ha trovato riscontro nella documentazione prodotta fin dal primo grado dalla Ricorrente_1
.
Invero l'agevolazione richiesta è documentata dal vincolo apposto a favore del Ministero della Pubblica
Istruzione con D.M. 21 aprile 1952, ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 (c.d. legge Bottai) per quanto riguarda gli immobili di Montecitorio e dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 7 luglio 1978 per gli immobili di Indirizzo_6. L'esistenza di detto vincolo anche in base all'attuale normativa vigente (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) è stata riconfermata di recente, con una Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 26 settembre 2016.
Si tratta di vincolo espressamente previsto dall'art. 21 citato secondo cui “il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.
La Corte, esaminata la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1, condivide pertanto il percorso logico argomentativo dei primi Giudici in quanto aderenta allevoluzione normativa là dove afferma che ormai v'è apposto un vincolo diretto sui predetti immobili : "Se è vero che in origine il vincolo era limitato ai volumi esterni, tanto da potersi qualificare indiretto, viene ora esteso ad interventi modificativi di qualsiasi enere, venendo la proprietà gravata dell'onere di curare la manutenzione idonea ad assicurarare~ la conservazione degli immobili, tanto da potersi escludere una portata del vincolo meramente confermativa.
In ogni caso, con Nota del 26 settembre 2016 il Mi.BAC, su espressa richiesta ella Cassa, ha esplicitato che l'immobile sito in piazza di Montecitorio e di proprietà dell'Ente 'riveste interesse storico-artistico, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004", come da analoga Nota dell Sovraintendenza speciale per il Colosseo in data 5 agosto 2016, e le norme agevolativa e in materia di IMU fanno riferimento, sotto il profilo oggettivo, a tutti gli "immobili di interes e storico o artistico, ai sensi dell'ari 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 04, n.
42", mentre quest'ultima disposizione classifica bene culturale quello che presenta un simile interesse e appartenga a persona giuridica anche privata che non persegua il fine di 1icro, sicché gli immobili siti in Indirizzo_3 devono considerarsi beni culturali assoggett~ti alla minore imposta del 50% dell'IMU ai sensi dell'art. 13 comma 3) lett. a) del D.L. n. 201/2011. Analoghe considerazioni devono valere per l'immobile sito in RO alla Indirizzo_6, sottoposto a vincolo storico artistico che ne fa bene culturale ai sensi dell'ari 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Rafforza il convincimento della Corte al riguardo il principio, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati." ( v. Cass. Ord.n. 29194/2017)
La distinzione indicata nelle controdeduzioni dell'Ufficio fin dal primo grado, reiterata in questo grado, fra vincolo diretto e indiretto , non coglie pertanto nel segno in quanto può dirsi che, sulla base della evoluzione normativa al riguardo, sui predetti immobili è ormai apposto un vincolo diretto, già accertato in numerose sentenze favorevoli all'appellata.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame in quanto l'appellata ha prodotto fin dal primo grado di giudizio la sentenza n.248/30/98 depositata il 28 settembre 1998 che, in accoglimento del ricorso della
Ricorrente_1 annullò il provvedimento n. 798 con il quale L'UTE di RO determinò la rendita catastale di lit. 550.560.000 con riferimento all'immobile in oma Indirizzo_4 distinto in catasal folgio 67, particella n. 501 e 502 categoria D/8.
Tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dalla certificazione, in data 13 giugno 2017, della
Segreteria di "non proposto appello" sì che del tutto arbitraria è l'attribuzione della rendita catastale in
€ 284.335,35 stante l'effetto del giudicato tra le parti e il ripristino della rendita catastale correttamnete indicata dalla contribuente in € 188.919,93. Nè l'ufficio totalmente inerte dall'avvenuto giudicato si è attivato con l'Agenzia del Terriritorio per notificare da allora fino ad oggi una nuova rendita catastale che possa giustificare, in ipotesi, il ripristino della rendita catastale definitivamente annullata, a nulla rilevando la mancata annotazione nella visura catastale della sentenza di annullamento cui avrebbe dovuto RO LE dare esecuzione state l'avvenuto giudicato..
