CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. In Persona Del Suo Legale Rappresentante Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02A700380 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02A700380 IRAP 2018
- sul ricorso n. 596/2025 depositato il 24/07/2025 proposto da
Rappresentante_1 Personalmente E N.q. Socio E Leg. Rapp. Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700384 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700384 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700384 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Personalmente E N.q. Di Socio Di Ricorrente_1 Snc - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700383 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700383 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700383 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - sul ricorso n. 600/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Nominativo_2 Personalmente E N.q. Di Socio Di Ricorrente_1 Snc - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700385 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700385 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700385 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento dei ricorsi. Resistente/Appellato: la Nominativo_3 per ADE, insiste nelle controdeduzioni per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti ritualmente depositati ed iscritti al R.G. con il 595/2025, n. 596/2025, n. 598/2025, n. 600/2025, la società Ricorrente_1 s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, sig. Rappresentante_1, lo stesso signor Rappresentante_1 e i signori Nominativo_1 e Nominativo_2 in qualità di soci, hanno rispettivamente proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Enna, avverso i seguenti avvisi di accertamento n. TYU02A700380/2024, n. TYU01A700384/2024, n. TYU01A700383/2024, n.
TYU01A700385/2024, tutti relativi all'anno d'imposta 2024 e notificati ai proponenti tra il 14 maggio 2025
e il 22 maggio 2025.
I ricorrenti, rappresentati dall'avv. Difensore_1, ancorché con distinti atti, hanno tuttavia proposto i medesimi motivi di censura e segnatamente: a) illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione rafforzata e violazione dell'art. 6 bis comma 4 e art. 7 della legge 212/00; b) illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza totale dei presupposti ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera d); c) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 comma 5 bis d.lgs 546/92. Gli istanti hanno, pertanto, concluso affinché sia accertata la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento e siano, per l'effetto, annullati;
in via subordinata, hanno chiesto che la Corte voglia dichiarare la nullità degli avvisi per carenza di qualsivoglia elemento probatorio a supporto della pretesa erariale, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di difesa da pagarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita avverso i singoli ricorrenti, con distinti atti di comparsa ma con analoghe argomentazioni e controdeduzioni.
Nello specifico, l'Ufficio ha replicato alla censura di carenza di motivazione rafforzata, evidenziando di avere invece correttamente redatto gli avvisi di accertamento anche sotto tale profilo, inoltre, in contrario avviso a quanto lamentato dai ricorrente, ha evidenziato che gli avvisi riportano una pretesa erariale formulata in presenza dei presupposti di legge, avendo l'Ufficio proceduto al calcolo del debito sulla scorta del metodo analitico-induttivo di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973 a sua volta legittimato da un processo verbale di constatazione redatto dalla polizia tributaria e sulla base della infedeltà dichiarativa desunta dalla compilazione del modello ISA, il tutto, quindi, nel pieno assolvimento dell'onus probandi gravante sull'amministrazione.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, prendendo le mosse dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.n.c. avverso l'avviso di accertamento n. TYU02A700380/2024, osserva che la controversia trae origine dal processo verbale di constatazione n. 150/2018 redatto dalla Guardia di Finanza all'esito di un controllo effettuato sulla posizione fiscale di detta società dedita alla vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con stazione di servizio.
Secondo l'Ufficio, il controllo avrebbe fatto emergere irregolarità consistenti nella mancata contabilizzazione di carburante ceduto con precipuo riferimento al periodo 1° gennaio – 5 aprile 2018.
