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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2965 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE, con domicilio eletto in Milano al Viale Premuda n.10, presso il difensore avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GENOVA ALBERTO, con domicilio eletto in VIA TRIESTE
41 PISA, presso il difensore avv. GENOVA ALBERTO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che: nei primi mesi del 2023 l'attrice Controparte_2 venne contattata dalla convenuta che era interessata alla fornitura di talune postazioni consolle per operatore da collocare nelle strutture ospedaliere;
in data 8 giugno 2023 la parte attrice elaborava il progetto della consolle richiesta dalla convenuta e approntava un disegno tecnico;
veniva sottoposta quindi un'offerta alla parte convenuta che veniva sottoscritta in data 14 settembre dalle parti;
a latere di tale fornitura tra le parti intercorrevano ulteriori scambi aventi ad oggetto una diversa consolle, similare a quella già richiesta;
veniva quindi organizzato un sopralluogo per le verifiche tecniche;
veniva elaborata quindi una nuova offerta;
seguivano ulteriori interlocuzioni tra le parti in quanto la convenuta richiedeva ulteriori disegni tecnici;
in data 12 ottobre
2023 la convenuta revocava l'ordine.
Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare la tardività della revoca effettuata da parte convenuta in relazione all'ordine n. 2023/3773 e per l'effetto ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 14 settembre 2023 con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro
13.298,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
- 1 - Si è costituita in giudizio la Controparte_2 contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda e in via subordinata ha chiesto di limitare la condanna a quanto accertato in corso di giudizio.
La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto stipulato con la parte convenuta in data 14 settembre del 2023 e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
In particolare, l'inadempimento dedotto da parte attrice alla convenuta sarebbe consistito nella revoca dell'ordine che la convenuta aveva sottoscritto in data 14 settembre del 2023 e avente ad oggetto l'acquisto e l'installazione di una consolle per operatore.
Ebbene a questo punto si tratta di verificare se ricorrano i requisiti di cui all'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto (cfr. art. 1455 c.c.: "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra").
In generale va osservato che l'inadempimento di una prestazione di rilevanza marginale nell'economia del contratto non giustifica la risoluzione, la quale può essere disposta solo laddove l'inadempimento comprometta l'attuazione del programma contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse del creditore.
Ebbene ciò precisato in via generale e venendo al caso di specie va osservato quanto segue.
Come sopra specificato nella parte in fatto, sebbene le parti abbiano sottoscritto l'ordine n.2023/3773, immediatamente dopo hanno continuato (come affermato anche da parte attrice e documentato) a scambiarsi comunicazioni via mail per la realizzazione di altra consolle.
Addirittura, dalla lettura dell'offerta inviata da parte attrice alla convenuta (offerta 160920231806 del 16 settembre 2023) sembra che le parti abbiano voluto includere nell'offerta precedente anche la fornitura dell'ulteriore consolle richiesta.
Ciò lo si desume dalla circostanza che in tale documento è inserita e quindi richiamata anche la fornitura della consolle oggetto dell'offerta sottoscritta da entrambe le parti e relativa al modello aletta 410.
Sembra quindi che le parti, dopo aver sottoscritto l'offerta del 14 settembre 2023, solo due giorni dopo abbiano voluto integrare l'offerta precedente con l'ulteriore consolle richiesta da parte convenuta e offerta da parte attrice.
E' evidente che in tale contesto unitario, non può ritenersi grave il comportamento tenuto da parte convenuta che, dopo aver richiesto delle modifiche e non aver ricevuto risposta dalla parte attrice, abbia comunicato di voler revocare l'ordine.
Oggetto del giudizio, infatti, non è la domanda di adempimento formulata da parte attrice ( che avrebbe dunque comportato la necessità di analizzare se il contratto si fosse concluso e quindi se la parte convenuta fosse tenuta all'adempimento dello stesso) ma se la comunicazione di revoca dell'ordine possa costituire grave inadempimento di parte convenuta tale da potersi dichiarare l'inadempimento grave dell'acquirente rispetto all'ordine sottoscritto.
Ebbene, alla luce delle due circostanze che verranno di seguito elencate, si ritiene che non sussista il grave inadempimento di parte convenuta.
- 2 - La prima circostanza da valorizzare è relativa al fatto che le parti, dopo la conferma del primo ordine, hanno continuato a trattare per la fornitura di altra consolle ma all'interno di un ordine che non poteva considerarsi avulso dal precedente ( come emerge dalla circostanza che lo stesso era richiamato nel nuovo ordine) e quindi, alla luce della mancata risposta da parte dell'attrice circa le modifiche al disegno richieste dalla ( e CP_2 che risultano annotate nella seconda offerta del 16.09.2023 nella parte in cui si legge – modifiche richieste dal cliente da apportare sulla nuova versione 420), non può ritenersi grave la comunicazione di revoca dell'ordine.
