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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 804/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.to GIANNETTI PAOLO e DI SIBIO Parte_1
GIOVANNI, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro in proprio Controparte_1
Convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta in via principale: dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di pignoramento di autoveicoli per mancanza della sottoscrizione dell'avv. in proprio e per l'effetto Controparte_1 ordinare la cancellazione della trascrizione al PRA del vincolo di destinazione impresso sull'autoveicolo modello Citroen
DS5 K KFRHH KFRHH8 targato EN670MN; in via subordinata: dichiarare, ai sensi del quinto comma dell'art. 521 bis cpc, l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo e dei successivi atti e/o provvedimenti emessi in seno alla procedura esecutiva;
in via di ulteriore subordine: condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno Controparte_1 concludente dall'introduzione della procedura esecutiva rubricata al n. 498/2022; con refusione delle spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, contrariis reiectis,
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, irritualità e/o tardività dell'avversaria opposizione, per essere stata proposta oltre il termine previsto ex lege e comunque per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'inammissibilità e/o novità e/o tardività della domanda di risarcimento danni formulata dal Sig. , con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Parte_2 Accertare e dichiarare la nullità della domanda di risarcimento danni formulata dal Sig. , per assoluta Parte_1 genericità ed indeterminatezza ex art. 164, quarto comma, c.p.c. e/o altra norma meglio vista, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Nel merito
Rigettare sotto ogni profilo l'opposizione proposta dal Sig. e tutte le domande da questi proposte nei Parte_1 confronti dell'Avv. perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con ogni Controparte_1 conseguenziale pronuncia di legge.
In ogni caso
In applicazione dell'art. 96 c.p.c., sussistendone i presupposti, condannare il Sig. al risarcimento dei Parte_1 danni arrecati all'creditore-opposto Avv. per comportamento temerario e per aver agito e resistito in Controparte_1 giudizio in mala fede e con colpa grave, il tutto mediante condanna del Sig. al pagamento, a favore Parte_1 dell'Avv. della somma ritenuta equa. Controparte_1 Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento ed alla rifusione, a favore dello Parte_1 scrivente Avv. delle spese e competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di Legge”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, introduceva il presente Parte_1 giudizio di merito nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni concesso dal GE a seguito di ricorso in opposizione svolta dall'esecutato nell'esecuzione mobiliare n. 498/2022 promossa in suo danno dall'avv. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione ivi spiegata, l'attore deduceva:
a) la nullità dell'atto di pignoramento ex art. 521bis c.p.c., in quanto l'atto sarebbe stato privo della sottoscrizione dell'avv. CP_1
b) l'inefficacia dell'atto di pignoramento, non essendo stata depositata- al momento dell'iscrizione a ruolo- la comunicazione di avvenuta consegna del veicolo (e dunque non avendo il creditore provveduto alla materiale apprensione dell'autoveicolo nei termini di legge);
c) violazione dell'art. 164bis disp. att. c.p.c., per infruttuosità dell'esecuzione, avendo il creditore iscritto a ruolo una procedura esecutiva in assenza di un bene da pignorare.
Il GE, con ordinanza del 15.2.2023, ritenuti insussistenti i presupposti per sospendere la procedura esecutiva, ne disponeva la prosecuzione della procedura esecutiva, confermando l'autorizzazione all'IVG all'asporto, custodia e vendita dell'autoveicolo pignorato.
Introdotto il presente giudizio, l'esecutato reiterava i medesimi motivi di opposizione e insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, oltre alla condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti.
Costituitosi in giudizio, l'avv. , creditore procedente in proprio, contestava le domande Parte_1 avversarie, insistendo altresì per la condanna di controparte alle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, per essere rimessa in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile, con ogni conseguente pronuncia.
