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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa PASCA Anna Rita - Presidente
Dott. MELE Riccardo - Consigliere
Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(c.f. ) e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
in proprio e quali socie accomandatarie della (C.F. Controparte_1
) – d'ora innanzi – nonché (c.f. P.IVA_1 Controparte_1 Parte_3 C.F._3
), tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Orlandini, ed elettivamente domiciliate
[...]
presso il suo studio in Lecce, alla Via Augusto Imperatore n.16, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTI -
E
(p. iva: n. ), rappresentata da già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(partita IVA n. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Lecce CP_4 P.IVA_3
alla Via Cosimo De Giorgi n. 93, presso lo Studio dell'Avv. Giuliana Anna Maria Angelini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA -
All'udienza del 18/6/2025, previo deposito delle note difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “
[...]
nonché i fideiussori , Controparte_1 Parte_1
e spiegavano opposizione avverso il DI 1482/2016 emesso dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lecce ad istanza della parte opposta, con il quale era loro ingiunto il pagamento di euro
113.241,63 oltre interessi entro il tasso soglia dal 14.04.2014 a titolo di saldo debitorio del conto
corrente 6854.
A sostegno dell'opposizione narravano: che negli anni '80 aveva acceso un rapporto di conto
corrente con l'istituto San Paolo;
che il conto veniva poi fatto confluire nel rapporto 6854; che il
correntista non aveva mai ricevuto i moduli relativi al contratto;
che il rapporto era stato disciplinato
facendo applicazione di tassi ultra legali mai convenuti per iscritto, di spese e giorni di valuta non
pattuiti, con indebita capitalizzazione degli interessi legali;
che già in data 04.10.2013 era stata
censurata l'indebita applicazione di tali voci;
che, pur richiesti gli estratti conto relativi agli anni
1994 e 1995 , questi non venivano forniti;
che con nota del 12.02.2014 l'opposta recedeva dai fidi
accordati, pari a complessivi euro 100.000,00 invitando il debitore al rientro dall'esposizione di euro
115.763,93 ritenuta maturata a tale data;
che la banca, in sede monitoria, aveva esibito gli estratti
conto a far data dal 2008 e ciò benché la perizia di parte allegata dal ricorso monitorio richiamasse
anche gli estratti conto degli anni dal 15.12.1998 al 14.04.2014, senza far alcun riferimento agli
estratti conto dei 4 anni precedenti;
che , quindi, non era dovuto l'ammontare dedotto in ricorso
poiché frutto della indebita applicazione di clausole illegittime. Concludeva, quindi, revocarsi il DI
con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in via cartacea la banca, a mezzo del procuratore speciale, eccependo la decadenza
dalla contestazione degli estratti conto, la prescrizione delle rimesse solutorie corrisposte sino al
11.07.2006, la sussistenza di specifica pattuizione degli interessi ultra legali applicati giusto
contratto di apertura di credito del 16.06.1994 poi modificato con contratto del 03.10.2007,
l'infondatezza della doglianza relativa alla indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi,
avendo essa banca provveduto alla capitalizzazione solo dal 01.07.2000, e dei profili di illegittimità
delle altre voci poiché tutte oggetto di specifica pattuizione per iscritto. Concludeva chiedendo,
dichiararsi la decadenza della parte dal diritto di contestare gli estratti conto, la prescrizione delle
rimesse solutorie indicate, rigettarsi l'opposizione poiché infondata e, comunque, condannarsi la
parte opponente al pagamento della somma dedotta nel ricorso o di quella accertata come dovuta.
Nel corso del giudizio si costituiva , QUALE PROCURATORE DI Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pt, quale cessionaria del credito dedotto in CP_2
via monitoria aderendo a tutte le difese di parte opposta.
La causa, istruita con produzione documentale nonché CTU volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, veniva decisa con sentenza n. 1977/20225 del 28/06/2022, con la quale il
Tribunale adito “dichiara(va) inammissibile l'eccezione di prescrizione e di decadenza dalla
contestazione degli estratti conto. In ragione della nullità delle cms e della cmds applicate nonché
della indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in parziale accoglimento
dell'opposizione spiegata, revoca(va) il decreto ingiuntivo opposto e condanna(va) gli opponenti,
nonché , Controparte_1 Parte_1
e , in solido, al pagamento in favore di , Parte_2 Parte_3 Controparte_5
QUALE PROCURATORE DEL BANCO in persona del legale rappresentante pt, ed CP_6
oggi , QUALE PROCURATORE DI , in persona del legale Controparte_5 CP_2
rappresentante pt, dell'importo di euro 68.774,67 oltre interessi come indicato parte motiva.