In particolare, sulla base del controllo innanzi indicato, l'Ufficio asserisce nell'atto impugnato che la società ha dichiarato “un modello I.S.A. con un punteggio di 3,22 e maggiori ricavi per massimizzare i ricavi per € 13.500,00. L'anomalia che si nota sul modello I.S.A. deriva dal fatto che al rigo A09 – colonna
2 viene riportato la percentuale del 100% in presenza di n. 3 soci indicati nella colonna 1. Orbene la circolare n. 32/E/2005 relativa all'apporto di lavo già applicata agli studi di settore ed ora all'I.S.A. stabilisce: “se il socio con occupazione prevalente no esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100 in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche….omissis….considerato che detti soci….devono avere i requisiti dell'occupazione prevalente nella società, devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50 per cento, per ciascun socio….fermo restando naturalmente la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A”. Per quanto sopra la società, di regola, avrebbe dovuto indicare la percentuale di
300 in quanto i soci sig. Rappresentante_1 sig. Nominativo_1 e sig. Nominativo_2 svolgono la propria attività all'interno della compagine sociale, tanté che nel rigo RO (righi 10, 11 e 12) del modello Unico/2019, inseriscono la “X” nella colonna 7 di ogni rigo (occupazione prevalente) e gli stessi soci nelle loro singole dichiarazioni compilano il quadro RR afferente i contributi previdenziali versati per la partecipazione agli utili della società. Dalla rimodulazione del modello I.S.A. il risultato si attesta a 3,25 e i maggiori ricavi per massimizzare il punteggio sono pari ad € 33.203,00. Ciò posto questo Ufficio ritiene adeguato che la percentuale di lavoro prestato, sia almeno pari al 200%, in quanto il socio Nominativo_2 ha un reddito familiare complessivo di Reddito_1 per la maggior parte derivante dal lavoro del coniuge e il socio Nominativo_1 ha un reddito familiare complessivo di Reddito_2 per la maggior parte derivante dal lavoro del coniuge;
l'unico socio nella cui famiglia non si individua altro reddito, è il socio Rappresentante_1 che, tra l'altro è il rappresentante legale. Detto ciò è ragionevole che due soci, che hanno redditi familiari derivanti anche dal lavoro del proprio coniuge, apportino nella compagine sociale una percentuale di lavoro pari al 50% ciascuno, per il socio Rappresentante_1 il cui reddito familiare deriva esclusivamente dalla società è indiscusso che l'apporto lavorativo deve essere considerato in misura piena al 100%, tra l'altro si sottolinea che il soggetto è responsabile diretto della società in quanto socio amministratore e rappresentante dell'impresa”.
Da qui il ricalcolo del modello ISA, con la indicazione del 200% al rigo A09 della colonna 2, anche sulla base del fatto che, rileva l'Ufficio, “la società nell'anno 2018 ha un ricarico sulla vendita dei prodotti petroliferi di appena l'1,93%, che viene ricavato dal successivo calcolo:
- costo del venduto € 1.478.680,00 (esistenze iniziali 27.718,00 + acquisti 1.454.197,00 – rimanenze finali
3.233,00 = € 1.478.680,00
1.507.343,00 (ricavi) – 1.478.680,00 (costo del venduto) = 28.663,00
% di ricarico------------------------------------------------------------------= 1,93
1.478.680,00 (costo del venduto)”
Evidenzia, quindi, l'Ufficio che tale percentuale non può considerarsi adeguata nello specifico settore della vendita per autotrazione atteso che, acquistato il carburante dal distributore ad un dato prezzo, il prezzo stesso è notoriamente soggetto a variazioni nella vendita alla pompa a seguito di una pluralità di variabili congiunturali.
Tali rilievi hanno costituito oggetto di un preliminare schema di atto di contestazione, debitamente notificato al contribuente con invito al contraddittorio preventivo, al quale la società ha partecipato a mezzo del suo legale delegato e con la produzione di una memoria difensiva volta a richiedere l'archiviazione dei rilievi.
Orbene, è proprio su tale punto che si incentra il primo motivo di impugnazione, appunto basato sul difetto di motivazione rafforzata che avrebbe dovuto essere contenuta nell'avviso di accertamento, con conseguente violazione dell'art. 6 bis, comma 4, e dell'art. 7, della legge n. 212/2000.
In proposito osserva il Collegio che in tema d'imposte sui redditi, l'art. 37 bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n.
600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite (Cass. 30/01/2018, n. 2239, in continuità con Cass. 16/01/2015, n. 693; nonché
Cass. 28/11/2018, n. 30770; Cass. 26/07/2021, n. 21350); la giurisprudenza di legittimità ha in proposito puntualizzato che “nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, la richiesta di chiarimenti al contribuente concorre alla formazione della valutazione (preventiva rispetto all'emanazione dell'avviso di accertamento) da parte dell'Amministrazione finanziaria” (ex plurimis Cass. n. 10872/2025), pertanto, di tale procedimento valutativo, l'Amministrazione stessa deve darne puntualmente conto nel provvedimento con il quale esterna la pretesa erariale previo accertamento del maggior reddito da sottoporre ad imposta, dando così luogo alla cosiddetta motivazione rafforzata dell'atto.