Con riferimento al motivo sub. a), infatti, deve essere confermata la decisione del GE: trattasi di un motivo di opposizione che la parte avrebbe dovuto far valere nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., non trattandosi di un vizio che impedisce al processo esecutivo di giungere alla sua conclusione. pagina 2 di 5 Il vizio dedotto dall'opponente, attenendo alla validità dell'atto di pignoramento, è deducibile con opposizione agli atti esecutivi, dovendo essere così qualificata qualsivoglia ragione di opposizione che riguardi la regolarità formale degli atti esecutivi.
L'atto di pignoramento è, appunto, un atto esecutivo e la deduzione con la quale si assuma che lo stesso
è nullo per mancata sottoscrizione da parte del creditore procedente attiene alla sua regolarità formale;
quindi, la deduzione di questo vizio non concerne il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (nella cui contestazione si sostanzia invece l'opposizione all'esecuzione).
Ferma tale premessa, è ben vero che la nullità assoluta ed insanabile del pignoramento ne comporta la rilevabilità anche oltre il termine dell'art. 617 c.p.c., per l'inidoneità funzionale dell'atto, ma altrettanto non può dirsi essersi verificato nel caso di specie in cui il creditore procedente è anche difensore in proprio e ha regolarmente sottoscritto l'originale dell'atto consegnato agli ufficiali giudiziari per la successiva notifica.
La mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata non incide sulla validità di questa, qualora detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia fornisca a controparte elementi che facciano acquisire la certezza della provenienza dal procuratore, essendo tale provenienza inequivocabilmente attestata dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario. In tal senso, la S.C. ha precisato che
“l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto…qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuto tale copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale” nel caso dell'atto di precetto (Cass. n.
8593/2001), sicché a maggior ragione si deve ritenere applicabile il principio in diritto anche al caso del pignoramento, trattandosi peraltro di atto compiuto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.
E cioè, fermo restando che il motivo integra un'opposizione agli atti esecutivi e che il ricorso in opposizione risulta depositato a distanza di oltre quattro mesi dalla notifica, anche ritenendo che la dedotta regolarità costituisca causa di nullità assoluta e insanabile e- in quanto tale- rilevabile anche d'ufficio dal GE- la censura è comunque infondata nel merito.
Quanto alla dedotta inefficacia dell'atto di pignoramento (motivo sub. b), per inutile decorso del termine per il deposito del verbale di consegna dell'autoveicolo, si osserva invece come tale motivo non possa neanche essere esaminato in questa sede.
Innanzi al GE, infatti, l'esecutato aveva eccepito l'inefficacia del pignoramento e insistito per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.
Di conseguenza l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento del reclamo innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Né potrebbe operare alcuna sanatoria, atteso che né il reclamo potrebbe essere riqualificato come opposizione agli atti esecutivi, né viceversa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di estinzione per sopravvenuta inefficacia del pignoramento potrebbe essere riqualificata come reclamo (cfr. sul punto Cass. n. 11241/2022; Cass. n. 35365/2023).
Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione sub. c) con cui l'esecutato ha censurato la decisione del GE nella misura in cui non ha inteso adottare un provvedimento di chiusura della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164bis disp. att. c.p.c. per infruttuosità.
In primo luogo, si osserva come l'esecutato avrebbe dovuto, semmai, impugnare l'ordinanza emessa dal GE, con ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dalla documentazione versata in atti, non pagina 3 di 5 risulta che il provvedimento sia stato in alcun modo impugnato, avendo l'opponente provveduto a introdurre direttamente il presente giudizio senza contestare la decisione del GE innanzi al medesimo
(cfr. in tal senso Cass. n. 7754/2018).
In secondo luogo, stante la struttura necessariamente bifasica delle opposizioni (endo)esecutive,
l'esecutato avrebbe dovuto preliminarmente svolgere opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il GE non ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per infruttuosità e solo a seguito dei provvedimenti del GE, introdurre il relativo giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25170/2018 secondo cui
“anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima dell'instaurazione del giudizio di merito”).