Spese di lite e di ctu compensate”. Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, e CP_1 Pt_2
in proprio e quali socie accomandatarie della nonché
[...] Controparte_1 Parte_3
cui si opponeva cessionaria dei crediti di , quale procuratore del Controparte_2 CP_5
- rappresentata da chiedendone il rigetto, con vittoria delle Controparte_7 Controparte_3
spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 18/06/25, previo deposito delle note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, le appellanti deducono “violazione dell'art. 2697 c.c.
e dei generali principi in tema di onere della prova”.
In particolare, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che “non avendo la convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, provato la
sussistenza di un contratto scritto regolamentante le pattuizioni del rapporto di conto corrente, né
avendo essa provveduto al deposito di tutti gli estratti conto relativi allo stesso, la posizione
creditoria vantata dal creditore ingiungente dovrà essere ricostruita partendo dal primo estratto
conto disponibile, facendo applicazione del saldo zero, per difetto di prova della certezza del credito
sino ad allora maturato dalla banca e per non avere parte opponente fornito elementi puntuali in
ordine alla sussistenza, in suo favore, di una posizione creditoria a tale data, per vero nemmeno
prospettata”.
Evidenziano come, contestata la validità della pattuizione degli interessi per assenza dei requisiti di legge, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente per consentire un'integrale ricostruzione del dare - avere in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute.
Proseguono sostenendo che “la banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del
proprio credito.
Né la banca può pretendere l'azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto per
la ricostruzione del rapporto, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto di
c/c bancario. […] Esso, unitamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non
integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali
l'azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia.
Ciò posto, censurano che, a fronte di un rapporto di conto corrente sorto negli anni '80, il primo giudice – in assenza di documentazione più risalente – abbia fatto proprio il calcolo del saldo dare –
avere, operato dal c.t.u., con partenza dal primo estratto conto disponibile, azzerato;
in tal modo ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte della banca, nonostante l'assenza della documentazione riferita al primo ventennio dall'apertura del rapporto.
Concludono chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originaria domanda.
2. Detta censura non è degna di pregio.
È noto il consolidato, quanto pacifico, orientamento della S.C. per cui «nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti» (cfr., da ultimo,
Cass. n. 22387 del 2021).
In definitiva, quindi (argomentando da Cass. n. 23852 del 2020), nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata accertata - come avvenuto nella specie - la pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa;
in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto. (cfr., negli stessi termini Cass. Ord.
n.27362 del 19/9/2022).
Orbene, nel caso di specie, risultano versati in atti il contratto di apertura di credito risalente al
16.06.1994 – integrato nel 2007 – e gli estratti conto e scalari per il periodo dall'1.01.2000 (data del primo estratto conto disponibile) al 14.04.2014 (data di estinzione del conto corrente per passaggio a sofferenza della posizione).
Cosicché, in applicazione dei principi testé riportati, il primo giudice, agendo la banca (mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) ha disposto il ricalcolo del rapporto dare – avere, con applicazione del saldo zero - a fronte della mancanza degli estratti conto dall'accensione del rapporto di c/c in data 16.06.1994 - partendo dal primo estratto conto disponibile dell'01.01.2000 recante,
peraltro, un saldo a credito del correntista di euro 17.502,23, come accertato dal CTU.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha recepito il riconteggio del perito d'ufficio, con partenza dal primo estratto conto disponibile, recante un credito in favore della società correntista.
Pertanto, l'appello va rigettato, considerato altresì che le modalità di calcolo seguite dal c.t.u. non risultano oggetto di contestazione.