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte l'appello di RO Capitale va respinto avverso la sentenza impugnata che merita integrale. conferma.
Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del Comune di RO avverso la sentenza impugnata che conferma. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 4.000,00, oltre oneri di legge. RO, 28 gennaio 2028 Il
Presidente rel.-est. Pannullo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2478/2024 depositato il 20/05/2024
proposto da
Comune di RO - Via Ostiense, 131/l 00154 RO RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13346/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7884 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 447/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
"riformare la sentenza appellata, dichiarando legittimo l'operato dell'Ente e per l'effetto integralmente dovuto l'importo dedotto nell'avviso di accertamento impugnato, come rettificato dal provvedimento di annullamento parziale;
- conseguentemente, condannare parte appellata alle spese, onorari e diritti del doppio grado del giudizio".
Resistente/Appellato:
"Per tutti i motivi sopra esposti, voglia codesta Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio: - confermare la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO n. 13346/2023 in tutti i punti appellati dal Comune di RO, respingendone integralmente i motivi di appello;
- - conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto a fronte dell'avviso di accertamento n. 7884 per TASI anno 2016, emesso da ROMA Capitale;
condannare la parte appellante alle spese per il doppio grado di giudizio, tenuto debitamente conto della ormai costante giurisprudenza formatasi a favore della Ricorrente_1, ben conosciuta da RO Capitale".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 13346/23, pubblicata il 9 novembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO. -decidendo sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 nei confronti del Comune di RO Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 7884 TASI 2016 per l'importo di € 38.394,77- accoglieva il ricorso sul rilievo:
1) del difetto di legittimazione passiva della Ricorrente_1 con riferimento agli immobili siti in Indirizzo_1, ceduti anteriormente al 2014, accertamento poi annullato parzialmente dal predetto Comune;
2) della sussistenza dell'esenzione in favore della Ricorrente_1 di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92 con riferimento agli immobili ubicati in Indirizzo_2 -162, utilizzati strumentalmente per le finalità pubbliche, previdenziali ed assistenziali, dell'Ente, in favore dei notai con modalità non commercialii;
3) della sussistenza di un vincolo diretto degli immobili in Indirizzo_3 e Nominativo_1 riconosciuti di interesse storico artistico ex art. 21 L. n. 1089/1939 con il diiritto della predetta Cassa all'esenzione del 50%;
4) dell'errata attribuzione della rendita catastale indicata in € 284.335,35 con riferimento all'immobile in Indirizzo_4, accertamento annullato in sede giurisdizionale dalla Commissione Tributaria Provincilale di RO con la sentenza n.248/30/98, del 28 settembre 1998, passata in giudicato. Con la stessa sentenza la Commissione, tenuto conto " della materia e della non univoca giurisprudenza", compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello RO Capitale che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita la Ricorrente_1 che ha resistito al gravame.
All'odierna udienza, svoltasi con collegamento da remoto, presenti le parti, la causa è stata trattenuta in riserva e poi decisa, come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va rimarcato che tutte le questioni oggetto del ricorso risultano già decise in numerosi casi anche da questa CTR in senso favorevole alla Ricorrente_1 , come da prospetto in atti ( v. controdeduzioni appellata pag.2) ..
Con il primo motivo rubricato "SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALL'ESENZIONE DA IMPOSTA EX ART. 7 DEL D. LGS N. 504/1992 PER GLI IMMOBILI SITI IN Indirizzo_2-162 / ASSENZA DEL REQUISITO OGGETTIVO , RO Capitale lamenta che i primi Giudci avrebbero omesso di valutare la mancata prova della sussistenza del requisito soggettivo per fruire dell'invocata esenzione in quanto non sarebbe previsto nello Statuto l'esclusiva attività dell'ente con modalità non commerciali. Nel diffuso motivo di gravame l'appellante ritiene che, trattandosi di agevolazione in favore del contribuente, nell'ipotesi di asserito uso promiscuo degli immobili anche per l'esercizio di attività amministrativa ( archivi e magazzino), mancherebbe anche la prova del requisito oggettivo in quanto l'esenzione si applicherebbe solo alla frazione di unità immobilare nella quale si svolge l'attività con modalità non commerciali.
Con il secondo motivo di gravame rubricato " ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER ERRATA PRONUNCIA IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI IMMOBILI STORICI, l'appellante lamenta che trattandosi di vincolo storico- culturale indiretto con riferimento agli immobili siti in Indirizzo_5
e Nominativo_1 , non si applica la riduzione del 50% . ex d.l. 201/2011.
Con il terzo motivo di gravame rubricato "SULLA ERRATA CONSIDERAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMMOBILE SITO IN Indirizzo_4 " l'appellante lamenta, che nella visura catastale in mancanza dell'annotazione della sentenza della CTP di RO del 1998 che aveva accolto fin da allora il ricorso della Ricorrente_1, sarebbe illegittimo calcolare l'IMU e la TASI che ci occupa sulla base della precedente rendita catastale. Secondo l'appellante sarebbe stato onere della parte contribuente provvedere all'annotazione dellapredetta sentenza con consegeunte annullamento della rendita catastale determinata dall'UTE e non onere dell'Ufficio.
I motivi di censura , -pedissequamente svolti da RO Capitale in numerosi giudizi proposti dalla
Nazionale del Notariato conclusi con la soccombenza dell'ente territoriale, ( v. prospetto in atti prodotto dall'appellata degli accertamenti IMU 2012,2013,20104 2105, 2016, 2017 annullati ), non meritano condivisione.
Quanto al preteso uso promiscuo degli immobili in Indirizzo_2 per i quali l'appellante insiste nel ritentere dovuto il tributo per la frazione di immobile in cui lo stesso è adibito ad archivio e magazzino deve inanzitutto evidenziarsi che l'ente proprietario delle suddette unità immobiliari, già ente pubblico econonomico., ora associazione di diritto privato privata istituita ai sensi del d.lgs. n. 509/1994, non ha finalità di lucro. Si tratta , in particolare di immobili in cui si svolgono attività con modalità non commercilali, ai sensi dell'art. 7 ,comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504/92, nonchè del D.M. del 19.11.1990, n. 200, adibite a sede legale ed uffici della Ricorrente_1, utilizzaati per questo ad uso esclusivo per le finalità istituzionali proprie. senza la possibilità per l'appellante di invocare, nel caso concreto, un uso promiscuo essendo il motivo di gravame, privo di qualsiasi supporto probatorio. Nè la particolare natura dell'ente contribuenteIin definitiva, il motivo va respinto in quanto è provato che gli immobili in Indirizzo_2 sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'ente, senza alcuna possibilità di individuare porzioni immobiliari in cui si svolgerebbero attività con modalità commerciali, in quanto anche per gli immobili adibiti ad archivi e magazzini si tratta evidentemente di attività strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali .
Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'Ente territoriale insiste sulla sussistenza di un vincolo storico artistico indiretto sugli immobili in Indirizzo_6 e Nominativo_2 di di proprietà della Cassa ex art. 21 L. n. 1089/1939 ostativo al riconscimento dell'agevolazione..
La tesi non ha trovato riscontro nella documentazione prodotta fin dal primo grado dalla Ricorrente_1
.
Invero l'agevolazione richiesta è documentata dal vincolo apposto a favore del Ministero della Pubblica
Istruzione con D.M. 21 aprile 1952, ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 (c.d. legge Bottai) per quanto riguarda gli immobili di Montecitorio e dal Decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 7 luglio 1978 per gli immobili di Indirizzo_6. L'esistenza di detto vincolo anche in base all'attuale normativa vigente (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - c.d. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) è stata riconfermata di recente, con una Nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 26 settembre 2016.
Si tratta di vincolo espressamente previsto dall'art. 21 citato secondo cui “il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”.