La fase sommaria delle opposizioni endoesecutive davanti al GE è necessaria ed inderogabile e la sua omissione determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena in qualunque ipotesi: la necessaria struttura bifasica dell'introduzione delle opposizioni esecutive, per come risulta delineata dall'attuale sistema normativo, costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione.
Ciò senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda” (Cass. cit.).
Deve infine escludersi la possibilità – per l'opponente- di poter modificare i motivi di opposizione/ le domande già svolte innanzi al GE in questa sede (cfr. SS.UU. Cass. n. 28387/2020) proprio in ragione della citata struttura unitaria, seppur necessariamente bifasica, dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi proposta innanzi al GE.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da determinarsi in base al credito azionato) e dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014
s.m.i. in assenza di istruttoria, meramente documentale.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può invece essere accolta: anche ritenendo integrati i presupposti oggettivo (soccombenza) e soggettivo (l'aver agito con malafede o colpa grave), si osserva come parte convenuta non abbia opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'ulteriore elemento.
La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis Trib. Cassino 28.7.2016; Trib. Ivrea 17.2.2012).
E cioè oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è altresì necessario che la controparte dimostri la pagina 4 di 5 concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. n. 4443/2015).
Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cda Firenze 15.9.2010; Trib. Bari 15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Nel caso di specie, il GE ha rigettato l'istanza di sospensione e disposto la vendita del bene pignorato, sicché il creditore non può dirsi aver subito un pregiudizio dalla pendenza del presente giudizio di merito, così come le spese di lite sono da porre a carico dell'attore soccombente, sicché non si ritiene ravvisabile alcun ulteriore danno, in alcun modo allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta le domande svolte da;
Parte_1
Condanna a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 804/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.to GIANNETTI PAOLO e DI SIBIO Parte_1
GIOVANNI, giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore opponente contro in proprio Controparte_1
Convenuto opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta in via principale: dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di pignoramento di autoveicoli per mancanza della sottoscrizione dell'avv. in proprio e per l'effetto Controparte_1 ordinare la cancellazione della trascrizione al PRA del vincolo di destinazione impresso sull'autoveicolo modello Citroen
DS5 K KFRHH KFRHH8 targato EN670MN; in via subordinata: dichiarare, ai sensi del quinto comma dell'art. 521 bis cpc, l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo e dei successivi atti e/o provvedimenti emessi in seno alla procedura esecutiva;
in via di ulteriore subordine: condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno Controparte_1 concludente dall'introduzione della procedura esecutiva rubricata al n. 498/2022; con refusione delle spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione, contrariis reiectis,
In via preliminare
Accertare e dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, irritualità e/o tardività dell'avversaria opposizione, per essere stata proposta oltre il termine previsto ex lege e comunque per i motivi esposti nel presente atto, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
pagina 1 di 5 Accertare e dichiarare, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'inammissibilità e/o novità e/o tardività della domanda di risarcimento danni formulata dal Sig. , con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Parte_2 Accertare e dichiarare la nullità della domanda di risarcimento danni formulata dal Sig. , per assoluta Parte_1 genericità ed indeterminatezza ex art. 164, quarto comma, c.p.c. e/o altra norma meglio vista, con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Nel merito
Rigettare sotto ogni profilo l'opposizione proposta dal Sig. e tutte le domande da questi proposte nei Parte_1 confronti dell'Avv. perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con ogni Controparte_1 conseguenziale pronuncia di legge.
In ogni caso
In applicazione dell'art. 96 c.p.c., sussistendone i presupposti, condannare il Sig. al risarcimento dei Parte_1 danni arrecati all'creditore-opposto Avv. per comportamento temerario e per aver agito e resistito in Controparte_1 giudizio in mala fede e con colpa grave, il tutto mediante condanna del Sig. al pagamento, a favore Parte_1 dell'Avv. della somma ritenuta equa. Controparte_1 Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento ed alla rifusione, a favore dello Parte_1 scrivente Avv. delle spese e competenze di lite, con spese generali, CPA ed IVA di Legge”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, introduceva il presente Parte_1 giudizio di merito nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni concesso dal GE a seguito di ricorso in opposizione svolta dall'esecutato nell'esecuzione mobiliare n. 498/2022 promossa in suo danno dall'avv. Controparte_1
A sostegno dell'opposizione ivi spiegata, l'attore deduceva:
a) la nullità dell'atto di pignoramento ex art. 521bis c.p.c., in quanto l'atto sarebbe stato privo della sottoscrizione dell'avv. CP_1
b) l'inefficacia dell'atto di pignoramento, non essendo stata depositata- al momento dell'iscrizione a ruolo- la comunicazione di avvenuta consegna del veicolo (e dunque non avendo il creditore provveduto alla materiale apprensione dell'autoveicolo nei termini di legge);
c) violazione dell'art. 164bis disp. att. c.p.c., per infruttuosità dell'esecuzione, avendo il creditore iscritto a ruolo una procedura esecutiva in assenza di un bene da pignorare.
Il GE, con ordinanza del 15.2.2023, ritenuti insussistenti i presupposti per sospendere la procedura esecutiva, ne disponeva la prosecuzione della procedura esecutiva, confermando l'autorizzazione all'IVG all'asporto, custodia e vendita dell'autoveicolo pignorato.
Introdotto il presente giudizio, l'esecutato reiterava i medesimi motivi di opposizione e insisteva per l'accoglimento delle proprie domande, oltre alla condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti.
Costituitosi in giudizio, l'avv. , creditore procedente in proprio, contestava le domande Parte_1 avversarie, insistendo altresì per la condanna di controparte alle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita documentalmente, per essere rimessa in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile, con ogni conseguente pronuncia.
Con riferimento al motivo sub. a), infatti, deve essere confermata la decisione del GE: trattasi di un motivo di opposizione che la parte avrebbe dovuto far valere nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., non trattandosi di un vizio che impedisce al processo esecutivo di giungere alla sua conclusione. pagina 2 di 5 Il vizio dedotto dall'opponente, attenendo alla validità dell'atto di pignoramento, è deducibile con opposizione agli atti esecutivi, dovendo essere così qualificata qualsivoglia ragione di opposizione che riguardi la regolarità formale degli atti esecutivi.
L'atto di pignoramento è, appunto, un atto esecutivo e la deduzione con la quale si assuma che lo stesso
è nullo per mancata sottoscrizione da parte del creditore procedente attiene alla sua regolarità formale;
quindi, la deduzione di questo vizio non concerne il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (nella cui contestazione si sostanzia invece l'opposizione all'esecuzione).
Ferma tale premessa, è ben vero che la nullità assoluta ed insanabile del pignoramento ne comporta la rilevabilità anche oltre il termine dell'art. 617 c.p.c., per l'inidoneità funzionale dell'atto, ma altrettanto non può dirsi essersi verificato nel caso di specie in cui il creditore procedente è anche difensore in proprio e ha regolarmente sottoscritto l'originale dell'atto consegnato agli ufficiali giudiziari per la successiva notifica.
La mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata non incide sulla validità di questa, qualora detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia fornisca a controparte elementi che facciano acquisire la certezza della provenienza dal procuratore, essendo tale provenienza inequivocabilmente attestata dalla relata dell'Ufficiale Giudiziario. In tal senso, la S.C. ha precisato che
“l'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto…qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuto tale copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale” nel caso dell'atto di precetto (Cass. n.
8593/2001), sicché a maggior ragione si deve ritenere applicabile il principio in diritto anche al caso del pignoramento, trattandosi peraltro di atto compiuto dallo stesso Ufficiale Giudiziario.
E cioè, fermo restando che il motivo integra un'opposizione agli atti esecutivi e che il ricorso in opposizione risulta depositato a distanza di oltre quattro mesi dalla notifica, anche ritenendo che la dedotta regolarità costituisca causa di nullità assoluta e insanabile e- in quanto tale- rilevabile anche d'ufficio dal GE- la censura è comunque infondata nel merito.
Quanto alla dedotta inefficacia dell'atto di pignoramento (motivo sub. b), per inutile decorso del termine per il deposito del verbale di consegna dell'autoveicolo, si osserva invece come tale motivo non possa neanche essere esaminato in questa sede.
Innanzi al GE, infatti, l'esecutato aveva eccepito l'inefficacia del pignoramento e insistito per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.
Di conseguenza l'accoglimento o il rigetto dell'eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essere impugnata con lo strumento del reclamo innanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Né potrebbe operare alcuna sanatoria, atteso che né il reclamo potrebbe essere riqualificato come opposizione agli atti esecutivi, né viceversa l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza che ha rigettato l'eccezione di estinzione per sopravvenuta inefficacia del pignoramento potrebbe essere riqualificata come reclamo (cfr. sul punto Cass. n. 11241/2022; Cass. n. 35365/2023).
Parimenti inammissibile è il motivo di opposizione sub. c) con cui l'esecutato ha censurato la decisione del GE nella misura in cui non ha inteso adottare un provvedimento di chiusura della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164bis disp. att. c.p.c. per infruttuosità.
In primo luogo, si osserva come l'esecutato avrebbe dovuto, semmai, impugnare l'ordinanza emessa dal GE, con ulteriore ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e dalla documentazione versata in atti, non pagina 3 di 5 risulta che il provvedimento sia stato in alcun modo impugnato, avendo l'opponente provveduto a introdurre direttamente il presente giudizio senza contestare la decisione del GE innanzi al medesimo
(cfr. in tal senso Cass. n. 7754/2018).
In secondo luogo, stante la struttura necessariamente bifasica delle opposizioni (endo)esecutive,
l'esecutato avrebbe dovuto preliminarmente svolgere opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il GE non ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per infruttuosità e solo a seguito dei provvedimenti del GE, introdurre il relativo giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25170/2018 secondo cui
“anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c. e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima dell'instaurazione del giudizio di merito”).
La fase sommaria delle opposizioni endoesecutive davanti al GE è necessaria ed inderogabile e la sua omissione determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena in qualunque ipotesi: la necessaria struttura bifasica dell'introduzione delle opposizioni esecutive, per come risulta delineata dall'attuale sistema normativo, costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri (anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione.
Ciò senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda” (Cass. cit.).
Deve infine escludersi la possibilità – per l'opponente- di poter modificare i motivi di opposizione/ le domande già svolte innanzi al GE in questa sede (cfr. SS.UU. Cass. n. 28387/2020) proprio in ragione della citata struttura unitaria, seppur necessariamente bifasica, dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi proposta innanzi al GE.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da determinarsi in base al credito azionato) e dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014
s.m.i. in assenza di istruttoria, meramente documentale.
La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può invece essere accolta: anche ritenendo integrati i presupposti oggettivo (soccombenza) e soggettivo (l'aver agito con malafede o colpa grave), si osserva come parte convenuta non abbia opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'ulteriore elemento.
La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis Trib. Cassino 28.7.2016; Trib. Ivrea 17.2.2012).
E cioè oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è altresì necessario che la controparte dimostri la pagina 4 di 5 concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. n. 4443/2015).
Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cda Firenze 15.9.2010; Trib. Bari 15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Nel caso di specie, il GE ha rigettato l'istanza di sospensione e disposto la vendita del bene pignorato, sicché il creditore non può dirsi aver subito un pregiudizio dalla pendenza del presente giudizio di merito, così come le spese di lite sono da porre a carico dell'attore soccombente, sicché non si ritiene ravvisabile alcun ulteriore danno, in alcun modo allegato.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
Rigetta le domande svolte da;
Parte_1
Condanna a rifondere a controparte le spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 17.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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