3. Le spese del presente grado di giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis - vanno poste a carico delle appellanti soccombenti.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e quali socie accomandatarie della CP_1 Parte_2 Controparte_1
nonché con atto ritualmente notificato, nei confronti di
[...] Parte_3 Controparte_2
rappresentata da avverso la Sentenza n. 1977/2022 del Tribunale di Lecce, così Controparte_3
provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna le appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
c) dà atto che l'appello è stato respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13,
co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 23/10/2025 Il Consigliere rel. Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa PASCA Anna Rita - Presidente
Dott. MELE Riccardo - Consigliere
Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 633 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(c.f. ) e (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
in proprio e quali socie accomandatarie della (C.F. Controparte_1
) – d'ora innanzi – nonché (c.f. P.IVA_1 Controparte_1 Parte_3 C.F._3
), tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Orlandini, ed elettivamente domiciliate
[...]
presso il suo studio in Lecce, alla Via Augusto Imperatore n.16, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTI -
E
(p. iva: n. ), rappresentata da già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(partita IVA n. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Lecce CP_4 P.IVA_3
alla Via Cosimo De Giorgi n. 93, presso lo Studio dell'Avv. Giuliana Anna Maria Angelini, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA -
All'udienza del 18/6/2025, previo deposito delle note difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “
[...]
nonché i fideiussori , Controparte_1 Parte_1
e spiegavano opposizione avverso il DI 1482/2016 emesso dal Parte_2 Parte_3
Tribunale di Lecce ad istanza della parte opposta, con il quale era loro ingiunto il pagamento di euro
113.241,63 oltre interessi entro il tasso soglia dal 14.04.2014 a titolo di saldo debitorio del conto
corrente 6854.
A sostegno dell'opposizione narravano: che negli anni '80 aveva acceso un rapporto di conto
corrente con l'istituto San Paolo;
che il conto veniva poi fatto confluire nel rapporto 6854; che il
correntista non aveva mai ricevuto i moduli relativi al contratto;
che il rapporto era stato disciplinato
facendo applicazione di tassi ultra legali mai convenuti per iscritto, di spese e giorni di valuta non
pattuiti, con indebita capitalizzazione degli interessi legali;
che già in data 04.10.2013 era stata
censurata l'indebita applicazione di tali voci;
che, pur richiesti gli estratti conto relativi agli anni
1994 e 1995 , questi non venivano forniti;
che con nota del 12.02.2014 l'opposta recedeva dai fidi
accordati, pari a complessivi euro 100.000,00 invitando il debitore al rientro dall'esposizione di euro
115.763,93 ritenuta maturata a tale data;
che la banca, in sede monitoria, aveva esibito gli estratti
conto a far data dal 2008 e ciò benché la perizia di parte allegata dal ricorso monitorio richiamasse
anche gli estratti conto degli anni dal 15.12.1998 al 14.04.2014, senza far alcun riferimento agli
estratti conto dei 4 anni precedenti;
che , quindi, non era dovuto l'ammontare dedotto in ricorso
poiché frutto della indebita applicazione di clausole illegittime. Concludeva, quindi, revocarsi il DI
con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in via cartacea la banca, a mezzo del procuratore speciale, eccependo la decadenza
dalla contestazione degli estratti conto, la prescrizione delle rimesse solutorie corrisposte sino al
11.07.2006, la sussistenza di specifica pattuizione degli interessi ultra legali applicati giusto
contratto di apertura di credito del 16.06.1994 poi modificato con contratto del 03.10.2007,
l'infondatezza della doglianza relativa alla indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi,
avendo essa banca provveduto alla capitalizzazione solo dal 01.07.2000, e dei profili di illegittimità
delle altre voci poiché tutte oggetto di specifica pattuizione per iscritto. Concludeva chiedendo,
dichiararsi la decadenza della parte dal diritto di contestare gli estratti conto, la prescrizione delle
rimesse solutorie indicate, rigettarsi l'opposizione poiché infondata e, comunque, condannarsi la
parte opponente al pagamento della somma dedotta nel ricorso o di quella accertata come dovuta.
Nel corso del giudizio si costituiva , QUALE PROCURATORE DI Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pt, quale cessionaria del credito dedotto in CP_2
via monitoria aderendo a tutte le difese di parte opposta.
La causa, istruita con produzione documentale nonché CTU volta all'accertamento dei rapporti dare/avere tra le parti, veniva decisa con sentenza n. 1977/20225 del 28/06/2022, con la quale il
Tribunale adito “dichiara(va) inammissibile l'eccezione di prescrizione e di decadenza dalla
contestazione degli estratti conto. In ragione della nullità delle cms e della cmds applicate nonché
della indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in parziale accoglimento
dell'opposizione spiegata, revoca(va) il decreto ingiuntivo opposto e condanna(va) gli opponenti,
nonché , Controparte_1 Parte_1
e , in solido, al pagamento in favore di , Parte_2 Parte_3 Controparte_5
QUALE PROCURATORE DEL BANCO in persona del legale rappresentante pt, ed CP_6
oggi , QUALE PROCURATORE DI , in persona del legale Controparte_5 CP_2
rappresentante pt, dell'importo di euro 68.774,67 oltre interessi come indicato parte motiva.