La seconda circostanza da valorizzare attiene al fatto che la parte attrice non ha né consegnato la merce relativa al primo ordine ( che tra l'altro avrebbe dovuto essere consegnata 60 giorni dopo l'approvazione di disegni e materiali che, come visto, non è avvenuta) né ha dimostrato di aver iniziato la produzione dell'ordine prima di ricevere la comunicazione della revoca dell'ordine, con la conseguenza che anche sotto tale aspetto non vi è gravità dell'inadempimento di parte convenuta.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di parte convenuta non può trovare accoglimento con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria che, in ogni caso, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Ed infatti parte attrice chiede il risarcimento del danno per euro 3200,00 e cioè pari ai costi di progettazione della consolle Aletta 410 ma non prova di aver sostenuto tali costi ( sono indicati come costi vivi ma non vi è alcuna produzione documentale a sostegno); 3203,05 euro per costi di trasferta per il sopralluogo effettuato in data 11-
12 settembre del 2023, senza considerare però che, da un lato, la somma richiesta non è documentata ( non vengono forniti i giustificativi di spesa non avendo alcun valore probatorio il documento 13 di formazione unilaterale da parte dell'attrice) e dall'altro che il sopralluogo era necessario per verificare le misure della consolle e quindi funzionale alla stipula del contratto e le cui spese non possono già in astratto essere considerate un danno;
1500,00 euro per mancato guadagno sulla vendita del prodotto ( senza però argomentare in quale maniera lo stesso sia stato calcolato); perdita produttiva di euro 3000,00 pari al costo del personale che sarebbe stato ammortizzato con l'esecuzione degli interventi ( posta di danno che per essere risarcita avrebbe necessitato di prova e non della mera enunciazione della stessa).
Le domande di parte attrice devono dunque essere rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,01 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. AR IL, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
a) rigetta le domande formulate da parte attrice;
- 3 - b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che
[...] liquida in complessivi € 3387,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 08/07/2025
Il Giudice
AR IL
- 4 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR IL, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2965 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE, con domicilio eletto in Milano al Viale Premuda n.10, presso il difensore avv. CANE' GIOVANNI GIUSEPPE;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. GENOVA ALBERTO, con domicilio eletto in VIA TRIESTE
41 PISA, presso il difensore avv. GENOVA ALBERTO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
esponendo che: nei primi mesi del 2023 l'attrice Controparte_2 venne contattata dalla convenuta che era interessata alla fornitura di talune postazioni consolle per operatore da collocare nelle strutture ospedaliere;
in data 8 giugno 2023 la parte attrice elaborava il progetto della consolle richiesta dalla convenuta e approntava un disegno tecnico;
veniva sottoposta quindi un'offerta alla parte convenuta che veniva sottoscritta in data 14 settembre dalle parti;
a latere di tale fornitura tra le parti intercorrevano ulteriori scambi aventi ad oggetto una diversa consolle, similare a quella già richiesta;
veniva quindi organizzato un sopralluogo per le verifiche tecniche;
veniva elaborata quindi una nuova offerta;
seguivano ulteriori interlocuzioni tra le parti in quanto la convenuta richiedeva ulteriori disegni tecnici;
in data 12 ottobre
2023 la convenuta revocava l'ordine.
Ciò premesso ha concluso chiedendo di accertare la tardività della revoca effettuata da parte convenuta in relazione all'ordine n. 2023/3773 e per l'effetto ha chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 14 settembre 2023 con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro
13.298,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
- 1 - Si è costituita in giudizio la Controparte_2 contestando in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda e in via subordinata ha chiesto di limitare la condanna a quanto accertato in corso di giudizio.
La causa, istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto stipulato con la parte convenuta in data 14 settembre del 2023 e per ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
In particolare, l'inadempimento dedotto da parte attrice alla convenuta sarebbe consistito nella revoca dell'ordine che la convenuta aveva sottoscritto in data 14 settembre del 2023 e avente ad oggetto l'acquisto e l'installazione di una consolle per operatore.
Ebbene a questo punto si tratta di verificare se ricorrano i requisiti di cui all'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto (cfr. art. 1455 c.c.: "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra").
In generale va osservato che l'inadempimento di una prestazione di rilevanza marginale nell'economia del contratto non giustifica la risoluzione, la quale può essere disposta solo laddove l'inadempimento comprometta l'attuazione del programma contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse del creditore.
Ebbene ciò precisato in via generale e venendo al caso di specie va osservato quanto segue.