Lamenta al riguardo il ricorrente che l'Amministrazione avrebbe in buona sostanza travisato gli argomenti difensivi offerti in sede di contraddittorio preventivo, limitandosi a fornire una motivazione racchiusa in poche e non esaustive righe, peraltro dal contenuto non corrispondente alle controdeduzioni offerte in sede di memoria.
In concreto, il ricorrente sostiene l'illegittima determinazione della percentuale di ricarico effettuata dall'Ufficio atteso che nel particolare settore commerciale in cui opera la società, tale percentuale è direttamente imposta dal fornitore del carburante, benzina o greggio che sia, per cui i ricavi inseriti nel modello ISA sfuggirebbero alle scelte del contribuente e sarebbero imposti dalle pattuizioni riconducibili ad un contratto di fornitura previamente stipulato con una società terza.
Su tali determinanti profili, secondo il ricorrente l'Amministrazione non avrebbe fornito alcuna ragione di fatto e di diritto a sostegno della pretesa.
Il Collegio non ritiene di poter condividere l'assunto.
Seppur in maniera sintetica – e tuttavia la sintesi nell'esposizione di un passaggio motivazionale non è di per sé causa di illegittimità dello stesso nella misura in cui il suo contenuto si presenti comunque sufficientemente congruo a dare contezza del ragionamento seguito - l'Amministrazione ha invece offerto appropriate controdeduzioni alla tesi sostenuta dalla ricorrente, evidenziando che nell'avviso di accertamento impugnato il rilievo trae origine dalla inattendibilità constatata dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale e dovuta alla mancata registrazione di componenti positivi del reddito nonché alla errata compilazione del modello ISA, da qui la rimodulazione d'ufficio dello stesso facendo ricorso “a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo”, e senza alcuna valutazione delle clausole contenute nel contratto di fornitura, ma nella sostanza procedendo al calcolo del ricavo e degli elementi reddituali sulla base del metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 in ragione dei dati dichiarati dal contribuente e di cui s'è dato sopra conto anche con riferimento al dato concernente l'apporto lavorativo recato alla società dai soci, tanto da far ritenere in definitiva non adeguata la percentuale riportata al rigo A09 del modello ISA redatto dalla società.
Stando così le cose, si deve dunque disattendere la tesi secondo la quale l'atto impugnato sarebbe carente di una motivazione a sua volta priva di un'adeguata valutazione delle posizioni difensive esposte in sede di contraddittorio preventivo.
Passando al merito, va innanzitutto esclusa qualsiasi incidenza ai fini della legittimità, o meno, dell'atto in esame, del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli dell'avviso di accertamento dalla stessa emesso, accertamento che l'Agenzia aveva notificato alla società ricorrente, perché è sì vero che anche quell'atto di accertamento aveva tratto origine dal medesimo processo verbale della Guardia di Finanza, ma è nondimeno vero che la contestazione dell'A.
D.M. era basata sul superamento delle soglie di tolleranza dei cali di volume dei carburanti rispetto a quelli contabilizzati, mentre nel caso oggetto del presente giudizio, senza alcuna attinenza al profilo testé indicato, l'Ufficio basa la contestazione sulla mancata contabilizzazione di maggiori ricavi desumibili dalla non corretta compilazione del modello ISA.
Né può avere pregio la tesi difensiva dell'errore materiale scusabile che sarebbe stato commesso nella compilazione di detto modello, e che avrebbe al più dovuto portare all'applicazione di una sanzione piuttosto che a un avviso di accertamento per maggior reddito imponibile.
Al riguardo è, infatti, sufficiente denotare che la causa petendi non può ritenersi incentrata sulla compilazione in sé del modello ISA in questione, bensì sull'attendibilità, o meno, del dato in esso riportato e della sua indubbia conseguenza che esso può avere ai fini della ripresa di un maggior reddito mediante il metodo analitico-induttivo di cui si diceva.