La Corte, esaminata la documentazione prodotta dalla Ricorrente_1, condivide pertanto il percorso logico argomentativo dei primi Giudici in quanto aderenta allevoluzione normativa là dove afferma che ormai v'è apposto un vincolo diretto sui predetti immobili : "Se è vero che in origine il vincolo era limitato ai volumi esterni, tanto da potersi qualificare indiretto, viene ora esteso ad interventi modificativi di qualsiasi enere, venendo la proprietà gravata dell'onere di curare la manutenzione idonea ad assicurarare~ la conservazione degli immobili, tanto da potersi escludere una portata del vincolo meramente confermativa.
In ogni caso, con Nota del 26 settembre 2016 il Mi.BAC, su espressa richiesta ella Cassa, ha esplicitato che l'immobile sito in piazza di Montecitorio e di proprietà dell'Ente 'riveste interesse storico-artistico, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004", come da analoga Nota dell Sovraintendenza speciale per il Colosseo in data 5 agosto 2016, e le norme agevolativa e in materia di IMU fanno riferimento, sotto il profilo oggettivo, a tutti gli "immobili di interes e storico o artistico, ai sensi dell'ari 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 04, n.
42", mentre quest'ultima disposizione classifica bene culturale quello che presenta un simile interesse e appartenga a persona giuridica anche privata che non persegua il fine di 1icro, sicché gli immobili siti in Indirizzo_3 devono considerarsi beni culturali assoggett~ti alla minore imposta del 50% dell'IMU ai sensi dell'art. 13 comma 3) lett. a) del D.L. n. 201/2011. Analoghe considerazioni devono valere per l'immobile sito in RO alla Indirizzo_6, sottoposto a vincolo storico artistico che ne fa bene culturale ai sensi dell'ari 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Rafforza il convincimento della Corte al riguardo il principio, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089 del 1939, perseguendo l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati, si applica anche nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile, in quanto anche in quest'ultima ipotesi gravano a carico del proprietario gli oneri di conservazione citati." ( v. Cass. Ord.n. 29194/2017)
La distinzione indicata nelle controdeduzioni dell'Ufficio fin dal primo grado, reiterata in questo grado, fra vincolo diretto e indiretto , non coglie pertanto nel segno in quanto può dirsi che, sulla base della evoluzione normativa al riguardo, sui predetti immobili è ormai apposto un vincolo diretto, già accertato in numerose sentenze favorevoli all'appellata.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame in quanto l'appellata ha prodotto fin dal primo grado di giudizio la sentenza n.248/30/98 depositata il 28 settembre 1998 che, in accoglimento del ricorso della
Ricorrente_1 annullò il provvedimento n. 798 con il quale L'UTE di RO determinò la rendita catastale di lit. 550.560.000 con riferimento all'immobile in oma Indirizzo_4 distinto in catasal folgio 67, particella n. 501 e 502 categoria D/8.
Tale sentenza è passata in giudicato, come risulta dalla certificazione, in data 13 giugno 2017, della
Segreteria di "non proposto appello" sì che del tutto arbitraria è l'attribuzione della rendita catastale in
€ 284.335,35 stante l'effetto del giudicato tra le parti e il ripristino della rendita catastale correttamnete indicata dalla contribuente in € 188.919,93. Nè l'ufficio totalmente inerte dall'avvenuto giudicato si è attivato con l'Agenzia del Terriritorio per notificare da allora fino ad oggi una nuova rendita catastale che possa giustificare, in ipotesi, il ripristino della rendita catastale definitivamente annullata, a nulla rilevando la mancata annotazione nella visura catastale della sentenza di annullamento cui avrebbe dovuto RO LE dare esecuzione state l'avvenuto giudicato..
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte l'appello di RO Capitale va respinto avverso la sentenza impugnata che merita integrale. conferma.
Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del Comune di RO avverso la sentenza impugnata che conferma. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del presente grado, liquidate in € 4.000,00, oltre oneri di legge. RO, 28 gennaio 2028 Il
Presidente rel.-est. Pannullo