Spese di lite e di ctu compensate”. Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, e CP_1 Pt_2
in proprio e quali socie accomandatarie della nonché
[...] Controparte_1 Parte_3
cui si opponeva cessionaria dei crediti di , quale procuratore del Controparte_2 CP_5
- rappresentata da chiedendone il rigetto, con vittoria delle Controparte_7 Controparte_3
spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 18/06/25, previo deposito delle note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, le appellanti deducono “violazione dell'art. 2697 c.c.
e dei generali principi in tema di onere della prova”.
In particolare, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che “non avendo la convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, provato la
sussistenza di un contratto scritto regolamentante le pattuizioni del rapporto di conto corrente, né
avendo essa provveduto al deposito di tutti gli estratti conto relativi allo stesso, la posizione
creditoria vantata dal creditore ingiungente dovrà essere ricostruita partendo dal primo estratto
conto disponibile, facendo applicazione del saldo zero, per difetto di prova della certezza del credito
sino ad allora maturato dalla banca e per non avere parte opponente fornito elementi puntuali in
ordine alla sussistenza, in suo favore, di una posizione creditoria a tale data, per vero nemmeno
prospettata”.
Evidenziano come, contestata la validità della pattuizione degli interessi per assenza dei requisiti di legge, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente per consentire un'integrale ricostruzione del dare - avere in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate, nel corso del rapporto, somme non dovute.
Proseguono sostenendo che “la banca non può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando
l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del
proprio credito.
Né la banca può pretendere l'azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto per
la ricostruzione del rapporto, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del rapporto di
c/c bancario. […] Esso, unitamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non
integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali
l'azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia.
Ciò posto, censurano che, a fronte di un rapporto di conto corrente sorto negli anni '80, il primo giudice – in assenza di documentazione più risalente – abbia fatto proprio il calcolo del saldo dare –
avere, operato dal c.t.u., con partenza dal primo estratto conto disponibile, azzerato;
in tal modo ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte della banca, nonostante l'assenza della documentazione riferita al primo ventennio dall'apertura del rapporto.
Concludono chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originaria domanda.
2. Detta censura non è degna di pregio.
È noto il consolidato, quanto pacifico, orientamento della S.C. per cui «nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti» (cfr., da ultimo,
Cass. n. 22387 del 2021).
In definitiva, quindi (argomentando da Cass. n. 23852 del 2020), nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata accertata - come avvenuto nella specie - la pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa;
in conseguenza, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, per cui constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto. (cfr., negli stessi termini Cass. Ord.
n.27362 del 19/9/2022).
Orbene, nel caso di specie, risultano versati in atti il contratto di apertura di credito risalente al
16.06.1994 – integrato nel 2007 – e gli estratti conto e scalari per il periodo dall'1.01.2000 (data del primo estratto conto disponibile) al 14.04.2014 (data di estinzione del conto corrente per passaggio a sofferenza della posizione).
Cosicché, in applicazione dei principi testé riportati, il primo giudice, agendo la banca (mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) ha disposto il ricalcolo del rapporto dare – avere, con applicazione del saldo zero - a fronte della mancanza degli estratti conto dall'accensione del rapporto di c/c in data 16.06.1994 - partendo dal primo estratto conto disponibile dell'01.01.2000 recante,
peraltro, un saldo a credito del correntista di euro 17.502,23, come accertato dal CTU.
Correttamente, pertanto, il Giudice di prime cure ha recepito il riconteggio del perito d'ufficio, con partenza dal primo estratto conto disponibile, recante un credito in favore della società correntista.
Pertanto, l'appello va rigettato, considerato altresì che le modalità di calcolo seguite dal c.t.u. non risultano oggetto di contestazione.
3. Le spese del presente grado di giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis - vanno poste a carico delle appellanti soccombenti.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e quali socie accomandatarie della CP_1 Parte_2 Controparte_1
nonché con atto ritualmente notificato, nei confronti di
[...] Parte_3 Controparte_2
rappresentata da avverso la Sentenza n. 1977/2022 del Tribunale di Lecce, così Controparte_3
provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna le appellanti alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
c) dà atto che l'appello è stato respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13,
co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 23/10/2025 Il Consigliere rel. Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta