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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto controversie di diritto bancario, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Caiulo Antonio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi al Corso
Roma, n. 82;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Grieco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Monopoli (BA) alla via Fratelli Bandiera, n. 18;
CONVENUTA
(P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice speciale della
[...]
P.I. ), rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Pierpaolo Ingrosso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Filippo Bacile, 3;
INTERVENTORE VOLONTARIO
1 E
, (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “Dichiarare e riconoscere che la banca convenuta è debitrice nei confronti della dott.ssa , per le causali di cui in narrativa, della somma di euro Parte_1
102.657,76 alla data del 30.9.2016 oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio che sin d'ora si invoca, conseguentemente condannandola al pagamento di essa somma, in alternativa ordinando la rettifica del saldo del conto corrente n. 179 53019241
– 9, già n. 210716-46 da intendersi a credito della istante per euro Parte_1
102.657,76 alla data del 30/9/2016 e non euro 28.236,68 a debito”.
CONVENUTA e INTERVENTORE VOLONTARIO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni tutte rassegnate in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda, nessuna debitoria sussistendo in capo alla convenuta e nei confronti dell'attrice per i titoli ivi dedotti e disporne, pertanto,
l'integrale rigetto;
b) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice nei confronti della convenuta per la somma di € 23.981,79 quale saldo a debito del conto corrente n. 01 179 53019241- 9, acceso presso la già Controparte_1
– filiale di Brindisi C.so Umberto 43; c) Per l'effetto, condannare l'attrice Controparte_3 al pagamento, in favore della della somma di € 23.981,79, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione sino all'effettivo pagamento, o di quella diversa somma, maggiore
o minore, ad accertarsi in corso di causa che si ritenga di ragione;
d) Condannare altresì
l'attrice al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, comprensive di spese forfettarie come per legge, Iva e Cap, in favore della ; Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato il 22.1.2018 30.6.2016, conveniva in Parte_1
giudizio la Controparte_1
L'attrice deduceva: di essere titolare del conto corrente n.179 53019241 -9, già n. 210716 –
46, acceso presso la filiale di Brindisi della di aver notato un Controparte_1
2 andamento anomalo dei saldi e di aver, pertanto, incarico un esperto contabile al fine di verificare la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e competenze;
che l'esperto incaricato accertava una serie di anomalie ed, in particolare, l'assenza di specifiche pattuizioni in ordine al tasso di interesse debitore e creditore, alla commissione di massimo, alle spese fisse e di tenuta conto, ai giorni di valuta e l'indebita capitalizzazione trimestrale di tali costi;
che l'esperto contabile nominato accertava un effettivo saldo del conto pari a euro 102.65,76 a credito della correntista anziché quello di euro 28.236,68 a debito della correntista, calcolato dalla convenuta. chiedeva, pertanto, che il Tribunale accertasse che la banca era sua debitrice Parte_1 per l'importo sopra indicato (o per quello minore accertato all'esito di CTU) e domandava la condanna della convenuta al pagamento di tali somme. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
datata 19.4.2018, contestando la fondatezza della domanda di parte attrice, domandando in via riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 23.981,79, quale saldo debitore del citato conto corrente, e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di in qualità di fideiussore. Controparte_2
Con decreto del 24.4.2018 il Giudice differiva la data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del terzo, nei cui riguardi la convenuta domandava la condanna in solido al pagamento del saldo debitore di cui al conto corrente de quo. Il terzo restava contumace.
Con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di determinare l'esatto dare – avere tra le parti, formulando una serie di dettagliati quesiti in tema di interessi, commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto, giorni di valuta e capitalizzazione di tali costi.
Il consulente nominato provvedeva al deposito della relazione in data 21.10.2022.
Medio tempore, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. Parte_2 nella sua qualità di procuratrice speciale della “AMCO –ASSET MANAGEMENT
COMPANY s.p.a., cessionaria del credito vantato da nei confronti Controparte_1
di Parte_1
All'udienza del 8.5.2023 l'attrice chiedeva al Giudice di provvedere alla riconvocazione del CTU, affinchè rispondesse ad una serie di quesiti integrativi. All'esito di quell'udienza,
3 il Giudice riteneva opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale aderiva soltanto parte attrice.
All'udienza del 20.2.2023, l'attrice rinunciava ad ogni ulteriore indagine contabile e domandava che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27.5.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art.
111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n.22424).
Nel caso in esame, non vi è stata formale estromissione della Ne Controparte_1
consegue che, correttamente, il giudizio è proseguito tra le parti originarie del giudizio e nei confronti di esse dovrà essere pronunciata sentenza.
Tanto chiarito, nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si esporranno.
Prima di procedere all'analisi delle risultanze probatorie, è bene effettuare le seguenti premesse in punto di diritto.
Sulla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
L'art. 1283 c.c. stabilisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
La disposizione ora richiamata detta la disciplina generale in tema di anatocismo, sancendone in via generale il divieto ed ammettendolo soltanto in tre casi: qualora venga proposta una apposita domanda giudiziale;
in caso di espressa pattuizione tra le parti
(purché successiva alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti da almeno sei mesi); in presenza di usi contrari.
4 Il richiamo agli usi contrari ha consentito, per anni, di ritenere valida la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in quanto pratica conforme agli usi bancari, considerati quali usi normativi.
Soltanto con sentenza n. 2374 del 1999 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.
Sennonchè con d.lgs. 432/1999 il legislatore è intervenuto disciplinando in maniera apposita la materia dell'anatocismo bancario. L'art. 25 del richiamato decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo: “
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
In sostanza, la disposizione ora richiamata, da un lato, ha rimesso ad una fonte normativa secondaria la determinazione delle condizioni di ammissibilità dell'anatocismo bancario
(con l'unico limite della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori) e dall'altro, in funzione retroattiva, ha sanato la nullità delle pattuizioni anatocistiche, anche ove in contrasto con i limiti imposti dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c.
In attuazione di questa modifica legislativa, il CICR, con delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000), ha consentito la capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei
5 rapporti di conto corrente a condizione che sia garantita una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori. In particolare, ha disposto l'art. 2 della citata delibera, in tema di conto corrente, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto
1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
(delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Di conseguenza, risulta che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi illegittima, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., non rientrando essa nel concetto di “usi contrari”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, sancendo che “L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art.
1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito,
l'inesistenza di tale uso normativo,
6 difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/11/2004, n.21095).
Quanto alle conseguenze dell'accertata nullità della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
La normativa in tema di anatocismo bancario così descritta ha subito, poi, un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore (in data 1.1.2014) della legge di stabilità 2014 (l. n.
147/2013), la quale all'art. 1, comma 69 ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una disposizione radicalmente innovativa, la quale ha ribadito, anche per la materia bancaria, il divieto di anatocismo, sancendo espressamente che gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
Sennonché, la mancata adozione della delibera del CICR di attuazione di tale modifica normativa ha giustificato dubbi in merito all'effettiva entrata in vigore della disposizione.
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è divisa tra chi ha ritenuto la disposizione di cui alla legge di stabilità 2014 immediatamente precettiva (con conseguente divieto di anatocismo bancario, nullità della relativa previsione e diritto alla ripetizione delle somme
7 eventualmente addebitate a tale titolo) e chi, invece, ha ritenuto la riforma non applicabile in assenza della disciplina di dettaglio, demandata alla delibera del CICR.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire al primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali - ineccepibile sul piano logico e confortato dal dato letterale - di cui si è reso portavoce per primo il Tribunale di Milano, che con sentenza emessa in data
23.2.2015, ha evidenziato che “l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla l. n. 147 del 2013
(c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1 gennaio 2014” (cfr. in senso conforme la recente pronuncia del Tribunale di Alessandria del 27.3.2023).
A distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, il legislatore è intervenuto nuovamente (con legge n. 49/2016, entrata in vigore il 15.4.2016) in tema di anatocismo bancario, modificando il comma secondo dell'art. 120 TUB, il quale nella versione così modificata, attualmente in vigore, dispone che: “Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti (5);
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
8 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale;
l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Si tratta di una disposizione che, oltre a disciplinare la periodicità nel conteggio degli interessi, riconosce nella parte conclusiva la legittimità di un fenomeno di anatocistico bancario di fonte pattizia, ammettendo la possibilità che il cliente autorizzi, anche in via preventiva, l'addebito degli interessi già scaduti sul conto;
in tal caso la somma addebitata
è considerata (fittiziamente) capitale e su di essa possono, conseguentemente maturare ulteriori interessi (di fatto anatocistici, trattandosi di interessi maturati su interessi, sia pure addebitati sul conto e considerati quale sorte capitale).
Va dato atto, infine, che con delibera del 3.8.2016 il CICR ha dato attuazione all'art. 120, co. 2 TUB, nella versione da ultimo modificata, fornendo una disciplina tecnica di dettaglio.
Da ultimo, bisogna evidenziare che ciascuna delle disposizioni normative richiamate non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per l'ipotesi di rapporti bancari di durata pluriennale (come quello in esame), ad essi sarà applicabile, ratione temporis, ciascuna delle previsioni normative finora descritte limitatamente al periodo di vigenza di ognuna di esse.
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, va considerato che i contratti bancari per i quali è causa risultano conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR 09/02/2000 e si sono protratti fino al 30.9.2019. Ne consegue che, ratione temporis, è stato correttamente richiesto al CTU di accertare se sia stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e in caso affermativo di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi fino all'entrata in vigore della delibera del
CICR 09/02/2000; di applicare, per il periodo successivo, la capitalizzazione trimestrale reciproca, se pattuita;
di escludere nuovamente dal 1.1.2014 ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.
9 Risulta altresì che il CTU si è attenuto a tali criteri di calcolo, fornendo i risultati che di seguito si esporranno.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle ulteriori spese di tenuta conto
Quanto alla commissione di massimo scoperto (d'ora innanzi anche CMS), l'attrice ne lamenta l'illegittima applicazione in quanto si tratterebbe di un costo non pattuito tra le parti.
Ritiene questo Giudice che la clausola relativa alla CMS, finalizzata a remunerare la mera messa a disposizione da parte della banca di un credito, sia valida a condizione che essa sia stata espressamente pattuita tra le parti e che la pattuizione preveda dei criteri di calcolo tali da consentire la determinazione a priori del suo possibile ammontare (cfr. ex multis
Corte appello Palermo sez. III, 11/05/2023, n.902; Tribunale - Brescia, 03/11/2017, n.
3161).
Ne consegue che, correttamente il CTU nominato ha escluso l'applicazione della CMS e delle altre spese di tenuta del conto in assenza di espressa pattuizione, conteggiando tali commissioni soltanto per il periodo successivo alla loro specifica e dettagliata contrattazione tra le parti.
Sulle contestate modalità di determinazione della valuta
Parte attrice contesta l'arbitraria antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta nella gestione del conto, in assenza di una specifica pattuizione sul punto.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o equivalenti”. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, n.9695).
Nel caso di specie, dunque, il CTU correttamente ha escluso la postergazione o antergazione delle valute in assenza di specifiche pattuizioni.
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista, nel suo elaborato ha applicato correttamente i criteri formulati dal Giudice ed ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente, concludendo come segue: “La rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti,
10 è contenuta nella Tabella allegata sotto il n. 14, che riporta un saldo ricalcolato a favore del correntista pari ad euro 3.287,46 (euro tremiladuecentottantasette/46).”.
Il Ctu nominato ha accertato, in particolare, l'assenza di una pattuizione scritta relativa agli interessi da applicare dall'inizio della ricostruzione contabile e fino al 15.10.2007 nonché dei tassi creditori fino al 15.12.2008 e, pertanto, in relazione a tale periodo ha correttamente applicato – come espressamente richiesto nei quesiti dettagliatamente formulati dal Tribunale – i tassi BOT ex art. 117 del T.U.B.