E venendo, quindi, all'asserita illegittimità del metodo seguito dall'Ufficio per mancata prova delle ragioni del debito in difetto dei presupposti per il corretto utilizzo del procedimento di cui al citato art. 39, comma
1, lett. d), anche in questo caso il Collegio deve disattendere l'impostazione attorea.
Secondo la ricorrente, il ricorso al metodo analitico-induttivo sarebbe inficiato dalla mancanza dell'elemento noto da cui far discendere presunzioni semplici, che a loro volta devono essere gravi precise e concordanti.
Sul punto, il Collegio osserva che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di accertamento condotto mediante il metodo in commento, il contribuente è comunque legittimato ad opporre una prova presuntiva contraria (Cass. ord. n. 19574/2025), prova che, però, non pare essere stata enucleata nel ricorso in esame, nonostante le diffuse e articolate argomentazioni difensive offerte
(cfr. pagg. 12 e 13 dell'atto introduttivo), a fronte degli elementi addotti dall'Amministrazione erariale a sostegno della pretesa e dei quali s'è data sopra indicazione per come in particolare indicati alle pagg. 3
e 4 dell'avviso di accertamento.
Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYU02A700380/2024 dev'essere, quindi, respinto.
Per le stesse ragioni consegue - stante l'evidente connessione che sussiste tra la posizione della società sin qui esaminata dei soci in relazione ai redditi personali degli stessi riconducibili all'impresa – degli avvisi di accertamento n. TYU01A700384/2024, n. TYU01A700383/2024, n. TYU01A700385/2024, rispettivamente proposti dai signori Rappresentante_1, Nominativo_1 e Nominativo_2.
Le spese seguono la soccombenza secondo quanto in appresso statuito.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna i ricorrenti alle spese di difesa dell'Ufficio, che liquida in complessivi euro 2.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GUZZI DOMENICO, Presidente e Relatore
CAPIZZI GIUSEPPE, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. In Persona Del Suo Legale Rappresentante Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02A700380 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU02A700380 IRAP 2018
- sul ricorso n. 596/2025 depositato il 24/07/2025 proposto da
Rappresentante_1 Personalmente E N.q. Socio E Leg. Rapp. Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700384 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700384 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700384 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- sul ricorso n. 598/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Personalmente E N.q. Di Socio Di Ricorrente_1 Snc - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700383 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700383 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700383 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018 - sul ricorso n. 600/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Nominativo_2 Personalmente E N.q. Di Socio Di Ricorrente_1 Snc - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700385 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700385 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYU01A700385 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento dei ricorsi. Resistente/Appellato: la Nominativo_3 per ADE, insiste nelle controdeduzioni per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atti ritualmente depositati ed iscritti al R.G. con il 595/2025, n. 596/2025, n. 598/2025, n. 600/2025, la società Ricorrente_1 s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, sig. Rappresentante_1, lo stesso signor Rappresentante_1 e i signori Nominativo_1 e Nominativo_2 in qualità di soci, hanno rispettivamente proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Enna, avverso i seguenti avvisi di accertamento n. TYU02A700380/2024, n. TYU01A700384/2024, n. TYU01A700383/2024, n.
TYU01A700385/2024, tutti relativi all'anno d'imposta 2024 e notificati ai proponenti tra il 14 maggio 2025
e il 22 maggio 2025.
I ricorrenti, rappresentati dall'avv. Difensore_1, ancorché con distinti atti, hanno tuttavia proposto i medesimi motivi di censura e segnatamente: a) illegittimità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione rafforzata e violazione dell'art. 6 bis comma 4 e art. 7 della legge 212/00; b) illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza totale dei presupposti ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera d); c) illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 comma 5 bis d.lgs 546/92. Gli istanti hanno, pertanto, concluso affinché sia accertata la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento e siano, per l'effetto, annullati;
in via subordinata, hanno chiesto che la Corte voglia dichiarare la nullità degli avvisi per carenza di qualsivoglia elemento probatorio a supporto della pretesa erariale, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di difesa da pagarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita avverso i singoli ricorrenti, con distinti atti di comparsa ma con analoghe argomentazioni e controdeduzioni.