Come sopra specificato nella parte in fatto, sebbene le parti abbiano sottoscritto l'ordine n.2023/3773, immediatamente dopo hanno continuato (come affermato anche da parte attrice e documentato) a scambiarsi comunicazioni via mail per la realizzazione di altra consolle.
Addirittura, dalla lettura dell'offerta inviata da parte attrice alla convenuta (offerta 160920231806 del 16 settembre 2023) sembra che le parti abbiano voluto includere nell'offerta precedente anche la fornitura dell'ulteriore consolle richiesta.
Ciò lo si desume dalla circostanza che in tale documento è inserita e quindi richiamata anche la fornitura della consolle oggetto dell'offerta sottoscritta da entrambe le parti e relativa al modello aletta 410.
Sembra quindi che le parti, dopo aver sottoscritto l'offerta del 14 settembre 2023, solo due giorni dopo abbiano voluto integrare l'offerta precedente con l'ulteriore consolle richiesta da parte convenuta e offerta da parte attrice.
E' evidente che in tale contesto unitario, non può ritenersi grave il comportamento tenuto da parte convenuta che, dopo aver richiesto delle modifiche e non aver ricevuto risposta dalla parte attrice, abbia comunicato di voler revocare l'ordine.
Oggetto del giudizio, infatti, non è la domanda di adempimento formulata da parte attrice ( che avrebbe dunque comportato la necessità di analizzare se il contratto si fosse concluso e quindi se la parte convenuta fosse tenuta all'adempimento dello stesso) ma se la comunicazione di revoca dell'ordine possa costituire grave inadempimento di parte convenuta tale da potersi dichiarare l'inadempimento grave dell'acquirente rispetto all'ordine sottoscritto.
Ebbene, alla luce delle due circostanze che verranno di seguito elencate, si ritiene che non sussista il grave inadempimento di parte convenuta.
- 2 - La prima circostanza da valorizzare è relativa al fatto che le parti, dopo la conferma del primo ordine, hanno continuato a trattare per la fornitura di altra consolle ma all'interno di un ordine che non poteva considerarsi avulso dal precedente ( come emerge dalla circostanza che lo stesso era richiamato nel nuovo ordine) e quindi, alla luce della mancata risposta da parte dell'attrice circa le modifiche al disegno richieste dalla ( e CP_2 che risultano annotate nella seconda offerta del 16.09.2023 nella parte in cui si legge – modifiche richieste dal cliente da apportare sulla nuova versione 420), non può ritenersi grave la comunicazione di revoca dell'ordine.
La seconda circostanza da valorizzare attiene al fatto che la parte attrice non ha né consegnato la merce relativa al primo ordine ( che tra l'altro avrebbe dovuto essere consegnata 60 giorni dopo l'approvazione di disegni e materiali che, come visto, non è avvenuta) né ha dimostrato di aver iniziato la produzione dell'ordine prima di ricevere la comunicazione della revoca dell'ordine, con la conseguenza che anche sotto tale aspetto non vi è gravità dell'inadempimento di parte convenuta.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di parte convenuta non può trovare accoglimento con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria che, in ogni caso, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Ed infatti parte attrice chiede il risarcimento del danno per euro 3200,00 e cioè pari ai costi di progettazione della consolle Aletta 410 ma non prova di aver sostenuto tali costi ( sono indicati come costi vivi ma non vi è alcuna produzione documentale a sostegno); 3203,05 euro per costi di trasferta per il sopralluogo effettuato in data 11-
12 settembre del 2023, senza considerare però che, da un lato, la somma richiesta non è documentata ( non vengono forniti i giustificativi di spesa non avendo alcun valore probatorio il documento 13 di formazione unilaterale da parte dell'attrice) e dall'altro che il sopralluogo era necessario per verificare le misure della consolle e quindi funzionale alla stipula del contratto e le cui spese non possono già in astratto essere considerate un danno;
1500,00 euro per mancato guadagno sulla vendita del prodotto ( senza però argomentare in quale maniera lo stesso sia stato calcolato); perdita produttiva di euro 3000,00 pari al costo del personale che sarebbe stato ammortizzato con l'esecuzione degli interventi ( posta di danno che per essere risarcita avrebbe necessitato di prova e non della mera enunciazione della stessa).
Le domande di parte attrice devono dunque essere rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e per la fase introduttiva e i minimi per la fase istruttoria (limitata al solo deposito delle memorie integrative) e per la fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,01 e 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. AR IL, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
a) rigetta le domande formulate da parte attrice;
- 3 - b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che
[...] liquida in complessivi € 3387,00 oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 08/07/2025
Il Giudice
AR IL
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