Il CTU ha, poi, correttamente addebitato la commissione di massimo scoperto soltanto per il periodo compreso tra il 16.10.2007 e il 28.6.2009, in quanto oggetto di espressa pattuizione tra le parti;
ha espunto, inoltre, le spese addebitate in corso di rapporto e non espressamente concordate;
ha considerato quale data di valuta quella dell'operazione contabile, stante la mancanza di specifica pattuizione sul punto;
ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a decorrere dal 16.12.2008, poiché reciproca ed espressamente pattuita;
l'ha esclusa a partire dal 1.1.2014.
Va detto che dopo l'invio alle parti della bozza peritale, nessuna delle parti ha fatto pervenire le proprie osservazioni e la parte attrice all'udienza del 20.2.2023 ha espressamente rinunciato alla richiesta di integrazione della CTU, avanzata nel corso dell'udienza del 8.5.2023. Inoltre, con memoria conclusionale l'attrice ha modificato la domanda, chiedendo la condanna della al pagamento, in Controparte_4
favore della dott.ssa della somma di euro 3.287,46 (così come determinata Parte_1 all'esito di CTU contabile), oltre interessi e rivalutazione.
Complessivamente, risulta, dunque, in relazione ai rapporti bancari in valutazione, che la società convenuta è debitrice nei confronti di di una somma pari ad € Parte_1
3.287,46.
Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto) previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 52.001 e € 260.000.
11 Al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice dovrà essere condannata non soltanto la società convenuta ma anche, in solido, l'interventore volontario. Sul punto, questo Giudice ritiene opportuno richiamare il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione, a sezioni unite, secondo il quale “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, n.27846).
Le spese di CTU vanno poste in solido a carico della convenuta e dell'interventore volontario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro
[...] Controparte_1
nonché nei confronti di
[...] Pt_2 Parte_2
, così provvede: Controparte_2
1) Accerta che il saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 30.9.2019 è pari ad € 3.287,46 a credito per il correntista;
2) Accerta, per l'effetto, che la società convenuta, in relazione al conto corrente per cui
è causa, è debitrice nei confronti di per la somma complessiva di € Parte_1
3.287,46, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma suddetta;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta;
4) condanna in solido la società convenuta e l'interventore volontario alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad €
7.838,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7.052,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Caiulo
Antonio, il quale si è dichiarato antistatario.
5) pone le spese di CTU in solido a carico della convenuta e dell'interventore volontario.
Brindisi, 9.1.2025
12
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2018 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto controversie di diritto bancario, vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Caiulo Antonio, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Brindisi al Corso
Roma, n. 82;
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Francesco Grieco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in
Monopoli (BA) alla via Fratelli Bandiera, n. 18;
CONVENUTA
(P.I. ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice speciale della
[...]
P.I. ), rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_3 dall'Avv. Pierpaolo Ingrosso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Filippo Bacile, 3;
INTERVENTORE VOLONTARIO
1 E
, (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Conclusioni delle parti:
ATTRICE: “Dichiarare e riconoscere che la banca convenuta è debitrice nei confronti della dott.ssa , per le causali di cui in narrativa, della somma di euro Parte_1
102.657,76 alla data del 30.9.2016 oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio che sin d'ora si invoca, conseguentemente condannandola al pagamento di essa somma, in alternativa ordinando la rettifica del saldo del conto corrente n. 179 53019241
– 9, già n. 210716-46 da intendersi a credito della istante per euro Parte_1
102.657,76 alla data del 30/9/2016 e non euro 28.236,68 a debito”.
CONVENUTA e INTERVENTORE VOLONTARIO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni tutte rassegnate in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, così provvedere: a) Accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avversa domanda, nessuna debitoria sussistendo in capo alla convenuta e nei confronti dell'attrice per i titoli ivi dedotti e disporne, pertanto,
l'integrale rigetto;
b) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'attrice è debitrice nei confronti della convenuta per la somma di € 23.981,79 quale saldo a debito del conto corrente n. 01 179 53019241- 9, acceso presso la già Controparte_1
– filiale di Brindisi C.so Umberto 43; c) Per l'effetto, condannare l'attrice Controparte_3 al pagamento, in favore della della somma di € 23.981,79, oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione sino all'effettivo pagamento, o di quella diversa somma, maggiore
o minore, ad accertarsi in corso di causa che si ritenga di ragione;
d) Condannare altresì
l'attrice al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, comprensive di spese forfettarie come per legge, Iva e Cap, in favore della ; Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato il 22.1.2018 30.6.2016, conveniva in Parte_1
giudizio la Controparte_1
L'attrice deduceva: di essere titolare del conto corrente n.179 53019241 -9, già n. 210716 –
46, acceso presso la filiale di Brindisi della di aver notato un Controparte_1
2 andamento anomalo dei saldi e di aver, pertanto, incarico un esperto contabile al fine di verificare la legittimità degli addebiti a titolo di interessi, spese e competenze;
che l'esperto incaricato accertava una serie di anomalie ed, in particolare, l'assenza di specifiche pattuizioni in ordine al tasso di interesse debitore e creditore, alla commissione di massimo, alle spese fisse e di tenuta conto, ai giorni di valuta e l'indebita capitalizzazione trimestrale di tali costi;
che l'esperto contabile nominato accertava un effettivo saldo del conto pari a euro 102.65,76 a credito della correntista anziché quello di euro 28.236,68 a debito della correntista, calcolato dalla convenuta. chiedeva, pertanto, che il Tribunale accertasse che la banca era sua debitrice Parte_1 per l'importo sopra indicato (o per quello minore accertato all'esito di CTU) e domandava la condanna della convenuta al pagamento di tali somme. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
datata 19.4.2018, contestando la fondatezza della domanda di parte attrice, domandando in via riconvenzionale la condanna della stessa al pagamento della somma di euro 23.981,79, quale saldo debitore del citato conto corrente, e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa di in qualità di fideiussore. Controparte_2
Con decreto del 24.4.2018 il Giudice differiva la data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del terzo, nei cui riguardi la convenuta domandava la condanna in solido al pagamento del saldo debitore di cui al conto corrente de quo. Il terzo restava contumace.
Con ordinanza del 18.11.2021 il Giudice disponeva l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile al fine di determinare l'esatto dare – avere tra le parti, formulando una serie di dettagliati quesiti in tema di interessi, commissione di massimo scoperto, spese di tenuta conto, giorni di valuta e capitalizzazione di tali costi.
Il consulente nominato provvedeva al deposito della relazione in data 21.10.2022.
Medio tempore, interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. Parte_2 nella sua qualità di procuratrice speciale della “AMCO –ASSET MANAGEMENT
COMPANY s.p.a., cessionaria del credito vantato da nei confronti Controparte_1
di Parte_1
All'udienza del 8.5.2023 l'attrice chiedeva al Giudice di provvedere alla riconvocazione del CTU, affinchè rispondesse ad una serie di quesiti integrativi. All'esito di quell'udienza,
3 il Giudice riteneva opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., alla quale aderiva soltanto parte attrice.
All'udienza del 20.2.2023, l'attrice rinunciava ad ogni ulteriore indagine contabile e domandava che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 27.5.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art.
111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n.22424).
Nel caso in esame, non vi è stata formale estromissione della Ne Controparte_1
consegue che, correttamente, il giudizio è proseguito tra le parti originarie del giudizio e nei confronti di esse dovrà essere pronunciata sentenza.
Tanto chiarito, nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si esporranno.
Prima di procedere all'analisi delle risultanze probatorie, è bene effettuare le seguenti premesse in punto di diritto.
Sulla lamentata capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori
L'art. 1283 c.c. stabilisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.
La disposizione ora richiamata detta la disciplina generale in tema di anatocismo, sancendone in via generale il divieto ed ammettendolo soltanto in tre casi: qualora venga proposta una apposita domanda giudiziale;
in caso di espressa pattuizione tra le parti
(purché successiva alla scadenza degli interessi e relativa ad interessi dovuti da almeno sei mesi); in presenza di usi contrari.
4 Il richiamo agli usi contrari ha consentito, per anni, di ritenere valida la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, in quanto pratica conforme agli usi bancari, considerati quali usi normativi.
Soltanto con sentenza n. 2374 del 1999 la Corte di Cassazione ha chiarito che “la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”.
Sennonchè con d.lgs. 432/1999 il legislatore è intervenuto disciplinando in maniera apposita la materia dell'anatocismo bancario. L'art. 25 del richiamato decreto legislativo ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo: “
1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente:" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”.
In sostanza, la disposizione ora richiamata, da un lato, ha rimesso ad una fonte normativa secondaria la determinazione delle condizioni di ammissibilità dell'anatocismo bancario
(con l'unico limite della pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi tanto debitori quanto creditori) e dall'altro, in funzione retroattiva, ha sanato la nullità delle pattuizioni anatocistiche, anche ove in contrasto con i limiti imposti dalla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c.
In attuazione di questa modifica legislativa, il CICR, con delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000), ha consentito la capitalizzazione degli interessi nell'ambito dei
5 rapporti di conto corrente a condizione che sia garantita una pari periodicità per gli interessi debitori e creditori. In particolare, ha disposto l'art. 2 della citata delibera, in tema di conto corrente, che “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
Con sentenza n. 425 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato che “È costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 76 cost., per eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998 n. 128 - l'art. 25, comma 3, d.lg. 4 agosto
1999 n. 342, nella parte in cui stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria
(delibera poi emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000), siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti”.
Di conseguenza, risulta che, a seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, deve ritenersi illegittima, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR del
09/02/2000, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 c.c., non rientrando essa nel concetto di “usi contrari”.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite, sancendo che “L'uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art.
1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito,
l'inesistenza di tale uso normativo,
6 difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti” (cfr. Cassazione civile sez. un., 04/11/2004, n.21095).
Quanto alle conseguenze dell'accertata nullità della previsione di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 osterebbe anche a una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” (cfr. Cassazione civile sez. un., 02/12/2010, n.24418).
La normativa in tema di anatocismo bancario così descritta ha subito, poi, un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore (in data 1.1.2014) della legge di stabilità 2014 (l. n.
147/2013), la quale all'art. 1, comma 69 ha modificato l'art. 120 TUB, così disponendo:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Si tratta di una disposizione radicalmente innovativa, la quale ha ribadito, anche per la materia bancaria, il divieto di anatocismo, sancendo espressamente che gli interessi capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori.
Sennonché, la mancata adozione della delibera del CICR di attuazione di tale modifica normativa ha giustificato dubbi in merito all'effettiva entrata in vigore della disposizione.
La giurisprudenza di merito, sul punto, si è divisa tra chi ha ritenuto la disposizione di cui alla legge di stabilità 2014 immediatamente precettiva (con conseguente divieto di anatocismo bancario, nullità della relativa previsione e diritto alla ripetizione delle somme
7 eventualmente addebitate a tale titolo) e chi, invece, ha ritenuto la riforma non applicabile in assenza della disciplina di dettaglio, demandata alla delibera del CICR.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire al primo dei suddetti orientamenti giurisprudenziali - ineccepibile sul piano logico e confortato dal dato letterale - di cui si è reso portavoce per primo il Tribunale di Milano, che con sentenza emessa in data
23.2.2015, ha evidenziato che “l'art. 120 t.u.b., come modificato dalla l. n. 147 del 2013
(c.d. legge di stabilità 2014), esclude l'anatocismo dai rapporti bancari;
dal testo della norma non emerge, inoltre, alcuna forma di subordinazione logica o temporale del dato normativo al successivo intervento regolamentare del C.I.C.R., pur dalla norma medesima richiamato. La scelta, che sia stata fatta dalle banche, di mantenere in essere delle clausole contrattuali superate dall'intervento abrogativo del legislatore concreta una condotta omissiva contraria alla correttezza dovuta nei rapporti contrattuali ed evidenziata proprio dal disallineamento rispetto al testo di legge;
d'altro canto, la perdurante applicazione di tali clausole porta al cliente il diritto di ripetere le somme così addebitategli in conto per il periodo successivo all'1 gennaio 2014” (cfr. in senso conforme la recente pronuncia del Tribunale di Alessandria del 27.3.2023).
A distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, il legislatore è intervenuto nuovamente (con legge n. 49/2016, entrata in vigore il 15.4.2016) in tema di anatocismo bancario, modificando il comma secondo dell'art. 120 TUB, il quale nella versione così modificata, attualmente in vigore, dispone che: “Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti (5);
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
8 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale;
l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo”.
Si tratta di una disposizione che, oltre a disciplinare la periodicità nel conteggio degli interessi, riconosce nella parte conclusiva la legittimità di un fenomeno di anatocistico bancario di fonte pattizia, ammettendo la possibilità che il cliente autorizzi, anche in via preventiva, l'addebito degli interessi già scaduti sul conto;
in tal caso la somma addebitata
è considerata (fittiziamente) capitale e su di essa possono, conseguentemente maturare ulteriori interessi (di fatto anatocistici, trattandosi di interessi maturati su interessi, sia pure addebitati sul conto e considerati quale sorte capitale).
Va dato atto, infine, che con delibera del 3.8.2016 il CICR ha dato attuazione all'art. 120, co. 2 TUB, nella versione da ultimo modificata, fornendo una disciplina tecnica di dettaglio.
Da ultimo, bisogna evidenziare che ciascuna delle disposizioni normative richiamate non ha efficacia retroattiva, potendo operare soltanto per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. Ne consegue che, per l'ipotesi di rapporti bancari di durata pluriennale (come quello in esame), ad essi sarà applicabile, ratione temporis, ciascuna delle previsioni normative finora descritte limitatamente al periodo di vigenza di ognuna di esse.
Tanto chiarito in punto di diritto, con riferimento al caso in esame, va considerato che i contratti bancari per i quali è causa risultano conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR 09/02/2000 e si sono protratti fino al 30.9.2019. Ne consegue che, ratione temporis, è stato correttamente richiesto al CTU di accertare se sia stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e in caso affermativo di escludere qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi fino all'entrata in vigore della delibera del
CICR 09/02/2000; di applicare, per il periodo successivo, la capitalizzazione trimestrale reciproca, se pattuita;
di escludere nuovamente dal 1.1.2014 ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi.
9 Risulta altresì che il CTU si è attenuto a tali criteri di calcolo, fornendo i risultati che di seguito si esporranno.
Sulla commissione di massimo scoperto e sulle ulteriori spese di tenuta conto
Quanto alla commissione di massimo scoperto (d'ora innanzi anche CMS), l'attrice ne lamenta l'illegittima applicazione in quanto si tratterebbe di un costo non pattuito tra le parti.
Ritiene questo Giudice che la clausola relativa alla CMS, finalizzata a remunerare la mera messa a disposizione da parte della banca di un credito, sia valida a condizione che essa sia stata espressamente pattuita tra le parti e che la pattuizione preveda dei criteri di calcolo tali da consentire la determinazione a priori del suo possibile ammontare (cfr. ex multis
Corte appello Palermo sez. III, 11/05/2023, n.902; Tribunale - Brescia, 03/11/2017, n.
3161).
Ne consegue che, correttamente il CTU nominato ha escluso l'applicazione della CMS e delle altre spese di tenuta del conto in assenza di espressa pattuizione, conteggiando tali commissioni soltanto per il periodo successivo alla loro specifica e dettagliata contrattazione tra le parti.
Sulle contestate modalità di determinazione della valuta
Parte attrice contesta l'arbitraria antergazione e/o postergazione dei cd. giorni di valuta nella gestione del conto, in assenza di una specifica pattuizione sul punto.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o equivalenti”. (cfr.
Cassazione civile sez. III, 03/05/2011, n.9695).
Nel caso di specie, dunque, il CTU correttamente ha escluso la postergazione o antergazione delle valute in assenza di specifiche pattuizioni.
Sulle complessive risultanze della CTU
Il CTU, dottore commercialista, nel suo elaborato ha applicato correttamente i criteri formulati dal Giudice ed ha fornito una risposta ai quesiti posti in modo chiaro, logico e coerente, concludendo come segue: “La rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti,
10 è contenuta nella Tabella allegata sotto il n. 14, che riporta un saldo ricalcolato a favore del correntista pari ad euro 3.287,46 (euro tremiladuecentottantasette/46).”.
Il Ctu nominato ha accertato, in particolare, l'assenza di una pattuizione scritta relativa agli interessi da applicare dall'inizio della ricostruzione contabile e fino al 15.10.2007 nonché dei tassi creditori fino al 15.12.2008 e, pertanto, in relazione a tale periodo ha correttamente applicato – come espressamente richiesto nei quesiti dettagliatamente formulati dal Tribunale – i tassi BOT ex art. 117 del T.U.B.
Il CTU ha, poi, correttamente addebitato la commissione di massimo scoperto soltanto per il periodo compreso tra il 16.10.2007 e il 28.6.2009, in quanto oggetto di espressa pattuizione tra le parti;
ha espunto, inoltre, le spese addebitate in corso di rapporto e non espressamente concordate;
ha considerato quale data di valuta quella dell'operazione contabile, stante la mancanza di specifica pattuizione sul punto;
ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a decorrere dal 16.12.2008, poiché reciproca ed espressamente pattuita;
l'ha esclusa a partire dal 1.1.2014.
Va detto che dopo l'invio alle parti della bozza peritale, nessuna delle parti ha fatto pervenire le proprie osservazioni e la parte attrice all'udienza del 20.2.2023 ha espressamente rinunciato alla richiesta di integrazione della CTU, avanzata nel corso dell'udienza del 8.5.2023. Inoltre, con memoria conclusionale l'attrice ha modificato la domanda, chiedendo la condanna della al pagamento, in Controparte_4
favore della dott.ssa della somma di euro 3.287,46 (così come determinata Parte_1 all'esito di CTU contabile), oltre interessi e rivalutazione.
Complessivamente, risulta, dunque, in relazione ai rapporti bancari in valutazione, che la società convenuta è debitrice nei confronti di di una somma pari ad € Parte_1
3.287,46.
Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi (stante la non particolare complessità delle questioni in fatto e diritto) previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 52.001 e € 260.000.
11 Al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice dovrà essere condannata non soltanto la società convenuta ma anche, in solido, l'interventore volontario. Sul punto, questo Giudice ritiene opportuno richiamare il principio di diritto espresso dalla Corte di
Cassazione, a sezioni unite, secondo il quale “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, n.27846).
Le spese di CTU vanno poste in solido a carico della convenuta e dell'interventore volontario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro
[...] Controparte_1
nonché nei confronti di
[...] Pt_2 Parte_2
, così provvede: Controparte_2
1) Accerta che il saldo del conto corrente per cui è causa alla data del 30.9.2019 è pari ad € 3.287,46 a credito per il correntista;
2) Accerta, per l'effetto, che la società convenuta, in relazione al conto corrente per cui
è causa, è debitrice nei confronti di per la somma complessiva di € Parte_1
3.287,46, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma suddetta;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta;
4) condanna in solido la società convenuta e l'interventore volontario alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma pari ad €
7.838,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7.052,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Caiulo
Antonio, il quale si è dichiarato antistatario.
5) pone le spese di CTU in solido a carico della convenuta e dell'interventore volontario.
Brindisi, 9.1.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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