Nello specifico, l'Ufficio ha replicato alla censura di carenza di motivazione rafforzata, evidenziando di avere invece correttamente redatto gli avvisi di accertamento anche sotto tale profilo, inoltre, in contrario avviso a quanto lamentato dai ricorrente, ha evidenziato che gli avvisi riportano una pretesa erariale formulata in presenza dei presupposti di legge, avendo l'Ufficio proceduto al calcolo del debito sulla scorta del metodo analitico-induttivo di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973 a sua volta legittimato da un processo verbale di constatazione redatto dalla polizia tributaria e sulla base della infedeltà dichiarativa desunta dalla compilazione del modello ISA, il tutto, quindi, nel pieno assolvimento dell'onus probandi gravante sull'amministrazione.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, prendendo le mosse dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.n.c. avverso l'avviso di accertamento n. TYU02A700380/2024, osserva che la controversia trae origine dal processo verbale di constatazione n. 150/2018 redatto dalla Guardia di Finanza all'esito di un controllo effettuato sulla posizione fiscale di detta società dedita alla vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con stazione di servizio.
Secondo l'Ufficio, il controllo avrebbe fatto emergere irregolarità consistenti nella mancata contabilizzazione di carburante ceduto con precipuo riferimento al periodo 1° gennaio – 5 aprile 2018.
In particolare, sulla base del controllo innanzi indicato, l'Ufficio asserisce nell'atto impugnato che la società ha dichiarato “un modello I.S.A. con un punteggio di 3,22 e maggiori ricavi per massimizzare i ricavi per € 13.500,00. L'anomalia che si nota sul modello I.S.A. deriva dal fatto che al rigo A09 – colonna
2 viene riportato la percentuale del 100% in presenza di n. 3 soci indicati nella colonna 1. Orbene la circolare n. 32/E/2005 relativa all'apporto di lavo già applicata agli studi di settore ed ora all'I.S.A. stabilisce: “se il socio con occupazione prevalente no esercita alcuna altra attività ovvero non sia in grado di dimostrare ulteriori attività svolte, la percentuale da indicare nel predetto rigo dovrebbe essere pari o almeno prossima al 100 in relazione a ciascun socio avente tali caratteristiche….omissis….considerato che detti soci….devono avere i requisiti dell'occupazione prevalente nella società, devono ritenersi incoerenti indicazioni delle predette percentuali non superiori al 50 per cento, per ciascun socio….fermo restando naturalmente la possibilità da parte del contribuente di dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate nel quadro A”. Per quanto sopra la società, di regola, avrebbe dovuto indicare la percentuale di
300 in quanto i soci sig. Rappresentante_1 sig. Nominativo_1 e sig. Nominativo_2 svolgono la propria attività all'interno della compagine sociale, tanté che nel rigo RO (righi 10, 11 e 12) del modello Unico/2019, inseriscono la “X” nella colonna 7 di ogni rigo (occupazione prevalente) e gli stessi soci nelle loro singole dichiarazioni compilano il quadro RR afferente i contributi previdenziali versati per la partecipazione agli utili della società. Dalla rimodulazione del modello I.S.A. il risultato si attesta a 3,25 e i maggiori ricavi per massimizzare il punteggio sono pari ad € 33.203,00. Ciò posto questo Ufficio ritiene adeguato che la percentuale di lavoro prestato, sia almeno pari al 200%, in quanto il socio Nominativo_2 ha un reddito familiare complessivo di Reddito_1 per la maggior parte derivante dal lavoro del coniuge e il socio Nominativo_1 ha un reddito familiare complessivo di Reddito_2 per la maggior parte derivante dal lavoro del coniuge;
l'unico socio nella cui famiglia non si individua altro reddito, è il socio Rappresentante_1 che, tra l'altro è il rappresentante legale. Detto ciò è ragionevole che due soci, che hanno redditi familiari derivanti anche dal lavoro del proprio coniuge, apportino nella compagine sociale una percentuale di lavoro pari al 50% ciascuno, per il socio Rappresentante_1 il cui reddito familiare deriva esclusivamente dalla società è indiscusso che l'apporto lavorativo deve essere considerato in misura piena al 100%, tra l'altro si sottolinea che il soggetto è responsabile diretto della società in quanto socio amministratore e rappresentante dell'impresa”.
Da qui il ricalcolo del modello ISA, con la indicazione del 200% al rigo A09 della colonna 2, anche sulla base del fatto che, rileva l'Ufficio, “la società nell'anno 2018 ha un ricarico sulla vendita dei prodotti petroliferi di appena l'1,93%, che viene ricavato dal successivo calcolo:
- costo del venduto € 1.478.680,00 (esistenze iniziali 27.718,00 + acquisti 1.454.197,00 – rimanenze finali
3.233,00 = € 1.478.680,00
1.507.343,00 (ricavi) – 1.478.680,00 (costo del venduto) = 28.663,00
% di ricarico------------------------------------------------------------------= 1,93
1.478.680,00 (costo del venduto)”
Evidenzia, quindi, l'Ufficio che tale percentuale non può considerarsi adeguata nello specifico settore della vendita per autotrazione atteso che, acquistato il carburante dal distributore ad un dato prezzo, il prezzo stesso è notoriamente soggetto a variazioni nella vendita alla pompa a seguito di una pluralità di variabili congiunturali.
Tali rilievi hanno costituito oggetto di un preliminare schema di atto di contestazione, debitamente notificato al contribuente con invito al contraddittorio preventivo, al quale la società ha partecipato a mezzo del suo legale delegato e con la produzione di una memoria difensiva volta a richiedere l'archiviazione dei rilievi.
Orbene, è proprio su tale punto che si incentra il primo motivo di impugnazione, appunto basato sul difetto di motivazione rafforzata che avrebbe dovuto essere contenuta nell'avviso di accertamento, con conseguente violazione dell'art. 6 bis, comma 4, e dell'art. 7, della legge n. 212/2000.
In proposito osserva il Collegio che in tema d'imposte sui redditi, l'art. 37 bis, commi 4 e 5, del d.P.R. n.
600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l'avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente e deve essere specificamente motivato in relazione alle giustificazioni fornite (Cass. 30/01/2018, n. 2239, in continuità con Cass. 16/01/2015, n. 693; nonché
Cass. 28/11/2018, n. 30770; Cass. 26/07/2021, n. 21350); la giurisprudenza di legittimità ha in proposito puntualizzato che “nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, la richiesta di chiarimenti al contribuente concorre alla formazione della valutazione (preventiva rispetto all'emanazione dell'avviso di accertamento) da parte dell'Amministrazione finanziaria” (ex plurimis Cass. n. 10872/2025), pertanto, di tale procedimento valutativo, l'Amministrazione stessa deve darne puntualmente conto nel provvedimento con il quale esterna la pretesa erariale previo accertamento del maggior reddito da sottoporre ad imposta, dando così luogo alla cosiddetta motivazione rafforzata dell'atto.
Lamenta al riguardo il ricorrente che l'Amministrazione avrebbe in buona sostanza travisato gli argomenti difensivi offerti in sede di contraddittorio preventivo, limitandosi a fornire una motivazione racchiusa in poche e non esaustive righe, peraltro dal contenuto non corrispondente alle controdeduzioni offerte in sede di memoria.
In concreto, il ricorrente sostiene l'illegittima determinazione della percentuale di ricarico effettuata dall'Ufficio atteso che nel particolare settore commerciale in cui opera la società, tale percentuale è direttamente imposta dal fornitore del carburante, benzina o greggio che sia, per cui i ricavi inseriti nel modello ISA sfuggirebbero alle scelte del contribuente e sarebbero imposti dalle pattuizioni riconducibili ad un contratto di fornitura previamente stipulato con una società terza.
Su tali determinanti profili, secondo il ricorrente l'Amministrazione non avrebbe fornito alcuna ragione di fatto e di diritto a sostegno della pretesa.
Il Collegio non ritiene di poter condividere l'assunto.
Seppur in maniera sintetica – e tuttavia la sintesi nell'esposizione di un passaggio motivazionale non è di per sé causa di illegittimità dello stesso nella misura in cui il suo contenuto si presenti comunque sufficientemente congruo a dare contezza del ragionamento seguito - l'Amministrazione ha invece offerto appropriate controdeduzioni alla tesi sostenuta dalla ricorrente, evidenziando che nell'avviso di accertamento impugnato il rilievo trae origine dalla inattendibilità constatata dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale e dovuta alla mancata registrazione di componenti positivi del reddito nonché alla errata compilazione del modello ISA, da qui la rimodulazione d'ufficio dello stesso facendo ricorso “a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo”, e senza alcuna valutazione delle clausole contenute nel contratto di fornitura, ma nella sostanza procedendo al calcolo del ricavo e degli elementi reddituali sulla base del metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 in ragione dei dati dichiarati dal contribuente e di cui s'è dato sopra conto anche con riferimento al dato concernente l'apporto lavorativo recato alla società dai soci, tanto da far ritenere in definitiva non adeguata la percentuale riportata al rigo A09 del modello ISA redatto dalla società.
Stando così le cose, si deve dunque disattendere la tesi secondo la quale l'atto impugnato sarebbe carente di una motivazione a sua volta priva di un'adeguata valutazione delle posizioni difensive esposte in sede di contraddittorio preventivo.
Passando al merito, va innanzitutto esclusa qualsiasi incidenza ai fini della legittimità, o meno, dell'atto in esame, del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli dell'avviso di accertamento dalla stessa emesso, accertamento che l'Agenzia aveva notificato alla società ricorrente, perché è sì vero che anche quell'atto di accertamento aveva tratto origine dal medesimo processo verbale della Guardia di Finanza, ma è nondimeno vero che la contestazione dell'A.
D.M. era basata sul superamento delle soglie di tolleranza dei cali di volume dei carburanti rispetto a quelli contabilizzati, mentre nel caso oggetto del presente giudizio, senza alcuna attinenza al profilo testé indicato, l'Ufficio basa la contestazione sulla mancata contabilizzazione di maggiori ricavi desumibili dalla non corretta compilazione del modello ISA.
Né può avere pregio la tesi difensiva dell'errore materiale scusabile che sarebbe stato commesso nella compilazione di detto modello, e che avrebbe al più dovuto portare all'applicazione di una sanzione piuttosto che a un avviso di accertamento per maggior reddito imponibile.
Al riguardo è, infatti, sufficiente denotare che la causa petendi non può ritenersi incentrata sulla compilazione in sé del modello ISA in questione, bensì sull'attendibilità, o meno, del dato in esso riportato e della sua indubbia conseguenza che esso può avere ai fini della ripresa di un maggior reddito mediante il metodo analitico-induttivo di cui si diceva.
E venendo, quindi, all'asserita illegittimità del metodo seguito dall'Ufficio per mancata prova delle ragioni del debito in difetto dei presupposti per il corretto utilizzo del procedimento di cui al citato art. 39, comma
1, lett. d), anche in questo caso il Collegio deve disattendere l'impostazione attorea.
Secondo la ricorrente, il ricorso al metodo analitico-induttivo sarebbe inficiato dalla mancanza dell'elemento noto da cui far discendere presunzioni semplici, che a loro volta devono essere gravi precise e concordanti.
Sul punto, il Collegio osserva che in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di accertamento condotto mediante il metodo in commento, il contribuente è comunque legittimato ad opporre una prova presuntiva contraria (Cass. ord. n. 19574/2025), prova che, però, non pare essere stata enucleata nel ricorso in esame, nonostante le diffuse e articolate argomentazioni difensive offerte
(cfr. pagg. 12 e 13 dell'atto introduttivo), a fronte degli elementi addotti dall'Amministrazione erariale a sostegno della pretesa e dei quali s'è data sopra indicazione per come in particolare indicati alle pagg. 3
e 4 dell'avviso di accertamento.
Alla stregua di quanto sin qui esposto, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYU02A700380/2024 dev'essere, quindi, respinto.
Per le stesse ragioni consegue - stante l'evidente connessione che sussiste tra la posizione della società sin qui esaminata dei soci in relazione ai redditi personali degli stessi riconducibili all'impresa – degli avvisi di accertamento n. TYU01A700384/2024, n. TYU01A700383/2024, n. TYU01A700385/2024, rispettivamente proposti dai signori Rappresentante_1, Nominativo_1 e Nominativo_2.
Le spese seguono la soccombenza secondo quanto in appresso statuito.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi in epigrafe, li respinge e, per l'effetto, conferma gli atti impugnati.
Condanna i ricorrenti alle spese di difesa dell'Ufficio, che liquida in complessivi euro 2.000,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026